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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 30/04/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3151/2024
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3151/2024
Oggi 30 aprile 2025, alle ore 10.50, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. NOCILLA DANIELA la quale si riporta ai Parte_1
propri scritti difensivi nelle cui conclusioni insiste;
- per l'avv. MAGRO TERESA la quale insiste nelle Controparte_1
eccezioni preliminari spiegate in atti;
chiede che la causa venga decisa;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281- sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 3151/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3151/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Nocilla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Teresa Magro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 19.09.2024, ha instaurato il Parte_1 giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., deducendo l'illegittimità del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 1283/2023, provvisoriamente esecutivo) e la nullità del pignoramento immobiliare eseguito in danno dei beni ereditari, assumendo che il credito oggetto del decreto non sarebbe trasmissibile agli eredi, trattandosi di obblighi di mantenimento maturati in vita dal de cuius Parte_2
in favore della figlia
[...] CP_2
2. - Si è costituita in giudizio , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, osservando come l'opponente abbia già introdotto analogo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 4908/2023), nel corso del quale ha articolato le medesime doglianze dedotte nella presente sede.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
30.04.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - Quanto all'eccezione di inammissibilità per litispendenza ex art. 39 c.p.c. e violazione del “ne bis in idem”, sollevata dalla convenuta, essa non è fondata.
4.1. - Non ricorre la fattispecie prevista dall'art. 39 c.p.c., atteso che entrambi i giudizi pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario (Tribunale di Siracusa), mentre la disposizione invocata presuppone l'introduzione di due cause identiche davanti a giudici diversi. Il presupposto applicativo della norma è, dunque, insussistente.
4.2. - Non sussiste neppure un'ipotesi di violazione del divieto di “bis in idem” in senso proprio, poiché tale divieto presuppone l'esistenza di un giudicato sulla medesima pretesa, mentre nel caso di specie il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.
4908/2023) non si è ancora concluso con sentenza passata in giudicato. La questione va pertanto affrontata sotto il diverso profilo della ammissibilità dell'odierna opposizione.
5. - L'opposizione è inammissibile.
Pag. 3 di 5 5.1. - L'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è preordinata a verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell'azione esecutiva ed ossia: l'esistenza di un titolo esecutivo;
l'attitudine soggettiva ed oggettiva di quest'ultimo a consentire l'esecuzione; la natura impignorabile dei beni.
5.2. - È principio pacifico che l'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per reiterare censure già svolte (o comunque proponibili) nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria volto alla formazione del titolo. L'opponente può dedurre solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ma non può rimettere in discussione gli stessi argomenti già fatti valere contro il titolo di formazione giudiziale (Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 2742/1999).
5.3. - Nel caso di specie, è documentalmente accertato che abbia già Parte_1
proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, contestando proprio l'intrasmissibilità agli eredi del debito per mantenimento, in seno al procedimento R.G.
4908/2023, fissato per la decisione all'udienza del 20.02.2025 e deciso, nel senso dell'infondatezza dell'opposizione, con sentenza del 26.03.2025 (cfr. dep. del
29.04.2025). La presente opposizione all'esecuzione si fonda su motivi del tutto sovrapponibili e in nessun modo sopravvenuti.
5.4. - In assenza di fatti nuovi successivi alla formazione del titolo, l'odierna opposizione configura un'inammissibile duplicazione processuale.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 9.586,00) e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00, le spese vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. 147/2022, nella misura di € 3.387,00 per compensi professionali, considerando le fasi di studio e introduttiva ai valori medi e le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, in ragione della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale.
6.1. - Ricorrono, altresì, gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., poiché l'opposizione risulta proposta con colpa grave, in difetto assoluto dei presupposti processuali e nella consapevolezza della pendenza di identica
Pag. 4 di 5 controversia già radicata dinanzi a questo stesso Tribunale. In applicazione del parametro dell'equivalenza, si reputa equo determinare l'importo dovuto ex art. 96, co.
3, c.p.c. in una somma pari alle spese di lite, e dunque in € 3.387,00.
6.2. - Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., applicabile ratione temporis, l'opponente va altresì condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, d'una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00. Considerato il sensibile scostamento dal parametro della diligenza media esigibile, si reputa congruo determinare la sanzione nella misura di € 2.500,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3151/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta, della somma di
€ 3.387,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della Controparte_3
della somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3151/2024
Oggi 30 aprile 2025, alle ore 10.50, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. NOCILLA DANIELA la quale si riporta ai Parte_1
propri scritti difensivi nelle cui conclusioni insiste;
- per l'avv. MAGRO TERESA la quale insiste nelle Controparte_1
eccezioni preliminari spiegate in atti;
chiede che la causa venga decisa;
Il Giudice,
Si ritira in camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza ex art. 281- sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 5 N. R.G. 3151/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3151/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Daniela Nocilla, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Teresa Magro, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.04.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato il 19.09.2024, ha instaurato il Parte_1 giudizio di merito sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 2, c.p.c., deducendo l'illegittimità del titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 1283/2023, provvisoriamente esecutivo) e la nullità del pignoramento immobiliare eseguito in danno dei beni ereditari, assumendo che il credito oggetto del decreto non sarebbe trasmissibile agli eredi, trattandosi di obblighi di mantenimento maturati in vita dal de cuius Parte_2
in favore della figlia
[...] CP_2
2. - Si è costituita in giudizio , chiedendo dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'opposizione, osservando come l'opponente abbia già introdotto analogo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (R.G. 4908/2023), nel corso del quale ha articolato le medesime doglianze dedotte nella presente sede.
3. - Omessa ogni attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione all'udienza del
30.04.2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
4. - Quanto all'eccezione di inammissibilità per litispendenza ex art. 39 c.p.c. e violazione del “ne bis in idem”, sollevata dalla convenuta, essa non è fondata.
4.1. - Non ricorre la fattispecie prevista dall'art. 39 c.p.c., atteso che entrambi i giudizi pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario (Tribunale di Siracusa), mentre la disposizione invocata presuppone l'introduzione di due cause identiche davanti a giudici diversi. Il presupposto applicativo della norma è, dunque, insussistente.
4.2. - Non sussiste neppure un'ipotesi di violazione del divieto di “bis in idem” in senso proprio, poiché tale divieto presuppone l'esistenza di un giudicato sulla medesima pretesa, mentre nel caso di specie il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (R.G.
4908/2023) non si è ancora concluso con sentenza passata in giudicato. La questione va pertanto affrontata sotto il diverso profilo della ammissibilità dell'odierna opposizione.
5. - L'opposizione è inammissibile.
Pag. 3 di 5 5.1. - L'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è preordinata a verificare la sussistenza di tutte le condizioni dell'azione esecutiva ed ossia: l'esistenza di un titolo esecutivo;
l'attitudine soggettiva ed oggettiva di quest'ultimo a consentire l'esecuzione; la natura impignorabile dei beni.
5.2. - È principio pacifico che l'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per reiterare censure già svolte (o comunque proponibili) nell'ambito del giudizio di cognizione ordinaria volto alla formazione del titolo. L'opponente può dedurre solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo, ma non può rimettere in discussione gli stessi argomenti già fatti valere contro il titolo di formazione giudiziale (Cass. n. 27159/2006; Cass. n. 2742/1999).
5.3. - Nel caso di specie, è documentalmente accertato che abbia già Parte_1
proposto opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, contestando proprio l'intrasmissibilità agli eredi del debito per mantenimento, in seno al procedimento R.G.
4908/2023, fissato per la decisione all'udienza del 20.02.2025 e deciso, nel senso dell'infondatezza dell'opposizione, con sentenza del 26.03.2025 (cfr. dep. del
29.04.2025). La presente opposizione all'esecuzione si fonda su motivi del tutto sovrapponibili e in nessun modo sopravvenuti.
5.4. - In assenza di fatti nuovi successivi alla formazione del titolo, l'odierna opposizione configura un'inammissibile duplicazione processuale.
6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
Tenuto conto del valore dichiarato della causa (€ 9.586,00) e avuto riguardo allo scaglione sino ad € 26.000,00, le spese vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 aggiornato con D.M. 147/2022, nella misura di € 3.387,00 per compensi professionali, considerando le fasi di studio e introduttiva ai valori medi e le fasi di trattazione e decisionale ai valori minimi, in ragione della natura documentale della controversia e della ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione orale.
6.1. - Ricorrono, altresì, gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., poiché l'opposizione risulta proposta con colpa grave, in difetto assoluto dei presupposti processuali e nella consapevolezza della pendenza di identica
Pag. 4 di 5 controversia già radicata dinanzi a questo stesso Tribunale. In applicazione del parametro dell'equivalenza, si reputa equo determinare l'importo dovuto ex art. 96, co.
3, c.p.c. in una somma pari alle spese di lite, e dunque in € 3.387,00.
6.2. - Ai sensi dell'art. 96, co. 4, c.p.c., applicabile ratione temporis, l'opponente va altresì condannato al pagamento, in favore della cassa delle ammende, d'una somma di denaro in misura compresa tra € 500,00 ed € 5.000,00. Considerato il sensibile scostamento dal parametro della diligenza media esigibile, si reputa congruo determinare la sanzione nella misura di € 2.500,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3151/2024 r.g., così dispone:
1) Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
2) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in complessivi € 3.387,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese al 15%, CPA al 4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
3) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della convenuta, della somma di
€ 3.387,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, co. 1, c.c., dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfo.
4) Condanna l'opponente al pagamento, in favore della Controparte_3
della somma di € 2.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c.
Così deciso a Siracusa, in data 30 aprile 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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