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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 27/09/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 449 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e ivi residente a[...]
18 e , nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Romano (RM) alla Via dello Sport n. 18, nella qualità di eredi di Persona_1
, nato il [...] a [...] e deceduto in Roma (RM) il
[...]
21.06.2024, elettivamente domiciliati in Sora (FR) Via Firenze n. 13, presso lo studio dell'Avv. Federico Lucci, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
l , con sede legale in Roma, alla via Ciro Controparte_2 il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendente Sabrina De Rosa, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Rieti, via Cintia n. 42; CP_3
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: CP_3
“- Dichiarare il diritto dei ricorrenti nella loro qualità di eredi del fu Persona_1
a percepire iure successionis l'indennità d'accompagnamento ex art. 1, L.
[...]
508/88., in misura di legge e a far data da dicembre 2023 fino al giorno del decesso avvenuto il 21/06/2024, per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei CP_3 maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno da dicembre 2023 sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituito l' , il quale ha chiesto dichiararsi CP_3 cessata la materia del contendere, rappresentando che “La sede di Roma Flaminio CP_3
provvedeva, ben prima del deposito del ricorso giudiziario, in data 20.11.2024, alla liquidazione dei ratei spettanti al dante causa fino alla data del decesso” (v. allegato alla memoria), censurando l'omesso invio, da parte degli eredi, del corretto modello AP23, secondo la rituale procedura ai fini della corresponsione dei ratei.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Occorre innanzitutto premettere che risulta pacifico e non contestato tra le parti la sussistenza del diritto di parte ricorrente al pagamento dei suddetti ratei, come meglio esplicitato nel ricorso.
Le parti hanno quindi concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.
Su conforme richiesta delle parti deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto a causa dell'intervenuto pagamento da parte dell' della prestazione oggetto del ricorso. CP_3
In assenza di accordo sulle spese, rilevato che non è emersa in modo adeguato la prova di un comportamento negligente ad opera dei ricorrenti, considerato altresì che la liquidazione di quanto richiesto è stata effettuata dall' in data 20 novembre 2024, antecedentemente alla CP_3
notifica del ricorso giudiziale, avvenuta il 29 aprile 2025, a riprova comunque di un contegno
2 fattivamente collaborativo adottato dall' , ritiene il Tribunale che sussistano le ragioni CP_4
per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 27 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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