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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Composta dai Magistrati
dr. Gaetano Sole Presidente est.
dr. Flavia Strazzanti Consigliere
dr. Giovanni Battiato Consigliere aus.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 328/2021 R.G.
tra con sede in Caltanissetta, SS 640 contrada Anghillà, C.F. e numero Parte_1
iscrizione iscritta al R.E.A. di Caltanissetta n. CL-103147, in persona del legale P.IVA_1
rappresentante p.t., sig. nato a [...] [...], res.te in Caltanissetta, Via Parte_2
Salvati, 19, cod. fisc. elettivamente domiciliata in Acireale, Corso Italia, 29, nello C.F._1
studio dell'avv. Francesco Cannavò, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
Contro
- c.f. , con sede legale in EN, Via Trieste n. 76, in Controparte_1 P.IVA_2
persona del Presidente del CdA e legale rappresentante p.t. Arch. rappresentata e CP_2
difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Massimo Frontoni, C.F.
, Gianluca Luzi, C.F. del Foro di Roma, nonché C.F._2 C.F._3 dall'Avv. Aldo Scichilone, C.F. , del Foro di Caltanissetta, giusta procura C.F._4
in atti
- l' (C.F. , in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede in CP_3 P.IVA_3
Roma, Via Mozambico n. 10, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Caltanissetta
Appellate
****
Oggetto: risarcimento del danno extracontrattuale;
Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “ , reietta ogni contraria istanza, eccezione Parte_3
e difesa, in accoglimento del proposto appello, riformare la sentenza n. 233/2021 del Tribunale di
Caltanissetta e per l'effetto condannare, con qualsiasi statuizione, la società in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., e l' in persona del legale rappresentante p.t., ognuno CP_3
per quanto di ragione e solidalmente, a pagare all'appellante per i danni subiti per la chiusura della
SS640 al traffico veicolare, per i mancati guadagni, per le spese, che saranno necessarie a riavviare
l'attività, e per il mancato preavviso e per i danni tutti subiti, la complessiva somma di €. 592.663,00 (di cui alla relazione contabile) oltre l'ulteriore somma di €. 283.632,44 (di cui alla relazione contabile integrativa) ed all'indennizzo mensile dal mese di giugno 2016 sino all'effettiva apertura della strada al traffico veicolare, detratti i danni al tappetino d'asfalto del piazzale della stazione di servizio – come da
atto di transazione -, ed oltre agli interessi legali dal dì della domanda sino all'effettivo soddisfo, ovvero
quella maggiore o minore somma, che sarà ritenuta di Giustizia. Con vittoria di spese e compensi, rimb.
forf. 15%, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”
Per “ , impugnato nuovamente quanto eccepito e dedotto Controparte_1 Controparte_1
dall'appellante e dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni
nuove, precisa le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta qui da intendersi integralmente trascritte”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza Parte_1
n. 233/2021 del Tribunale di Caltanissetta, depositata in data 29 aprile 2021, con la quale il primo giudice ha rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata dalla società attrice nei confronti di CP_3
ed in relazione alla prolungata chiusura al traffico veicolare del tratto della SS640 Controparte_1
posto in corrispondenza della stazione di servizio gestita dall'attrice (chiusura determinata dalla necessità di eseguire lavori di ammodernamento e adeguamento dell'arteria stradale).
A sostegno della domanda spiegata innanzi al giudice di prime cure l'odierna appellante evidenziava:
- che a seguito di procedura ristretta esperita da il CP_3 Controparte_4
costituito dalla di EN (mandataria),
[...] Controparte_5
dalla (mandante) e dal CP_6 Controparte_7
(mandante), risultava affidatario delle attività di realizzazione dell'opera “SS N. 640
[...]
di Porto Empedocle - Itinerario Agrigento – Caltanissetta - A19 - Ammodernamento e adeguamento alla Cat. B del D.M. 05.11.2001 - Tratto dal km 44+000 allo svincolo con la A19”;
- che il 2 luglio 2010 C.M.C., C.C.C. e costituivano, per il compimento delle CP_6
prestazioni oggetto dell'appalto, una Società di Progetto ai sensi degli artt. 156 e 176, comma 10, del D.Lgs. n. 163/06, denominata , la quale subentrava ex lege alle Controparte_1
imprese C.M.C., C.C.C. e nel rapporto istauratosi con il soggetto aggiudicatore CP_6
CP_3
- che a decorrere dal 12/09/2014, senza alcun preavviso da parte di né di Controparte_1 [...]
il tratto stradale sul quale insiste la stazione di servizio “ESSO on the Road”, gestita dalla CP_3
società odierna appellante (giusta contratto decorrente dal 01/06/2011 al 31/05/2020 di cessione gratuita dell'uso di impianto di distribuzione da con collegato contratto di Controparte_8
affitto del bar annesso alla stazione) veniva chiuso al traffico;
- che la chiusura forzata dell'attività avrebbe prodotto alla società ingenti Parte_1
danni, sia in termini di lucro cessante che di danno emergente;
difatti, la compagnia petrolifera
ESSO e la società appellante, affittuaria dell'azienda commerciale, non avrebbero mai sospeso i propri accordi contrattuali, donde la rimaneva esposta al dovere di Parte_1
adempimento di ogni obbligo contrattuale, tra i quali, oltre al pagamento dei canoni di gestione, rientravano: l'obbligo di regolare tenuta del punto vendita;
l'obbligo di adozione degli accorgimenti idonei a non deteriorare l'azienda concessa e a non screditare l'immagine commerciale della ESSO;
l'obbligo di prevenire il ricovero e/o l'appoggio di persone estranee alla organizzazione ed alla vendita;
l'obbligo di garantire la disponibilità continua di tutti i mezzi antincendio prescritti dalla legge in condizioni perfetta efficienza e funzionalità; l'obbligo di tutela e custodia dei sigilli di sicurezza apposti dalla ESSO;
l'obbligo di regolare ed accurata manutenzione dei beni ricevuti in affidamento;
a ciò andrebbero ad aggiungersi tutti i costi fissi per le utenze, le tasse, le licenze, i costi assicurativi, pubblicitari ecc.; danni quantificati in €
227.696,00;
- che inoltre la società avrebbe subito un ingente danno determinato dal mancato guadagno conseguente all'interruzione dell'attività di impresa;
danno quantificato in una indennità mensile di € 14.231,89 per un ammontare complessivo (dalla data del 12/09/2014 al 31/12/2016) di €
284.623,00;
- che infine andrebbero computati i presumibili costi legati alla futura riapertura dell'attività
quantificati nella misura di € 110.486,00;
Il Tribunale ha rigettato la domanda evidenziando la genericità delle allegazioni difensive della società
attrice, da cui non poteva desumersi la qualificazione giuridica della responsabilità addebitata nei confronti delle convenute, essendosi limitata a formulare una domanda di risarcimento senza chiarire quale fosse il titolo della invocata responsabilità, ricondotta esclusivamente al dato fattuale della chiusura improvvisa del tratto stradale. Ed invero il Tribunale evidenziava, da un lato, l'assenza dei presupposti per ipotizzare una responsabilità, sia essa contrattuale o extracontrattuale, in capo ad entrambe le convenute. Dall'altro, evidenziava come la società attrice solo in seno alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1
c.p.c., riportandosi alle considerazioni difensive di avesse fatto un ambiguo riferimento alla CP_3
possibilità di fondare le proprie istanze su una responsabilità da fatto lecito della P.A., richiamando alcune
Convenzioni internazionali, la giurisprudenza della Corte Edu e la legislazione nazionale in ordine al principio di tutela e di risarcimento del danno derivante dall'agire lecito della P.A., senza però richiamare alcuna fattispecie direttamente invocabile, e senza dimostrarne i presupposti giuridici e fattuali necessari al fine di riconoscere la sussistenza di un obbligo indennitario in capo alla P.A.
Infine, in ordine alla possibilità di fare applicazione della fattispecie prevista dall'art. 44 d.lgs. 325/2001 il
Tribunale evidenziava come in ogni caso dovessero ritenersi insussistenti i presupposti di applicabilità della norma, sia perché non sarebbe stata dimostrata una perdita di valore del bene, essendosi l'attrice “limitata ad
indicare gli importi ascrivibili ad un pregiudizio economico (dovuto agli oneri dei costi fissi ed al mancato guadagno nei mesi di chiusura dell'attività) senza alcun cenno alla configurazione di un pregiudizio permanente o alla compressione del diritto dominicale”; sia in difetto del presupposto della permanenza
“necessariamente riferito alla totale perdita o alla significativa compressione del diritto di proprietà del
soggetto che si assume danneggiato e risulta intrinsecamente incompatibile con la mera perdita economica
in cui si sostanzia il danno patrimoniale, invocato invece dalla . Pt_1
L'appellante censura la correttezza della pronuncia sulla scorta di sei motivi di gravame, come segue:
1. Col primo motivo viene evidenziato che il giudice di prime cure avrebbe errato nel ricondurre la fattispecie in esame alle sole ipotesi di cui agli articoli 2051 e 2043 c.c. statuendone l'inapplicabilità. Più correttamente la qualificazione del fatto andava sussunta all'ipotesi del danno da atto lecito della P.A., divenuto diritto positivo attraverso espresse disposizioni legislative quali il D.P.R.
327/2001 art. 44 e la legge 241/1990 art. 21 quinquies). Difatti, l'ente pubblico che, facendo uso di un suo potere, impone a un diritto individuale un particolare sacrificio, che non è compreso nei limiti normali di esso deve risarcirlo con una proporzionale indennità, anche al di là dei casi espressamente contemplati dalla legge (quali le ipotesi di espropriazione per P.U.). In particolare l'appellante richiama a sostegno delle proprie difese la sentenza della Corte Costituzionale n. 307/1990, che ha affermato il principio della tutela dei diritti individuali sia patrimoniali sia non patrimoniali in forza del principio costituzionale di solidarietà sociale, che non tollera l'imposizione autoritativa di sacrifici di diritti fondamentali senza che sorga in capo alla collettività il dovere di riparare tale sacrificio. L'appellante richiama, infine, il diritto sovranazionale ed in particolare la convenzione EDU (ratificata in Italia con la legge 848/1955) ed ai protocolli aggiuntivi, nell'interpretazione giurisprudenziale fatta dalla Corte EDU e da quelle statali.
Segnatamente l'appellante ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, ed in particolare la sentenza
Scordino c. Italia, affermando che ogni compressione del diritto di proprietà deve essere indennizzata in misura congrua, lamentando che il primo giudice abbia ignorato il rilievo convenzionale del danno da fatto lecito.
2. Col secondo motivo si evidenzia che il giudice di prime cure avrebbe errato nel nello statuire, quanto alla possibilità di inquadrare il caso in esame nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 44 d.lgs. 327/2001, “la totale assenza di domanda e di allegazione sul punto da parte della società attrice.”
Ed invero il giudice avrebbe errato nel ritenere carente la domanda di responsabilità da atto lecito, in quanto l'individuazione del petitum andrebbe fatta sulla base di un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva. Ne conseguirebbe che, al di là del nomen juris adottato, il giudice nel rispetto del principio iura novit curia, avrebbe dovuto inquadrare la fattispecie nell'ambito ed essa più consono della responsabilità da atto lecito, essendo stato chiaramente descritto dalla società attrice il fatto generatore di danno. Peraltro, il richiamo alla sussistenza di una responsabilità da atto lecito della P.A.
era chiaramente indicato sia nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., sia nella memoria ex art. 183 n. 2
c.p.c., sia nella comparsa conclusionale. Donde l'erroneità della statuizione del Tribunale.
3. Col terzo motivo si duole della decisione nella parte in cui, da un lato il giudice faceva esclusivo riferimento alla fattispecie di cui all'art. 44 DPR 327/01, essendo il principio della indennizzabilità del danno da atto lecito immanente all'ordinamento; dall'altro, nella parte in cui,
richiamata la fattispecie in parola, il giudice avrebbe disatteso le indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al requisito della permanenza del danno. Ed invero l'appellante richiama Cass.
7112/2020 secondo cui è permanente anche il danno periodico o reiterato finché permane la causa lesiva.
4. Col quarto motivo l'appellante evidenziava che il Tribunale di Caltanissetta avrebbe errato nel non ammettere la chiesta CTU tecnico-contabile, posto che la aveva offerto idonei principi di Pt_1
prova, producendo agli atti ben due relazioni tecnico-contabili di parte, integrate da corposa documentazione.
5. Col quinto motivo l'appellante censura l'omessa motivazione sulla responsabilità della quale contraente generale: si è dedotto che , in quanto soggetto delegato ex CP_1 CP_1
lege all'esecuzione dell'opera pubblica, inclusa la gestione del traffico e la chiusura della SS640, avrebbe dovuto rispondere in solido dei danni cagionati;
il Tribunale avrebbe omesso ogni considerazione in merito alla sua legittimazione passiva.
6. Infine col sesto motivo viene censurata l'erronea compensazione delle spese di lite ritenendola ingiustificata in presenza del rigetto immotivato delle proprie difese e dell'omessa considerazione dei documenti versati in atti.
ha quindi chiesto la riforma della sentenza impugnata, con condanna in solido delle appellate al Pt_1
risarcimento del danno, quantificato in Euro 592.663,00 per i pregiudizi già subiti, oltre indennizzo mensile a decorrere da giugno 2016 fino alla riapertura della strada, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data Controparte_1
16 maggio 2022, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata, negando ogni responsabilità in ordine alla chiusura della strada e alla causazione del danno lamentato, ed evidenziando che le attività di realizzazione dell'opera erano avvenute secondo i programmi stabiliti, senza violazione di obblighi specifici.
Anche si è costituita con comparsa di risposta in data 10 maggio 2022, rappresentata CP_3
dall'Avvocatura dello Stato, resistendo all'appello e ribadendo l'infondatezza della domanda risarcitoria.
ha rilevato che la chiusura della strada era strettamente necessaria alla realizzazione dell'intervento CP_3
infrastrutturale d'interesse pubblico, eseguito nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione delle competenti autorità, con esclusione di profili di colpa a suo carico.
All'udienza del 28 novembre 2024 tenuta in modalità di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. la causa è
stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
L'appello è infondato.
Ragioni di ordine logico suggeriscono di procedere ad una trattazione congiunta del primo e del secondo motivo di gravame.
Ed invero, quanto al primo motivo di gravame, mette conto evidenziare come la ricostruzione giuridica operata dal primo giudicante sia sostanzialmente corretta: difatti, il Tribunale ha anzitutto evidenziato come l'insussistenza di alcun rapporto negoziale idoneo a creare vincoli sinallagmatici e speculari obblighi tra le parti impedisse in radice di ipotizzare qualsiasi forma di responsabilità contrattuale in capo alle società convenute. Sotto altro profilo andava parimenti esclusa la possibilità di predicare una responsabilità extracontrattuale, “non potendosi nella fattispecie de qua, ravvisare una condotta,
soggettivamente connotata in termini di dolo o colpa che si atteggi quale antecedente causale dei danni patiti dalla . Parte_1
Ciò posto, è evidente che fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, non è configurabile, in assenza di una condotta non colposa o, comunque, non illecita, una responsabilità risarcitoria da atto lecito a carico dell'agente, “poiché l'illiceità della condotta, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, costituisce il necessario presupposto di qualsivoglia affermazione di responsabilità risarcitoria” (cfr. Cass. n. 30981 del 03/12/2024).
Donde il Tribunale ha, in maniera del tutto condivisibile, evidenziato come l'unica fattispecie che, in linea teorica, avrebbe potuto consentire un ristoro per le conseguenze dannose subite dalla società attrice andasse individuata nella fattispecie di cui all'art. 44 del DPR 327/01 secondo cui “E' dovuta una indennità
al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una
servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del
diritto di proprietà”.
E tuttavia, al di là del problema della sussistenza dei presupposti per l'applicazione in concreto della disposizione in questione al caso di specie, il punto nodale da cui prendere le mosse attiene, su un piano prettamente processuale, alla stessa possibilità di vagliare la fondatezza della domanda quale richiesta di indennizzo per attività lecita della P.A.
Difatti, a ben vedere, la stessa società appellante, al di là dei rilievi poco sopra compendiati, non contesta un aspetto fondamentale ben evidenziato dal Tribunale: e cioè che la domanda contenuta nell'atto di citazione sia stata introdotta per ottenere un “risarcimento” del danno subito. È, quindi, evidente che il titolo di responsabilità implicitamente dedotto fosse quello della responsabilità per fatto illecito.
E tuttavia, a seguito delle difese della convenuta che evidenziava la piena legittimità dell'operato CP_3
della stessa, poiché conforme all'iter amministrativo posto in essere sia in fase di programmazione che di esecuzione dell'appalto pubblico, la società appellante si limitava a ritenere “pertinente il richiamo sia alla legislazione nazionale (DPR 327/2001 art. 44) sia alle convenzioni internazionali” operato dalla difesa dell' E tuttavia, nella prosecuzione dell'atto difensivo la società odierna appellante, dopo CP_3
ampi richiami alla giurisprudenza sovrannazionale, continuava a far riferimento al preteso diritto al risarcimento dei danno subito, concludendo “voglia condannare le convenute ed CP_3 CP_9
a risarcire, per le causali spiegate, le somme indicate nell'atto di citazione e nella presente
[...]
memoria”.
E tuttavia, la stessa giurisprudenza citata dalla società appellante ha chiarito che il rimedio compensativo spettante nei confronti di chi subisce un danno sulla base di un atto legittimo della P.A., si distingue nettamente dal risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., il quale ultimo presuppone, invece, il fatto doloso o colposo della stessa P.A.
Per tale ragione sia l'art. 44 del DPR 327/01 che l'art. 21 quinquies della L. 241/90 fanno riferimento al diritto ad ottenere una indennità.
Donde, ancor prima di valutare la correttezza delle affermazioni del Tribunale in ordine alla insussistenza dei presupposti di applicazione della norma in relazione al caso di specie, si pongono sul piano processuale due problemi: il primo è se il semplice richiamo di una disciplina nella parte espositiva di un atto giudiziale consenta di ritenere formulata una domanda diversa ed in contrasto con la domanda precedentemente avanzata. In altri termini, stante la ontologica diversità sul piano del petitum e della
causa petendi, delle domande di risarcimento da fatto illecito e di corresponsione di un'indennità da fatto lecito, occorre capire se il riferimento ad entrambe le figure (frutto del richiamo, da un lato, della normativa a tutela del soggetto che subisce un danno da atto lecito;
dall'altro all'istituto del risarcimento del danno, che per definizione presuppone un illecito) consenta di ritenere mutata la domanda originariamente proposta.
Il secondo problema attiene alla legittimità del mutamento della domanda facendo riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis: in altri termini occorre verificare se il mutamento della domanda
– da risarcimento ad indennità – fosse ammissibile trattandosi di mera emendatio libelli, ovvero se trattavasi di inammissibile mutatio libelli.
Orbene, se anche volessimo dare una risposta positiva alla prima domanda – in un'ottica non formalistica di tutela sostanziale delle ragioni evidenziate dalla difesa della parte, secondo cui è possibile ricavare la proposizione di una domanda “attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva”
(Cass. n. 20294 del 25/09/2014) – certamente non è possibile rispondere positivamente al secondo quesito che occorre affrontare.
Ed invero, rappresenta orientamento consolidato quello secondo cui esorbita dai limiti di una consentita
"emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, “tale da introdurre nel processo un tema di indagine e
di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (Cass. Sez. 2, 12/12/2018, n.
32146).
Ebbene, non v'è dubbio che l'aver abbandonato un'impostazione fondata sulla sussistenza di un obbligo risarcitorio basato sulla dedotta responsabilità delle società convenute (cfr. quanto testualmente indicato in citazione laddove si legge “Atteso che la chiusura al transito stradale del 12/09/2014 non è stata preceduta da alcun preavviso, che l' e le società a vario titolo coinvolte nella esecuzione dei lavori CP_3
non hanno provveduto a pubblicare il nuovo crono programma dei lavori e che sono state divulgate
notizie circa la possibile riapertura al transito stradale nei primi del mese di dicembre 2015 (invece non ancora verificatasi alla data odierna), fa ritenere l'atteggiamento dei soggetti testé indicati passibili di
obbligo risarcitorio”), per poi virare verso una responsabilità indennitaria da atto lecito, abbia costituito una ipotesi di indebita mutatio libelli, tale da impedire in radice il vaglio nel merito della questione,
essendo intrinsecamente diversi i fatti costitutivi delle due domande (atto illecito che determina l'obbligo di un risarcimento vs. atto lecito da cui può eccezionalmente scaturire un obbligo indennitario).
Tale conclusione trova peraltro conferma in una pronuncia della S.C., che ha chiarito proprio tale aspetto,
evidenziando la ontologica diversità tra le domande di risarcimento del danno e di corresponsione dell'indennità di espropriazione (“Ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 219 del 1919, la competenza della Giunta
speciale della Corte d'Appello di Napoli è limitata alla determinazione giudiziale dell'indennità di
espropriazione e di occupazione legittima, mentre non rientrano in tale competenza le domande di
risarcimento danni;
ne consegue che, ove sia stata formulata dinnanzi alla suddetta Giunta domanda di
risarcimento, solo in sede di conclusioni modificata, senza accettazione del contraddittorio da parte
dell'avversario, in opposizione all'indennità di espropriazione, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione
della giunta speciale, essendo stata formulata domanda esulante dalla competenza giurisdizionale di tale
organo e non potendo trovare ingresso la domanda di determinazione dell'indennità irritualmente
formulata, in quanto costituente non semplice "emendatio", bensì "mutatio libelli". (Cass. Sez. U.,
18/12/1998, n. 12714).
Peraltro del tutto inconferente è il richiamo da parte della società appellante alla pronuncia della S.C. n.
7112/2020, che effettivamente riguardava un caso analogo, poiché in quella fattispecie l'attore aveva espressamente avanzato sin dall'atto introduttivo domanda di corresponsione dell'indennità ex art. 44
DPR 327/01.
In definitiva deve ritenersi che la domanda indennitaria, così come modificata con dalla società attrice con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. dovesse ritenersi inammissibile.
Devono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi d'appello.
Quanto alle spese di lite del presente procedimento, esse seguono la soccombenza: ne consegue che l'appellante è tenuta a rifondere le spese affrontate dalle appellate in relazione al presente grado di giudizio (spese liquidate secondo i criteri di cui al DM 147/22 (considerando la controversia nello scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00, parametri minimi dedotta la fase istruttoria).
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte impugnante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, Sezione Civile nella causa civile in grado di appello iscritta al n.
328/2021 R.G., ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 233/2021 del Tribunale di
Caltanissetta, depositata in data 29 aprile 2021;
- condanna pagamento al pagamento, in favore di ciascuna delle Parte_1
appellate delle spese di lite, liquidate in complessivi € 13.078,00 per competenze, oltre rimborso forfettario in misura del 15 % di quanto liquidato per competenze ed oltre IVA e CA;
- Ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, d.P.R.n.115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte impugnante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per l'impugnazione ex art.13,co. 1, se dovuto
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, il 28.2.2025
Il Presidente est.
Gaetano Sole