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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 28/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 1925/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1925 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 05.12.2024 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Mori (TN), 38065, località S. Marco n. 30; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. DEFLORIAN ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Parteli, 19 38068 Rovereto;
e da
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] loc. Visnà n. 10; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo- dall'avv. RIZZO STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PRATI NR. 16 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note del 20.03.2025;
Parte convenuta: come da note del 20.03.2025;
pagina1 di 6 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” conclusioni d.d. 18.12.2024;
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia regolamentare l'affidamento dei figli minori come dalle medesime richiesto.” conclusioni d.d. 25.03.2025.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 05.12.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nata a [...]; il 10.05.2017 e Persona_1
nato a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_2
convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. All'udienza del 16.01.2025 le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti dalla giudice e si sono impegnate a depositare nota integrativa con l'esposizione e la documentazione delle rispettive posizioni debitorie, nonché, quanto alla ricorrente, a documentare l'importo degli assegni (unico e provinciale) percepiti dalla stessa.
3. In data 10.03.2025 le parti hanno depositato la nota integrativa richiesta.
4. Il 25.03.2025 il Pubblico Ministero ha rinnovato le proprie conclusioni.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, tenuto conto dell'esposizione debitoria delle parti, così come specificata nella nota integrativa del 10.03.2025 e, in particolare, nel doc. 15 alla stessa allegato.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
pagina2 di 6 a) e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento degli stessi, in via principale, presso l'abitazione della madre, OR , sita in Mori – Loc. San Marco n. 30 e con conferma Pt_1 dell'attuale residenza anagrafica;
il signor si è già trasferito presso altro alloggio;
Pt_2
b) i genitori dovranno tenersi costantemente informati delle eventuali problematiche dei figli e di quant'altro li riguardi, discutendo fra di loro ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita dei minori stessi. La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore importanza (per esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, ecc.) saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli. Le parti si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione inerenti e i genitori potranno comunque esercitare la Per_1 Persona_2
responsabilità genitoriale anche separatamente e disgiuntamente;
c) per quel che riguarda il protocollo di visita e dimora dei due figli minori, i signori ed Pt_2
convengono che e siano così gestiti: Pt_1 Per_1 Persona_2
- le settimane in cui la OR ha il primo turno di lavoro (dalle ore 08:00 alle ore 14:00), i Pt_1 bambini vengono gestiti in autonomia dalla OR direttamente e con l'aiuto dei propri Pt_1
genitori o di altre persone a ciò delegate;
- le settimane in cui la OR ha il secondo turno (dalle ore 14:00 alle ore 20:00), il padre Pt_1
(ovvero i nonni paterni ovvero altro familiare a ciò delegato dal padre) andrà (andranno) a prendere i bambini presso la residenza dei nonni materni alle ore 17:45-18:00, salvo imprevisti/emergenze che dovranno essere tempestivamente comunicati. Il padre terrà con sé i figli fino alle ore 20:25-20:40, ora in cui la OR andrà a riprenderli a casa del padre (o altre persone da lei delegate), salvo Pt_1
imprevisti/emergenze che dovranno essere tempestivamente comunicati. A conclusione di queste ultime settimane, il padre terrà con sé i figli per il fine settimana (quindi il venerdì sera la madre non andrà a ritirare i figli a casa del padre) sino alla domenica sera (20:25-20:40). Le parti concordano che l'orario di consegna/ritiro dei minori potrà variare di 15 minuti, tenuto conto della tenera età dei figli, impegnandosi, in ogni caso, a consegnare i figli all'altro genitore nel più breve tempo possibile.
Il tutto fatto salvo diverso accordo tra i genitori, i quali, sin d'ora, si dichiarano reciprocamente disponibili a modificare il calendario delle visite in caso di esigenze lavorative e nell'interesse di e si precisa che le settimane in cui è stabilito che i minori staranno con il Per_1 Persona_2
padre il pomeriggio dalle 17.45-18.00, il sig. potrà concordare con la OR , Pt_2 Pt_1
pagina3 di 6 indicando precisamente i giorni entro il venerdì precedente, di derogare a detto protocollo recandosi puntualmente all'uscita di scuola dei figli e tenendoli con sé tutto il pomeriggio a cui seguirà il normale ritiro serale da parte della madre. Si precisa che il padre si impegna – in ogni caso – a far frequentare ai figli in detti pomeriggi tutte le attività già organizzate (sportive, ludiche o sociali) nonché a far eseguire loro gli eventuali compiti assegnati a scuola;
- la OR , entro il 20/9 di ciascun anno, si impegna a proporre al signor il Pt_1 Pt_2
calendario di suddivisione dei giorni delle vacanze infrascolastiche dei minori, indicando le festività che i minori trascorreranno con il padre e quelle che trascorreranno, invece, con la madre. Nel far ciò, la OR si impegna a dividere i giorni di vacanza a metà tra i genitori, adottando il principio Pt_1 dell'alternanza eccetto che per le festività Natalizie, ove le parti concordano che la Vigilia di Natale
i bambini staranno con il padre e il giorno di Natale con la madre. Se i giorni festivi cadranno vicino al fine settimana (quindi di venerdì o lunedì), i bambini staranno con il genitore a cui spetta il fine settimana (fatti salvi sempre diversi accordi fra le parti). Entro il 30/9 di ciascun anno, il signor comunicherà alla OR la propria controproposta. In caso di disaccordo, i genitori Pt_2 Pt_1
si impegnano a trovare un equo compromesso tra le rispettive richieste, venendo incontro alle esigenze di ciascuno e sempre prediligendo l'interesse dei minori. Ove il signor on dovesse Pt_2
far pervenire la propria controproposta entro il termine del 30/9, il calendario inviato dalla OR
si riterrà definitivo e accettato anche dal padre;
Pt_1
- nel periodo estivo, per le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé i figli due settimane non consecutive, comunicando alla OR il proprio periodo di vacanza con i figli entro il 31/3 Pt_1 di ciascun anno. Ove ciò non avvenisse, la OR potrà organizzare l'estate con i figli Pt_1
(vacanze e colonie estive). In ogni caso, se entro il 15 maggio di ogni anno il sig. non Pt_2
comunicherà le due settimane che intende trascorrere con i figli nel periodo in cui gli stessi sono entrambi in vacanza da scuola, ove vorrà comunque trascorrere dette due settimane, dovrà concordarlo con la madre che potrà porre il proprio diniego. Nel caso in cui le settimane prescelte dal padre dopo il 31/3 di ciascun anno si sovrapponessero con le colonie estive organizzate e già pagate dalla madre, in caso di impossibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per dette colonie estive, il signor i impegna a rimborsare alla OR la sua quota parte di detta spesa, Pt_2 Pt_1
pari al 50% (in buona sostanza tutta la spesa rimarrà a carico del padre). Resta fermo che, ove le settimane di vacanza prescelte dal padre fossero comunicate alla OR oltre il 31 marzo di Pt_1
ogni anno e si sovrapponessero con altre vacanze programmate per i minori, il dovrà Pt_2
adeguarsi ai programmi per i figli già decisi dalla madre. Sempre nel periodo estivo, nelle settimane in cui il signor tiene i figli il pomeriggio, lo stesso potrà frequentare i minori anche in orari Pt_2
differenti, previo tempestivo preavviso alla OR e tenuto, in ogni caso, conto degli impegni Pt_1
pagina4 di 6 di e con impegno del signor a riportarli a casa della madre entro Per_1 Persona_2 Pt_2
le ore 21:00. Si precisa che, ove la madre abbia già organizzato delle attività per i figli, sarà sua facoltà non acconsentire a tali richieste del padre;
- durante il periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore si impegnerà a seguire i figli sia nelle attività extrascolastiche (impegni sportivi e/o ludici/culturali/sociali) sia in quelle scolastiche
(compiti e studio individuale);
- il calendario di frequentazione padre/figli potrà subire mutamenti in correlazione alle future eventuali mutate esigenze di figli/genitori;
- il fine settimana successivo o concomitante con i compleanni dei figli, sarà equamente suddiviso fra i genitori (quindi 1 giorno ciascuno) per consentire ai figli di festeggiare il proprio compleanno con entrambi i genitori;
- si precisa che, per quanto riguardo la consegna ed il ritiro dei minori, entrambe le parti potranno delegare altri soggetti (nonni, altri familiari, amici etc…) previa comunicazione all'altro genitore;
- si precisa che quando i figli trascorreranno i fine settimana con il padre, la OR non sarà Pt_1
tenuta a consegnare la borsa con i loro vestiti. Ove il padre avesse qualche specifica necessità (come ad esempio di abbigliamento elegante per una cerimonia), dovrà richiederlo specificamente alla madre;
d) il singolo genitore potrà eseguire una videochiamata al giorno all'altro genitore per vedere i bambini attorno alle ore 19:30 – 20:00. Nei periodi in cui un genitore avrà i figli per più giorni consecutivi, data la tenera età degli stessi, l'altro genitore potrà eseguire anche un'altra videochiamata ai figli alle ore 10:00, con tolleranza di 10 minuti (10:00 – 10:10). Entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse dei minori, si dicono disponibili a consentire all'altro genitore, in via del tutto eccezionale, di eseguire una videochiamata in altro orario, purché l'orario della videochiamata sia comunicato all'altro genitore con un preavviso di almeno 1 ora;
e) il signor si impegna a versare alla OR , a titolo di mantenimento ordinario dei Pt_2 Pt_1 figli, la somma di € 300,00 mensile (€ 150,00 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il 05 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT, ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Si precisa che l'accordo economico è stato raggiunto nel
2023, quindi l'assegno mensile andrà rivalutato a far data da luglio 2024;
f) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei due figli minori, da intendersi per quanto concerne la loro individuazione nonché termini di pagamento, quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 e che i ricorrenti dichiarano di aver compreso e di conoscere, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore, con la sola precisazione che le spese per le pagina5 di 6 quali è richiesto il benestare di entrambi i genitori dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 100,00 per ciascuna voce di spesa, fatta eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e per quelle aventi comunque carattere di urgenza. Il 50% delle spese straordinarie anticipate da un genitore sarà rimborsato dall'altro, previa consegna della documentazione giustificativa, entro 15 giorni dalla richiesta;
g) il signor autorizza la OR a richiedere e trattenere gli assegni familiari, Pt_2 Pt_1
l'assegno unico universale e ogni altro beneficio legato al nucleo familiare, impegnandosi a fornire tempestivamente la documentazione necessaria all'ottenimento di tali aiuti, fermo restando il diritto del signor a richiedere i contributi e le detrazioni a lui spettanti personalmente;
Pt_2
h) i ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio nonché del passaporto dei figli minori. La OR , data la tenera Pt_1
età dei figli, si impegna a consegnare al signor copia a colori della carta di identità e del Pt_2
codice fiscale di e con la precisazione che, quando i minori saranno più Per_1 Persona_2
grandi, questi, negli spostamenti fra i genitori, porteranno con sé l'originale dei propri documenti di riconoscimento e della tessera sanitaria;
nel caso in cui il organizzi con i figli delle Pt_2
uscite/attività in cui è necessario il documento di identità in originale, sarà cura della madre consegnarlo al padre per lo svolgimento di dette attività. Al ritorno a casa dei figli, il dovrà Pt_2
restituire alla OR i documenti di identità dei figli;
Pt_1
i) i ricorrenti intendono, con il presente accordo, provvedere altresì alla definizione dei loro rapporti debitori/creditori, precisando come le questioni inerenti il procedimento penale attivatosi avanti il
Tribunale di Rovereto sub n. 2023/930 R.G.N.R. – 23/1054 R.G.G.I.P., archiviato con decreto dd.
13.12.2023 a firma della dott.ssa sono state risolte con apposito e separato accordo Persona_3
tra le parti. I ricorrenti dichiarano, dunque, di aver definito tutte le questioni patrimoniali/economiche connesse alla loro unione e di non avere, quindi, null'altro da dividere o da pretendere o dovere in dipendenza della loro unione, salvo quanto pattuito nel presente atto, conseguentemente rinunciando a proporre azioni l'uno nei confronti dell'altro per tali questioni;
j) le parti confermano di aver concordato consensualmente le sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono su ogni pagina, dando atto di aver ricevuto dal difensore copia del protocollo CNF inerente le spese straordinarie sub doc. 6;
k) le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente ricorso per autentica delle firme dei clienti ed anche ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale Forense n. 247/12.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.03.2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Riccardo Dies
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e magistrate:
Riccardo Dies - PRESIDENTE;
Fabio Peloso – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1925 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024 e promossa con ricorso depositato il 05.12.2024 da:
(c.f. , nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in Mori (TN), 38065, località S. Marco n. 30; rappresentata e difesa – giusta procura allegata all'atto introduttivo - dall'avv. DEFLORIAN ILARIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Parteli, 19 38068 Rovereto;
e da
(c.f. , nato a [...], il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] loc. Visnà n. 10; rappresentato e difeso – giusta procura allegata all'atto introduttivo- dall'avv. RIZZO STEFANIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA PRATI NR. 16 38068 ROVERETO;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte attrice: come da note del 20.03.2025;
Parte convenuta: come da note del 20.03.2025;
pagina1 di 6 Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso” conclusioni d.d. 18.12.2024;
“conclude affinché il Tribunale in sede voglia regolamentare l'affidamento dei figli minori come dalle medesime richiesto.” conclusioni d.d. 25.03.2025.
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 05.12.2024 e hanno Parte_1 Parte_2 chiesto congiuntamente la regolamentazione delle questioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli minori nata a [...]; il 10.05.2017 e Persona_1
nato a [...], il [...], dalla loro relazione e stabile Persona_2
convivenza, ora terminata, e riconosciuti da entrambi i genitori.
2. All'udienza del 16.01.2025 le parti hanno fornito i chiarimenti richiesti dalla giudice e si sono impegnate a depositare nota integrativa con l'esposizione e la documentazione delle rispettive posizioni debitorie, nonché, quanto alla ricorrente, a documentare l'importo degli assegni (unico e provinciale) percepiti dalla stessa.
3. In data 10.03.2025 le parti hanno depositato la nota integrativa richiesta.
4. Il 25.03.2025 il Pubblico Ministero ha rinnovato le proprie conclusioni.
4. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
4.1. Ed infatti la regolamentazione da costoro proposta non appare pregiudizievole per gli interessi dei minori, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54.
4.2. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione, tenuto conto dell'esposizione debitoria delle parti, così come specificata nella nota integrativa del 10.03.2025 e, in particolare, nel doc. 15 alla stessa allegato.
4.3. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita dei minori.
5. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto dei minori ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. e l'art. 473 bis 51
c.p.c., così provvede:
pagina2 di 6 a) e siano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori che eserciteranno Per_1 Persona_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, con collocamento degli stessi, in via principale, presso l'abitazione della madre, OR , sita in Mori – Loc. San Marco n. 30 e con conferma Pt_1 dell'attuale residenza anagrafica;
il signor si è già trasferito presso altro alloggio;
Pt_2
b) i genitori dovranno tenersi costantemente informati delle eventuali problematiche dei figli e di quant'altro li riguardi, discutendo fra di loro ogni aspetto rilevante della vita, della salute e della crescita dei minori stessi. La responsabilità genitoriale sui figli minori verrà paritariamente esercitata da entrambi i genitori, per cui le decisioni di maggiore importanza (per esempio quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale, ecc.) saranno assunte di comune accordo dai genitori stessi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni ed aspirazioni dei figli. Le parti si riconoscono reciprocamente, ai fini della crescita e dell'educazione dei figli, il loro importantissimo ruolo di padre e di madre e, quindi, condivideranno in egual modo le rispettive responsabilità genitoriali. Limitatamente alle decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione inerenti e i genitori potranno comunque esercitare la Per_1 Persona_2
responsabilità genitoriale anche separatamente e disgiuntamente;
c) per quel che riguarda il protocollo di visita e dimora dei due figli minori, i signori ed Pt_2
convengono che e siano così gestiti: Pt_1 Per_1 Persona_2
- le settimane in cui la OR ha il primo turno di lavoro (dalle ore 08:00 alle ore 14:00), i Pt_1 bambini vengono gestiti in autonomia dalla OR direttamente e con l'aiuto dei propri Pt_1
genitori o di altre persone a ciò delegate;
- le settimane in cui la OR ha il secondo turno (dalle ore 14:00 alle ore 20:00), il padre Pt_1
(ovvero i nonni paterni ovvero altro familiare a ciò delegato dal padre) andrà (andranno) a prendere i bambini presso la residenza dei nonni materni alle ore 17:45-18:00, salvo imprevisti/emergenze che dovranno essere tempestivamente comunicati. Il padre terrà con sé i figli fino alle ore 20:25-20:40, ora in cui la OR andrà a riprenderli a casa del padre (o altre persone da lei delegate), salvo Pt_1
imprevisti/emergenze che dovranno essere tempestivamente comunicati. A conclusione di queste ultime settimane, il padre terrà con sé i figli per il fine settimana (quindi il venerdì sera la madre non andrà a ritirare i figli a casa del padre) sino alla domenica sera (20:25-20:40). Le parti concordano che l'orario di consegna/ritiro dei minori potrà variare di 15 minuti, tenuto conto della tenera età dei figli, impegnandosi, in ogni caso, a consegnare i figli all'altro genitore nel più breve tempo possibile.
Il tutto fatto salvo diverso accordo tra i genitori, i quali, sin d'ora, si dichiarano reciprocamente disponibili a modificare il calendario delle visite in caso di esigenze lavorative e nell'interesse di e si precisa che le settimane in cui è stabilito che i minori staranno con il Per_1 Persona_2
padre il pomeriggio dalle 17.45-18.00, il sig. potrà concordare con la OR , Pt_2 Pt_1
pagina3 di 6 indicando precisamente i giorni entro il venerdì precedente, di derogare a detto protocollo recandosi puntualmente all'uscita di scuola dei figli e tenendoli con sé tutto il pomeriggio a cui seguirà il normale ritiro serale da parte della madre. Si precisa che il padre si impegna – in ogni caso – a far frequentare ai figli in detti pomeriggi tutte le attività già organizzate (sportive, ludiche o sociali) nonché a far eseguire loro gli eventuali compiti assegnati a scuola;
- la OR , entro il 20/9 di ciascun anno, si impegna a proporre al signor il Pt_1 Pt_2
calendario di suddivisione dei giorni delle vacanze infrascolastiche dei minori, indicando le festività che i minori trascorreranno con il padre e quelle che trascorreranno, invece, con la madre. Nel far ciò, la OR si impegna a dividere i giorni di vacanza a metà tra i genitori, adottando il principio Pt_1 dell'alternanza eccetto che per le festività Natalizie, ove le parti concordano che la Vigilia di Natale
i bambini staranno con il padre e il giorno di Natale con la madre. Se i giorni festivi cadranno vicino al fine settimana (quindi di venerdì o lunedì), i bambini staranno con il genitore a cui spetta il fine settimana (fatti salvi sempre diversi accordi fra le parti). Entro il 30/9 di ciascun anno, il signor comunicherà alla OR la propria controproposta. In caso di disaccordo, i genitori Pt_2 Pt_1
si impegnano a trovare un equo compromesso tra le rispettive richieste, venendo incontro alle esigenze di ciascuno e sempre prediligendo l'interesse dei minori. Ove il signor on dovesse Pt_2
far pervenire la propria controproposta entro il termine del 30/9, il calendario inviato dalla OR
si riterrà definitivo e accettato anche dal padre;
Pt_1
- nel periodo estivo, per le vacanze scolastiche, il padre potrà tenere con sé i figli due settimane non consecutive, comunicando alla OR il proprio periodo di vacanza con i figli entro il 31/3 Pt_1 di ciascun anno. Ove ciò non avvenisse, la OR potrà organizzare l'estate con i figli Pt_1
(vacanze e colonie estive). In ogni caso, se entro il 15 maggio di ogni anno il sig. non Pt_2
comunicherà le due settimane che intende trascorrere con i figli nel periodo in cui gli stessi sono entrambi in vacanza da scuola, ove vorrà comunque trascorrere dette due settimane, dovrà concordarlo con la madre che potrà porre il proprio diniego. Nel caso in cui le settimane prescelte dal padre dopo il 31/3 di ciascun anno si sovrapponessero con le colonie estive organizzate e già pagate dalla madre, in caso di impossibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per dette colonie estive, il signor i impegna a rimborsare alla OR la sua quota parte di detta spesa, Pt_2 Pt_1
pari al 50% (in buona sostanza tutta la spesa rimarrà a carico del padre). Resta fermo che, ove le settimane di vacanza prescelte dal padre fossero comunicate alla OR oltre il 31 marzo di Pt_1
ogni anno e si sovrapponessero con altre vacanze programmate per i minori, il dovrà Pt_2
adeguarsi ai programmi per i figli già decisi dalla madre. Sempre nel periodo estivo, nelle settimane in cui il signor tiene i figli il pomeriggio, lo stesso potrà frequentare i minori anche in orari Pt_2
differenti, previo tempestivo preavviso alla OR e tenuto, in ogni caso, conto degli impegni Pt_1
pagina4 di 6 di e con impegno del signor a riportarli a casa della madre entro Per_1 Persona_2 Pt_2
le ore 21:00. Si precisa che, ove la madre abbia già organizzato delle attività per i figli, sarà sua facoltà non acconsentire a tali richieste del padre;
- durante il periodo di permanenza presso di sé, ciascun genitore si impegnerà a seguire i figli sia nelle attività extrascolastiche (impegni sportivi e/o ludici/culturali/sociali) sia in quelle scolastiche
(compiti e studio individuale);
- il calendario di frequentazione padre/figli potrà subire mutamenti in correlazione alle future eventuali mutate esigenze di figli/genitori;
- il fine settimana successivo o concomitante con i compleanni dei figli, sarà equamente suddiviso fra i genitori (quindi 1 giorno ciascuno) per consentire ai figli di festeggiare il proprio compleanno con entrambi i genitori;
- si precisa che, per quanto riguardo la consegna ed il ritiro dei minori, entrambe le parti potranno delegare altri soggetti (nonni, altri familiari, amici etc…) previa comunicazione all'altro genitore;
- si precisa che quando i figli trascorreranno i fine settimana con il padre, la OR non sarà Pt_1
tenuta a consegnare la borsa con i loro vestiti. Ove il padre avesse qualche specifica necessità (come ad esempio di abbigliamento elegante per una cerimonia), dovrà richiederlo specificamente alla madre;
d) il singolo genitore potrà eseguire una videochiamata al giorno all'altro genitore per vedere i bambini attorno alle ore 19:30 – 20:00. Nei periodi in cui un genitore avrà i figli per più giorni consecutivi, data la tenera età degli stessi, l'altro genitore potrà eseguire anche un'altra videochiamata ai figli alle ore 10:00, con tolleranza di 10 minuti (10:00 – 10:10). Entrambi i genitori, nell'esclusivo interesse dei minori, si dicono disponibili a consentire all'altro genitore, in via del tutto eccezionale, di eseguire una videochiamata in altro orario, purché l'orario della videochiamata sia comunicato all'altro genitore con un preavviso di almeno 1 ora;
e) il signor si impegna a versare alla OR , a titolo di mantenimento ordinario dei Pt_2 Pt_1 figli, la somma di € 300,00 mensile (€ 150,00 per ciascun figlio), mediante bonifico bancario da eseguirsi entro il 05 di ogni mese e con rivalutazione annuale ISTAT, ciò sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli. Si precisa che l'accordo economico è stato raggiunto nel
2023, quindi l'assegno mensile andrà rivalutato a far data da luglio 2024;
f) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei due figli minori, da intendersi per quanto concerne la loro individuazione nonché termini di pagamento, quelle indicate nelle “Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiari” redatte dal Consiglio Nazionale Forense nel 2017 e che i ricorrenti dichiarano di aver compreso e di conoscere, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore, con la sola precisazione che le spese per le pagina5 di 6 quali è richiesto il benestare di entrambi i genitori dovranno essere concordate solo per importi superiori ad € 100,00 per ciascuna voce di spesa, fatta eccezione per le spese medico-sanitarie urgenti e per quelle aventi comunque carattere di urgenza. Il 50% delle spese straordinarie anticipate da un genitore sarà rimborsato dall'altro, previa consegna della documentazione giustificativa, entro 15 giorni dalla richiesta;
g) il signor autorizza la OR a richiedere e trattenere gli assegni familiari, Pt_2 Pt_1
l'assegno unico universale e ogni altro beneficio legato al nucleo familiare, impegnandosi a fornire tempestivamente la documentazione necessaria all'ottenimento di tali aiuti, fermo restando il diritto del signor a richiedere i contributi e le detrazioni a lui spettanti personalmente;
Pt_2
h) i ricorrenti si impegnano a prestare il proprio consenso per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità valida per l'espatrio nonché del passaporto dei figli minori. La OR , data la tenera Pt_1
età dei figli, si impegna a consegnare al signor copia a colori della carta di identità e del Pt_2
codice fiscale di e con la precisazione che, quando i minori saranno più Per_1 Persona_2
grandi, questi, negli spostamenti fra i genitori, porteranno con sé l'originale dei propri documenti di riconoscimento e della tessera sanitaria;
nel caso in cui il organizzi con i figli delle Pt_2
uscite/attività in cui è necessario il documento di identità in originale, sarà cura della madre consegnarlo al padre per lo svolgimento di dette attività. Al ritorno a casa dei figli, il dovrà Pt_2
restituire alla OR i documenti di identità dei figli;
Pt_1
i) i ricorrenti intendono, con il presente accordo, provvedere altresì alla definizione dei loro rapporti debitori/creditori, precisando come le questioni inerenti il procedimento penale attivatosi avanti il
Tribunale di Rovereto sub n. 2023/930 R.G.N.R. – 23/1054 R.G.G.I.P., archiviato con decreto dd.
13.12.2023 a firma della dott.ssa sono state risolte con apposito e separato accordo Persona_3
tra le parti. I ricorrenti dichiarano, dunque, di aver definito tutte le questioni patrimoniali/economiche connesse alla loro unione e di non avere, quindi, null'altro da dividere o da pretendere o dovere in dipendenza della loro unione, salvo quanto pattuito nel presente atto, conseguentemente rinunciando a proporre azioni l'uno nei confronti dell'altro per tali questioni;
j) le parti confermano di aver concordato consensualmente le sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono su ogni pagina, dando atto di aver ricevuto dal difensore copia del protocollo CNF inerente le spese straordinarie sub doc. 6;
k) le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia alla solidarietà da parte dei rispettivi difensori, che sottoscrivono il presente ricorso per autentica delle firme dei clienti ed anche ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale Forense n. 247/12.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.03.2025.
La giudice estensora Giulia Paoli Il presidente Riccardo Dies
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