CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 80/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
AN LU, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2184/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Comune di Lamezia Terme - ... 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 SPESE PROCESS. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
REGIONALI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 TARI 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Lamezia Terme - ... 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110017491950000 OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE REGIONALI 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018240200000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018240200000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000815922000 IVA-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120011769403000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120021233967000 IVA-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120024971052000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019390833000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015826972000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015826972000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015826972000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007715941000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170009313100000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001167184000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180003815866000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180012706464000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190012080620000 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Comune di Lamezia Terme - ... 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190012080721000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190012080721000 TARI 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190013745926000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Lamezia Terme - ... 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190016201530000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) in via principale accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32/100 notificata in data 21/05/2024 in quanto il ricorrente non ha mai ricevuto le notifiche delle cartelle di pagamento sottese alla stessa;
in via subordinata, accogliere il presente ricorso e DICHIARARE PARZIALMENTE PRESCRITTO il credito portato dall'intimazione di pagamento n.
030 2024 90042045 32/100 notificato in data 21/05/2024 per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente accertare e dichiarare la ILLEGITTIMITÀ E NULLITÀ DEL RUOLO, delle cartelle impugnate (…) in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente precette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali (…)”.
Agenzia delle Entrate: “(…) rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio (…)”.
Agenzia delle Entrate SS: “(…) Dichiarare la tardività e la decadenza dal diritto di impugnativa;
Rigettare la domanda;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda annullare l'intimazione solo in relazione alle cartelle impugnate perché l'intimazione ha ad oggetto anche altri crediti non impugnati;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per doglianze non imputabili ad ADER condannare esclusivamente gli enti impositori. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite (…)”.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CA, Crotone e Vibo Valentia: “(…) voler dichiarare: la carenza di legittimazione passiva della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di CA, Crotone e Vibo Valentia per i vizi propri degli atti del concessionario e il rigetto del ricorso nel merito;
l'estromissione dal presente giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di CA, Crotone e Vibo Valentia, essendo quest'ultima del tutto estranea alle eccezioni formulate dal ricorrente, afferenti unicamente all'attività posta in essere dall'Agenzia Entrate SS e/
o in ogni caso tenere indenne la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CA,
Crotone e Vibo Valentia da ogni pretesa avversaria e/o effetto pregiudizievole derivante dalla presente controversia, ivi inclusa la liquidazione di eventuali spese di lite, da porsi unicamente a carico dell'Agenzia della SS (…)”. Comune di Lamezia Terme: “(…) disporre il rigetto del ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 ; dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32/100, riferita alle cartelle di pagamento di competenza di quest'Ente, per come sopra compiutamente identificata;
conseguentemente dichiarare la dovutezza delle somme da parte del Sig. Ricorrente_1 in favore del comune di Lamezia Terme, per come esplicitate nell'intimazione di pagamento;
in via del tutto subordinata e senza rinuncia alle precedenti richieste, qualora l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria dovesse disattendere le superiori conclusioni per vizi non imputabili all'ente impositore, dichiarare la correttezza dell'operato del medesimo e la sua conseguente estromissione dal giudizio;
Con vittoria di spese e competenze (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32100, limitatamente a diciassette distinte cartelle di pagamento, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato e la prescrizione dei crediti tributari.
1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate SS, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CA, Crotone e Vibo Valentia, il Comune di Lamezia
Terme.
Tutti gli enti convenuti hanno concluso per l'infondatezza del ricorso;
la Camera di Commercio ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve essere rilevata l'inammissibilità della documentazione prodotta in giudizio dal
Comune di Lamezia Terme, essendosi quest'ultimo costituito in giudizio tardivamente in data 23 dicembre
2025, ovvero diciannove giorni liberi prima dell'udienza di trattazione (circa la perentorietà del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione per la produzione documentale, previsto dall'art. 32 co. 1
D. Lgs. n. 546/1992, e la conseguente decadenza dalla facoltà di produzione della parte che non rispetti tale termine, si veda, da ultimo, Cass. civ. 24 giugno 2021 n. 18103).
3. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione passiva della Camera di Commercio, avendo il ricorrente fatto valere la prescrizione dei diritti camerali e, pertanto, l'estinzione del credito di cui l'ente è titolare.
4. Nel merito, il ricorso è infondato.
4.1. Giova premettere che i tributi statali (IRPEF, IVA) hanno termine di prescrizione decennale, mentre i tributi locali (TARI, TOSAP) nonché i diritti camerali si prescrivono in cinque anni (cfr. Cass. civ. 23 febbraio
2010 n. 4283; Cass. civ. 25 maggio 2021 n. 14244).
Invece, le sanzioni e gli interessi tributari, pur se riferiti a tributi statali, si prescrivono in cinque anni (cfr. art. 20 co. 3 D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 per le sanzioni;
Cass. civ. 14 marzo 2007 n. 5954; Cass. civ. 16 novembre
2007 n. 23746; Cass. civ. 25 luglio 2014 n. 17020 per gli interessi).
4.2. Ciò premesso, occorre scrutinare le eccezioni del ricorrente in relazione alle cartelle richiamate nell'atto impugnato.
4.2.1. Le cartelle n. 030 2011 0017491950 000 (Tosap Comune d Lamezia Terme 2007), n. 030 2011
0018240200 000 (diritti CCIAA 2007, 2008), n. 030 2012 0011769403 000 (diritti CCIAA 2009), n. 030 2013
0019390833 000 (diritti CCIAA 2011), n. 030 2015 0015826972 000 (IVA e IRPEF 2012; diritti CCIAA 2013),
n. 030 2016 0007715941 000 (diritti CCIAA 2014), n. 030 2017 0009313100 000 (diritti CCIAA 2015), n. 030
2018 0003815866 000 (IVA 2017), risultano tutte richiamate nella intimazione di pagamento n. 030 2019 900 6635056 000, ritualmente notificata all'odierno contribuente tramite PEC (Email_5) in data 4 ottobre 2019 e che non risulta mai essere stata impugnata.
Tra la data di notificazione (4 ottobre 2019) della intimazione di pagamento n. 030 2019 900 6635056 000
e la data di notificazione (21 maggio 2024) dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32100 impugnata in questa sede, non risultano decorsi né i termini quinquennali di prescrizione delle tasse locali, dei diritti CCIAA e delle sanzioni ed interessi, né i termini decennali di prescrizione dei tributi statali.
Resta inteso che l'esame delle eccezioni del ricorrente – tanto di omissione o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento quanto di prescrizione dei crediti tributari - relativamente al periodo anteriore alla notificazione della intimazione di pagamento n. 030 2019 900 6635056 000 deve ritenersi precluso dalla mancata tempestiva impugnazione di tale atto;
diversamente opinando, invero, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto esattoriale.
Al riguardo, giova rammentare che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo o esattoriale divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ.
7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass. civ. 22 aprile 2024, n. 10736; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
Con specifico riferimento alla notifica a mezzo PEC, si osserva che, da un lato, la pec del contribuente
(Email_6) risulta iscritta nel registro INI-PEC; dall'altro, che è valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale è chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (Cass. civ. n. 982/2023), come avvenuto nel caso di specie, ove parte ricorrente si è difesa nel merito ed ha individuato correttamente le controparti della pretesa tributaria.
4.2.2. Considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nel precedente paragrafo valgono per le cartelle di pagamento n. 030 2012 0000815922 000 (IVA 2008), n. 030 2012 0024971052 000 (diritti CCIAA 2010), n.
030 2012 0021233967 000 (IVA 2009), n. 030 2018 0001167184 000 (IVA 2014), n. 030 2018 0012706464
000 (IVA 2015), tutte richiamate nella intimazione di pagamento n. 030 2020 90020968 41 000, ritualmente notificata all'odierno contribuente tramite PEC (Email_5) in data 12 febbraio 2020 e che non risulta mai essere stata impugnata.
Nuovamente, tra la data di notificazione (12 febbraio 2020) della intimazione di pagamento n. 030 2020
90020968 41 000 e la data di notificazione (21 maggio 2024) dell'intimazione di pagamento n. 030 2024
90042045 32100 impugnata in questa sede, non risultano decorsi né i termini quinquennali di prescrizione dei diritti CCIAA e delle sanzioni ed interessi, né i termini decennali di prescrizione dei tributi statali ed è ovviamente precluso l'esame delle eccezioni proposte dal ricorrente per il periodo anteriore alla notificazione dell'intimazione n. 030 2020 90020968 41 000.
4.2.3. Restano da scrutinare le eccezioni del ricorrente in relazione alle cartelle di pagamento n. 030 2019
0012080721 000 (diritti CCIAA 2017 e TARI Comune di Lamezia Terme 2015), n. 030 2019 0016201530
000 (TARI Comune di Lamezia Terme 2014), n. 030 2019 0012080620 000 (IVA 2018), n. 030 2019
0013745926 000 (IVA 2016).
Esse risultano tutte ritualmente notificate tramite PEC (destinatario Email_5), in data 7 agosto 2019 (n. 030 2019 0012080721 000 e n. n. 030 2019 0012080620 000), 19 settembre 2019 (n. 030 2019
0012080620 000) e 22 novembre 2019 (n. 030 2019 0016201530 000).
Tra la data delle notificazioni di tali cartelle e la data di notificazione (21 maggio 2024) dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32100 impugnata in questa sede, non risultano decorsi né i termini quinquennali di prescrizione dei diritti CCIAA, della TARI e delle sanzioni ed interessi, né i termini decennali di prescrizione dei tributi statali.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 21.202,77).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.977,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in CA alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
LU IA
IL PRESIDENTE
LE ES
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
AN LU, Relatore
GUARASCIO DOMENICO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2184/2024 depositato il 13/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Comune di Lamezia Terme - ... 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 SPESE PROCESS. 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
REGIONALI 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004204532000 TARI 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Lamezia Terme - ... 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110017491950000 OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE REGIONALI 2007
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018240200000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020110018240200000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120000815922000 IVA-ALTRO 2008
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120011769403000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120021233967000 IVA-ALTRO 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3 Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020120024971052000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020130019390833000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015826972000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015826972000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020150015826972000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020160007715941000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020170009313100000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180001167184000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180003815866000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020180012706464000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190012080620000 IVA-ALTRO 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio CA, Crotone E Vibo Valentia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Comune di Lamezia Terme - ... 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190012080721000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190012080721000 TARI 2015 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale CA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190013745926000 IVA-ALTRO 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Lamezia Terme - ... 88046 Lamezia Terme CZ
Difeso da Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020190016201530000 TARI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) in via principale accogliere il presente ricorso e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32/100 notificata in data 21/05/2024 in quanto il ricorrente non ha mai ricevuto le notifiche delle cartelle di pagamento sottese alla stessa;
in via subordinata, accogliere il presente ricorso e DICHIARARE PARZIALMENTE PRESCRITTO il credito portato dall'intimazione di pagamento n.
030 2024 90042045 32/100 notificato in data 21/05/2024 per i motivi dedotti in narrativa e, conseguentemente accertare e dichiarare la ILLEGITTIMITÀ E NULLITÀ DEL RUOLO, delle cartelle impugnate (…) in ogni caso, condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente precette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali (…)”.
Agenzia delle Entrate: “(…) rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio (…)”.
Agenzia delle Entrate SS: “(…) Dichiarare la tardività e la decadenza dal diritto di impugnativa;
Rigettare la domanda;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda annullare l'intimazione solo in relazione alle cartelle impugnate perché l'intimazione ha ad oggetto anche altri crediti non impugnati;
Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda per doglianze non imputabili ad ADER condannare esclusivamente gli enti impositori. Vittoria di spese, diritti ed onorari di lite (…)”.
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CA, Crotone e Vibo Valentia: “(…) voler dichiarare: la carenza di legittimazione passiva della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di CA, Crotone e Vibo Valentia per i vizi propri degli atti del concessionario e il rigetto del ricorso nel merito;
l'estromissione dal presente giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di CA, Crotone e Vibo Valentia, essendo quest'ultima del tutto estranea alle eccezioni formulate dal ricorrente, afferenti unicamente all'attività posta in essere dall'Agenzia Entrate SS e/
o in ogni caso tenere indenne la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CA,
Crotone e Vibo Valentia da ogni pretesa avversaria e/o effetto pregiudizievole derivante dalla presente controversia, ivi inclusa la liquidazione di eventuali spese di lite, da porsi unicamente a carico dell'Agenzia della SS (…)”. Comune di Lamezia Terme: “(…) disporre il rigetto del ricorso presentato dal Sig. Ricorrente_1 ; dichiarare la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32/100, riferita alle cartelle di pagamento di competenza di quest'Ente, per come sopra compiutamente identificata;
conseguentemente dichiarare la dovutezza delle somme da parte del Sig. Ricorrente_1 in favore del comune di Lamezia Terme, per come esplicitate nell'intimazione di pagamento;
in via del tutto subordinata e senza rinuncia alle precedenti richieste, qualora l'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria dovesse disattendere le superiori conclusioni per vizi non imputabili all'ente impositore, dichiarare la correttezza dell'operato del medesimo e la sua conseguente estromissione dal giudizio;
Con vittoria di spese e competenze (…)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32100, limitatamente a diciassette distinte cartelle di pagamento, chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente ha dedotto l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento propedeutiche all'atto impugnato e la prescrizione dei crediti tributari.
1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate SS, la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di CA, Crotone e Vibo Valentia, il Comune di Lamezia
Terme.
Tutti gli enti convenuti hanno concluso per l'infondatezza del ricorso;
la Camera di Commercio ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
1.3. All'udienza del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente, deve essere rilevata l'inammissibilità della documentazione prodotta in giudizio dal
Comune di Lamezia Terme, essendosi quest'ultimo costituito in giudizio tardivamente in data 23 dicembre
2025, ovvero diciannove giorni liberi prima dell'udienza di trattazione (circa la perentorietà del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione per la produzione documentale, previsto dall'art. 32 co. 1
D. Lgs. n. 546/1992, e la conseguente decadenza dalla facoltà di produzione della parte che non rispetti tale termine, si veda, da ultimo, Cass. civ. 24 giugno 2021 n. 18103).
3. Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la legittimazione passiva della Camera di Commercio, avendo il ricorrente fatto valere la prescrizione dei diritti camerali e, pertanto, l'estinzione del credito di cui l'ente è titolare.
4. Nel merito, il ricorso è infondato.
4.1. Giova premettere che i tributi statali (IRPEF, IVA) hanno termine di prescrizione decennale, mentre i tributi locali (TARI, TOSAP) nonché i diritti camerali si prescrivono in cinque anni (cfr. Cass. civ. 23 febbraio
2010 n. 4283; Cass. civ. 25 maggio 2021 n. 14244).
Invece, le sanzioni e gli interessi tributari, pur se riferiti a tributi statali, si prescrivono in cinque anni (cfr. art. 20 co. 3 D. Lgs. 18.12.1997 n. 472 per le sanzioni;
Cass. civ. 14 marzo 2007 n. 5954; Cass. civ. 16 novembre
2007 n. 23746; Cass. civ. 25 luglio 2014 n. 17020 per gli interessi).
4.2. Ciò premesso, occorre scrutinare le eccezioni del ricorrente in relazione alle cartelle richiamate nell'atto impugnato.
4.2.1. Le cartelle n. 030 2011 0017491950 000 (Tosap Comune d Lamezia Terme 2007), n. 030 2011
0018240200 000 (diritti CCIAA 2007, 2008), n. 030 2012 0011769403 000 (diritti CCIAA 2009), n. 030 2013
0019390833 000 (diritti CCIAA 2011), n. 030 2015 0015826972 000 (IVA e IRPEF 2012; diritti CCIAA 2013),
n. 030 2016 0007715941 000 (diritti CCIAA 2014), n. 030 2017 0009313100 000 (diritti CCIAA 2015), n. 030
2018 0003815866 000 (IVA 2017), risultano tutte richiamate nella intimazione di pagamento n. 030 2019 900 6635056 000, ritualmente notificata all'odierno contribuente tramite PEC (Email_5) in data 4 ottobre 2019 e che non risulta mai essere stata impugnata.
Tra la data di notificazione (4 ottobre 2019) della intimazione di pagamento n. 030 2019 900 6635056 000
e la data di notificazione (21 maggio 2024) dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32100 impugnata in questa sede, non risultano decorsi né i termini quinquennali di prescrizione delle tasse locali, dei diritti CCIAA e delle sanzioni ed interessi, né i termini decennali di prescrizione dei tributi statali.
Resta inteso che l'esame delle eccezioni del ricorrente – tanto di omissione o nullità della notificazione delle cartelle di pagamento quanto di prescrizione dei crediti tributari - relativamente al periodo anteriore alla notificazione della intimazione di pagamento n. 030 2019 900 6635056 000 deve ritenersi precluso dalla mancata tempestiva impugnazione di tale atto;
diversamente opinando, invero, si finirebbe per rimettere indebitamente in termini il contribuente decaduto dalla facoltà di impugnare l'atto esattoriale.
Al riguardo, giova rammentare che in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo o esattoriale divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ.
7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima: Cass. civ. 22 aprile 2024, n. 10736; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
Con specifico riferimento alla notifica a mezzo PEC, si osserva che, da un lato, la pec del contribuente
(Email_6) risulta iscritta nel registro INI-PEC; dall'altro, che è valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dal quale è chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri (Cass. civ. n. 982/2023), come avvenuto nel caso di specie, ove parte ricorrente si è difesa nel merito ed ha individuato correttamente le controparti della pretesa tributaria.
4.2.2. Considerazioni del tutto analoghe a quelle svolte nel precedente paragrafo valgono per le cartelle di pagamento n. 030 2012 0000815922 000 (IVA 2008), n. 030 2012 0024971052 000 (diritti CCIAA 2010), n.
030 2012 0021233967 000 (IVA 2009), n. 030 2018 0001167184 000 (IVA 2014), n. 030 2018 0012706464
000 (IVA 2015), tutte richiamate nella intimazione di pagamento n. 030 2020 90020968 41 000, ritualmente notificata all'odierno contribuente tramite PEC (Email_5) in data 12 febbraio 2020 e che non risulta mai essere stata impugnata.
Nuovamente, tra la data di notificazione (12 febbraio 2020) della intimazione di pagamento n. 030 2020
90020968 41 000 e la data di notificazione (21 maggio 2024) dell'intimazione di pagamento n. 030 2024
90042045 32100 impugnata in questa sede, non risultano decorsi né i termini quinquennali di prescrizione dei diritti CCIAA e delle sanzioni ed interessi, né i termini decennali di prescrizione dei tributi statali ed è ovviamente precluso l'esame delle eccezioni proposte dal ricorrente per il periodo anteriore alla notificazione dell'intimazione n. 030 2020 90020968 41 000.
4.2.3. Restano da scrutinare le eccezioni del ricorrente in relazione alle cartelle di pagamento n. 030 2019
0012080721 000 (diritti CCIAA 2017 e TARI Comune di Lamezia Terme 2015), n. 030 2019 0016201530
000 (TARI Comune di Lamezia Terme 2014), n. 030 2019 0012080620 000 (IVA 2018), n. 030 2019
0013745926 000 (IVA 2016).
Esse risultano tutte ritualmente notificate tramite PEC (destinatario Email_5), in data 7 agosto 2019 (n. 030 2019 0012080721 000 e n. n. 030 2019 0012080620 000), 19 settembre 2019 (n. 030 2019
0012080620 000) e 22 novembre 2019 (n. 030 2019 0016201530 000).
Tra la data delle notificazioni di tali cartelle e la data di notificazione (21 maggio 2024) dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90042045 32100 impugnata in questa sede, non risultano decorsi né i termini quinquennali di prescrizione dei diritti CCIAA, della TARI e delle sanzioni ed interessi, né i termini decennali di prescrizione dei tributi statali.
5. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 21.202,77).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CA, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle parti resistenti che liquida, per ciascuna di esse, in euro 2.977,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA.
Così deciso in CA alla camera di consiglio del 12 gennaio 2026
IL GIUDICE ESTENSORE
LU IA
IL PRESIDENTE
LE ES