Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 23/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
Rg 3714/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio ha reso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3714 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: ”cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima”, vertente
TRA
, C.F.: ), rapp. e difeso dall'avv.ti Carmine Parte_1 CodiceFiscale_1
Monaco e Cesare Monaco, e con questi elettivamente domiciliato presso il loro Studio in
Taurasi (Av), in C.da S. Barbato n. 2,
-attore-
E
, C.F.:( C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. Giovanni Castelluccio e con questi elettivamente domiciliato presso in Avellino al
Corso Europa 72
E
, C.F.:( ), rappresentato e Controparte_2 CodiceFiscale_3 difeso dall'avv. Giovanni Castelluccio e con questi elettivamente domiciliato presso in Avellino al Corso Europa 72
-convenuti –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Sul fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_1
e .
[...] Controparte_3
Ha esposto che:
Via Molinelle n. 6/24, lasciando a sé eredi i figli , e Pt_1 CP_1 Controparte_4
;
[...]
- in data 14 dicembre 2022, presso il Notaio , veniva redatto verbale di Persona_2 pubblicazione, Repertorio n. 14.558, Raccolta n.
9.234 di testamento olografo rinvenuto, datato
15.07.1921, avente come beneficiari i tre figli;
- i beni relitti sono stati riportati nella denuncia di successione;
- l'attore contesta la mancanza di genuinità del testamento, affetto da cancellature e correzioni, intriso di elementi incoerenti e contraddittori, ritenendo la firma apocrifa, tesi avvalorata dalla produzione di specifica perizia tecnica di parte, prodotta in atti;
pertanto disconosce il testamento di e chiede di procedere ad accertamento negativo al fine di accertare Persona_1 la non autenticità del testamento impugnato producendo, ad abundantiam, in atti le scritture per la comparazione.
L'attore ha adito il Tribunale per chiedere di:
1) Accertare e dichiarare la nullità del testamento apparentemente olografo ad apparente firma della de cuis , e per l'effetto procedere allo scioglimento della comunione legale Persona_1 ed effettuare la divisione in parti uguali del patrimonio presente nell'asse ereditario con assegnazione delle quote a ciascun erede ed assegnazione dei beni materiali in maniera proporzionale a ciascun erede.
2) In subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle doglianze concernenti la nullità del testamento, disporre la reintegrazione della legittima del Sig. Parte_1 mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui la de cuius, , poteva disporre, nei limiti della quota medesima, Persona_1 procedere alla collazione e per l'effetto procedere alla divisione con attribuzione dei beni materiali nei confronti dei legittimari e chiamati all'eredità.
3) Il tutto con vittoria di spese legali oltre accessori dovuti per legge da distrarsi agli avvocati dichiaratisi antistatari.
Si sono costituiti tempestivamente e , i quali deducono CP_1 Controparte_4
l'infondatezza dell'intrapresa azione di nullità del testamento, ritenendo lo stesso, genuino ed autentico, al pari della sottoscrizione in essa apposto, e chiedendo, conseguenzialmente il rigetto della domanda proposta;
hanno prodotto parere tecnico, versato in atti, che smentisce il metodo di verifica del consulente di parte attorea, per svariati difetti di valutazione.
CONCLUSIONI dei convenuti: Voglia l'On.le Tribunale a dito, respinte le contrarie domande, eccezioni e deduzioni, che si impugnano: a) accertare e dichiarare l'autenticità del testamento olografo di e, Persona_1 per l'effetto, rigettare la domanda di nullità del testamento;
b) previa collazione determinare la massa attiva della de cuius, comprensiva sia dei beni mobili ed immobili relitti che di quelli oggetto di donazioni dirette ed indirette e la quota di riserva e, di conseguenza, rigettare la domanda di riduzione avanzata dall'attore; c) dichiarare lo scioglimento della comunione relativamente all'appartamento in Maiori ed alla villetta di Monteforte Irpino attribuendo, a
le quote dei restanti comproprietari, con i dovuti conguagli in Controparte_2 loro favore;
d) subordinatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di nullità del testamento, dichiarare aperta la successione legittima della de cuius e, previa collazione e formazione della massa attiva comprensiva sia dei beni mobili ed immobili relitti che di quelli oggetto di donazioni dirette ed indirette, attribuire i beni in quota uguale tra i coeredi;
conseguentemente, previa predisposizione di un comodo progetto divisionale, dichiarare lo scioglimento della comunione con assegnazione degli immobili in proprietà esclusiva, attribuendo a la villetta in Monteforte Irpino, nella quale ha Controparte_2 sempre abitato e l'appartamento in Maiori ed a l'appartamento in via De Controparte_1
Meo ove abita con la famiglia e l'abitazione ed il terreno in Flumeri alla contrada Candelaro, il tutto con i dovuti conguagli. In via istruttoria si aderisce alla richiesta di ctu avanzata dall
'attore. Vinte le spese.
Va decisa in via preliminare la domanda di declaratoria di nullità del testamento olografo proposta dall'attore.
Il Tribunale ha disposto una consulenza grafologica.
La causa è stata istruita per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio, avvalendosi dell'ausilio della dott.ssa , nominata con ordinanza dell'11.10.2024, al fine di Persona_3 svolgere indagine calligrafica e di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta da Per_1 al testamento in atti e la riconducibilità dell'intero scritto alla mano del testatore.
[...]
In primo luogo, questo giudice ritiene adeguatamente provata l'autenticità del testamento olografo datato 15.07.1921 e la riconducibilità dello stesso alla de cuius . Persona_1 da parificare alla scrittura privata, con conseguente onere di semplice disconoscimento della scheda testamentaria ai fini della contestazione dell'autenticità della sua sottoscrizione e onere a carico del soggetto che produceva il documento di proporre istanza di verificazione. Secondo altro orientamento, pur non dovendosi attribuire al testamento olografo la natura di atto pubblico, era necessario procedere con la querela di falso, con conseguente onere probatorio a carico della parte che contestava la genuinità della scheda testamentaria. Le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, nel comporre il contrasto, con la sentenza n. 12307 del 2015, hanno scelto una terza via, affermando che la parte che contesta l'autenticità del testamento olografo deve, invece, proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, con conseguente onere della relativa prova in capo alla stessa.
In proposito, ha chiarito che “..la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso..”
(cfr. Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995 e Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307, Cass. civ., sez. II, 20 dicembre 2018, n. 33062.
Orbene, la consulenza tecnica depositata il 10.04.2025 è stata redatta secondo ineccepibili criteri metodologici e tecnici, e le conclusioni sono integralmente condivise da questo Giudice.
La relazione grafologica del c.t.u. risulta basata su di una metodica d'indagine aggiornata e supportata da argomenti persuasivi e compiutamente illustrati, tali da condurre a risultati incontrovertibili, come la compiutezza delle indagini svolte, scrupolosamente eseguite in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, unitamente alla logicità e analiticità delle argomentazioni sottese alle conclusioni di volta in volta formulate, sempre esaurienti anche rispetto ai rilievi sollevati dalle parti in causa. Si impone, pertanto, la piena condivisione delle relative risultanze, tenuto conto anche della costante descrizione ed esplicazione della metodologia seguita e degli esiti raggiunti al termine e durante l'espletamento delle operazioni di consulenza.
Quanto ai sollevati rilievi, giova altrettanto precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. ( Cass. Sez. 1, Sentenza n. 282 del
9/01/2009; nonché Sez. 1, Sentenza n. 8355 del 3/04/2007).
In tal senso anche Cass. ordinanza n. 22197 del 2017:
La parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma
3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa prova, anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che non emerga da elementi intrinseci della scheda testamentaria.
Concetto ribadito nella sentenza del 2018, n. 33062: l'interessato, anziché limitarsi a disconoscere la scheda testamentaria della de cuius e a pretendere dalla convenuta il deposito in giudizio dell'originale custodito presso il notaio, deve promuovere l'accertamento negativo, con le relative conseguenze sul riparto dell'onere probatorio.
Sui riferimenti normativi del testamento olografo
Ai sensi dell'art. 602 c.p.c., “il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto per mano del testatore”.
Non è possibile, infatti, fare un testamento olografo orale, ad esempio dettando le proprie volontà
a voce ad un familiare o a un amico, chiedendogli di custodirle magari trascrivendole.
Le disposizioni devono essere autografe ma non importa il modo o il materiale utilizzato per tale scrittura. Il testatore può scrivere anche in stampatello (Corte di Cassazione sentenza n.31457/2018) e si può scrivere su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Può anche essere redatto sotto forma di una lettera. Se non è sufficiente un foglio di carta se ne possono usare altri, purché risulti che l'uno è continuazione dell'altro. Non è neppure necessario che sia proprio carta, può essere stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole.
Perché il testamento sia valido è necessario che rispetti alcuni requisiti:
• l'autografia: il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o con il computer, oppure scritte da altre persone. Nel caso che di interesse, (per il che si rimanda alla dettagliata consulenza) come è stato descritto anche dal Notaio pubblicante nel relativo verbale di pubblicazione, il testamento olografo in verifica consiste in un foglio di carta di calendario di due facciate scritte su entrambe le facciate, la prima senza righi né margini occupata dallo scritto per righi 34 e l'altra, sul retro, recante i giorni del mese di “marzo 2021” dove la testatrice ha scritto in corrispondenza dei righi relativi ai giorni
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° ed altresì in corrispondenza dei giorni dal 14° al 18°, righi che, come in seguito precisato, risultano tuttavia cancellati con due linee incrociate, e in corrispondenza dei giorni 20 e 21 righi che pure risultano cancellati con due linee trasversali.
Con riguardo alle cancellature e/o alle correzioni, esse non rendono aprioristicamente il testamento nullo, e anche se le aggiunte siano di terzi, rileva che firma e contenuto derivino dalla mano del sottoscrittore in riferimento al contenuto sostanziale della volontà (Cass. 314 n. 1946, Cass. 2009,
n. 9905)
Ci sono errori che possono pregiudicare la validità del testamento e altri che non hanno alcuna rilevanza. Gli errori grammaticali, di sintassi o di ortografia non comportano alcun problema in questo senso. Anche se la scrittura del testamento non rispetta le regole della lingua italiana le disposizioni restano valide, a patto che siano comunque in grado di palesare la volontà del testatore.
Quando si parla di errori che portano all'annullabilità del testamento, invece, si fa riferimento alla nozione giuridica di errore, cioè di vizio della volontà del testatore. Non si parla certo di errori di scrittura, bensì di convinzioni errate che hanno portato il de cuius a esprimere quella sua volontà.
Se l'errore - indotto o meno - ha determinato da solo alla volontà, la disposizione conseguente (e non il singolo testamento) è annullabile dopo l'impugnazione.
Riguardo alle cancellature sul testamento bisogna innanzitutto comprendere se sono state effettuate dal testatore o meno. Nella prima ipotesi, non c'è alcun problema di validità perché il testatore ha la facoltà di scrivere ciò che vuole sul testamento. Allo stesso tempo, le parti cancellate dal testatore si considerano revocate. Questo vale per le singole disposizioni in oggetto e per l'intero testamento se le cancellature inficiano la data e/o la firma.
Il testamento è nullo, invece, se le cancellature sono opera di terzi. Non importa che abbiano ricevuto il consenso del testatore o addirittura abbiano agito su sua direttiva, nessuno al di fuori del testatore può scrivere le disposizioni testamentarie, la firma e la data.
La sentenza n. 9905/2009 della Corte di Cassazione, tuttavia, ha ammesso la validità del testamento nonostante l'opera di terzi, sempre a condizione che non siano manomesse le parti integranti del documento (disposizioni, data e firma). L'intervento di altre persone, con cancellature e correzioni, è ammesso soltanto nel caso in cui si trovi in una parte diversa da quella dedicata alle disposizioni e a patto che non cambi la volontà del testatore.
Per esempio, se il testatore comincia il documento con un elenco descrittivo dei suoi beni e qualcuno lo aiuta o cancella gli errori, il testamento resta valido.
Ove il testamento presenti numerosi errori e cancellature, potrebbe non essere valido. Ciò accade quando le diverse modifiche apportate al documento dal testatore sono spia di elementi invalidanti, cioè che la volontà del testatore sia stata inficiata;
che il testatore non era pienamente capace di intendere e di volere;
che il testatore è stato guidato dalla mano altrui (di solito per problemi fisici) per scrivere.
Ed ancora, un testamento olografo con correzioni è valido se le correzioni sono state apportate dal testatore stesso e sono state datate e sottoscritte. La mancanza di questi elementi, invece, può invalidare il testamento. Se il testatore vuole apportare modifiche al testamento, deve farlo di suo pugno e, per garantire la validità, deve anche indicare la data e la sottoscrizione di ogni correzione. L'inserzione di una correzione da parte di soggetto diverso dal testatore rende il testamento olografo invalido ad eccezione dell'eventuale accertamento che in esso vi siano correzioni ad opera di mano aliena, ove resti integra la volontà del testatore, ovvero lo scritto di mano aliena sia inserito in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria
(Cass. civ., sez. II, 27 aprile 2009, n. 9905).
2 sugli esiti della consulenza
Con consulenza esaustiva e ricca di indicazioni informative ed alla quale questo Tribunale integralmente si riporta è stata condotta un'approfondita analisi del testamento in verifica. E' emersa una sostanziale omogeneità intrinseca allo stesso per la corrispondenza al suo interno di tutti gli elementi sia formali che sostanziali ragion per cui si è concluso con certezza che il testamento in verifica nella sua interezza è stato redatto da una unica mano.
La consulente, dopo indagine scrupolosa ed altamente specialistica, testualmente dichiara: “in base alla documentazione esaminata, è emerso che il testamento olografo in verifica, visionato ed ispezionato, datato “Monteforte Irpino 15.07.1921”, scritto e sottoscritto da un'UNICA MANO esecutrice, rientra nella variabilità grafica analizzata della de cuius sig. e pertanto Persona_1 proviene dalla sua mano risultando con certezza AUTOGRAFO”.
Aggiunge che è stato redatto per l'intero, cioè sia nel testo che nella sottoscrizione apposta in calce allo stesso, da un'unica mano e che, pertanto, deve essere ritenuto autografo e cioè redatto dalla de cuius, . Persona_1 La consulente, per il tramite di una perizia redatta secondo il metodo grafologico e attraverso lo studio delle componenti psico- fisiologiche del grafismo - ossia dei singoli e concreti processi fisici e psichici che vi partecipano - alla gestualità idiografica del singolo, ovvero al suo personale ed irripetibile ritmo scrittorio, espressione dell'unicità di ogni essere umano-, ha concluso per la autenticità strutturale del testamento in esame ritenendo che lo stesso sia riconducibile a Per_1
e ritenendo che sia stato redatto interamente dalla stessa.
[...]
Le firme e gli scritti in comparazione utilizzate per lo svolgimento della indagine peritale sono state numerose, ritenute dalla consulente omogenee sia tra di loro che con la firma in verifica, tutti di certa provenienza e riconosciuti da entrambe le parti processuali come provenienti dalla mano della che coprono un lasso temporale che va dall'anno 1996 al 2022; alcuni di essi erano Per_1 coevi al testamento in verifica, da cui sono emerse ampie corrispondenze sostanziali.
Tali conclusioni non sono mai state contestate in maniera idonea allo scopo.
La stessa c.t.u. evidenzia, rispetto alle cancellature, che esse rientrano nel modus operandi della de cuius ovvero quello di effettuare cancellature per correggere i propri manoscritti, solita scrivere in brutta copia e spesso utilizzando facciate di calendari così come è stato riprodotto nella tavola
22 che riproduce la copia del calendario dell'anno 2021 scritto sul retro del mese di dicembre
2021; era una maestra elementare ragion per cui ci teneva molto alla forma espositiva, motivo per il quale redigeva sovente la brutta copia (spesso come detto su fogli di calendario) per poi redigere la copia definitiva in bella. Era una donna di ampia cultura, sposata con un medico, motivo per cui non sorprende che la stessa potesse utilizzare inusuali termini tecnici;
anche tutti gli elementi extra grafici sono stati dunque tenuti in alta considerazione dalla consulente, unitamente all'analisi strettamente grafico-grafologica.
Pertanto, alla luce dei principi di diritto espressi e delle considerazioni svolte, va dichiarata infondata la domanda di accertamento della nullità del testamento per cui è causa proposta dall'odierno attore, domanda che va, pertanto, rigettata
Con separata ordinanza si provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando:
1. dichiara la validità del testamento olografo a firma della de cuius , datato Persona_1
“Monteforte Irpino 15/07/1921” pubblicato per notar dott. con verbale del Persona_2 giorno 14/12/2022, Repertorio n. 14.558, Raccolta n. 9.234;
2. rimette la causa sul proprio ruolo istruttorio per il prosieguo del giudizio, come da separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Avellino, 23.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Iandiorio
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 sulla domanda attorea di accertamento negativo di falsità del testamento olografo
La questione riguarda le modalità di contestazione dell'autenticità – in generale e complessiva
- del testamento olografo che, nella giurisprudenza anche di legittimità, ha visto formarsi nel tempo due orientamenti contrapposti, evenienza che ha comportato l'intervento delle sezioni
Unite della Corte di Cassazione. In base ad un primo orientamento, il testamento olografo era