Articolo 11 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 10Articolo 12
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31 dicembre 2019
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15 luglio 2022
Art. 11. (( (Attribuzione della giurisdizione). )) (( 1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.
2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e' ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il ricorso per cassazione.
3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura. ))
Entrata in vigore il 15 luglio 2022
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