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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/09/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. 1207/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1207/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” su ricorso congiunto proposto da:
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
24.08.1971, entrambi elettivamente domiciliati in Sora (FR) via G. Matteotti n. 2, presso lo studio dell'avv. Elisa Crocenzo, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9 giugno 2025, i ricorrenti – premesso che il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1482/2021, aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
7 agosto 2008 in Isola del Liri (FR), alle condizioni dalle stesse concordate;
che il figlio Per_1 attualmente vive stabilmente presso il padre - chiedevano, a modifica delle condizioni di cui alla citata sentenza, di revocare l'assegno di euro 250,00 posto a carico del padre in favore di
[...] per il mantenimento del figlio. Pt_2
Preso atto di quanto sopra, all'udienza dell'8.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. ***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano conformi agli interessi delle parti e della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1207/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) a modifica della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1482/2021 del 10/11 novembre
2021, revoca l'assegno di euro 250,00 posto a carico di per il Parte_1 mantenimento del figlio;
Per_1
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno ) (dott. Glauco Zaccardi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Glauco Zaccardi Presidente
Dott Virgilio Notari Giudice
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1207/2025 V.G., avente ad oggetto: “modifica delle condizioni di divorzio” su ricorso congiunto proposto da:
, nato a [...] il [...] e nata a [...] il Parte_1 Parte_2
24.08.1971, entrambi elettivamente domiciliati in Sora (FR) via G. Matteotti n. 2, presso lo studio dell'avv. Elisa Crocenzo, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'8 settembre 2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9 giugno 2025, i ricorrenti – premesso che il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1482/2021, aveva pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il
7 agosto 2008 in Isola del Liri (FR), alle condizioni dalle stesse concordate;
che il figlio Per_1 attualmente vive stabilmente presso il padre - chiedevano, a modifica delle condizioni di cui alla citata sentenza, di revocare l'assegno di euro 250,00 posto a carico del padre in favore di
[...] per il mantenimento del figlio. Pt_2
Preso atto di quanto sopra, all'udienza dell'8.09.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. ***
2. Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti siano conformi agli interessi delle parti e della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
3. Nulla per le spese di giudizio, stante l'accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1207/2025, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del Pubblico
Ministero, così provvede:
1) a modifica della sentenza del Tribunale di Cassino n. 1482/2021 del 10/11 novembre
2021, revoca l'assegno di euro 250,00 posto a carico di per il Parte_1 mantenimento del figlio;
Per_1
2) nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Di Giorno ) (dott. Glauco Zaccardi)