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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/05/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 677 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via F. Fiorentino C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'avv. Alessandra Vadalà, che lo rappresenta e difende;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. e p.iva.: e, per essa, già in P.IVA_1 CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Crotone, Via Torino n. 97, presso lo studio dell'avv. Francescantonio
Zimatore, che la rappresenta e difende;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_1
20/04/2023, con il quale gli veniva intimato, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di sulla scorta della sentenza n. 314/2022, pubblicata il CP_4
27/04/2022 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento iscritto al n. 237/2015 R.G., il pagamento della complessiva somma di € 69.528,98, di cui: € 30.379,92 a titolo di sorte capitale ed interessi scaduti al 21/03/2012 in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 9/06/2008 con € 34.365,06 per gli Controparte_5 interessi convenzionali maturati sul capitale concesso a mutuo nell'intervallo di tempo compreso tra il 21/03/2012 ed il 13/01/2023; € 4.784,00 a titolo di ripetizione delle spese legali sostenute da in esecuzione della sentenza n. 281/2015, pubblicata Controparte_5 il 24/02/2015 dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio di primo grado e, poi, riformata in sede di appello.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: in via preliminare, il Parte_1 difetto di ius postulandi in capo al difensore di in quanto all'atto Controparte_1 di precetto non sarebbe stata allegata alcuna procura alle liti attestante il conferimento del relativo incarico al sottoscrivente;
l'invalidità, nonché l'omessa produzione della procura rilasciata nel 2011 al predetto difensore da in qualità di mandataria di CP_2
in quanto quest'ultima avrebbe manifestato, mediante la costituzione in Controparte_5 proprio nel giudizio in cui ha avuto luogo la formazione del titolo esecutivo, la volontà di non avvalersi ulteriormente di ai fini del recupero del credito per cui è CP_2 causa;
sempre in via preliminare, la mancata allegazione della procura con cui
[...] avrebbe conferito a il potere di porre in essere, in nome Controparte_1 CP_2
e per conto della stessa, tutti gli atti necessari per l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero – anche mediante il ricorso alle vie giudiziali – dei crediti facenti capo alla mandante;
la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, la mancanza di titolarità del credito azionato in capo a sulla scorta della mancata Controparte_1 produzione del contratto di cessione stipulato con in forza del quale la Controparte_5 prima sarebbe risultata cessionaria di un pacchetto di crediti individuati in blocco, tra cui la posizione debitoria oggetto del presente atto di precetto;
ancora nel merito, la non debenza della somma di € 34.365,06 a titolo di interessi convenzionali maturati sul capitale concesso a mutuo dal 21/03/2012 al 12/01/2023, in quanto gli stessi avrebbero carattere usurario;
relativamente alla richiesta di pagamento della somma di € 4.780,00 a titolo di restituzione delle spese legali sostenute da in esecuzione della Controparte_5 sentenza di primo grado, la carenza di legittimazione passiva in capo a , Parte_1 poiché la predetta somma sarebbe stata incassata da dovendo pertanto CP_4 rivolgersi a quest'ultima l'eventuale azione di ripetizione di indebito, la quale afferisce esclusivamente al rapporto tra solvens ed accipiens; infine, la non esigibilità, nei confronti di , del pagamento della somma precettata, in quanto la stessa risulterebbe Parte_1 superiore alla cifra che il in sede di stipulazione del contratto di fideiussione, si Pt_1 sarebbe obbligato a garantire, pari ad € 51.350,00.
Tutto ciò premesso, l'opponente insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di e Controparte_1 per essa quale mandataria ricorrendone gli elencati gravi motivi. Sempre CP_2 in via preliminare: 1) accertare e dichiarare la nullità e in ogni caso l'inefficacia dell'atto di precetto per inesistenza della procura e difetto dello ius postulandi; 2) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della e della Controparte_1 mandataria nonché il difetto di titolarità del credito nei confronti di CP_2 [...]
per i motivi esposti al sub A. In via subordinata e nel merito: 3) accertare e Pt_1 dichiarare che i tassi di interesse contenuti nel contratto di finanziamento e precettati sono originariamente usurari ai sensi della legge n. 108/96 e art. 644 c.p. e pertanto nulla è dovuto dal sig. a tale titolo, ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma due. Parte_1
Il tutto come da motivi di cui al sub B;
4) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva del sig. relativamente alla intimazione di Parte_1 pagamento della somma di euro 4.780,00 a titolo di restituzione di spese pagate dalla alla non avendo il garante percepito tale Controparte_5 CP_4 Parte_1 somma. Il tutto come da motivi di cui al sub C;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque l'inefficacia del precetto nella misura in cui viene intimato al fideiussore il pagamento di una somma superiore al limite garantito”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.06.2023 si costituiva
[...]
e, per essa, in qualità di mandataria, già Controparte_1 CP_2 CP_3 deducendo: con riferimento all'asserita carenza dello ius postulandi in capo al procuratore di e che la legge non configura, in capo al Controparte_1 CP_2 precettante, alcun obbligo di allegazione della procura alle liti e che l'assunzione del patrocinio di nell'ambito del giudizio di appello da cui è originato il titolo Controparte_5 esecutivo posto a base del presente precetto non implica la revoca tacita o, comunque, il venir meno della procura precedentemente conferita allo stesso difensore da CP_2
in quanto i citati soggetti sono titolari di posizioni giuridiche autonome, tra le quali
[...] non è ammissibile alcuna interferenza reciproca;
con riguardo all'asserita carenza di titolarità del credito azionato in capo alla società precettante, che ai fini della prova della medesima non è necessaria la produzione del contratto traslativo, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità di cui alla legge n. 130/1999, dell'avvenuta cessione;
che, in ogni caso, i dati indicativi dei crediti ceduti sono disponibili sull'apposito sito internet;
con riferimento alla non debenza degli interessi maturati sul capitale concesso a mutuo al 21/03/2012 al 12/01/2023, che la relativa censura non può costituire oggetto di esame in questa sede, in quanto coperta dal giudicato formatosi a seguito della definizione del giudizio di appello;
che, per le medesime ragioni, non possa essere discussa la doglianza relativa alla restituzione della somma precettata da parte di nella qualità di fideiussore di che, comunque, non Parte_1 CP_4 corrisponde al vero l'affermazione dell'opponente secondo la quale, in sede di sottoscrizione del contratto di fideiussione, si era obbligato a garantire Parte_1
l'adempimento del debito facente capo a nei limiti della somma di euro CP_4
51.350,00, in quanto dallo stesso documento contrattuale risulta l'assunzione, da parte del fideiussore, dell'obbligo di garanzia nei confronti di fino alla concorrenza Controparte_5 dell'importo di euro 165.000,00; con riferimento all'asserita carenza di legittimazione passiva dell'opponente in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro
4.784,00 a titolo di restituzione delle spese legali pagate a in esecuzione della CP_4 sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, poi riformata in appello, che l'obbligo restitutorio facente capo a trova il proprio fondamento nell'art. 1942 c.c., Parte_1 ai sensi del quale la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nel cui ambito vanno ricomprese le spese relative alle somme versate in favore del debitore principale in esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del debitore medesimo;
che, sulla scorta di tali ragioni, non sussistono i gravi motivi legittimanti la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata, nonché la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 29/07/2024, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo limitatamente all'importo di € 4.764,00, corrispondente alla somma pagata dall'opposta, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza dal
Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio n. 3454/2012 R.G.
Con il medesimo provvedimento veniva rigettata la richiesta, svolta da parte opponente, di c.t.u. contabile e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive sino al 12/11/2024.
Sostituita l'udienza con la trattazione in modalità “cartolare”, le parti banno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita di essere accolta per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, occorre prendere posizione sul tema relativo alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore dell'opposta ed all'effettivo conferimento a del potere di porre in essere, in nome e per conto di CP_2 [...]
tutti gli atti necessari alla gestione, all'incasso ed al recupero dei Controparte_1 crediti di cui la stessa risulta titolare.
Sarà sufficiente, all'uopo, riportarsi al contenuto del provvedimento emesso da questo Giudice in data 29/07/2024, con il quale si è avuto modo di osservare che, con riferimento al primo dei profili oggetto di esame, la mancata notifica della procura unitamente al precetto non determina la nullità insanabile del medesimo, in quanto esso
– come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – non è un atto processuale, bensì stragiudiziale, conseguendone che la posizione del precettante può essere regolarizzata mediante la produzione della procura nel corso del giudizio di opposizione, come avvenuto nel caso di specie.
Sempre in tema di ius postulandi, è stata rilevata la produzione della procura generale alle liti conferita con atto notarile del 3/11/2011 all'avv. Zimatore da parte di che successivamente ha assunto la denominazione di e, Controparte_6 CP_3 attualmente, di (all.ti 4, 5, 6 produzione parte opposta), in relazione alla CP_2 quale non può, peraltro, trovare accoglimento l'eccezione di parte opponente fondata sull'asserita invalidità della procura medesima a causa dell'assunzione, da parte dello stesso avv. Zimatore, del patrocinio di nell'ambito del giudizio instaurato Controparte_5 da quest'ultima, in proprio, nei confronti di ed iscritto al n. 237/2015 R.G. CP_4
Va, infatti, osservato, che e sono soggetti distinti, Controparte_5 CP_2 cui fanno capo – a dispetto dei rapporti contrattuali intercorrenti fra i medesimi – distinte posizioni giuridiche sostanziali, con la conseguenza che le scelte processuali effettuate dall'uno non sono suscettibili di produrre effetti nella sfera giuridica dell'altro.
Con riguardo, poi, al secondo dei profili attenzionati, ovvero a quello relativo alla sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a è stata verificata la CP_2 produzione, nel presente giudizio (all.3 produzione parte opposta), della procura speciale rilasciata da a oggi per mero Controparte_1 CP_3 CP_2 cambio di denominazione, con atto notarile del 20/07/2017, non residuando, pertanto, alcun dubbio in merito alla facoltà della prima di agire esecutivamente in qualità di mandataria della seconda.
2.2 Quanto alla contestazione circa la legittimazione attiva, unitamente alla titolarità del credito per cui è causa in capo alla precettante, valgono le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, è opportuno procedere al corretto inquadramento giuridico del motivo di opposizione in esame, mediante il quale non viene, in effetti, prospettata una problematica relativa alla sussistenza di una condizione dell'azione, quale è la legitimatio ad causam, bensì una censura afferente alla titolarità sostanziale, dal lato attivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Va, infatti, osservato che la valutazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire deve essere condotta avendo esclusivo riguardo alla prospettazione dei fatti di causa da parte dell'attore, a nulla rilevando che la versione fornita da quest'ultimo non trovi successivamente conferma negli elementi raccolti nel corso della fase istruttoria.
Nel caso di specie, a dispetto della qualificazione della doglianza fornita da parte opponente, è evidente che la stessa mira a mettere in discussione l'esistenza di prove a sostegno della cessione, in favore dell'odierna precettante, del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato in data 9/06/2008 con introducendo una Controparte_5 questione che afferisce al merito della controversia.
Pertanto, la contestazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla precettante può ritenersi assorbita in quella avente ad oggetto la titolarità del diritto di credito in capo all'odierna opposta, in relazione alla quale vale quanto segue.
Parte opponente ha affermato che l'onere probatorio gravante su chi agisca in giudizio deducendo la propria qualità di successore a titolo particolare del creditore originario non può ritenersi assolto – quando il negozio traslativo abbia avuto ad oggetto un blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 – mediante la produzione del relativo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Invero, dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso opponente a sostegno della propria tesi si evince che il valore probatorio del succitato avviso non può essere escluso
a priori, dovendosi verificare, in primo luogo, se le informazioni contenute nell'avviso di cessione siano (o meno) sufficienti ai fini dell'individuazione dei crediti contestati e, in secondo luogo, se, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi di prova raccolti nel corso della fase istruttoria, non sia comunque possibile ritenere acquisita, anche in via presuntiva, la prova della cessione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, sez. III,
10/02/2023, n.4277: “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Orbene, nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 93 dell'8/08/2017 contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'inclusione del credito precettato nel novero di quelli ceduti in blocco a essendo ivi Controparte_1 fatta menzione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_5 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi
a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Va aggiunto, poi, che la legge italiana non richiede particolari requisiti formali per la cessione dei crediti, conseguendone – come già anticipato – che la dimostrazione dell'esistenza del contratto traslativo può essere fornita con qualunque elemento idoneo.
Sotto questo profilo, assume particolare rilievo la dichiarazione di Controparte_5 datata 12/05/2023 ed allegata agli atti, con cui quest'ultima ha affermato che, tra le posizioni debitorie cedute in blocco a rientra quella relativa al Controparte_1 credito precettato. In detta dichiarazione, infatti, si fa espresso riferimento al credito
“derivante dal rapporto di finanziamento numero 1403368”, numero che contraddistingue il rapporto dedotto in giudizio e riportato nel piano di ammortamento
(all. 3a produzione opponente).
Sebbene, infatti, si tratti di una dichiarazione proveniente da un terzo, alla quale può essere attribuito – ove la si consideri al di fuori del contesto probatorio – un valore meramente indiziario, essa è certamente idonea a concorrere, assieme alle altre risultanze istruttorie, a comprovare l'esistenza del negozio traslativo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere nel senso che – in disparte quanto già affermato in merito alla presenza, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di tutti gli elementi necessari ai fini della identificazione del credito de quo e della conseguente inclusione del medesimo nel blocco dei rapporti ceduti – detta dichiarazione, in uno alla disponibilità del titolo esecutivo da parte della precettante, costituisce sufficiente ed idonea prova della cessione del credito (cfr., in questo senso, Cass. Civ., sez. III, n. 10200 del 16/04/2021).
2.3 Vanno, poi, esaminate congiuntamente in quanto connesse, le doglianze di parte opponente relative, rispettivamente, all'asserito carattere usurario degli interessi maturati sulla somma concessa a mutuo da ed al dedotto limite della Controparte_5 garanzia fideiussoria.
Sul tema, si osserva che dette censure, afferendo a fatti modificativi ed estintivi della pretesa creditoria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, avrebbero dovuto essere dedotte nel procedimento da cui è scaturito il titolo medesimo.
Sul punto va richiamato il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale – quale è quello posto a fondamento del precetto per cui è causa - la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
n. 27159 del 19/12/2006; Cass. Civ., sez. VI, n. 3277 del 18/02/2015).
È appena il caso di precisare, poi, che a nulla rileva – con riguardo alla prima delle menzionate doglianze – l'asserita mancata contestazione, da parte del precettante, della dichiarazione di circa il valore del tasso degli interessi di cui al contratto Parte_1 di mutuo per cui è causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 27159 del 19/12/2006; Cass. Civ., sez. VI, n. 3277 del 18/02/2015).
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infatti, non può trovare applicazione con riferimento a fatti che, in quanto coperti dal giudicato formatosi nel procedimento all'interno del quale gli stessi avrebbero potuto essere dedotti, sono stati espunti dal thema decidendum, conseguendone che qualsivoglia eccezione relativa a detti fatti va dichiarata inammissibile.
Alla luce delle superiori considerazioni va inquadrato il rigetto - da confermarsi in questa sede stante la difesa reiterata dal in seno alle note conclusive e in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni - della richiesta di parte opponente relativa all'ammissione di una c.t.u. contabile finalizzata all'accertamento della natura usuraria del T.E.G. applicato al contratto di mutuo stipulato tra e in data Parte_1 Controparte_5
09/06/2008 ed alla conseguente rideterminazione del saldo passivo al netto degli interessi non dovuti.
Detto accertamento peritale, infatti, sarebbe risultata inconducente e meramente esplorativa, in quanto mirante all'accertamento di fatti che, essendo coperti dal giudicato, non possono trovare ingresso nel presente procedimento.
Parimenti e per il principio di diritto sopra esposto, nel presente giudizio non può costituire oggetto di indagine l'ambito di operatività della fideiussione prestata da
[...]
in proprio, in quanto il limite della garanzia in questione andava fatto valere nel Pt_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che è stato revocato in primo grado, con l'effetto che la sentenza emessa all'esito del giudizio di appello sostituisce e costituisce titolo giudiziale, da eseguire rispetto a ciò che ivi è statuito, ovvero la condanna di pagamento nei confronti di e di , in solido tra di loro. CP_4 Parte_1
2.4 Risulta, invece, fondato il motivo di opposizione relativo alla irripetibilità delle spese legali pagate dall'odierna opposta a in esecuzione della sentenza CP_4 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3454/2012
R.G.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, sebbene la riforma o la cassazione di una sentenza determinino il venir meno dell'efficacia degli atti posti in essere in esecuzione della stessa, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente, detto obbligo non può essere posto a fondamento di un'azione esecutiva qualora manchi, nella sentenza di riforma, un'esplicita statuizione di condanna al rimborso di quanto ricevuto in attuazione della sentenza riformata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 03/05/2016, n.8639; Cass. Civ., sez. III, 05/02/2013, n.2662).
Il procedimento logico sotteso al richiamato indirizzo giurisprudenziale parte dalla constatazione che il capo della pronuncia che statuisce sul diritto alla ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata costituisce il presupposto della futura, eventuale azione esecutiva, in quanto ne rappresenta il titolo esecutivo, in assenza del quale la stessa non può dirsi legittimamente esperita.
Inoltre - fermo quanto sopra osservato - per fatto allegato ed incontestato tra le parti, le spese legali del procedimento iscritto al n. 3454/2012 R.G. celebratosi dinanzi al
Tribunale di Reggio Calabria sono state pagate dall'opposta in favore di non CP_4 risultando pertanto ripetibili nei confronti di in proprio. Parte_1
In ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, verrebbe al più in evidenza il diritto per il solvens e ad un obbligo per l'accipiens – ovvero esclusivamente per CP_4 - avente ad oggetto la restituzione di quanto, rispettivamente, pagato e ricevuto in
[...] base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (cfr. Cass. Civ., sez. III, 23/11/2023, n.32663).
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l'esistenza del diritto di e, per essa, di agire in executivis nei confronti di Controparte_1 CP_2 parte opponente sulla scorta del precetto notificato in data 20/04/2023, nei limiti della somma di € 64.744,98, di cui: € 30.379,92 a titolo di sorte capitale ed interessi scaduti al
21/03/2012 in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 09/06/2008 con CP_5
€ 34.365,06 per gli interessi convenzionali maturati sul capitale concesso a mutuo
[...] nell'intervallo di tempo compreso tra il 21/03/2012 ed il 13/01/2023, con esclusione dell'importo di € 4.784,00.
3. Stante l'esito del giudizio e, quindi, al parziale accoglimento dei motivi di opposizione ricorrono i presupposti per la parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, nella misura ritenuta congrua di 1/3, mentre la restante parte (2/3) va posta a carico di parte opponente e in favore dell'opposta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle ragioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 677/2023 R.G. così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1,
c.p.c. proposta da , dichiara l'esistenza del diritto di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, di agire esecutivamente nei confronti di ,
[...] CP_2 Parte_1 sulla scorta del precetto notificato in data 20/04/2023, nei limiti della somma di euro
64.744,98, di cui: euro 30.379,92 a titolo di sorte capitale ed interessi scaduti al
21/03/2012 in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 9/06/2008 con CP_5
euro 34.365,06 per gli interessi convenzionali maturati sul capitale concesso a
[...] mutuo nell'intervallo di tempo compreso tra il 21/03/2012 ed il 13/01/2023;
– condanna alla refusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1 presente giudizio da parte opposta, che liquida – già parzialmente compensate per 1/3 – in € 2.811,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2 maggio 2025. Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Anna Smedile, in funzione di Giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 677 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via F. Fiorentino C.F._1
n. 6, presso lo studio dell'avv. Alessandra Vadalà, che lo rappresenta e difende;
- opponente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, c.f. e p.iva.: e, per essa, già in P.IVA_1 CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. e p.iva.: , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Crotone, Via Torino n. 97, presso lo studio dell'avv. Francescantonio
Zimatore, che la rappresenta e difende;
- opposta - avente per OGGETTO: opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione all'atto di precetto notificato in data Parte_1
20/04/2023, con il quale gli veniva intimato, in proprio ed in qualità di legale rappresentante di sulla scorta della sentenza n. 314/2022, pubblicata il CP_4
27/04/2022 dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento iscritto al n. 237/2015 R.G., il pagamento della complessiva somma di € 69.528,98, di cui: € 30.379,92 a titolo di sorte capitale ed interessi scaduti al 21/03/2012 in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 9/06/2008 con € 34.365,06 per gli Controparte_5 interessi convenzionali maturati sul capitale concesso a mutuo nell'intervallo di tempo compreso tra il 21/03/2012 ed il 13/01/2023; € 4.784,00 a titolo di ripetizione delle spese legali sostenute da in esecuzione della sentenza n. 281/2015, pubblicata Controparte_5 il 24/02/2015 dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio di primo grado e, poi, riformata in sede di appello.
A fondamento dell'opposizione, deduceva: in via preliminare, il Parte_1 difetto di ius postulandi in capo al difensore di in quanto all'atto Controparte_1 di precetto non sarebbe stata allegata alcuna procura alle liti attestante il conferimento del relativo incarico al sottoscrivente;
l'invalidità, nonché l'omessa produzione della procura rilasciata nel 2011 al predetto difensore da in qualità di mandataria di CP_2
in quanto quest'ultima avrebbe manifestato, mediante la costituzione in Controparte_5 proprio nel giudizio in cui ha avuto luogo la formazione del titolo esecutivo, la volontà di non avvalersi ulteriormente di ai fini del recupero del credito per cui è CP_2 causa;
sempre in via preliminare, la mancata allegazione della procura con cui
[...] avrebbe conferito a il potere di porre in essere, in nome Controparte_1 CP_2
e per conto della stessa, tutti gli atti necessari per l'amministrazione, la gestione, l'incasso ed il recupero – anche mediante il ricorso alle vie giudiziali – dei crediti facenti capo alla mandante;
la carenza di legittimazione attiva e, nel merito, la mancanza di titolarità del credito azionato in capo a sulla scorta della mancata Controparte_1 produzione del contratto di cessione stipulato con in forza del quale la Controparte_5 prima sarebbe risultata cessionaria di un pacchetto di crediti individuati in blocco, tra cui la posizione debitoria oggetto del presente atto di precetto;
ancora nel merito, la non debenza della somma di € 34.365,06 a titolo di interessi convenzionali maturati sul capitale concesso a mutuo dal 21/03/2012 al 12/01/2023, in quanto gli stessi avrebbero carattere usurario;
relativamente alla richiesta di pagamento della somma di € 4.780,00 a titolo di restituzione delle spese legali sostenute da in esecuzione della Controparte_5 sentenza di primo grado, la carenza di legittimazione passiva in capo a , Parte_1 poiché la predetta somma sarebbe stata incassata da dovendo pertanto CP_4 rivolgersi a quest'ultima l'eventuale azione di ripetizione di indebito, la quale afferisce esclusivamente al rapporto tra solvens ed accipiens; infine, la non esigibilità, nei confronti di , del pagamento della somma precettata, in quanto la stessa risulterebbe Parte_1 superiore alla cifra che il in sede di stipulazione del contratto di fideiussione, si Pt_1 sarebbe obbligato a garantire, pari ad € 51.350,00.
Tutto ciò premesso, l'opponente insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare, sospendere l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva del titolo sul quale si fonda il precetto notificato ad istanza di e Controparte_1 per essa quale mandataria ricorrendone gli elencati gravi motivi. Sempre CP_2 in via preliminare: 1) accertare e dichiarare la nullità e in ogni caso l'inefficacia dell'atto di precetto per inesistenza della procura e difetto dello ius postulandi; 2) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della e della Controparte_1 mandataria nonché il difetto di titolarità del credito nei confronti di CP_2 [...]
per i motivi esposti al sub A. In via subordinata e nel merito: 3) accertare e Pt_1 dichiarare che i tassi di interesse contenuti nel contratto di finanziamento e precettati sono originariamente usurari ai sensi della legge n. 108/96 e art. 644 c.p. e pertanto nulla è dovuto dal sig. a tale titolo, ai sensi dell'art. 1815 c.c. comma due. Parte_1
Il tutto come da motivi di cui al sub B;
4) accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione passiva del sig. relativamente alla intimazione di Parte_1 pagamento della somma di euro 4.780,00 a titolo di restituzione di spese pagate dalla alla non avendo il garante percepito tale Controparte_5 CP_4 Parte_1 somma. Il tutto come da motivi di cui al sub C;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità e comunque l'inefficacia del precetto nella misura in cui viene intimato al fideiussore il pagamento di una somma superiore al limite garantito”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata in data 29.06.2023 si costituiva
[...]
e, per essa, in qualità di mandataria, già Controparte_1 CP_2 CP_3 deducendo: con riferimento all'asserita carenza dello ius postulandi in capo al procuratore di e che la legge non configura, in capo al Controparte_1 CP_2 precettante, alcun obbligo di allegazione della procura alle liti e che l'assunzione del patrocinio di nell'ambito del giudizio di appello da cui è originato il titolo Controparte_5 esecutivo posto a base del presente precetto non implica la revoca tacita o, comunque, il venir meno della procura precedentemente conferita allo stesso difensore da CP_2
in quanto i citati soggetti sono titolari di posizioni giuridiche autonome, tra le quali
[...] non è ammissibile alcuna interferenza reciproca;
con riguardo all'asserita carenza di titolarità del credito azionato in capo alla società precettante, che ai fini della prova della medesima non è necessaria la produzione del contratto traslativo, essendo sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, secondo le modalità di cui alla legge n. 130/1999, dell'avvenuta cessione;
che, in ogni caso, i dati indicativi dei crediti ceduti sono disponibili sull'apposito sito internet;
con riferimento alla non debenza degli interessi maturati sul capitale concesso a mutuo al 21/03/2012 al 12/01/2023, che la relativa censura non può costituire oggetto di esame in questa sede, in quanto coperta dal giudicato formatosi a seguito della definizione del giudizio di appello;
che, per le medesime ragioni, non possa essere discussa la doglianza relativa alla restituzione della somma precettata da parte di nella qualità di fideiussore di che, comunque, non Parte_1 CP_4 corrisponde al vero l'affermazione dell'opponente secondo la quale, in sede di sottoscrizione del contratto di fideiussione, si era obbligato a garantire Parte_1
l'adempimento del debito facente capo a nei limiti della somma di euro CP_4
51.350,00, in quanto dallo stesso documento contrattuale risulta l'assunzione, da parte del fideiussore, dell'obbligo di garanzia nei confronti di fino alla concorrenza Controparte_5 dell'importo di euro 165.000,00; con riferimento all'asserita carenza di legittimazione passiva dell'opponente in relazione alla richiesta di pagamento della somma di euro
4.784,00 a titolo di restituzione delle spese legali pagate a in esecuzione della CP_4 sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, poi riformata in appello, che l'obbligo restitutorio facente capo a trova il proprio fondamento nell'art. 1942 c.c., Parte_1 ai sensi del quale la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nel cui ambito vanno ricomprese le spese relative alle somme versate in favore del debitore principale in esecuzione della sentenza emessa nell'ambito del giudizio instaurato nei confronti del debitore medesimo;
che, sulla scorta di tali ragioni, non sussistono i gravi motivi legittimanti la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ciò premesso, l'opposta chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione, in quanto infondata, nonché la condanna di parte opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 29/07/2024, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo limitatamente all'importo di € 4.764,00, corrispondente alla somma pagata dall'opposta, a titolo di spese legali, in esecuzione della sentenza dal
Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio n. 3454/2012 R.G.
Con il medesimo provvedimento veniva rigettata la richiesta, svolta da parte opponente, di c.t.u. contabile e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per il deposito di note conclusive sino al 12/11/2024.
Sostituita l'udienza con la trattazione in modalità “cartolare”, le parti banno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
2. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita di essere accolta per quanto di ragione.
2.1. Preliminarmente, occorre prendere posizione sul tema relativo alla sussistenza dello ius postulandi in capo al procuratore dell'opposta ed all'effettivo conferimento a del potere di porre in essere, in nome e per conto di CP_2 [...]
tutti gli atti necessari alla gestione, all'incasso ed al recupero dei Controparte_1 crediti di cui la stessa risulta titolare.
Sarà sufficiente, all'uopo, riportarsi al contenuto del provvedimento emesso da questo Giudice in data 29/07/2024, con il quale si è avuto modo di osservare che, con riferimento al primo dei profili oggetto di esame, la mancata notifica della procura unitamente al precetto non determina la nullità insanabile del medesimo, in quanto esso
– come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – non è un atto processuale, bensì stragiudiziale, conseguendone che la posizione del precettante può essere regolarizzata mediante la produzione della procura nel corso del giudizio di opposizione, come avvenuto nel caso di specie.
Sempre in tema di ius postulandi, è stata rilevata la produzione della procura generale alle liti conferita con atto notarile del 3/11/2011 all'avv. Zimatore da parte di che successivamente ha assunto la denominazione di e, Controparte_6 CP_3 attualmente, di (all.ti 4, 5, 6 produzione parte opposta), in relazione alla CP_2 quale non può, peraltro, trovare accoglimento l'eccezione di parte opponente fondata sull'asserita invalidità della procura medesima a causa dell'assunzione, da parte dello stesso avv. Zimatore, del patrocinio di nell'ambito del giudizio instaurato Controparte_5 da quest'ultima, in proprio, nei confronti di ed iscritto al n. 237/2015 R.G. CP_4
Va, infatti, osservato, che e sono soggetti distinti, Controparte_5 CP_2 cui fanno capo – a dispetto dei rapporti contrattuali intercorrenti fra i medesimi – distinte posizioni giuridiche sostanziali, con la conseguenza che le scelte processuali effettuate dall'uno non sono suscettibili di produrre effetti nella sfera giuridica dell'altro.
Con riguardo, poi, al secondo dei profili attenzionati, ovvero a quello relativo alla sussistenza dei poteri rappresentativi in capo a è stata verificata la CP_2 produzione, nel presente giudizio (all.3 produzione parte opposta), della procura speciale rilasciata da a oggi per mero Controparte_1 CP_3 CP_2 cambio di denominazione, con atto notarile del 20/07/2017, non residuando, pertanto, alcun dubbio in merito alla facoltà della prima di agire esecutivamente in qualità di mandataria della seconda.
2.2 Quanto alla contestazione circa la legittimazione attiva, unitamente alla titolarità del credito per cui è causa in capo alla precettante, valgono le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, è opportuno procedere al corretto inquadramento giuridico del motivo di opposizione in esame, mediante il quale non viene, in effetti, prospettata una problematica relativa alla sussistenza di una condizione dell'azione, quale è la legitimatio ad causam, bensì una censura afferente alla titolarità sostanziale, dal lato attivo, della situazione giuridica dedotta in giudizio.
Va, infatti, osservato che la valutazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire deve essere condotta avendo esclusivo riguardo alla prospettazione dei fatti di causa da parte dell'attore, a nulla rilevando che la versione fornita da quest'ultimo non trovi successivamente conferma negli elementi raccolti nel corso della fase istruttoria.
Nel caso di specie, a dispetto della qualificazione della doglianza fornita da parte opponente, è evidente che la stessa mira a mettere in discussione l'esistenza di prove a sostegno della cessione, in favore dell'odierna precettante, del credito derivante dal contratto di mutuo stipulato in data 9/06/2008 con introducendo una Controparte_5 questione che afferisce al merito della controversia.
Pertanto, la contestazione circa la sussistenza della legittimazione ad agire in capo alla precettante può ritenersi assorbita in quella avente ad oggetto la titolarità del diritto di credito in capo all'odierna opposta, in relazione alla quale vale quanto segue.
Parte opponente ha affermato che l'onere probatorio gravante su chi agisca in giudizio deducendo la propria qualità di successore a titolo particolare del creditore originario non può ritenersi assolto – quando il negozio traslativo abbia avuto ad oggetto un blocco di crediti ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993 – mediante la produzione del relativo avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Invero, dalla giurisprudenza richiamata dallo stesso opponente a sostegno della propria tesi si evince che il valore probatorio del succitato avviso non può essere escluso
a priori, dovendosi verificare, in primo luogo, se le informazioni contenute nell'avviso di cessione siano (o meno) sufficienti ai fini dell'individuazione dei crediti contestati e, in secondo luogo, se, alla luce di una valutazione complessiva degli elementi di prova raccolti nel corso della fase istruttoria, non sia comunque possibile ritenere acquisita, anche in via presuntiva, la prova della cessione (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I, sez. III,
10/02/2023, n.4277: “in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”).
Orbene, nel caso di specie, l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 93 dell'8/08/2017 contiene tutti gli elementi necessari ai fini dell'inclusione del credito precettato nel novero di quelli ceduti in blocco a essendo ivi Controparte_1 fatta menzione di “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_5 mutuo, di apertura di credito o da finanziamenti erogati in altre forme tecniche concessi
a persone fisiche e persone giuridiche nel periodo compreso tra il 1975 e il 2016 e qualificati come attività finanziarie deteriorate”.
Va aggiunto, poi, che la legge italiana non richiede particolari requisiti formali per la cessione dei crediti, conseguendone – come già anticipato – che la dimostrazione dell'esistenza del contratto traslativo può essere fornita con qualunque elemento idoneo.
Sotto questo profilo, assume particolare rilievo la dichiarazione di Controparte_5 datata 12/05/2023 ed allegata agli atti, con cui quest'ultima ha affermato che, tra le posizioni debitorie cedute in blocco a rientra quella relativa al Controparte_1 credito precettato. In detta dichiarazione, infatti, si fa espresso riferimento al credito
“derivante dal rapporto di finanziamento numero 1403368”, numero che contraddistingue il rapporto dedotto in giudizio e riportato nel piano di ammortamento
(all. 3a produzione opponente).
Sebbene, infatti, si tratti di una dichiarazione proveniente da un terzo, alla quale può essere attribuito – ove la si consideri al di fuori del contesto probatorio – un valore meramente indiziario, essa è certamente idonea a concorrere, assieme alle altre risultanze istruttorie, a comprovare l'esistenza del negozio traslativo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre concludere nel senso che – in disparte quanto già affermato in merito alla presenza, nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di tutti gli elementi necessari ai fini della identificazione del credito de quo e della conseguente inclusione del medesimo nel blocco dei rapporti ceduti – detta dichiarazione, in uno alla disponibilità del titolo esecutivo da parte della precettante, costituisce sufficiente ed idonea prova della cessione del credito (cfr., in questo senso, Cass. Civ., sez. III, n. 10200 del 16/04/2021).
2.3 Vanno, poi, esaminate congiuntamente in quanto connesse, le doglianze di parte opponente relative, rispettivamente, all'asserito carattere usurario degli interessi maturati sulla somma concessa a mutuo da ed al dedotto limite della Controparte_5 garanzia fideiussoria.
Sul tema, si osserva che dette censure, afferendo a fatti modificativi ed estintivi della pretesa creditoria anteriori alla formazione del titolo esecutivo, avrebbero dovuto essere dedotte nel procedimento da cui è scaturito il titolo medesimo.
Sul punto va richiamato il pacifico e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale – quale è quello posto a fondamento del precetto per cui è causa - la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (cfr., ex multis, Cass. Civ.,
n. 27159 del 19/12/2006; Cass. Civ., sez. VI, n. 3277 del 18/02/2015).
È appena il caso di precisare, poi, che a nulla rileva – con riguardo alla prima delle menzionate doglianze – l'asserita mancata contestazione, da parte del precettante, della dichiarazione di circa il valore del tasso degli interessi di cui al contratto Parte_1 di mutuo per cui è causa (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 27159 del 19/12/2006; Cass. Civ., sez. VI, n. 3277 del 18/02/2015).
Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., infatti, non può trovare applicazione con riferimento a fatti che, in quanto coperti dal giudicato formatosi nel procedimento all'interno del quale gli stessi avrebbero potuto essere dedotti, sono stati espunti dal thema decidendum, conseguendone che qualsivoglia eccezione relativa a detti fatti va dichiarata inammissibile.
Alla luce delle superiori considerazioni va inquadrato il rigetto - da confermarsi in questa sede stante la difesa reiterata dal in seno alle note conclusive e in sede di Pt_1 precisazione delle conclusioni - della richiesta di parte opponente relativa all'ammissione di una c.t.u. contabile finalizzata all'accertamento della natura usuraria del T.E.G. applicato al contratto di mutuo stipulato tra e in data Parte_1 Controparte_5
09/06/2008 ed alla conseguente rideterminazione del saldo passivo al netto degli interessi non dovuti.
Detto accertamento peritale, infatti, sarebbe risultata inconducente e meramente esplorativa, in quanto mirante all'accertamento di fatti che, essendo coperti dal giudicato, non possono trovare ingresso nel presente procedimento.
Parimenti e per il principio di diritto sopra esposto, nel presente giudizio non può costituire oggetto di indagine l'ambito di operatività della fideiussione prestata da
[...]
in proprio, in quanto il limite della garanzia in questione andava fatto valere nel Pt_1 giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che è stato revocato in primo grado, con l'effetto che la sentenza emessa all'esito del giudizio di appello sostituisce e costituisce titolo giudiziale, da eseguire rispetto a ciò che ivi è statuito, ovvero la condanna di pagamento nei confronti di e di , in solido tra di loro. CP_4 Parte_1
2.4 Risulta, invece, fondato il motivo di opposizione relativo alla irripetibilità delle spese legali pagate dall'odierna opposta a in esecuzione della sentenza CP_4 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del giudizio iscritto al n. 3454/2012
R.G.
Questo Giudice ritiene, infatti, di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, sebbene la riforma o la cassazione di una sentenza determinino il venir meno dell'efficacia degli atti posti in essere in esecuzione della stessa, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente, detto obbligo non può essere posto a fondamento di un'azione esecutiva qualora manchi, nella sentenza di riforma, un'esplicita statuizione di condanna al rimborso di quanto ricevuto in attuazione della sentenza riformata (cfr. Cass. Civ., sez.
III, 03/05/2016, n.8639; Cass. Civ., sez. III, 05/02/2013, n.2662).
Il procedimento logico sotteso al richiamato indirizzo giurisprudenziale parte dalla constatazione che il capo della pronuncia che statuisce sul diritto alla ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata costituisce il presupposto della futura, eventuale azione esecutiva, in quanto ne rappresenta il titolo esecutivo, in assenza del quale la stessa non può dirsi legittimamente esperita.
Inoltre - fermo quanto sopra osservato - per fatto allegato ed incontestato tra le parti, le spese legali del procedimento iscritto al n. 3454/2012 R.G. celebratosi dinanzi al
Tribunale di Reggio Calabria sono state pagate dall'opposta in favore di non CP_4 risultando pertanto ripetibili nei confronti di in proprio. Parte_1
In ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, verrebbe al più in evidenza il diritto per il solvens e ad un obbligo per l'accipiens – ovvero esclusivamente per CP_4 - avente ad oggetto la restituzione di quanto, rispettivamente, pagato e ricevuto in
[...] base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello (cfr. Cass. Civ., sez. III, 23/11/2023, n.32663).
Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l'esistenza del diritto di e, per essa, di agire in executivis nei confronti di Controparte_1 CP_2 parte opponente sulla scorta del precetto notificato in data 20/04/2023, nei limiti della somma di € 64.744,98, di cui: € 30.379,92 a titolo di sorte capitale ed interessi scaduti al
21/03/2012 in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 09/06/2008 con CP_5
€ 34.365,06 per gli interessi convenzionali maturati sul capitale concesso a mutuo
[...] nell'intervallo di tempo compreso tra il 21/03/2012 ed il 13/01/2023, con esclusione dell'importo di € 4.784,00.
3. Stante l'esito del giudizio e, quindi, al parziale accoglimento dei motivi di opposizione ricorrono i presupposti per la parziale compensazione tra le parti delle spese processuali, nella misura ritenuta congrua di 1/3, mentre la restante parte (2/3) va posta a carico di parte opponente e in favore dell'opposta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nei valori minimi stante la modesta complessità delle ragioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 677/2023 R.G. così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1,
c.p.c. proposta da , dichiara l'esistenza del diritto di Parte_1 Controparte_1
e, per essa, di agire esecutivamente nei confronti di ,
[...] CP_2 Parte_1 sulla scorta del precetto notificato in data 20/04/2023, nei limiti della somma di euro
64.744,98, di cui: euro 30.379,92 a titolo di sorte capitale ed interessi scaduti al
21/03/2012 in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 9/06/2008 con CP_5
euro 34.365,06 per gli interessi convenzionali maturati sul capitale concesso a
[...] mutuo nell'intervallo di tempo compreso tra il 21/03/2012 ed il 13/01/2023;
– condanna alla refusione delle spese processuali sostenute nel Parte_1 presente giudizio da parte opposta, che liquida – già parzialmente compensate per 1/3 – in € 2.811,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 2 maggio 2025. Il Giudice
dott.ssa Anna Smedile