Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/04/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 8 aprile
2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11801/2024 promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Salvi, giusta procura in atti;
Parte_1
-ricorrente-
in persona del Presidente, Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti nn. 37875/7313 del 22.3.2024, rogito del notaio di Fiumicino (RM), Persona_1
elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, 26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
-resistente-
Avente ad oggetto: ordinanza di ingiunzione – sanzioni amministrative – intervenuto pagamento
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 8 aprile 2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 16.12.2024, il ricorrente in epigrafe indicato, adiva il Tribunale di
Catania in funzione di giudice del lavoro, deducendo di aver ricevuto, in data 16.02.2022, in qualità di rappresentante legale di “ , l'atto di accertamento n. Controparte_2
.2100.31/01/2022.0062004 relativo alla violazione prevista dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. CP_1
463/1983, oltreché contestuale comunicazione concernente una sanzione amministrativa applicata in misura ridotta, mediante la quale gli era stato ingiunto di versare entro novanta giorni una somma
1
Asseriva che - dopo essersi rivolto all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dalla quale apprendeva che l'importo dovuto, alla luce della maggiorazione delle sanzioni, era pari ad € 6.530,00 - la società debitrice aveva provveduto ad effettuare il pagamento richiestole in data 01.04.2022, dunque prima del decorrere del termine di novanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
Osservava che, nonostante il summenzionato tempestivo pagamento, in data 21.11.2024, per il medesimo atto di accertamento (Prot. .2100.31/01/2022.006204), gli veniva notificata, quale CP_1 obbligato solidale, l'ordinanza di ingiunzione oggetto di causa, con la quale veniva richiesto il pagamento della medesima somma, questa volta applicando addirittura la sanzione amministrativa piena, per un importo complessivo di € 8.225,97.
Aggiungeva di aver conseguentemente domandato l'annullamento dell'ordinanza de quo, con istanza di autotutela dell'11.12.2024, senza tuttavia ricevere alcuna comunicazione di avvenuto discarico.
Eccepiva, dunque, la prescrizione quinquennale del credito, in virtù di quanto disposto dalla Suprema
Corte, secondo cui il termine massimo per l'adozione dell'ordinanza di ingiunzione coincideva con quello quinquennale di prescrizione disciplinato dall'art. 28 L. n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui si era verificata la violazione.
Rilevava, infine, che vi era stato il pagamento del dovuto - effettuato dalla società, quale debitrice principale, entro novanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento – con conseguente illegittimità
e nullità dell'ordinanza-ingiunzione.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “- Preliminarmente, rilevata l'esistenza di gravi
e fondati motivi, sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza/ingiunzione opposta;
- Sempre in via preliminare, accertare, ritenere e dichiarare prescritto il credito per cui è stata notificata l'ordinanza-ingiunzione impugnata essendo decorsi cinque anni dal giorno (16/01/2019) in cui è stata commessa l'infrazione e, conseguentemente, nulla l'impugnata ordinanza-ingiunzione;
- Nel merito, accertare, ritenere e dichiarare che il debitore principale ha Controparte_2 tempestivamente corrisposto quanto dovuto in ragione dell'avviso di accertamento da cui è scaturita
l'ordinanza-ingiunzione nei confronti del debitore principale sig. e, pertanto, Parte_1
dichiarare illegittimo e nullo il provvedimento impugnato;
- Si chiede condannarsi l' al pagamento delle spese e dei compensi di lite posto che l'odierno CP_1
ricorrente ha provato ad ottenere lo sgravio con richiesta in autotutela senza ottenere accoglimento prima della scadenza del termine per proporre il presente ricorso che è stato, pertanto, costretto ad introitare onde evitare la definitiva esecutorietà del provvedimento impugnato”.
2 1.2. Con memoria di costituzione e risposta depositata in data 26.03.2025, si è costituito in giudizio l' , chiedendo la cessazione della materia del contendere e Controparte_1
limitandosi a riportare quanto disposto dalla relazione del reparto amministrativo di competenza:
“[…] a seguito delle verifiche effettuate, si conferma che la suddetta OI risulta essere stata annullata per intervenuto pagamento tempestivo dell'importo oggetto di diffida.
Ciò premesso, si è provveduto a regolarizzare manualmente la posizione del contribuente, definendo la violazione per procedimento sanzionatorio estinto (come evincibile dalle schermate allegate)”.
Ciò posto, formulava le seguenti conclusioni: “[…] dichiararsi cessata la materia del contendere.
Con compensazione, quanto meno parziale, delle spese e compensi di lite tenuto conto del comportamento processuale non oppositivo dell'ente”.
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2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La soddisfazione della pretesa fatta valere da parte ricorrente determina, infatti, l'eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire;
con la conseguenza che viene altresì meno la necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Si è dunque nel caso di specie prodotta una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio che impone al Tribunale di pronunciare una sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
Consolidato è sul punto l'orientamento della Corte di cassazione, cui il Tribunale ritiene di aderire, secondo cui « La pronuncia di cessazione della materia del contendere, a prescindere dalla necessità di altri presupposti, quale l'accordo delle parti, postula, infatti, che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti idonei a determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (Cass. n. 14194 del 2004; n. 5390 del 2000). Questa Corte ha avuto modo anche di precisare che, ai fini di tale pronuncia, la soddisfazione del diritto fatto valere in giudizio, per determinare la scomparsa dell'interesse ad agire, deve essere piena ed irretrattabile
(Cass. n. 909 del 2006), non dovendo residuare, in capo all'attore, alcuna utilità alla pronuncia di merito» (v., per tutte, Cass. n. 4034/2007; nonché Cass. n. 6909/2009).
Nel caso di specie, tali condizioni appaiono certamente esistenti, tenuto conto del comportamento di parte resistente che, prendendo atto della fondatezza della domanda, si è limitata a richiedere la cessazione della materia del contendere ed ha annullato l'ordinanza di ingiunzione (OI) per intervenuto pagamento tempestivo dell'importo oggetto di causa.
3 Ritenuto, pertanto, che sulla domanda è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e così anche l'interesse delle stesse alla prosecuzione della lite, è cessata la materia del contendere.
Quanto alla domanda dell' di compensazione delle spese, la Parte_2 statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle stesse, certamente secondo il principio della soccombenza virtuale, ma fatta altresì salva la facoltà di valutare se sussistono gravi motivi di totale o parziale compensazione (v. Cass. n.
3148/2016; Cass. n. 11494/2004).
Nella fattispecie in esame, da un canto la fondatezza della domanda e dall'altro le ragioni della decisione ed il comportamento dell' giustificano la parziale compensazione per metà delle CP_1
spese di lite, considerato l'avvenuto riconoscimento immediato da parte dell' delle ragione CP_1
avversarie in fase processuale;
spese per il resto liquidate come in dispositivo sulla base dei criteri del D.M. n. 55/2014, sì come integrato e modificato dal D.M. n. 147/2022 con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come domandato nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate in data 08.04.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
dichiara compensate per metà le spese di lite, che per il resto pone a carico dell' e liquida in CP_1
favore di parte ricorrente in euro 931,75, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA, CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente.
Così deciso in Catania il 11/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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