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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
PROC. N. 71-1/2025 R.G. LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO SEZIONE LAVORO riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dr. Maura STASSANO Presidente dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. provvedendo all'esito della discussione orale del presente subprocedimento;
rilevato che parte appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata (la sentenza n. 324/2025 del Tribunale di Salerno); rilevato che al caso in esame si applica il disposto dell'art. 431 c.p.c., che prevede la possibilità di sospendere “l'esecuzione” della sentenza di condanna del datore di lavoro in presenza di
“gravissimo danno”; rilevato che non risulta prospettata e tantomeno documentata dall'appellante (cfr. atto di appello e verbale dell'odierna udienza) la sussistenza di un'esecuzione in atto intrapresa sulla base della sentenza qui impugnata;
riservata al prosieguo ogni ulteriore valutazione con riferimento al fumus boni iuris del presente atto di impugnazione;
ritenuto dunque di dover disattendere l'istanza proposta dalla parte appellante;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza indicata in epigrafe e volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza qui impugnata;
conferma per la trattazione del merito l'udienza del 3.11.2025, fatta salva la possibilità per le parti di chiederne l'anticipazione con istanza motivata;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno in data 11 aprile 2025
Il Presidente
Dr. Maura Stassano
rilevato che parte appellante ha formulato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza in questa sede impugnata (la sentenza n. 324/2025 del Tribunale di Salerno); rilevato che al caso in esame si applica il disposto dell'art. 431 c.p.c., che prevede la possibilità di sospendere “l'esecuzione” della sentenza di condanna del datore di lavoro in presenza di
“gravissimo danno”; rilevato che non risulta prospettata e tantomeno documentata dall'appellante (cfr. atto di appello e verbale dell'odierna udienza) la sussistenza di un'esecuzione in atto intrapresa sulla base della sentenza qui impugnata;
riservata al prosieguo ogni ulteriore valutazione con riferimento al fumus boni iuris del presente atto di impugnazione;
ritenuto dunque di dover disattendere l'istanza proposta dalla parte appellante;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l'istanza indicata in epigrafe e volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva e/o dell'esecuzione della sentenza qui impugnata;
conferma per la trattazione del merito l'udienza del 3.11.2025, fatta salva la possibilità per le parti di chiederne l'anticipazione con istanza motivata;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno in data 11 aprile 2025
Il Presidente
Dr. Maura Stassano