Ordinanza collegiale 18 febbraio 2020
Ordinanza collegiale 11 dicembre 2020
Sentenza 17 settembre 2021
Accoglimento
Sentenza 31 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2024
Sentenza breve 3 febbraio 2025
Parere definitivo 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 03/02/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00823/2025REG.PROV.COLL.
N. 01002/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1002 del 2024, proposto dalle signore NU AL e SA AL, rappresentate e difese dagli avvocati Nicolangelo Zurlo e Gaetano Zurlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lorenzo Durano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 09427/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Vito dei Normanni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
Premesso che le ricorrenti, in qualità di comproprietarie di un terreno sito nel Comune di San Vito dei Normanni, riportato in Catasto al foglio 21, p.lle 31-68, della estensione di complessivi mq. 1.360,00 hanno adito il T.a.r. per la Puglia sede di Lecce per vedere accertare la illegittimità della occupazione con conseguente trasformazione del predetto terreno, finalizzata alla realizzazione di un tronco stradale di collegamento fra via Mare e via SP (circonvallazione esterna all’abitato di San Vito dei Normanni) da parte del predetto Comune, in assenza della adozione di decreto di esproprio.
Rilevato che con sentenza n. 1355 del 2021 il T.a.r Lecce ha accolto in parte il ricorso, condannando il Comune alla restituzione del terreno o, in alternativa, alla adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 380 del 2001, oltre al risarcimento dei danni.
Rilevato che con sentenza n. 9427 del 31 ottobre 2022 il Consiglio di Stato ha riformato la predetta sentenza, limitatamente ai criteri di quantificazione del danno, confermandola per il resto.
Rilevato che le signore NU AL e SA AL con il presente ricorso hanno quindi nuovamente adito il Consiglio di Stato per l’ottemperanza della sentenza n. 9427 del 2022.
Rilevato che si è costituito in giudizio il Comune di San Vito dei Normanni opponendosi al ricorso, rappresentando, con la memoria conclusiva ex art. 73 c.p.a., l’avvio del procedimento per l’adozione del decreto ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
Rilevato che, disposto un primo rinvio, il Comune ha depositato la delibera di Consiglio comunale n. 31 del 17 luglio 2024 recante apposita direttiva impartita al dirigente del settore competente ai fini della adozione del decreto di acquisizione sanante.
Rilevato che, disposto un ulteriore rinvio per consentire il perfezionamento dell’ iter amministrativo, da ultimo il Comune ha depositato, in data 8 gennaio 2025, la determina dirigenziale n. 1 del 7 gennaio 2025, recante l’acquisizione sanate del terreno di proprietà delle ricorrenti, ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, provvedendo al deposito delle somme dovute a titolo di indennità di esproprio, ivi compreso quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno (cfr. doc depositato il 15 gennaio 2025).
Rilevato che all’odierna camera di consiglio è comparso l’Avv. Zurlo dando atto della integrale esecuzione della sentenza ottemperanda ed insistendo per la condanna del Comune alla rifusione delle spese di giudizio.
Rilevato che il presente giudizio deve, conseguentemente, essere definito con sentenza che dà atto della intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo il Comune provveduto alla integrale esecuzione della sentenza di questa Sezione n. 9427 del 2022.
Rilevato che le spese di lite devono essere poste a carico del Comune resistente che, solo dopo la notifica del presente ricorso e ad oltre due anni dalla pubblicazione, ha dato integrale esecuzione alla sentenza di questa sezione n. 9427 del 2022.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere e condanna il Comune di San Vito dei Normanni alla rifusione, in favore delle ricorrenti, delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 oltre IVA, CAP e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratasi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO