Sentenza 7 settembre 1982
Massime • 4
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6, DPR n. 633/1972, allorquando - come nel caso di specie - anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi dell'articolo in questione sia stata emessa la fattura, la cessione di beni immobili dovra' considerarsi effettuata alla data della emissione della fattura medesima e nei limiti dell'importo ivi indicato. Quanto,poi, alla individuazione del termine previsto per la emissione della fattura questa, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.21 del DPR n.633/72, deve venir emessa entro 30 gg.. dall'effettuazione della operazione, a nulla rilevando la volonta' di entrambe le parti o del solo imprenditore - cedente assoggettato ad IVA.
A norma dell'ultimo comma dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 l'operazione assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto (nella specie, cessione di beni immobili) si considera effettuata alla data della fattura e a quella del pagamento se questi fatti siano anteriori al verificarsi degli eventi previsti nei commi precedenti dello stesso articolo e ciò a prescindere da qualsiasi accordo fra le parti, in quanto il legislatore attribuisce prevalenza al pagamento avvenuto e alla emissione della fattura quali elementi determinanti del sorgere dell'Obbligo impositivo in considerazione dell'effetto economico ed inequivoco del primo e dell'efficacia documentale della seconda.*
Le norme sull'i.V.A. Non modificano quelle civilistiche sui contratti ai quali si riferiscono, ma determinano gli effetti tributari di questi ultimi in relazione a particolari momenti ed eventi dei rapporti da essi regolati, senza influire sui rapporti tra le parti contraenti al fine di una più adeguata e chiara contribuzione da parte dei soggetti interessati. A causa dei diversi campi di applicazione non possono, pertanto, esistere contrasti fra le due menzionate categorie di norme.*
Ai fini dell'applicazione dell'i.V.A., nelle permute il corrispettivo è costituito, a norma dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dal bene ceduto rispettivamente da ognuna delle parti, il quale va considerato nel suo equivalente pecuniario, non riferendosi la norma impositiva solo ai pagamenti in moneta.*
Commentari • 3
- 1. Applicazione dell'imposta nelle operazioni permutativehttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Circolare del 30/03/2001 n. 34 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 30 marzo 2001
Alcuni uffici finanziari e giudiziari hanno chiesto chiarimenti in ordine al regime fiscale degli atti e provvedimenti dell\'autorita\' giudiziaria, in relazione al disposto della legge 21 novembre 1991, n. 374, che ha istituito il giudice di pace. Si osserva preliminarmente che, in relazione alla menzionata legge, il Ministero della Giustizia, per ovviare ai dubbi interpretativi manifestati dai dipendenti uffici giudiziari, ha provveduto in data 5 luglio 1997, ad emanare la circolare n. 07 in conformita\' al parere manifestato dal soppresso Dipartimento delle Entrate con nota n. IV-8-688/95 dell\'11 luglio 1996. Al fine, quindi, di uniformare i comportamenti dei dipendenti …
Leggi di più… - 3. Risoluzione del 08/06/1989 n. 460210 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 8 giugno 1989
Con istanza diretta alla scrivente la Signora C. M. residente a C. (TA), premesso di aver effettuato una permuta di un terreno di sua proprieta\' con quattro costruendi appartamenti e i sottostanti scantinati, ha chiesto di conoscere: 1) se la permuta del terreno edificatorio contro cessione degli appartamenti da costruire sia soggetta o meno all\'IVA e, in caso affermativo, con quale aliquota; 2) se la cessione dei costruendi appartamenti deve essere assoggettata al menzionato tributo al momento della stipulazione degli atti relativi ovvero alla consegna degli stessi; 3) se la cessione degli scantinati e\' soggetta alla stessa aliquota stabilita per gli appartamenti. A …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/1982, n. 4842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4842 |
| Data del deposito : | 7 settembre 1982 |
Testo completo
A norma dell'ultimo comma dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 l'operazione assoggettabile all'imposta sul valore aggiunto (nella specie, cessione di beni immobili) si considera effettuata alla data della fattura e a quella del pagamento se questi fatti siano anteriori al verificarsi degli eventi previsti nei commi precedenti dello stesso articolo e ciò a prescindere da qualsiasi accordo fra le parti, in quanto il legislatore attribuisce prevalenza al pagamento avvenuto e alla emissione della fattura quali elementi determinanti del sorgere dell'Obbligo impositivo in considerazione dell'effetto economico ed inequivoco del primo e dell'efficacia documentale della seconda.*