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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VIII, sentenza 12/02/2026, n. 2435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2435 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2435/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12627/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250058516802000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2613/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: La parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1 Manfredi, la cartella di pagamento n. 0712025005851680200, notificata il 9/05/2025, avente ad oggetto tassa auto per l'anno 2019, dell'importo di euro 253,63, emessa dalla Regione Campania e portata dall'avviso di accertamento n. 964323621230 presuntivamente notificato il 22/09/2022 per il veicolo targato Targa_1
Eccepisce il ricorrente l'inesistenza di atti interruttivi antecedenti alla cartella di pagamento per cui è impugnazione specificatamente l'avviso di accertamento su indicato che egli dichiara non essergli mai pervenuto, il decorso del termine decadenziale/prescrizionale triennale, il difetto del contraddittorio procedimentale, e per i su esposti motivi chiede l'annullamento della cartella di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SI di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 11/2/2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Parte resistente Regione Campania unica responsabile dell'attività accertativa risulta contumace per cui non è stato depositato agli atti del procedimento il su richiamato avviso di accertamento relativo alla tassa auto per l'anno 2019.
Da tanto, vertendo in materia di tassa auto per l'anno 2019 e dovendo per essa ritenersi applicabile il termine prescrizionale triennale tale termine al momento della notifica della cartella di pagamento era decorso per cui tale eccezione deve essere accolto.
In tal senso deve essere, altresì, richiamata la Sentenza n. 10012/2021 delle SSUU della suprema Corte per cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi, la Corte ha testualmente affermato “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. 1144/2018, in consolidamento di
Cass., Sez U., 5791/2008).
L'accoglimento dei su indicati motivi di ricorso determina l'assorbimento delle altre eccezioni, la spese non essendo l'ente di riscossione responsabile dell'attività accertativa devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 11 febbraio 2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CIARDIELLO STEFANO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12627/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250058516802000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2613/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti: La parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Impugna il sig. Ricorrente_1 (CF_Ricorrente_1), difeso dagli avv.ti Difensore_1 e Nominativo_1 Manfredi, la cartella di pagamento n. 0712025005851680200, notificata il 9/05/2025, avente ad oggetto tassa auto per l'anno 2019, dell'importo di euro 253,63, emessa dalla Regione Campania e portata dall'avviso di accertamento n. 964323621230 presuntivamente notificato il 22/09/2022 per il veicolo targato Targa_1
Eccepisce il ricorrente l'inesistenza di atti interruttivi antecedenti alla cartella di pagamento per cui è impugnazione specificatamente l'avviso di accertamento su indicato che egli dichiara non essergli mai pervenuto, il decorso del termine decadenziale/prescrizionale triennale, il difetto del contraddittorio procedimentale, e per i su esposti motivi chiede l'annullamento della cartella di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate SI di Napoli che ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutta la fase antecedente alla trasmissione del ruolo di competenza esclusiva dell'ente impositore.
Non si è costituito l'ente impositore Regione Campania.
Il ricorso è stato discusso all'Udienza del 11/2/2026 ove è stata trattenuto per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Parte resistente Regione Campania unica responsabile dell'attività accertativa risulta contumace per cui non è stato depositato agli atti del procedimento il su richiamato avviso di accertamento relativo alla tassa auto per l'anno 2019.
Da tanto, vertendo in materia di tassa auto per l'anno 2019 e dovendo per essa ritenersi applicabile il termine prescrizionale triennale tale termine al momento della notifica della cartella di pagamento era decorso per cui tale eccezione deve essere accolto.
In tal senso deve essere, altresì, richiamata la Sentenza n. 10012/2021 delle SSUU della suprema Corte per cui la nullità della notifica di un atto presupposto inficia gli atti successivi determinando la nullità degli stessi, la Corte ha testualmente affermato “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (Cass. 1144/2018, in consolidamento di
Cass., Sez U., 5791/2008).
L'accoglimento dei su indicati motivi di ricorso determina l'assorbimento delle altre eccezioni, la spese non essendo l'ente di riscossione responsabile dell'attività accertativa devono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia accoglie il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli addì 11 febbraio 2026