Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 28/05/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
− dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
− dott.ssa Grazia Concetta ROCA Giudice
− dott. Matteo ARANCI Giudice relatore / estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 575/2024, introdotta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'Avv. VERUSCHA GLENDA POLARA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ) nata a [...] il [...], con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv. GIOVANNA BUGADA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI.
PARTE RICORRENTE:
“in via provvisoria e urgente:
− revocare l'assegno divorzile con decorrenza dalla data in cui risulti provata la modifica in melius della condizione economica della convenuta, ovvero in subordine dalla data del presente ricorso alla luce dei sopravvenuti motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con distrazione di compensi e spese maggiorate del rimborso forf. al legale parzialmente anticipatario a norma dell'art. 93 c.p.c.”. In via istruttoria e nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale:
- chiede ordinarsi all'INPS copia estratto contributivo redditi e prestazioni assistenziali-previdenziali-sociali-indennitarie per qualsiasi causale erogate dal 2015 ad oggi, a beneficio della signora;
Controparte_1
1
- ordinarsi ad con sede in Lodi Via Haussmann n. 11/I di esibire contratto e/o tariffario canone annuale e incassi per l'appartamento condotto in locazione dalla signora dal 2000 ad oggi. CP_1
PARTE RESISTENTE:
“Voglia il Tribunale di Lodi, in via preliminare, stante la pacifica e documentale datazione ante divorzio dei sopravvenuti giustificati motivi addotti da controparte dichiarare inammissibile il ricorso;
in ogni caso, contrariis reiectis nel merito: attesa della permanenza delle medesime condizioni dell'epoca del divorzio, respingere le domande tutte del signor e in particolare Parte_1 la richiesta di revoca dell'assegno divorzile, confermando le statuizioni economiche della sentenza di divorzio n. 453/2015 del Tribunale di Lodi, con l'adeguamento istat intervenuto dalla data della sentenza ad oggi. Con vittoria delle spese di lite” In via istruttoria la signora chiede che venga ordinato al signor Controparte_1 di produrre in giudizio il modello 730/2024 in forma integrale Parte_1 (manca del quadro h ed il riepilogo di reddito e tassazione); il modello 730/2023, benché indicato prodotto come doc. 18 da in realtà il CP_3 doc. 18 è un estratto conto;
manca il 730/2022 relativo ai redditi 2021 e mancano tutti gli estratti conto relativi al 2021, parzialmente quelli del 2022 – primo semestre, oltre l'estratto conto di settembre 2023. Insiste, ove ritenuto necessario o anche solo opportuno, qualora il provvedimento del Giudice dott.ssa Varesano 11.11.2024 sia confermato, e non venga dichiarata l'inammissibilità della memoria di controparte del 12.6.2024, per cui si insiste, di essere ammessa a prova contraria sui capitoli 1 e 4 di controparte con i seguenti testi:
residente in [...] Testimone_1
, residente in [...] Persona_1 Chiede altresì di essere ammessa a prova contraria per testi sui seguenti capitoli:
1.Vero che la signora vive da sola ad Ossago Lodigiano ed è Controparte_1 sentimentalmente libera.
2.Vero che il signor stato sempre solo un amico della signora Testimone_2
e che lo stesso viveva e vive a Lodi con la madre di cui si è Controparte_1 sempre occupato. Con i medesimi testi sopra indicati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
1. Oggetto del procedimento è la domanda di modifica delle condizioni di divorzio introdotta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente ha dedotto:
− che, con sentenza depositata il giorno 28.05.2015, n. 453/15 (RG n. 115/15), il Tribunale avrebbe pronunciato, su ricorso congiunto, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle stesse il 6.5.1989 in Ossago L.no;
− che la sentenza avrebbe disposto un contributo al mantenimento in favore di CP_1 pari a 400,00 euro mensili;
2
− che già il decreto del 10.01.2001 aveva omologato le condizioni di separazione concordate dalle parti e, in particolare, il versamento di un assegno di 600.000,00 lire al mese in favore di e l'assegnazione della casa familiare alla stessa;
CP_1
− che, tuttavia, ad oggi le condizioni per giustificare il pagamento dell'assegno di divorzio non sarebbero più in essere, in quanto:
o avrebbe accettato le condizioni del divorzio poiché convinto che la controparte pagasse un certo canone mensile di locazione, ma il 15.02.2024 sarebbe venuto a conoscenza del fatto che, in realtà, il canone sarebbe inferiore;
o controparte avrebbe svolto attività lavorativa come barista, così dimostrando di essere in grado di poter rinvenire un'occupazione;
o controparte avrebbe i requisiti per accedere agli strumenti assistenzialistici, in particolare l'assegno sociale;
o controparte avrebbe intrattenuto, almeno dal 2017, una stabile relazione affettiva.
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte resistente, la quale, con la propria comparsa, ha allegato:
− che, siccome gli asseriti giustificati motivi sarebbero in realtà costituiti da circostanze già esistenti al giorno del ricorso congiunto per la pronuncia divorzile, il ricorso sarebbe inammissibile per assenza dei requisiti previsti dall'art. 473-bis.29 c.p.c.; CP_
− che, infatti, il contratto di locazione con è del 2008 e avrebbe lavorato come barista solo nei mesi di agosto e di settembre del 2012;
− che l'accesso agli strumenti assistenziali sarebbe negato a chi ha la possibilità di percepire un assegno di mantenimento o divorzile;
− che l'aver instaurato una relazione affettiva, pur se negata, non sarebbe di per sé circostanza tale da modificare le condizioni economiche di un soggetto;
− che controparte avrebbe omesso di produrre la documentazione economica prevista dalla legge;
− che le uniche circostanze sopravvenute sarebbero costituite dal miglioramento della situazione economica del ricorrente, che vivrebbe nella casa di proprietà della nuova compagna, e dal peggioramento delle condizioni di salute della resistente.
A fronte di tali allegazioni, parte resistente ha chiesto, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità dei motivi dedotti a fondamento del ricorso e, nel merito, il rigetto delle domande ex adverso formulate.
2.1. All'udienza del 21.06.2024 sono comparse le parti personalmente;
all'udienza successiva del 4.10.2024 il ricorrente ha dichiarato di non accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore, mentre la resistente l'ha accettata.
All'udienza del 31.1.2025 sono stati sentiti due testi, e;
Testimone_3 Tes_4 all'esito dell'istruttoria orale, con ordinanza del 05.02.2025, il Giudice, ritenendo la causa sufficientemente istruita e matura per la decisione, non ha ammesso la prova contraria
3
richiesta dalla resistente, ha fissato udienza di discussione della causa per il 14.05.2025, sostituita con il deposito di note scritte, e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 473- bis.28 c.p.c.
2.2. Le istanze istruttorie riprodotte in sede di precisazione delle conclusioni, sia per testi, sia ex art. 210 c.p.c., sono irrilevanti, se si considera il compendio probatorio già acquisito in atti e ampiamente sufficiente ad assumere una piena e matura decisione.
3. Il ricorso dev'essere accolto, con riferimento al solo motivo relativo al maturato diritto di di fruire del trattamento assistenziale del c.d. assegno sociale. CP_1
3.1. Giova in proposito premettere che l'art. 473-bis.29 c.p.c. prevede che “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Come chiarito ancor di recente dalla Suprema Corte (Cass. 1482/25), la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come assistita da un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, in sede di procedimento avente a oggetto la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del predetto giudicato.
Una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve, poi, procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione (Cass. 1645/23).
La revisione dell'assegno divorzile, infatti, richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone, prima di tutto, la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. Ove – e soltanto ove – le ragioni invocate per la revisione siano tali da giustificare la revoca o la riduzione dell'assegno divorzile, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass.
354/23).
3.2. Tanto premesso, sono infondati i motivi dedotti da fondamento della propria CP_1 CP_ domanda con riferimento all'attività lavorativa svolta, al decremento del canone e all'instaurazione di un nuovo legame affettivo. In sintesi, giova osservare che:
4
− quanto ai profili dedotti circa l'attività lavorativa, l'unica occupazione documentata risale al 2012 e quindi precede la sentenza divorzile: non vi è, sul punto, alcuna sopravvenienza, posto che si è pressoché sempre – prima, durante, dopo il CP_1 vincolo matrimoniale – disoccupata, tranne che per un periodo, di incerta datazione, in cui avrebbe svolto attività presso un dentista in modo irregolare. In ogni caso, non vi è prova di alcun elemento sopravvenuto;
CP_
− per quanto concerne il canone è documentato soltanto che, tra il 2008 e il 2012, il canone a carico di era pari a 35,56 euro/mese, oltre 291,11 euro/anno per CP_1 spese condominiali. Dal doc. 8, che si assume aggiornato all'attualità, il canone risulta pari a 60,17 euro/mese, nulla si dice sulle spese condominiali. Sicché, è evidente, dal mero raffronto, che nel corso degli anni il mero canone di locazione è aumentato (da
35,56 a 60,17 euro);
− per quanto, infine, riguarda la nuova relazione, soltanto “l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione” (Cass. U. 32198/21,
9277/23), senza peraltro alcun automatismo tra la caducazione dell'assegno e la nuova relazione. L'istruttoria orale condotta ha rivelato che, a voler considerare come sussistente la relazione affettiva tra tale riferita, sia pure con CP_1 Testimone_2 riguardo a un unico episodio, dal teste ) non vi è alcuna prova di uno stato di Tes_3 convivenza tra i due soggetti, né, in ogni caso, di un rapporto che implichi un progetto di vista condiviso con reciproco sostegno morale ed economico. L'assenza (radicale) di prova quanto all'esistenza di una nuova relazione, improntata a tali caratteristiche, in capo a giustifica il rigetto della domanda. CP_1
3.3. Al contrario, il ricorso è fondato con riferimento all'unico motivo relativo al maturato diritto di di ottenere l'erogazione del c.d. assegno sociale. CP_1
3.3.1. Nel proprio ricorso, – che è lavoratore dipendente, sin già dal 2015, con Pt_1 stipendio mensile di circa 2.000,00 euro (v. estratti conto), convive con la compagna – ha dedotto che l'ex moglie (nata nel 1957) avrebbe diritto di percepire l'assegno sociale o altra misura assistenziale analoga, con erogazione di un sostegno economico financo superiore all'attuale importo dovuto per assegno divorzile. Tuttavia, il ricorrente ha lamentato l'inerzia della controparte, la quale continuerebbe soltanto a gravare su di sé e non già ad avanzare le proprie legittime richieste per accedere agli strumenti di assistenza pubblica.
3.3.2. Costituendosi, che non lavora e ha negato la percezione di ulteriori redditi CP_1 rispetto a quelli che ritrae dall'assegno divorzile – ha evidenziato che “l'accesso alla pensione, assegno sociale o di inclusione, per legge, viene negato se il soggetto richiedente ha la possibilità di chiedere un assegno di mantenimento o divorzile al coniuge o ex coniuge” e ha dedotto di non percepire alcuna pensione, come poi ribadito nel corso
5
dell'udienza di prima comparizione delle parti (“Non ho mai chiesto sussidi di sorta. Non mi sono ancora informata per la pensione”).
3.3.3. Il Tribunale ritiene determinanti – al lume delle considerazioni svolte in esordio sui presupposti per la revisione delle condizioni di divorzio – le considerazioni che seguono.
Come ha precisato la Suprema Corte (Cass. 11797/21; 1203/06), la titolarità di strumenti di assistenza o previdenza sociale, risolvendosi in una fonte idonea a sopperire in qualche misura alle esigenze di vita di chi la percepisce, rappresenta un elemento valutabile ai fini dell'accertamento della condizione economica del coniuge richiedente (o già titolare dell')
l'assegno di divorzio. Ciò ovviamente in considerazione del fatto che l'assegno divorzile è dovuto in favore del coniuge debole (art. 5, co. 6, legge 898/70) “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; sicché, il sopravvenuto diritto alla percezione di una forma di sostentamento pubblica, di natura assistenziale, ben deve essere tenuta in considerazione ai fini della parametrazione dell'assegno divorzile.
Occorre poi ricordare che il sistema assistenziale nazionale, come prescrive l'art. 38 Cost., assicura adeguati strumenti di natura previdenziale e, appunto, assistenziale, prescrivendo allo Stato – mediante i suoi organi ed istituti preposti – di provvedere.
Tra le misure in cui si declina tale previsione costituzionale si inserisce attualmente il c.d. assegno sociale (art. 3, co. 6, legge 335/95), ossia una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta ai cittadini che superino il sessantasettesimo anno di età, versino in condizioni economiche disagiate, con redditi inferiori alle soglie previste annualmente.
In proposito, si è precisato che tale assegno presuppone, quale requisito oggettivo, lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, non essendo richiesto che lo stato di bisogno, per essere rilevante, debba essere anche incolpevole.
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 24954/21 tra le tante), “il rapporto tra prestazioni pubbliche di assistenza e obbligazioni familiari a contenuto latamente alimentare va costruito sempre in relazione alla speciale disciplina che istituisce
e regola la prestazione che si considera, alla quale sola bisogna riferirsi per comprendere in che modo sulla sua corresponsione possa incidere la sussistenza di eventuali obbligati al mantenimento e/o agli alimenti: opinare il contrario equivarrebbe appunto a supporre che l'obbligo dello Stato di provvedere ai bisognosi sussiste solo in via sussidiaria, ciò che, escludendo in radice ogni possibilità di libera scelta tra le due forme di protezione, finirebbe per lasciare tali soggetti alla mercé delle vischiosità dei rapporti familiari, impedendo alla collettività di garantirne la personalità, l'autonomia e la stessa dignità, in spregio alla lettera
e all'intonazione dei principi costituzionali dianzi ricordati”.
In sostanza, come correttamente ricorda il Supremo Collegio, il sistema assistenziale pubblico non può essere degradato a strumento sussidiario o alternativo rispetto alla solidarietà familiare, in ossequio a principi costituzionali – tra cui quelli espressi dal già
6
richiamato art. 38 Cost. – per cui a tutti i cittadini debbono essere assicurati adeguati ed equanimi strumenti di sostentamento in caso di accertato stato di bisogno.
A questa considerazione ne segue, quale corollario, una ulteriore, per cui non può farsi gravare su un privato cittadino – pur se tenuto, come in questo caso, da una specifica statuizione – l'onere di provvedere economicamente e sine die ai bisogni di un'altra persona in condizioni di necessità.
3.3.4. Dalle premesse sin qui svolte, è evidente che – che ha compiuto i Controparte_1
67 anni già nel 2024, non gode di alcun reddito, se non quello consistente nell'assegno divorzile (di chiara natura assistenziale, viste le circostanze: cfr. doc. C allegato alla comparsa) – ben potrebbe (attivarsi per) percepire misure assistenziali, tra cui il già richiamato assegno sociale, delle quali non poteva usufruire al tempo della sentenza del
2015, in quanto non erano maturati i requisiti (primo fra tutti quello anagrafico) che ora, invece, paiono evidentemente sussistere.
Di tali circostanze, peraltro, la difesa resistente è consapevole, come si desume dalle considerazioni svolte alle pp.
3-4 della comparsa conclusionale, in cui si esplicita il timore per cui l'assegno sociale potrebbe non essere erogato dall'Inps, almeno in prima battuta, soltanto a causa del diritto all'assegno di mantenimento.
Il Tribunale evidenzia poi che non si è neppure minimamente attivata per CP_1 verificare se possa (o meno) esercitare il proprio diritto a percepire un assegno di natura assistenziale, come la stessa ha dichiarato in udienza. Sicché, la stessa non ha assolto ai minimi oneri di attivazione al fine di procurarsi, in modo autonomo, quelle somme che le potrebbero essere erogate dalle istituzioni pubbliche preposte e che assolverebbero alle sue minime esigenze assistenziali, peraltro anche in misura maggiore rispetto a quanto le versa all'attualità Pt_1
In sintesi, dunque, l'unico – ma determinante – elemento che può ritenersi accertato come sopravvenuto rispetto alla sentenza del 2015 risiede nell'attuale età anagrafica, che consente a di accedere alle adeguate forme di assistenza previste dallo Stato, CP_1 senza che, a tali esigenze, debba continuare a provvedere l'oramai ex coniuge.
È chiaro che il sopravvenuto diritto a una misura assistenziale, che comporta l'erogazione di un assegno mensile pari a circa 540 euro/mese (oltre tredicesima mensilità), muta radicalmente il quadro delle circostanze che le parti avevano considerato, nel 2015, al momento del deposito del ricorso divorzile a domanda congiunta. La mera inerzia di nel domandarne l'erogazione alle istituzioni competenti non può ex se imporre la CP_1 conservazione della misura, che altrimenti risulterebbe cristallizzata sine die a carico di un soggetto – l'ex coniuge – che finirebbe per accollarsi un dovere di assistenza che insiste sullo Stato e che eccede sicuramente le finalità solidaristiche familiari.
La revoca dell'assegno decorre dal mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno d'età di ossia da giugno 2024; giova ricordare – CP_1 incidenter tantum – che “non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il
7
diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione […] purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica” (Cass. U. 32914/22).
5. Le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, in ragione: (i) dell'infondatezza di alcuni dei motivi dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda;
(ii) della parzialità e lacunosità della documentazione economica prodotta dal ricorrente rispetto agli specifici obblighi di legge;
(iii) della significativa peculiarità della controversia, rispetto a cui non si segnalano orientamenti giurisprudenziali specifici e di agevole consultazione in punto di revoca dell'assegno divorzile e sopravvenuto diritto di accedere a prestazioni assistenziali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento del ricorso promosso da , con decorrenza Parte_1 Pt_2 dal mese di maggio 2024, l'assegno di cui al punto n. 2) del dispositivo della sentenza del 13-28.5.2015, n. 453/15 emessa da questo Tribunale;
2) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 26/05/2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
(dott. Matteo Aranci) (dott.ssa Ada Cappello)
8