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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/06/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 147-1/2025 promosso da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F. ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Bonazza (C.F. ) ed C.F._7
elettivamente domiciliati presso il suo studio in 20851 Lissone (MB), Piazza La Pira n.
6, nei confronti di
C.F.: ), con sede legale in Nova Milanese (MB), Controparte_1 P.IVA_1
Via Galvani n. 15, in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
1 • con ricorso depositato in data 5.5.2025 i ricorrenti hanno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
• fissata l'udienza al 3.6.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle
Imprese in data 9.5.2025;
• la società ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, (in particolare copia dei bilanci approvati sino al 2024 e copia delle dichiarazioni IVA) ed è comparsa, nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione contestando -e dando atto di aver contestato anche Controparte_2
giudizialmente- il credito di controparte e illustrando le cause dell'insolvenza e le ragioni dell'inadempimento, derivanti essenzialmente dall'inadempimento dell'unico fornitore con cui vi è stato un lungo contenzioso ancora non definito;
il procuratore dei creditori, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso e contestato la fondatezza dell'appello proposto;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024;
- modello IVA per i periodi di imposta 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2022, 2023;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022;
- modello IRAP per i periodi di imposta 2022, 2023;
- certificato Inps dei debiti contributivi;
- certificato Ader dei debiti tributari;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3,
pag. 2 di 7 paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Nova Milanese (MB),
Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, creditori della somma complessiva di € 119.456,32 in forza di sentenza n. 2726/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza,
Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 31 ottobre 2024.
Invero la circostanza che il credito sia contestato, anche giudizialmente, non consente di ritenere carente tale presupposto, considerato che la sentenza di primo grado dà conto delle ragioni di infondatezza delle eccezioni sollevate dalla società debitrice (in particolare l'affermata esistenza di pagamenti fonte di indebito) sulla base della valutazione di prove scritte e con motivazione logica ed esaustiva. Perciò alcuna valutazione incidentale di inesistenza del credito è possibile effettuare in questa sede, in assenza peraltro del deposito di copia dell'atto d'appello.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “granulazione, macinazione, triturazione di prodotti termoplastici presso terzi”
e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
Nel caso di specie il superamento delle soglie risulta per tabulas dal bilancio relativo all'esercizio 2023, da cui emerge un attivo di € 333.579,00.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il credito vantato dalla ricorrente.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose
pag. 3 di 7 decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad €
119.456,32);
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (oltre € 270.000,00) e dal Controparte_3 certificato Inps dei debiti contributivi (€ 96.007,66) acquisiti ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla dichiarazione del legale rappresentante in sede istruttoria, in cui si afferma che di fatto l'impresa non è più operativa dal 31.1.25 e che attualmente non ha dipendenti né apprendisti (punti 5 e 8 del questionario compilato);
- dall'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento, come emerge nella dichiarazione del legale rappresentante in fase istruttoria (punto 14 del questionario).
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_1
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 4 di 7 Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_1
, con sede in Nova Milanese (MB), Via Galvani n. 15 P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: con studio in Via Vittorio Persona_1 C.F._8
Emanuele II 65 Vimercate (MB) 20871, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 5 di 7 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.11.2025 ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pag. 6 di 7 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
04.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle procedure concorsuali e individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati
Dott.ssa Caterina Giovanetti Presidente
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento P.U. n. 147-1/2025 promosso da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
) e (C.F. ), tutti C.F._5 Parte_6 C.F._6
rappresentati e difesi dall'Avv. Giacomo Bonazza (C.F. ) ed C.F._7
elettivamente domiciliati presso il suo studio in 20851 Lissone (MB), Piazza La Pira n.
6, nei confronti di
C.F.: ), con sede legale in Nova Milanese (MB), Controparte_1 P.IVA_1
Via Galvani n. 15, in persona del legale rappresentante sig. Controparte_2
*****
Il Tribunale, esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice Relatore, premesso che:
1 • con ricorso depositato in data 5.5.2025 i ricorrenti hanno chiesto l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
• fissata l'udienza al 3.6.2025, il contraddittorio si è regolarmente costituito atteso che il ricorso ed il decreto di convocazione sono stati notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal Registro delle
Imprese in data 9.5.2025;
• la società ha provveduto al deposito della documentazione ex art. 41 comma 4 del CCII, (in particolare copia dei bilanci approvati sino al 2024 e copia delle dichiarazioni IVA) ed è comparsa, nella persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione contestando -e dando atto di aver contestato anche Controparte_2
giudizialmente- il credito di controparte e illustrando le cause dell'insolvenza e le ragioni dell'inadempimento, derivanti essenzialmente dall'inadempimento dell'unico fornitore con cui vi è stato un lungo contenzioso ancora non definito;
il procuratore dei creditori, all'udienza, ha insistito nell'accoglimento del proprio ricorso e contestato la fondatezza dell'appello proposto;
• sono stati acquisiti i dati e i documenti indicati dall'art. 367 del CCII, in particolare:
- visura storica della società estratta dal Registro delle Imprese;
- bilanci relativi agli esercizi 2021, 2022, 2023, 2024;
- modello IVA per i periodi di imposta 2020, 2021, 2022, 2023, 2024;
- modello redditi SC per i periodi di imposta 2022, 2023;
- modello 770 per i periodi di imposta 2022;
- modello IRAP per i periodi di imposta 2022, 2023;
- certificato Inps dei debiti contributivi;
- certificato Ader dei debiti tributari;
- visura protesti;
• entro la data dell'udienza la società non ha depositato ricorso con richiesta di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
Ritenuto che:
• sussiste pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, dell'art. 3,
pag. 2 di 7 paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/848 e dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura storica in atti risulta che la sede legale della società è situata in Nova Milanese (MB),
Comune rientrante nel circondario dell'Ufficio;
• sussiste la legittimazione attiva dei ricorrenti, creditori della somma complessiva di € 119.456,32 in forza di sentenza n. 2726/2024 pronunciata dal Tribunale di Monza,
Seconda Sezione Civile, pubblicata in data 31 ottobre 2024.
Invero la circostanza che il credito sia contestato, anche giudizialmente, non consente di ritenere carente tale presupposto, considerato che la sentenza di primo grado dà conto delle ragioni di infondatezza delle eccezioni sollevate dalla società debitrice (in particolare l'affermata esistenza di pagamenti fonte di indebito) sulla base della valutazione di prove scritte e con motivazione logica ed esaustiva. Perciò alcuna valutazione incidentale di inesistenza del credito è possibile effettuare in questa sede, in assenza peraltro del deposito di copia dell'atto d'appello.
• La società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale in quanto si occupa di “granulazione, macinazione, triturazione di prodotti termoplastici presso terzi”
e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2 comma 1 lett. d).
Nel caso di specie il superamento delle soglie risulta per tabulas dal bilancio relativo all'esercizio 2023, da cui emerge un attivo di € 333.579,00.
• Ricorre altresì il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, CCII, essendo sufficiente richiamare il credito vantato dalla ricorrente.
• Quanto all'insolvenza, va premesso in diritto che l'art. 2, comma 1, CCII non ha innovato la definizione di stato d'insolvenza contenuta nell'art. 5 l.fall.
Deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose
pag. 3 di 7 decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371).
L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato (Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo.
Nel caso di specie, ricorre una situazione di insolvenza dell'impresa desumibile:
- dall'ingente esposizione debitoria maturata nei confronti del ricorrente (pari ad €
119.456,32);
- dall'esistenza, altresì, di debiti per cartelle notificate risultante dall'“elenco cartelle/avvisi” di (oltre € 270.000,00) e dal Controparte_3 certificato Inps dei debiti contributivi (€ 96.007,66) acquisiti ai sensi dell'art. 367 del
C.C.I.I. e, quindi, dalla molteplicità ed entità complessiva delle obbligazioni che non hanno ricevuto adempimento alle rispettive scadenze con mezzi normali di pagamento, non sussistendo ragione idonea a dimostrare la mera accidentalità di tale situazione rispetto al fisiologico andamento dell'impresa;
- dalla situazione di inattività dell'impresa, risultante dalla dichiarazione del legale rappresentante in sede istruttoria, in cui si afferma che di fatto l'impresa non è più operativa dal 31.1.25 e che attualmente non ha dipendenti né apprendisti (punti 5 e 8 del questionario compilato);
- dall'incapacità della debitrice di produrre reddito per far fronte all'indebitamento, come emerge nella dichiarazione del legale rappresentante in fase istruttoria (punto 14 del questionario).
Come può desumersi dagli elementi sopra indicati, versa Controparte_1
effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
pag. 4 di 7 Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, dal professionista indicato in dispositivo, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_1
, con sede in Nova Milanese (MB), Via Galvani n. 15 P.IVA_1
dichiara la presente procedura “principale” ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento
UE 2015/848) nomina la dott.ssa Caterina Rizzotto Giudice Delegato per la procedura nomina il dott. (C.F.: con studio in Via Vittorio Persona_1 C.F._8
Emanuele II 65 Vimercate (MB) 20871, Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
pag. 5 di 7 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 11.11.2025 ore 11:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al
Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata che sarà comunicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse pag. 6 di 7 le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del
04.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Rizzotto dott.ssa Caterina Giovanetti
pag. 7 di 7