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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1375/2024
All'udienza del 04/02/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti l'avv D'
Amelio in sost avv GRATTAROLA MASSIMO/ ; per la parte convenuta, Controparte_1
, l'Avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
[...]
l'avv D'Amelio chiede termine per note l'avv Demaestri si oppone.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita i difensori alla discussione e all'esito si ritira in camera di consiglio e decide come da sentenza che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1375 2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv GRATTAROLA Parte_1 C.F._1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata in VIA TROTTI N.46 15121 ALESSANDRIA ITALIA presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv DEMAESTRI MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MARELLI 12 27100 PAVIA
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione NASPI
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.8.2024 si rivolgeva a questo Tribunale, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, esponendo: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dal 1.2.2003 Controparte_2 al 21.11.2022 che l'aveva licenziata per gmo con atto poi dichiarato illegittimo giudizialmente a seguito di ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro di Alessandria che aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con i conseguenti provvedimenti risarcitori, sentenza seguita dall'esercizio ad opera della parte odierna ricorrente del diritto di opzione per il pagamento delle 15 mensilità in luogo della reintegrazione;
che aveva nelle more ottenuto dall' l'indennità NASPI;
CP_1 che, a seguito della sentenza di reintegra, l' aveva comunicato la decadernza dal beneficio e CP_1
richiesto il rimborso di quanto erogato a tale titolo;
La parte ricorrente argomentava, con richiami giurisprudenziali, non potersi ritenere esistente nell'ordinamento una regola di incompatibilità tra il trattamento NASPI e la proposizione dell'impugnativa avverso il licenziamento, per essere invece la fruizione di tale prestazione subordinata alla condizione di disoccupazione involontaria destinata ad essere ritenuta permanente, nonostante l'annullamento giudiziale del licenziamento con ordine di reintegrazione del lavoratore, sino a quando tale ordine non venga eseguito effettivamente dal datore di lavoro.
La parte ricorrente concludeva con le seguenti richieste: CP_ "Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a ricevere dall' il trattamento Naspi Parte_1
fino alla sua naturale scadenza, ossia fino al mese di gennaio 2025 e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l' , in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, sedente in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 a corrispondere l'indennità
Naspi alla Sig.ra fino alla naturale scadenza del trattamento stesso. Parte_1
Vinte le spese.
Si costituiva l' e resisteva alla domanda, della quale chiedeva il rigetto. CP_1
In particolare, faceva rilevare che a fronte dell'ordinanza del Tribunale di Alessandria che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto il reintegro della ricorrente nel posto di lavoro, il datore di lavoro aveva regolarizzato la posizione della ricorrente dal 18/11/2022 al 05/07/2023 denunciando i relativi imponibili retributivi . Riteneva la Naspi indebita in quanto la ricorrente non ha diritto di fruire di un doppio beneficio il secondo dei quali (la Naspi) privo di titolo. Riteneva inconferenti le sentenze citate dalla ricorrente visto che il rapporto di lavoro era stato ricostituito dalla data del licenziamento e che il mancato reintegro (si veda pec della lavoratrice del 07.07.2023) era dovuto a una scelta volontaria della lavoratrice e non all'impossibilità di riprendere il lavoro.
L' riteneva, pertanto, che l'opzione dell'indennità sostitutiva con la conseguente CP_1
scelta di non proseguire il rapporto di lavoro da parte del lavoratore facesse venir meno il requisito principale della NASPI costituito dall'involontarietà della perdita della propria occupazione, determinando l'indebito in caso di avvenuta concessione medio tempo della NASPI.
All'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione decide con la presente sentenza.
L'art. 3 del D. Lgs. n. 22/2015 stabilisce che “1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Non è in contestazione il fatto che la ricorrente, al momento della presentazione della richiesta della prestazione, in questione si trovasse in stato di disoccupazione involontaria per effetto del licenziamento che le era stato comunicato dal datore di lavoro;
il fatto che la ricorrente abbia esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra è una circostanza irrilevante e non fa venir meno la condizione della disoccupazione involontaria, pur sempre causata dall'atto datoriale di risoluzione e non dalla mancata esecuzione della decisione giudiziale di reintegrazione (alla cui esecuzione il lavoratore non è obbligato).
La più recente giurisprudenza di legittimità e di merito in materia ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni assistenziali de quibus, il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de jure, ossia è necessaria l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, nei suoi aspetti giuridici ed economici (Cass. N. 24950/2021, 28295/2019 e 17793/2020).
Da ultimo la C. di Cassazione con ordinanza 22850/2022 ha ribadito che la reintegra debba essere de facto e non de iure, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione tale da escludere la sussistenza dello stato di disoccupazione protetta ex lege: “se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è e resta involontario, in quanto provocato e giustificato dall'atto datoriale di risoluzione”.; tali principi sono stati, condivisibilmente, ribaditi anche da giurisprudenza successiva (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30553 del
18/10/2022).
In altri termini, se è vero che la sentenza di reintegra funge da veicolo per la ricostituzione del vincolo contrattuale de iure, sino a quando la pronuncia giudiziale sia ineseguita permane lo stato di disoccupazione involontaria e l'opzione per l'indennità, sostituiva della reintegra, da parte del lavoratore, implica la risoluzione del rapporto nell'esercizio di un diritto potestativo che la legge n.108 del 1990 ha riconosciuto nel contesto di una disciplina, quella dell'art.18 L. n.300 del 1970, in cui la reintegrazione era l'unica sanzione applicabile al licenziamento illegittimo.
La domanda della ricorrente va dunque accolta nei limiti della richiesta.
CP_ In applicazione dell'art. 91, l' va condannato al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ricevere la Naspi sino alla naturale scadenza;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000 per compensi CP_1
professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge
Pavia 4.2.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 1375/2024
All'udienza del 04/02/2025, davanti al Giudice Federica Ferrari, sono presenti l'avv D'
Amelio in sost avv GRATTAROLA MASSIMO/ ; per la parte convenuta, Controparte_1
, l'Avv. DEMAESTRI MARIA GRAZIA
[...]
l'avv D'Amelio chiede termine per note l'avv Demaestri si oppone.
Il giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita i difensori alla discussione e all'esito si ritira in camera di consiglio e decide come da sentenza che in assenza dei difensori deposita nel fascicolo telematico.
Il giudice del lavoro
Federica Ferrari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 1375 2024 R.G. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv GRATTAROLA Parte_1 C.F._1
MASSIMO ed elettivamente domiciliata in VIA TROTTI N.46 15121 ALESSANDRIA ITALIA presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Contro
in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv DEMAESTRI MARIA GRAZIA ed elettivamente domiciliato in PIAZZA MARELLI 12 27100 PAVIA
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione NASPI
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.8.2024 si rivolgeva a questo Tribunale, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, esponendo: di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società dal 1.2.2003 Controparte_2 al 21.11.2022 che l'aveva licenziata per gmo con atto poi dichiarato illegittimo giudizialmente a seguito di ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro di Alessandria che aveva disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con i conseguenti provvedimenti risarcitori, sentenza seguita dall'esercizio ad opera della parte odierna ricorrente del diritto di opzione per il pagamento delle 15 mensilità in luogo della reintegrazione;
che aveva nelle more ottenuto dall' l'indennità NASPI;
CP_1 che, a seguito della sentenza di reintegra, l' aveva comunicato la decadernza dal beneficio e CP_1
richiesto il rimborso di quanto erogato a tale titolo;
La parte ricorrente argomentava, con richiami giurisprudenziali, non potersi ritenere esistente nell'ordinamento una regola di incompatibilità tra il trattamento NASPI e la proposizione dell'impugnativa avverso il licenziamento, per essere invece la fruizione di tale prestazione subordinata alla condizione di disoccupazione involontaria destinata ad essere ritenuta permanente, nonostante l'annullamento giudiziale del licenziamento con ordine di reintegrazione del lavoratore, sino a quando tale ordine non venga eseguito effettivamente dal datore di lavoro.
La parte ricorrente concludeva con le seguenti richieste: CP_ "Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra a ricevere dall' il trattamento Naspi Parte_1
fino alla sua naturale scadenza, ossia fino al mese di gennaio 2025 e, conseguentemente, dichiarare tenuta e condannare l' , in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, sedente in Roma, Via Ciro il Grande n. 21 a corrispondere l'indennità
Naspi alla Sig.ra fino alla naturale scadenza del trattamento stesso. Parte_1
Vinte le spese.
Si costituiva l' e resisteva alla domanda, della quale chiedeva il rigetto. CP_1
In particolare, faceva rilevare che a fronte dell'ordinanza del Tribunale di Alessandria che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento e disposto il reintegro della ricorrente nel posto di lavoro, il datore di lavoro aveva regolarizzato la posizione della ricorrente dal 18/11/2022 al 05/07/2023 denunciando i relativi imponibili retributivi . Riteneva la Naspi indebita in quanto la ricorrente non ha diritto di fruire di un doppio beneficio il secondo dei quali (la Naspi) privo di titolo. Riteneva inconferenti le sentenze citate dalla ricorrente visto che il rapporto di lavoro era stato ricostituito dalla data del licenziamento e che il mancato reintegro (si veda pec della lavoratrice del 07.07.2023) era dovuto a una scelta volontaria della lavoratrice e non all'impossibilità di riprendere il lavoro.
L' riteneva, pertanto, che l'opzione dell'indennità sostitutiva con la conseguente CP_1
scelta di non proseguire il rapporto di lavoro da parte del lavoratore facesse venir meno il requisito principale della NASPI costituito dall'involontarietà della perdita della propria occupazione, determinando l'indebito in caso di avvenuta concessione medio tempo della NASPI.
All'odierna udienza il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito della discussione decide con la presente sentenza.
L'art. 3 del D. Lgs. n. 22/2015 stabilisce che “1. La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012”.
Non è in contestazione il fatto che la ricorrente, al momento della presentazione della richiesta della prestazione, in questione si trovasse in stato di disoccupazione involontaria per effetto del licenziamento che le era stato comunicato dal datore di lavoro;
il fatto che la ricorrente abbia esercitato il diritto di opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra è una circostanza irrilevante e non fa venir meno la condizione della disoccupazione involontaria, pur sempre causata dall'atto datoriale di risoluzione e non dalla mancata esecuzione della decisione giudiziale di reintegrazione (alla cui esecuzione il lavoratore non è obbligato).
La più recente giurisprudenza di legittimità e di merito in materia ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni assistenziali de quibus, il ripristino de facto del rapporto di lavoro, non essendo sufficiente il solo ripristino de jure, ossia è necessaria l'effettiva ricostituzione del rapporto di lavoro, nei suoi aspetti giuridici ed economici (Cass. N. 24950/2021, 28295/2019 e 17793/2020).
Da ultimo la C. di Cassazione con ordinanza 22850/2022 ha ribadito che la reintegra debba essere de facto e non de iure, essendo necessario per garantire l'effettività della tutela che a detta reintegra sia data effettiva attuazione, con la realizzazione di una situazione tale da escludere la sussistenza dello stato di disoccupazione protetta ex lege: “se alla pronunzia non segue l'effettiva reintegra e senza che il lavoratore sia obbligato ad eseguire la sentenza favorevole, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non diviene indebita in quanto lo stato di disoccupazione è e resta involontario, in quanto provocato e giustificato dall'atto datoriale di risoluzione”.; tali principi sono stati, condivisibilmente, ribaditi anche da giurisprudenza successiva (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30553 del
18/10/2022).
In altri termini, se è vero che la sentenza di reintegra funge da veicolo per la ricostituzione del vincolo contrattuale de iure, sino a quando la pronuncia giudiziale sia ineseguita permane lo stato di disoccupazione involontaria e l'opzione per l'indennità, sostituiva della reintegra, da parte del lavoratore, implica la risoluzione del rapporto nell'esercizio di un diritto potestativo che la legge n.108 del 1990 ha riconosciuto nel contesto di una disciplina, quella dell'art.18 L. n.300 del 1970, in cui la reintegrazione era l'unica sanzione applicabile al licenziamento illegittimo.
La domanda della ricorrente va dunque accolta nei limiti della richiesta.
CP_ In applicazione dell'art. 91, l' va condannato al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ricevere la Naspi sino alla naturale scadenza;
condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2000 per compensi CP_1
professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA come per legge
Pavia 4.2.2025
La giudice del lavoro
Federica Ferrari