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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/08/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1555/2022 r. g. sez. lav., vertente tra
, P.Iva in persona del suo socio Parte_1 P.IVA_1
accomandatario e legale rapp.te p.t. sig. , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. del Foro di Nola, C.F. , - il quale ha Controparte_1 C.F._1
dichiarato, ai sensi degli artt. 125, 136 e 170 c.p.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax 081.827.33.56 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: – ed Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Terzigno (NA) alla Via
S. Luca n. 3-80040, giusta procura in atti
Appellante
e
l' Controparte_2 Controparte_3
quale subentrante a titolo universale nei rapporti di
[...] Controparte_4
, incorporante di , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
ai sensi dell'art.
1. D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in Legge 225/2016 del 1
[...]
Dicembre 2016 in G.U. 282 del 2/12/2016 P. Iva - in persona del P.IVA_2
Procuratore pro tempore dell'Ufficio Legale e Contenzioso - in virtù Parte_2
1 dei poteri conferitigli con atto notarile rep. n. 177893 racc. n. 11776 del 28/04/2022 –
elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via S.M. La Bruna 13/A, presso lo studio legale dell'Avv. Antonioluigi Iacomino (C.F.: ), PEC: C.F._2
fax: 081/8495430, che la rappresenta e Email_2
difende in virtù di procura speciale in atti ente di diritto Controparte_8
pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Controparte_9
– con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge
[...] Controparte_10
n. 448/98, nonché della procura a rogito del Notaio dott.ssa di Tivoli n. Persona_1
37521 del 3.7.2014, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv.
SERGIO SICA - t) in virtù di C.F._3 Email_3
mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio Persona_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 527/2022 pubblicata il giorno 31.03.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/11/2020, la adì il giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, proponendo opposizione agli estratti di ruolo, di cui aveva avuto conoscenza a seguito di rilascio da parte dell'Agente di riscossione, relativi agli avvisi di addebito nn. 37120130006132436, 37120120000126370,
37120120006069474, 37120120007411409, 37120120010024103, 37120120010618588,
37120160015125477, 37120170000169545, 37120170000342003, 37120170016389351,
37120170016389250 e 37120140000374507. Propose anche opposizione ai ruoli delle seguenti cartelle esattoriali: nn. 07120100083734431, 07120100110809660,
07120100139923516, 07120100482773571, 07120110044168368, 07120112002503428
e 07120110074859580. Dedusse la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ed eccepì la mancata notifica dei predetti atti e la prescrizione dei crediti anche successivi alla presunta notifica degli avvisi in questione. Tanto premesso, concluse
2 invocando la declaratoria di prescrizione dei crediti oggetto dei titoli sopra indicati.
Si costituirono entrambe le parti convenute, ed , CP_8 Controparte_11
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo e comunque l'infondatezza del ricorso.
Concesso termine per note, con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata dichiarò l'inammissibilità della domanda rilevando il difetto di interesse ad agire.
Con ricorso depositato il 27.06.2022 la società ha proposto appello Parte_1
avverso tale pronuncia affidandolo a tre motivi: con il primo ha dedotto l'inapplicabilità dello ius superveniens ex art. 3 bis DL 21 ottobre 2021 n. 146; con il secondo ha contestato la legittimità della declaratoria di insussistenza dell'interesse ad agire ed infine ha ribadito l'eccezione di prescrizione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le parti appellate che hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione da ultimo dell'udienza del giorno 14.04.2025, la causa è stata riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante sia rimasto inerte, omettendo di dare prova dell'instaurazione del contraddittorio o rinunciando tacitamente a manifestare la propria volontà di coltivare la domanda attraverso la
3 presentazione delle note di trattazione.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 7.09.2022 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata per il 9.12.2024); sia del decreto di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (comunicato il 4.11.2024), sia della rimessione sul ruolo a seguito di erronea riserva dovuta alla mancata comunicazione del rinvio d'ufficio per assenza del relatore (comunicato il giorno
15.01.2025), sia del rinvio in prosieguo di trattazione scritta ( comunicato il giorno
8.04.2025, trattandosi di mero prosieguo) - non ha mai presentato le note di trattazione scritta, al contrario delle parti appellate, tale inerzia va equiparata all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, sicchè -senza ulteriori indugi, dato il numero dei rinvii già disposti e comunicati- deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Le spese sono compensate in considerazione del fatto che la questione oggetto di causa (attinente all'applicabilità dello jus superveniens anche alle cause in corso) è stata risolta dalla Suprema Corte in epoca coeva alla data di iscrizione a ruolo dell'appello (27.06.2022) con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002
(inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
4 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta e della successiva riserva, ha pronunciato in grado di appello il giorno 14 aprile 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1555/2022 r. g. sez. lav., vertente tra
, P.Iva in persona del suo socio Parte_1 P.IVA_1
accomandatario e legale rapp.te p.t. sig. , rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. del Foro di Nola, C.F. , - il quale ha Controparte_1 C.F._1
dichiarato, ai sensi degli artt. 125, 136 e 170 c.p.c., di voler ricevere tutte le comunicazioni e le notificazioni al seguente numero di fax 081.827.33.56 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: – ed Email_1
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Terzigno (NA) alla Via
S. Luca n. 3-80040, giusta procura in atti
Appellante
e
l' Controparte_2 Controparte_3
quale subentrante a titolo universale nei rapporti di
[...] Controparte_4
, incorporante di , e
[...] Controparte_5 Controparte_6 CP_7
ai sensi dell'art.
1. D.L. 193 del 22.10.2016 convertito in Legge 225/2016 del 1
[...]
Dicembre 2016 in G.U. 282 del 2/12/2016 P. Iva - in persona del P.IVA_2
Procuratore pro tempore dell'Ufficio Legale e Contenzioso - in virtù Parte_2
1 dei poteri conferitigli con atto notarile rep. n. 177893 racc. n. 11776 del 28/04/2022 –
elettivamente domiciliata in Torre del Greco alla via S.M. La Bruna 13/A, presso lo studio legale dell'Avv. Antonioluigi Iacomino (C.F.: ), PEC: C.F._2
fax: 081/8495430, che la rappresenta e Email_2
difende in virtù di procura speciale in atti ente di diritto Controparte_8
pubblico, con sede centrale in Roma, in persona del legale rappresentante pro- tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della Controparte_9
– con sede in Roma, ai sensi dell'art. 13 della legge
[...] Controparte_10
n. 448/98, nonché della procura a rogito del Notaio dott.ssa di Tivoli n. Persona_1
37521 del 3.7.2014, agli effetti della presente causa rappresentato ed assistito dall'avv.
SERGIO SICA - t) in virtù di C.F._3 Email_3
mandato generale alle liti del 22.3.2024 n. 37875 di Rep. Notaio Persona_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 527/2022 pubblicata il giorno 31.03.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 10/11/2020, la adì il giudice del Parte_1
lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, proponendo opposizione agli estratti di ruolo, di cui aveva avuto conoscenza a seguito di rilascio da parte dell'Agente di riscossione, relativi agli avvisi di addebito nn. 37120130006132436, 37120120000126370,
37120120006069474, 37120120007411409, 37120120010024103, 37120120010618588,
37120160015125477, 37120170000169545, 37120170000342003, 37120170016389351,
37120170016389250 e 37120140000374507. Propose anche opposizione ai ruoli delle seguenti cartelle esattoriali: nn. 07120100083734431, 07120100110809660,
07120100139923516, 07120100482773571, 07120110044168368, 07120112002503428
e 07120110074859580. Dedusse la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ed eccepì la mancata notifica dei predetti atti e la prescrizione dei crediti anche successivi alla presunta notifica degli avvisi in questione. Tanto premesso, concluse
2 invocando la declaratoria di prescrizione dei crediti oggetto dei titoli sopra indicati.
Si costituirono entrambe le parti convenute, ed , CP_8 Controparte_11
eccependo l'inammissibilità dell'opposizione ad estratto di ruolo e comunque l'infondatezza del ricorso.
Concesso termine per note, con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Torre Annunziata dichiarò l'inammissibilità della domanda rilevando il difetto di interesse ad agire.
Con ricorso depositato il 27.06.2022 la società ha proposto appello Parte_1
avverso tale pronuncia affidandolo a tre motivi: con il primo ha dedotto l'inapplicabilità dello ius superveniens ex art. 3 bis DL 21 ottobre 2021 n. 146; con il secondo ha contestato la legittimità della declaratoria di insussistenza dell'interesse ad agire ed infine ha ribadito l'eccezione di prescrizione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del primo grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le parti appellate che hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto il rigetto.
Nelle more del giudizio, disposta la trattazione cartolare del procedimento con sostituzione da ultimo dell'udienza del giorno 14.04.2025, la causa è stata riservata in decisione e all'esito della camera di consiglio decisa come segue.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso in cui l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. Si applica, inoltre, anche in caso di trattazione cartolare del procedimento ove, a seguito di regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, non sia stata fatta espressa istanza di trattazione orale e l'appellante sia rimasto inerte, omettendo di dare prova dell'instaurazione del contraddittorio o rinunciando tacitamente a manifestare la propria volontà di coltivare la domanda attraverso la
3 presentazione delle note di trattazione.
Poiché parte appellante - che ha ricevuto comunicazione all'indirizzo pec indicato in ricorso sia del decreto ai sensi dell'art. 435 c.p.c. in data 7.09.2022 (in tempo utile rispetto all'udienza fissata per il 9.12.2024); sia del decreto di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (comunicato il 4.11.2024), sia della rimessione sul ruolo a seguito di erronea riserva dovuta alla mancata comunicazione del rinvio d'ufficio per assenza del relatore (comunicato il giorno
15.01.2025), sia del rinvio in prosieguo di trattazione scritta ( comunicato il giorno
8.04.2025, trattandosi di mero prosieguo) - non ha mai presentato le note di trattazione scritta, al contrario delle parti appellate, tale inerzia va equiparata all'assenza della parte nella prima udienza di discussione, sicchè -senza ulteriori indugi, dato il numero dei rinvii già disposti e comunicati- deve essere adottata la pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Le spese sono compensate in considerazione del fatto che la questione oggetto di causa (attinente all'applicabilità dello jus superveniens anche alle cause in corso) è stata risolta dalla Suprema Corte in epoca coeva alla data di iscrizione a ruolo dell'appello (27.06.2022) con la sentenza 6 settembre 2022 n. 26283.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002
(inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
Deve, quindi, darsi atto dell'applicabilità della norma citata, salve eventuali cause di esenzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) compensa tra le parti le spese del grado;
4 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/02 dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto
Così deciso in Napoli il giorno 14 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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