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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 04/06/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2247/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. , difeso in proprio in qualità di Parte_1 C.F._1 avvocato del Foro di Milano, nonché dall'avv. ELISABETTA VITALI del Foro di Milano
-attore-
CONTRO
, C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F. difesi dagli avv.ti FABIO CANNIZZARO e DONATELLA C.F._3
PISCITILLI del Foro di Milano
-convenuti-
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18 febbraio 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, e chiedendo accertarsi e Controparte_1 Controparte_2 dichiararsi la responsabilità dei convenuti per diffamazione, in relazione all'articolo avente titolo “Falso testamento, la procura chiede la condanna di un avvocato”, apparso sul portale web del giornale on-line “IlPiacenza” in data 28.3.2018, in qualità, rispettivamente, di Direttore del suddetto giornale e di autore dell'articolo citato e per l'effetto, di condannare i Convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'Attore in conseguenza di tale condotta illecita, da liquidarsi complessivamente nella somma ritenuta di giustizia, nonché alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 Legge n. 47 del 1948, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ordinando la cancellazione dell'articolo in parola e la pubblicazione dell'emananda sentenza sui principali quotidiani a diffusione nazionale.
A sostegno della domanda, Parte attrice deduceva che: - il medesimo era imputato nel procedimento penale n. 1282/14 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Piacenza, per il reato di falso in testamento olografo commesso in concorso di persone, ai sensi degli artt. 110, 485 e 491 c.p.; - in data 28.3.2018, veniva pubblicato sul portale web del giornale on-line “IlPiacenza” un articolo a firma del giornalista relativo al predetto procedimento penale, Controparte_2 avente titolo: “Falso testamento, la procura chiede la condanna di un avvocato”, nonché il sottotitolo: “Avrebbe creato, con la sorella di un assicuratore deceduto e con la compagna, un falso documento per impedire che l'eredità andasse a una bambina che stava per nascere”, nel quale veniva riportato, in particolare, lo svolgimento dell'udienza tenutasi lo stesso giorno con rito camerale e dunque a porte chiuse, senza tuttavia indicare la fonte delle informazioni né
l'attendibilità delle stesse e peraltro, indicando nominalmente l'Attore e specificando, altresì, la sua qualifica professionale di avvocato;
- quanto indicato nel testo dell'articolo in parola e nello specifico, la circostanza che “Secondo le accuse, avrebbe creato un falso testamento Pt_1 di un assicu1ratore deceduto il 7 maggio 2013”, sarebbe difforme da quanto Persona_1 affermato dallo stesso Pubblico Ministero in udienza, il quale avrebbe dichiarato “che l'unica certezza della Procura è che l'avv. non abbia falsificato tale testamento”, inoltre, il Pt_1
quotidiano on-line in parola non provvedeva a pubblicare alcuna smentita o correzione delle notizie riportate nell'articolo; - in data 4.6.2018, a causa del pregiudizio arrecato al Pt_1
nonché alla di lui famiglia dalla diffusone del suddetto articolo, in quanto notizia lesiva dell'onore, della reputazione e dell'identità e dignità personale e professionale dello stesso, la
Parte attrice inoltrava lettera di contestazione dell'articolo e contestuale richiesta risarcitoria nei confronti di e degli odierni Convenuti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Controparte_3
Si costituivano in giudizio e contestando quanto ex Controparte_1 Controparte_2 adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
In particolare, i Convenuti eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento da parte dell'Attore del procedimento obbligatorio di mediazione, in violazione dell'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (modificato D.L. 69/2013); nel merito, eccepivano che: - le notizie di cronaca riportate nell'articolo in parola erano rispondenti al vero, come emergeva dalla condanna dell'avv. alla pena di anni due e mesi sei di Pt_1 reclusione, per aver concorso con altri alla formazione di un falso testamento olografo riferibile al Sig. pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 2.11.2018, del cui esito, Persona_1 peraltro, si era dato conto nell'ulteriore articolo pubblicato da sul Controparte_2 medesimo quotidiano on-line in data 3.11.2018, al fine di garantire un'esposizione della vicenda completa e aggiornata;
- i medesimi fatti si inserivano in un'inchiesta giornalistica iniziata nel dicembre 2017, che aveva portato, già in data 12.12.2017, alla pubblicazione sulla testata on- line “IlPiacenza” di un primo articolo, sempre a firma di nel quale Controparte_2 venivano riportati i punti salienti della vicenda, con il titolo “Testamento falsificato, chiesta la condanna di due donne”, nel quale, peraltro, veniva evidenziata la circostanza che il Pt_1 non sarebbe stato l'autore materiale del documento falso;
- l'avv. non aveva mai Pt_1 formulato nessuna richiesta di rettifica o di replica dell'articolo in parola agli odierni Convenuti, avendo questi ricevuto da Parte attrice solamente una missiva, in data 4.6.2018 – cui veniva dato riscontro in data 20.6.2018 –, in cui venivano formulate istanze di tipo risarcitorio e volte ad ottenere la rimozione dell'articolo dalla pagina web e ad impedire ulteriori pubblicazioni false e/o diffamatorie sul suo conto;
- circa la mancata prova del danno asseritamente patito, gli unici documenti prodotti dall'Attore al fine di dimostrare la perdita di incarichi professionali che egli avrebbe subito a causa del contestato articolo – consistenti in una scrittura privata di conferimento incarico del 26.12.2017 da parte del sig. all'Avv. e in Parte_2 Pt_1 una missiva del 16.4.2018, con la quale il sig. , dopo aver letto l'articolo in parola e a Pt_2 causa di esso, avrebbe revocato l'incarico precedentemente conferito a Parte Attrice – indicavano un importo a titolo di compenso professionale abnorme alla luce delle tariffe applicabili e risultavano privi di data certa nonché artefatti o inveritieri;
nessun ulteriore danno patrimoniale veniva da Parte Attrice allegato e documentato, né alcun danno non patrimoniale, rispetto al quale, peraltro, non veniva indicata alcuna quantificazione.
La prima udienza del 4.12.2018 veniva rinviata per permettere alle Parti di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione. Alla successiva udienza del 4.6.2019, il Giudice, a fronte della sospensione dell'avv. dall'esercizio della professione per interdizione giudiziale fino Pt_1 alla data del 19.4.2020 - disposta dall'Ordine degli Avvocati di Milano il 19.4.2018 a seguito di sentenza di condanna del medesimo, pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 2.4.2019 -, dichiarava l'interruzione del procedimento.
A seguito del ricorso in riassunzione del processo, depositato da Parte attrice in data 5.6.2020, di cui i Convenuti eccepivano l'inammissibilità chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per inattività delle Parti, veniva fissata udienza per il giorno 9.9.2020, al fine di discutere le suddette questioni nel contraddittorio tra le Parti, a seguito della quale il Giudice, con ordinanza in data 30.9.2020, dichiarava l'estinzione del giudizio per inattività delle parti e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
In forza della sentenza n. 210/2024 del 12.12.2023 della Corte d'Appello di Bologna, che riteneva fondato l'appello proposto da Parte attrice avverso la suddetta ordinanza, la stessa riassumeva la causa in primo grado, formulando analoghe conclusioni e chiedendo, altresì, di condannare i Convenuti e/o la relativa Difesa ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c., a causa di un comportamento processuale ritenuto contrario ai doveri di lealtà e probità.
Nel merito, Parte Attrice deduceva che, nelle more, la sentenza conclusiva del procedimento penale di primo grado oggetto dell'articolo diffamatorio era stata impugnata innanzi alla Corte
d'Appello di Bologna, che, in data 19.4.2021, aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di (R.G.App n.3330/2019, sentenza n. 2334/21), relativamente Parte_1 alla quale, tuttavia, né le Parti convenute né il quotidiano “IlPiacenza” avevano provveduto a pubblicare alcuna rettifica, in tal modo perpetrando il pregiudizio subito dall'Attore; inoltre, rilevava che, in data 27.4.2022, era stata pronunciata dal Tribunale di Mantova sentenza di condanna nei confronti del giornalista e del direttore di altro quotidiano in cui era apparsa notizia relativa ai medesimi fatti oggetto dell'articolo di cui al presente giudizio.
e si costituivano nel giudizio riassunto, riportandosi Controparte_1 Controparte_2 integralmente alle rispettive comparse di costituzione e risposta e ribadendo le conclusioni ivi espresse, chiedendo, altresì, il rigetto dell'ulteriore domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte Attrice in sede di riassunzione, in quanto infondata e deducendo, nel merito, che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2334/21, in riforma della condanna in primo grado del non aveva dichiarato l'assoluzione di quest'ultimo, ma aveva Pt_1 disposto il non luogo a procedere per prescrizione del reato, sul presupposto che “dalle motivazioni della sentenza impugnata emergono elementi sufficienti (non validamente contrastati in appello) per escludere una formula di proscioglimento più favorevole” e che, ad ogni modo, il contestato articolo era reperibile solo nell'archivio storico della testata, con apposta in calce nota informativa di aggiornamento relativa all'esito del processo a carico del nonostante quest'ultimo non avesse mai richiesto l'aggiornamento della notizia Pt_1 stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi.Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le
Parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
La domanda proposta da Parte attrice, in considerazione delle doglianze espresse, come sopra riassunte, con riferimento all'articolo pubblicato il giorno 27.3.2018 sul quotidiano on-line
“IlPiacenza”, avente titolo: “Falso testamento, la procura chiede la condanna di un avvocato.
Avrebbe creato, con la sorella di un assicuratore deceduto e con la compagna, un falso documento per impedire che l'eredità andasse a una bambina che stava per nascere”, nel quale veniva riportato, in particolare, lo svolgimento dell'udienza tenutasi lo stesso giorno con rito camerale, relativa al procedimento penale n. 1282/14 R.G.N.R. celebratosi davanti al Tribunale di Piacenza, nel quale l'odierno Attore risultava imputato “del delitto p. e p. dagli artt. 110,
485, 491 c.p., perché in concorso di persone tra loro ed al fine di procurarsi un vantaggio,
operando materialmente , formavano un falso testamento olografo, pubblicato dal CP_4
Notaio […]” ed alle conclusioni rassegnate, è volta ad ottenere un Persona_2
accertamento a carico dell'Autore del reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p. nonché a carico del Direttore responsabile del reato di cui all'art. 57 c.p., con condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei Convenuti al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia, oltre ad una somma di denaro a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/48.
Come noto, affinché il diritto di cronaca sia esercitato in modo legittimo è necessario che le notizie siano veritiere, pertinenti e presentate con continenza, ossia con un linguaggio appropriato e rispettoso.
Appare necessario premettere un breve richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza del reato di cui all'art. 595 c.p., nonché dalla giurisprudenza sovranazionale circa le limitazioni ammesse alla libertà di espressione.
Occorre al riguardo partire dal presupposto che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente affermato la valenza centrale della libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento costituzionale, sottolineando che tale libertà “è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione” (sent. n. 9/1965) e che “il diritto previsto dall'art. 21 Cost. è il più alto, forse, dei diritti primari e fondamentali sanciti dalla
Costituzione” (sent. n. 168/1971). Tale libertà è altresì riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (recepita con legge n. 848/55) all'art. 10, comma 1 (mutuato dall'art. 19 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di
New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77), che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo e come la pietra angolare di ogni democrazia, stante il ruolo di “watch-dog” svolto dall'informazione (Corte EDU, 7/12/1976,
Handyside c. Regno Unito), che – precisazione superflua – può essere resa non solo dai giornalisti ma da qualsiasi persona (Corte EDU, 17/7/2008, Riolo c. Italia, con riguardo ad un ricercatore universitario).
Siffatto inquadramento della libertà di espressione porta le Supreme Corti, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, ad interpretare restrittivamente qualsiasi tipo di limitazione a tale libertà.
Tanto premesso in via generale, occorre ricordare che la normativa di riferimento (legge n.
47/48) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti, così come garantito dalla disposizione di cui all'art. 21, comma 1, Cost. – il diritto, cioè, di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte cost. sentenze n. 1/1956; n. 105/72; n. 225/74; n. 94/77; n. 1/81).
Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza), che è ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare,
si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva), con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. civ., sez. III, 19/1/2007, n. 1205; Cass. civ., sez. III, 22/3/2007, n. 6973; cfr. anche Cass. civ., sez.
III, 31/1/2018, n. 2357).
La giurisprudenza nazionale differenzia il diritto di cronaca, che si concreta nella narrazione di fatti che come tali non possono che essere obbiettivamente riferiti e riportati, dal diritto di critica, che si esplica nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore e che non può che essere, invece, inevitabilmente soggettiva, con la conseguenza che, in tema di diffamazione, i limiti sostanziali del diritto di critica sono più ampi rispetto alla cronaca, esulando nella critica il requisito dell'obiettività, perché essa consiste sempre in un'attività essenzialmente valutativa, che si traduce generalmente nella manifestazione di un dissenso.
Nondimeno, il fatto presupposto, da cui trae spunto la valutazione critica, deve corrispondere a verità, sebbene non assoluta, ma ragionevolmente putativa (così Cass. civ., sez. III, n. 1939/15).
Ciò che rileva, in particolare, è che il nucleo essenziale dei fatti non sia strumentalmente travisato e manipolato;
diversamente, la critica si risolverebbe in mera congettura e occasione di dileggio e mistificazione. In altri termini, il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. pen., sez. V, 28/10/2010, n. 4938).
Siffatta interpretazione, del resto, risulta in linea con l'insegnamento della Corte EDU, che stabilisce una differenza fondamentale tra i fatti e i giudizi di valore: mentre la veridicità dei fatti può essere comprovata, i giudizi di valore non richiedono una dimostrazione di esattezza,
poiché ciò sarebbe in contrasto con la nozione stessa di libertà di opinione (sentenze 8/7/1986,
Lingens c. Austria, par. 46; 21/7/2005, c. , par. 29), purché il giudizio di valore Per_3 Per_4
poggi su una sufficiente base fattuale.
L'art. 10 CEDU, dunque, così come l'art. 21 Cost., non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che “urtano, scuotono o inquietano” (Lingens cit.; 21/1/1999 Janowski c.
Polonia, par. 30).
Del resto, come osservato dalla Suprema Corte, “sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in
approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano
strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato” (Cass. civ., sez. III, n. 4545/2012 e
Cass. civ., sez. III, n. 12420/08).
Anche il requisito della pertinenza all'interesse pubblico trova una sua declinazione peculiare in relazione all'esercizio della critica, atteso che viene in rilievo l'interesse dell'opinione pubblica non tanto alla conoscenza del fatto oggetto di critica, quanto della particolare interpretazione del fatto che viene presentata. Tanto in linea con quanto affermato dalla Corte europea, che valorizza, ai fini del bilanciamento, il “contributo ad un dibattito di interesse generale” che la critica apporta (15/2/2007, c. Romania, par. 57) Per_5
Per quanto concerne poi il rispetto della continenza, è principio altrettanto pacifico quello secondo cui la critica non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie, o comunque in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, n. 839/2015). L'esercizio del diritto di critica, ove rispettoso di tali limiti, ben consente l'utilizzo di toni anche aspri e pungenti, così come il ricorso all'ironia ovvero a figure retoriche.
Sintetizzando quanto appena esposto, si può dunque affermare che il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Cass. pen., sez. V, n.
8824/2010; sez. V, n. 38448/2001), dovendo il giudice di merito verificare, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, la rilevanza sociale dell'argomento e la correttezza di espressione (Cass. pen., sez. V, n. 2247/2004; Cass. pen., sez. I, n. 23805/2005).
Occorre infine aggiungere che, nel bilanciamento tra diritti fondamentali, quali quello della libertà di espressione e quello del diritto all'onore e alla reputazione, tutelato dagli artt. 2 Cost.
e 8 CEDU, la Corte europea, oltre a precisare che, affinché l'art. 8 della Convenzione possa assumere rilievo nel limitare la libertà di espressione, l'attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere “un certo livello di serietà” (13/10/2015, Per_6 Controparte_5
altri c. Bosnia e Herzegovina, par. 76), ha cura di considerare anche la notorietà della persona interessata e l'oggetto della relazione. In particolare, la Corte ha ribadito a più riprese che occorre operare una distinzione tra individui privati e persone che agiscono in un contesto pubblico o svolgano attività pubbliche: mentre un individuo privato sconosciuto al pubblico può
rivendicare una particolare protezione del suo diritto alla vita privata, lo stesso non vale per i personaggi pubblici (14/6/2005, c. ; 30/3/2010, c. par. 55), Tes_1 Pt_3 Per_7 Per_8
per i quali i limiti del commento critico sono più ampi, essendo inevitabilmente e consapevolmente esposti al controllo pubblico (13/1/2009, c. Turchia, par. 25; Persona_9
Per_1 18/3/2008, c. Polonia, n. 15601/02, par. 47; 7/11/2006, c. Francia, par. 27). Per_11
Con particolare riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, si rileva che già da tempo la giurisprudenza ha ritenuto, in tema di esimente putativa del delitto di diffamazione, che ai fini della sua applicazione appare preminente la sussistenza di una "necessaria correlazione" fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto. Ciò importa l'inderogabile necessità di un "assoluto" rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quali quello della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati;
né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (altri giornali, agenzie e simili), senza esplicare alcun controllo, perché in tal modo le diverse fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciproca credibilità - finirebbero per rinvenire l'attendibilità in se stesse (Cass.
Pen Sez. 5, Sentenza n. 618 del 23/01/1997; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40415 del 19/05/2004).
Sicché, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 51619 del 17/10/2017; Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n.
50189 del 04/11/2019).
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, l'esimente in questione è dunque ravvisabile solo qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quello presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 13782 del 29/01/2020).
Inoltre, nelle ipotesi di cronaca giudiziaria, la giurisprudenza costante ha più volte affermato i principi cui deve attenersi il giornalista nel riportare lo stato di un procedimento penale a carico di un soggetto. Sul punto, deve rilevarsi come “la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria”, e soprattutto “il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale” (Cass. Sez. V n. 43382 del 16/11/2010).
Infine, in materia di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, non è illecita la permanenza di un articolo di stampa - a suo tempo pubblicato legittimamente nell'archivio informatico di un quotidiano - relativo a fatti datati oggetto di una vicenda giudiziaria, terminata con l'assoluzione dell'imputato, a condizione che, su richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile mediante i comuni motori di ricerca, ma soltanto per mezzo dell'archivio storico del quotidiano e solo se, su richiesta documentata dell'interessato, all'articolo venga apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del giudizio in virtù di provvedimenti passati in giudicato, in modo che contemperandosi in maniera bilanciata il diritto di cui all'art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a serbare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire un'indebita lesione della propria immagine sociale.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, la domanda attorea non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
Ed invero, alla luce degli atti di causa e delle difese svolte dalle Parti, deve ritenersi pacifica la circostanza che, al momento della pubblicazione dell'articolo contestato, l'Attore era imputato in un procedimento penale avanti al Tribunale di Piacenza per concorso nel reato di falso in testamento olografo, nell'ambito del quale l'Imputato aveva chiesto ed ottenuto la prosecuzione del procedimento con il rito abbreviato ed il P.M. aveva chiesto la condanna del ad Pt_1 una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione;
circostanze fattuali queste che venivano pacificamente riportate in modo corretto dal nell'articolo del 27 marzo 2018. CP_2
L'Attore lamenta, invece, una erronea trasposizione nel predetto articolo di quanto affermato dal
P.M. in sede di requisitoria, dal momento che questi avrebbe dichiarato “che l'unica certezza della Procura è che l'Avv non abbia falsificato tale testamento”, mentre nell'articolo Pt_1 contestato veniva riportato che “Secondo le accuse, avrebbe creato un falso Pt_1 testamento di un assicuratore deceduto il 7 maggiore 2013”. Persona_1
Va tuttavia rilevato come, alla luce di una lettura complessiva dell'articolo, le due affermazioni non assumono un significato divergente e pertanto, quanto riportato nello scritto risulta conforme alla dichiarazione resa in udienza dal PM.
L'articolo in parola, infatti, specificava che: “L'atto sarebbe stato preparato con la sorella di
, e con compagna per anni dell'assicuratore. […] Una perizia CP_4 Per_12 grafica, fatta svolgere dalla procura, aveva affermato che la scrittura del testo e la firma erano quella della sorella.”. Dunque, il termine “creare”, utilizzato all'interno della prima proposizione, se letto nel contesto del testo nel quale è inserito, acquisisce un significato differente da quello legato alla scrittura del testo ed alla firma apposta al documento falsificato
– che, come detto, è riconducibile alla sorella di –, riferendosi ad un diverso contributo, Per_1 non di tipo materiale, alla sua falsificazione, coerentemente con la descrizione di una condotta penale di tipo concorsuale in termini di agevolazione nella falsificazione dell'atto. Dunque, alla luce di tale interpretazione – che è conforme al criterio, indicato dalla Suprema
Corte in materia diffamatoria, secondo cui, al fine di individuare il corretto significato di una frase e conseguentemente, riconoscere o meno ad essa una valenza diffamatoria, "il testo va letto nel contesto", poiché esso può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti diffamatoria o non diffamatoria, (cfr. vedasi ex multis: Cass. n. 5146/2001;
Cass.18.10.1984, n.5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n.23366) – appare evidente come l'affermazione secondo cui il “non abbia falsificato”, con una condotta Pt_1 materiale e attiva sul documento, il testamento in parola è perfettamente compatibile con quella secondo cui lo stesso avrebbe “creato” quel testamento con altri, nel senso di aver apportato un contributo causale alla realizzazione del predetto documento, materialmente redatto dalla sorella di in termini di condotta concorsuale di tipo morale. Per_1
A ben vedere, nell'articolo del 12.12.2017, in merito alla stessa vicenda e redatto dallo stesso veniva specificato che il P.M. non aveva mai indicato il come autore CP_2 Pt_1 materiale del testamento falso, avendo fin da subito addebitato tale condotta materiale alla sorella ed alla convivente della pur ritenendo che aveva posto in essere una Per_1 Pt_1 condotta concorsuale di tipo morale, in relazione alla falsificazione del predetto testamento, essendosi - secondo l' - prestato a facilitare o favorire tale falsificazione con la propria Per_13 condotta.
Ne consegue che dalla stessa lettura integrale dell'articolo contestato nonché dalla lettura combinata dei due articoli sopra citati risulta chiaramente che il Giornalista non ha mai riportato che la Procura di Piacenza aveva addebitato al la materiale falsificazione del Pt_1 testamento bensì una condotta che in qualche modo aveva facilitato o favorito tale falsificazione e per tale via, deve essere dunque escluso il carattere diffamatorio dell'articolo del 27 marzo
2018 sotto il profilo del requisito della verità del fatto narrato, essendosi il giornalista attenuto a quanto effettivamente accaduto all'udienza camerale tenutasi lo stesso giorno.
Quanto, in particolare, alle fonti di dette informazioni, l'Attore si lamenta del fatto che il giornalista avrebbe rivelato nell'articolo in parola quanto avvenuto in un'udienza camerale a porte chiuse, circostanza che avrebbe inficiato ab origine la sussistenza del diritto di cronaca.
Tale assunto è privo di pregio, essendo vietata in forza dell'art. 684 c.p., unicamente la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione;
l'elemento oggettivo del reato trova concreta e attuale specificazione nell'art. 114 c.p.p., a norma del quale
è vietata la pubblicazione “degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello;
è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto “ laddove l'art. 329, comma 1, c.p.p. sancisce che “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Nel caso di specie, pertanto, non è stata violata alcuna norma di legge, non rientrando l'atto in questione (requisitoria del P.M. nel giudizio abbreviato) fra gli atti di cui è vietata la pubblicazione, trattandosi di un atto del PM avvenuto in un contesto di contraddittorio, ben oltre la chiusura delle indagini preliminari, garantendo all'imputato il diritto di difendersi e di far valere le proprie ragioni.
Quanto, invece, al criterio della c.d. continenza, che consiste nella correttezza formale dell'esposizione, giova precisare che nell'ambito della cronaca giudiziaria in materia penale tale requisito assume una dimensione peculiare, dovendosi esplicare nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, così concretandosi “nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista – che ben può avere un'opinione al riguardo – rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato, ed a fortiori dell'indagato, sino a sentenza definitiva” (Cass. Civ., n. 39503/2012).
Relativamente al caso di specie, si ritiene che tali parametri siano stati adeguatamente rispettati, avendo il nello scritto utilizzato sempre il condizionale ed avendo, altresì, precisato CP_6 che le informazioni ivi riportate erano frutto di ricostruzioni e richieste della Pubblica Accusa e comunque risultanze di un procedimento ancora in corso, senza dipingere l'Attore come colpevole certo delle condotte narrate e senza far trapelare alcun giudizio di disvalore attraverso l'utilizzo di allusioni o sottintesi.
Il rispetto dei medesimi paradigmi deve essere affermato anche con riferimento al titolo che, come chiarito dalla Suprema Corte, “può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” (Cass. Civ., ord. n. 12012/17) e potendo conseguentemente configurare, di per sé solo, una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia (cfr. Cass. civ., n. 11455/03).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che, anche con riguardo al titolo (“Falso testamento, la procura chiede la condanna di un avvocato”) e al sottotitolo dell'articolo (“Avrebbe creato con la sorella di un assicuratore deceduto e con la compagna, un falso documento per impedire che
l'eredità andasse a una bambina che stava per nascere”), i criteri della continenza e della verità oggettiva siano stati rispettati , posto che il titolo si risolve in una mera sintesi di Controparte_7 quanto riportato nell'articolo, con la precisazione che la richiesta di condanna dell'avvocato era stata oggetto delle conclusioni del Pubblico Ministero e non l'esito di un processo già conclusosi;
mentre il sottotitolo, come già sopra analizzato e letto nel contesto globale dell'articolo, non attribuiva al la qualità di autore materiale della condotta Pt_1 falsificatoria, mettendo lo scritto in rilievo la circostanza che il fatto di reato oggetto di imputazione veniva commesso da più persone, ognuna delle quali aveva - secondo la Procura - contribuito a vario titolo alla falsificazione del testamento olografo ed avendo l'Autore correttamente utilizzato la forma condizionale e quindi dubitativa rispetto alla tesi accusatoria.
Dunque, si ritiene che il titolo e il sottotitolo dell'articolo in parola non siano stati formulati dal in modo tale da creare sottintesi o allusioni che abbiano potuto suggestionare il lettore CP_2
e per tale ragione, non hanno alcuna autonoma valenza diffamatoria nei confronti dell'Attore.
Quanto, infine, al requisito della pertinenza – consistente nell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e dunque, all'importanza che una notizia riveste per la collettività, tale da escludere dall'oggetto del diritto di cronaca, in quanto lesivi della riservatezza, argomenti che non abbiano rilevanza pubblica o che invadano indebitamente la sfera privata –, si ritiene che, nel caso di specie, esso debba sicuramente ritenersi integrato, in quanto trattasi di articolo di cronaca giudiziaria, per la quale sussiste il generale interesse dei cittadini ad essere informati su eventuali violazioni di norme penali o civili ed a conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello Stato dinanzi all'illegalità.
Tale interesse pubblico, nel caso di specie, veniva ulteriormente enfatizzato dall'essere i fatti narrati riferibili ad un soggetto esercente la professione di avvocato e pertanto, deve ritenersi tale interesse prevalente sul diritto del soggetto coinvolto alla tutela dei propri dati personali, quali l'identità e la professione. L'indicazione del nominativo di controparte e della sua professione, anzi, lungi dal poter essere qualificato come dato sovrabbondante, appare necessario per consentire ai lettori una corretta informazione della vicenda in corso anche in ordine alla gravità dei fatti ai tempi contestati al Pt_1
Si ritiene, dunque, in conclusione, che il abbia dato conto della vicenda riguardante CP_2
l'odierno Attore in modo veritiero, completo e chiaro, preoccupandosi di differenziare le posizioni processuali dei diversi soggetti in essa coinvolti e mantenendo un registro linguistico adeguato;
dunque, nel rispetto dei limiti imposti per l'esercizio del diritto di cronaca.
Nel caso di specie, quindi, risultano rispettati tutti i limiti imposti all'esercizio del diritto/dovere di cronaca che, quale scriminante, esclude l'antigiuridicità della condotta posta in essere dal e conseguentemente ogni responsabilità dello stesso nonché del Direttore del CP_6
Giornale in relazione all'articolo pubblicato in data 27.3.2018 su “IlPiacenza”.
Per quanto concerne l'asserito mancato aggiornamento da parte della delle Controparte_8 notizie ivi riportate relative ai fatti contestati al a seguito della sentenza della Corte Pt_1 di Appello di Bologna n. 2334/21 del 19 aprile 2021, la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'odierno Attore per essere il reato allo stesso ascritto estinto per intervenuta prescrizione, giova rilevare che all'esito dell'istruttoria svolta, risulta provato che i Convenuti venivano a conoscenza della sentenza della Corte di Appello di Bologna solo successivamente all'atto di citazione in riassunzione del 7.3.2024 (il quale, peraltro, veniva comunicato loro dai propri rispettivi Difensori e non invece, dall'Attore) mentre prima di tale data, il Pt_1 giorno 4.6.2018 aveva inviato ai Convenuti solo una missiva la quale conteneva esclusivamente una richiesta di risarcimento danni e di rimozione dell'articolo in parola e non anche una richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 8 l. 47/1948.
Ne consegue che i Convenuti, seppur in assenza di una specifica comunicazione o richiesta in tal senso da parte dell'Interessato, venuti a conoscenza della sentenza della Corte d'Appello di
Bologna, nell'aprile 2024, prontamente inserivano una nota informativa all'articolo del 27 marzo 2018, nella quale si dava atto dell'esito del processo di appello conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di per intervenuta Parte_1 prescrizione.
Quanto, infine, alla tutela del diritto all'oblio, con particolare riferimento ai fatti di cronaca giudiziaria, giova precisare che tale ulteriore questione emergeva solo allorquando il giudizio veniva riassunto, a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Bologna, mentre non si era posto al momento dell'originaria instaurazione del presente giudizio, nel 2018, dal momento che, in quel momento, era ancora pendente il procedimento oggetto dell'articolo stesso.
Anche a volere ritenere ammissibile tale ulteriore tema di indagine, dando atto che secondo una parte della giurisprudenza in tema di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa,
l'allegazione in corso di causa di ulteriori episodi di responsabilità, integra una domanda nuova ed autonoma, non una modificazione o precisione della domanda originaria ed è quindi inammissibile, alcuna responsabilità è ravvisabile in capo ai Convenuti atteso che, come sopra già rilevato, “è lecita la pubblicazione di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano relativo a una vicenda giudiziaria, purché l'articolo sia reso reperibile solo tramite l'accesso all'archivio storico e che sia apposta una nota di aggiornamento in tal modo bilanciando il diritto della collettività a essere informata (art. 21 Cost.) con quello del titolare all'oblio e a non subire un'illecita compromissione della propria immagine (Cass. Civ. 6803/2023).
Ed invero, nel caso in esame, una volta che i Convenuti sono venuti a conoscenza della sentenza della Corte d'Appello di Bologna provvedevano – oltre che ad inserire nota di aggiornamento, come già detto – alla deindicizzazione del contestato articolo, il quale veniva reso reperibile solo attraverso l'archivio storico della testata e non più in rete con i comuni motori di ricerca.
Dunque, si ritiene che anche il diritto all'oblio dell'odierno Attore sia stato adeguatamente tutelato senza alcuna un'illecita compromissione della propria immagine.
Conseguentemente, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subiendi, dall'Attore, sono quindi totalmente prive di fondamento poiché il corretto esercizio del diritto di cronaca da parte del giornalista e del Direttore della testata, escludendo l'antigiuridicità della condotta, elimina ogni ipotesi risarcitoria non essendosi verificata alcuna lesione della reputazione del Pt_1
Quanto al danno derivante dall'asserito tardivo aggiornamento della notizia, da quanto previamente detto deriva che un risarcimento sarebbe configurabile – a condizione che venisse provato il danno subito – solo se l'attore avesse formulato una diffida ovvero una richiesta di aggiornamento della notizia, allegando il motivo di tale richiesta (i.e. la sentenza di appello) e la testata telematica si fosse rifiutata di procedere in tal senso;
circostanze che, nel caso in esame,
non sono state allegate ancora prima che provate.
Ad abundantiam giova rilevare che Parte attrice con l'atto introduttivo, nel lamentare la lesione all'immagine professionale ed identità personale ha nelle conclusioni richiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni – che non sono stati neanche quantificati - senza ulteriormente argomentare in ordine alla sussistenza del pregiudizio patito.
Segnatamente, la lettura evolutiva dell'art. 2059 c.c. comporta che il danno non patrimoniale deve ritenersi risarcibile non solo nei casi contemplati da apposita previsione di legge ma anche in ipotesi di lesione dei valori fondamentali della persona tutelati dalle disposizioni immediatamente precettive della Carta Costituzionale.
La clausola aperta dell'art. 2 Cost., che consente in astratto il ristoro dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesioni di diritti inviolabili della persona come quelli azionati dall'attore, trova in sede giurisdizionale il naturale limite nell'onere probatorio poiché occorre accertare in concreto come la lesione abbia inciso nella vita della persona danneggiata sul profilo non economico.
Le compromissioni sulla sfera personale che interessano ai fini risarcitori, quindi, sono quelle che possono essere rilevate sul piano dei fatti e così come allegate dalla persona danneggiata (in ordine alla necessità di allegare anche elementi di fatto da cui possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio cfr. Cass. sez. I civ. n. 23194/2013; Cass. sez. I civ. n. 21865/2013;
Cass. n. 2226/2012).
I principi che trovano applicazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, possono così essere riassunti: l'unitarietà del danno non patrimoniale ( Cass. sez. uu. n. 26972/2008 ) si traduce in un dato quantitativo unitario del quantum riconosciuto senza che, nella fase precedente a tale quantificazione, vengano meno le diverse tipologie che concorrono progressivamente alla determinazione del risultato finale;
ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta a colui che chiede il risarcimento del danno offrire la prova dell'evento dannoso e dei pregiudizi ad esso conseguenti in rapporto causale con i fatti storici e tra i mezzi istruttori a disposizione della parte lesa vi possono essere anche le presunzioni (cfr.
Cass. n. 3372/2010; Cass. sez. un. n. 26972/2008; Cass. n. 6572/2006 ) ma occorre sulla base delle “ regole di cui all'art. 2727 c.c. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano” tutte le circostanze dalle quali “complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cpc, a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
Le stringate motivazioni offerte da parte attrice a sostegno della richiesta risarcitoria, e che appaiono deporre per un impostazione che tende a far coincidere la lesione dei diritti azionati con i danni di cui si richiede il risarcimento, non sono condivisibili in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere di allegazione e di prova sopra richiamata. Fermo restando l'infondatezza della domanda attorea relativamente all'an della richiesta risarcitoria, tale omissione non consente una compiuta valutazione, anche in termini meramente presuntivi, della gravità del pregiudizio subito in rapporto causale proprio con l'articolo che,
come è stato, non aveva contenuto diffamatorio.
In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere rigettata unitamente a quella introdotta sempre dall'Attore ai sensi dell'art. 96 cpc atteso l'esito del giudizio.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di Parte attrice nei confronti di e Controparte_1 CP_2
[...]
2) condanna l'Attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei Convenuti, che si liquidano in complessivi € 8.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
C.F. , difeso in proprio in qualità di Parte_1 C.F._1 avvocato del Foro di Milano, nonché dall'avv. ELISABETTA VITALI del Foro di Milano
-attore-
CONTRO
, C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F. difesi dagli avv.ti FABIO CANNIZZARO e DONATELLA C.F._3
PISCITILLI del Foro di Milano
-convenuti-
Conclusioni: Le Parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 18 febbraio 2025.
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, e chiedendo accertarsi e Controparte_1 Controparte_2 dichiararsi la responsabilità dei convenuti per diffamazione, in relazione all'articolo avente titolo “Falso testamento, la procura chiede la condanna di un avvocato”, apparso sul portale web del giornale on-line “IlPiacenza” in data 28.3.2018, in qualità, rispettivamente, di Direttore del suddetto giornale e di autore dell'articolo citato e per l'effetto, di condannare i Convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'Attore in conseguenza di tale condotta illecita, da liquidarsi complessivamente nella somma ritenuta di giustizia, nonché alla corresponsione di una somma di denaro a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 Legge n. 47 del 1948, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ordinando la cancellazione dell'articolo in parola e la pubblicazione dell'emananda sentenza sui principali quotidiani a diffusione nazionale.
A sostegno della domanda, Parte attrice deduceva che: - il medesimo era imputato nel procedimento penale n. 1282/14 R.G.N.R. avanti il Tribunale di Piacenza, per il reato di falso in testamento olografo commesso in concorso di persone, ai sensi degli artt. 110, 485 e 491 c.p.; - in data 28.3.2018, veniva pubblicato sul portale web del giornale on-line “IlPiacenza” un articolo a firma del giornalista relativo al predetto procedimento penale, Controparte_2 avente titolo: “Falso testamento, la procura chiede la condanna di un avvocato”, nonché il sottotitolo: “Avrebbe creato, con la sorella di un assicuratore deceduto e con la compagna, un falso documento per impedire che l'eredità andasse a una bambina che stava per nascere”, nel quale veniva riportato, in particolare, lo svolgimento dell'udienza tenutasi lo stesso giorno con rito camerale e dunque a porte chiuse, senza tuttavia indicare la fonte delle informazioni né
l'attendibilità delle stesse e peraltro, indicando nominalmente l'Attore e specificando, altresì, la sua qualifica professionale di avvocato;
- quanto indicato nel testo dell'articolo in parola e nello specifico, la circostanza che “Secondo le accuse, avrebbe creato un falso testamento Pt_1 di un assicu1ratore deceduto il 7 maggio 2013”, sarebbe difforme da quanto Persona_1 affermato dallo stesso Pubblico Ministero in udienza, il quale avrebbe dichiarato “che l'unica certezza della Procura è che l'avv. non abbia falsificato tale testamento”, inoltre, il Pt_1
quotidiano on-line in parola non provvedeva a pubblicare alcuna smentita o correzione delle notizie riportate nell'articolo; - in data 4.6.2018, a causa del pregiudizio arrecato al Pt_1
nonché alla di lui famiglia dalla diffusone del suddetto articolo, in quanto notizia lesiva dell'onore, della reputazione e dell'identità e dignità personale e professionale dello stesso, la
Parte attrice inoltrava lettera di contestazione dell'articolo e contestuale richiesta risarcitoria nei confronti di e degli odierni Convenuti, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Controparte_3
Si costituivano in giudizio e contestando quanto ex Controparte_1 Controparte_2 adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate.
In particolare, i Convenuti eccepivano, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento da parte dell'Attore del procedimento obbligatorio di mediazione, in violazione dell'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (modificato D.L. 69/2013); nel merito, eccepivano che: - le notizie di cronaca riportate nell'articolo in parola erano rispondenti al vero, come emergeva dalla condanna dell'avv. alla pena di anni due e mesi sei di Pt_1 reclusione, per aver concorso con altri alla formazione di un falso testamento olografo riferibile al Sig. pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 2.11.2018, del cui esito, Persona_1 peraltro, si era dato conto nell'ulteriore articolo pubblicato da sul Controparte_2 medesimo quotidiano on-line in data 3.11.2018, al fine di garantire un'esposizione della vicenda completa e aggiornata;
- i medesimi fatti si inserivano in un'inchiesta giornalistica iniziata nel dicembre 2017, che aveva portato, già in data 12.12.2017, alla pubblicazione sulla testata on- line “IlPiacenza” di un primo articolo, sempre a firma di nel quale Controparte_2 venivano riportati i punti salienti della vicenda, con il titolo “Testamento falsificato, chiesta la condanna di due donne”, nel quale, peraltro, veniva evidenziata la circostanza che il Pt_1 non sarebbe stato l'autore materiale del documento falso;
- l'avv. non aveva mai Pt_1 formulato nessuna richiesta di rettifica o di replica dell'articolo in parola agli odierni Convenuti, avendo questi ricevuto da Parte attrice solamente una missiva, in data 4.6.2018 – cui veniva dato riscontro in data 20.6.2018 –, in cui venivano formulate istanze di tipo risarcitorio e volte ad ottenere la rimozione dell'articolo dalla pagina web e ad impedire ulteriori pubblicazioni false e/o diffamatorie sul suo conto;
- circa la mancata prova del danno asseritamente patito, gli unici documenti prodotti dall'Attore al fine di dimostrare la perdita di incarichi professionali che egli avrebbe subito a causa del contestato articolo – consistenti in una scrittura privata di conferimento incarico del 26.12.2017 da parte del sig. all'Avv. e in Parte_2 Pt_1 una missiva del 16.4.2018, con la quale il sig. , dopo aver letto l'articolo in parola e a Pt_2 causa di esso, avrebbe revocato l'incarico precedentemente conferito a Parte Attrice – indicavano un importo a titolo di compenso professionale abnorme alla luce delle tariffe applicabili e risultavano privi di data certa nonché artefatti o inveritieri;
nessun ulteriore danno patrimoniale veniva da Parte Attrice allegato e documentato, né alcun danno non patrimoniale, rispetto al quale, peraltro, non veniva indicata alcuna quantificazione.
La prima udienza del 4.12.2018 veniva rinviata per permettere alle Parti di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione. Alla successiva udienza del 4.6.2019, il Giudice, a fronte della sospensione dell'avv. dall'esercizio della professione per interdizione giudiziale fino Pt_1 alla data del 19.4.2020 - disposta dall'Ordine degli Avvocati di Milano il 19.4.2018 a seguito di sentenza di condanna del medesimo, pronunciata dal Tribunale di Piacenza in data 2.4.2019 -, dichiarava l'interruzione del procedimento.
A seguito del ricorso in riassunzione del processo, depositato da Parte attrice in data 5.6.2020, di cui i Convenuti eccepivano l'inammissibilità chiedendo di dichiarare l'estinzione del giudizio per inattività delle Parti, veniva fissata udienza per il giorno 9.9.2020, al fine di discutere le suddette questioni nel contraddittorio tra le Parti, a seguito della quale il Giudice, con ordinanza in data 30.9.2020, dichiarava l'estinzione del giudizio per inattività delle parti e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
In forza della sentenza n. 210/2024 del 12.12.2023 della Corte d'Appello di Bologna, che riteneva fondato l'appello proposto da Parte attrice avverso la suddetta ordinanza, la stessa riassumeva la causa in primo grado, formulando analoghe conclusioni e chiedendo, altresì, di condannare i Convenuti e/o la relativa Difesa ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c., a causa di un comportamento processuale ritenuto contrario ai doveri di lealtà e probità.
Nel merito, Parte Attrice deduceva che, nelle more, la sentenza conclusiva del procedimento penale di primo grado oggetto dell'articolo diffamatorio era stata impugnata innanzi alla Corte
d'Appello di Bologna, che, in data 19.4.2021, aveva emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di (R.G.App n.3330/2019, sentenza n. 2334/21), relativamente Parte_1 alla quale, tuttavia, né le Parti convenute né il quotidiano “IlPiacenza” avevano provveduto a pubblicare alcuna rettifica, in tal modo perpetrando il pregiudizio subito dall'Attore; inoltre, rilevava che, in data 27.4.2022, era stata pronunciata dal Tribunale di Mantova sentenza di condanna nei confronti del giornalista e del direttore di altro quotidiano in cui era apparsa notizia relativa ai medesimi fatti oggetto dell'articolo di cui al presente giudizio.
e si costituivano nel giudizio riassunto, riportandosi Controparte_1 Controparte_2 integralmente alle rispettive comparse di costituzione e risposta e ribadendo le conclusioni ivi espresse, chiedendo, altresì, il rigetto dell'ulteriore domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da Parte Attrice in sede di riassunzione, in quanto infondata e deducendo, nel merito, che la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 2334/21, in riforma della condanna in primo grado del non aveva dichiarato l'assoluzione di quest'ultimo, ma aveva Pt_1 disposto il non luogo a procedere per prescrizione del reato, sul presupposto che “dalle motivazioni della sentenza impugnata emergono elementi sufficienti (non validamente contrastati in appello) per escludere una formula di proscioglimento più favorevole” e che, ad ogni modo, il contestato articolo era reperibile solo nell'archivio storico della testata, con apposta in calce nota informativa di aggiornamento relativa all'esito del processo a carico del nonostante quest'ultimo non avesse mai richiesto l'aggiornamento della notizia Pt_1 stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., l'istruttoria si svolgeva mediante prova orale per testi.Terminata l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le
Parti a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
La domanda proposta da Parte attrice, in considerazione delle doglianze espresse, come sopra riassunte, con riferimento all'articolo pubblicato il giorno 27.3.2018 sul quotidiano on-line
“IlPiacenza”, avente titolo: “Falso testamento, la procura chiede la condanna di un avvocato.
Avrebbe creato, con la sorella di un assicuratore deceduto e con la compagna, un falso documento per impedire che l'eredità andasse a una bambina che stava per nascere”, nel quale veniva riportato, in particolare, lo svolgimento dell'udienza tenutasi lo stesso giorno con rito camerale, relativa al procedimento penale n. 1282/14 R.G.N.R. celebratosi davanti al Tribunale di Piacenza, nel quale l'odierno Attore risultava imputato “del delitto p. e p. dagli artt. 110,
485, 491 c.p., perché in concorso di persone tra loro ed al fine di procurarsi un vantaggio,
operando materialmente , formavano un falso testamento olografo, pubblicato dal CP_4
Notaio […]” ed alle conclusioni rassegnate, è volta ad ottenere un Persona_2
accertamento a carico dell'Autore del reato di diffamazione ai sensi dell'art. 595 c.p. nonché a carico del Direttore responsabile del reato di cui all'art. 57 c.p., con condanna ai sensi dell'art. 2043 c.c. dei Convenuti al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi nella somma ritenuta di giustizia, oltre ad una somma di denaro a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 l. n. 47/48.
Come noto, affinché il diritto di cronaca sia esercitato in modo legittimo è necessario che le notizie siano veritiere, pertinenti e presentate con continenza, ossia con un linguaggio appropriato e rispettoso.
Appare necessario premettere un breve richiamo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per la sussistenza del reato di cui all'art. 595 c.p., nonché dalla giurisprudenza sovranazionale circa le limitazioni ammesse alla libertà di espressione.
Occorre al riguardo partire dal presupposto che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha costantemente affermato la valenza centrale della libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento costituzionale, sottolineando che tale libertà “è tra le libertà fondamentali proclamate e protette dalla nostra Costituzione” (sent. n. 9/1965) e che “il diritto previsto dall'art. 21 Cost. è il più alto, forse, dei diritti primari e fondamentali sanciti dalla
Costituzione” (sent. n. 168/1971). Tale libertà è altresì riconosciuta a livello sovranazionale dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (recepita con legge n. 848/55) all'art. 10, comma 1 (mutuato dall'art. 19 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di
New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con legge n. 881/77), che la consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo e come la pietra angolare di ogni democrazia, stante il ruolo di “watch-dog” svolto dall'informazione (Corte EDU, 7/12/1976,
Handyside c. Regno Unito), che – precisazione superflua – può essere resa non solo dai giornalisti ma da qualsiasi persona (Corte EDU, 17/7/2008, Riolo c. Italia, con riguardo ad un ricercatore universitario).
Siffatto inquadramento della libertà di espressione porta le Supreme Corti, tanto a livello nazionale quanto a livello europeo, ad interpretare restrittivamente qualsiasi tipo di limitazione a tale libertà.
Tanto premesso in via generale, occorre ricordare che la normativa di riferimento (legge n.
47/48) riconosce a ciascun soggetto il diritto di diffondere tramite la stampa notizie e commenti, così come garantito dalla disposizione di cui all'art. 21, comma 1, Cost. – il diritto, cioè, di utilizzare ogni mezzo allo scopo di portare l'espressione del pensiero a conoscenza del massimo numero di persone (Corte cost. sentenze n. 1/1956; n. 105/72; n. 225/74; n. 94/77; n. 1/81).
Tale diritto, riconosciuto dalla CEDU e dalla normativa nazionale, costituisce ed integra una causa di giustificazione, nell'ambito di un equo bilanciamento con altri diritti parimenti inviolabili e potenzialmente in conflitto, quali quello alla tutela dell'onore e della reputazione altrui, purché ricorrano: a) la sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica (principio di pertinenza), che è ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali, in particolare,
si indirizza la comunicazione;
b) la correttezza con cui i fatti vengono esposti con rispetto dei requisiti minimi di forma (principio di continenza); c) la corrispondenza tra i fatti accaduti e quelli narrati (principio di verità oggettiva), con la precisazione che può ritenersi sufficiente anche la sola verità putativa purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (Cass. civ., sez. III, 19/1/2007, n. 1205; Cass. civ., sez. III, 22/3/2007, n. 6973; cfr. anche Cass. civ., sez.
III, 31/1/2018, n. 2357).
La giurisprudenza nazionale differenzia il diritto di cronaca, che si concreta nella narrazione di fatti che come tali non possono che essere obbiettivamente riferiti e riportati, dal diritto di critica, che si esplica nell'espressione di un giudizio o di un'opinione personale dell'autore e che non può che essere, invece, inevitabilmente soggettiva, con la conseguenza che, in tema di diffamazione, i limiti sostanziali del diritto di critica sono più ampi rispetto alla cronaca, esulando nella critica il requisito dell'obiettività, perché essa consiste sempre in un'attività essenzialmente valutativa, che si traduce generalmente nella manifestazione di un dissenso.
Nondimeno, il fatto presupposto, da cui trae spunto la valutazione critica, deve corrispondere a verità, sebbene non assoluta, ma ragionevolmente putativa (così Cass. civ., sez. III, n. 1939/15).
Ciò che rileva, in particolare, è che il nucleo essenziale dei fatti non sia strumentalmente travisato e manipolato;
diversamente, la critica si risolverebbe in mera congettura e occasione di dileggio e mistificazione. In altri termini, il rispetto della verità del fatto assume rilievo limitato, necessariamente affievolito, in quanto la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica (Cass. pen., sez. V, 28/10/2010, n. 4938).
Siffatta interpretazione, del resto, risulta in linea con l'insegnamento della Corte EDU, che stabilisce una differenza fondamentale tra i fatti e i giudizi di valore: mentre la veridicità dei fatti può essere comprovata, i giudizi di valore non richiedono una dimostrazione di esattezza,
poiché ciò sarebbe in contrasto con la nozione stessa di libertà di opinione (sentenze 8/7/1986,
Lingens c. Austria, par. 46; 21/7/2005, c. , par. 29), purché il giudizio di valore Per_3 Per_4
poggi su una sufficiente base fattuale.
L'art. 10 CEDU, dunque, così come l'art. 21 Cost., non protegge unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che “urtano, scuotono o inquietano” (Lingens cit.; 21/1/1999 Janowski c.
Polonia, par. 30).
Del resto, come osservato dalla Suprema Corte, “sostenere una tesi diversa significherebbe affermare che nel nostro ordinamento giuridico è previsto e tutelato il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero solo ed esclusivamente nel caso che questo consista in
approvazioni e non in critiche. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano
strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato” (Cass. civ., sez. III, n. 4545/2012 e
Cass. civ., sez. III, n. 12420/08).
Anche il requisito della pertinenza all'interesse pubblico trova una sua declinazione peculiare in relazione all'esercizio della critica, atteso che viene in rilievo l'interesse dell'opinione pubblica non tanto alla conoscenza del fatto oggetto di critica, quanto della particolare interpretazione del fatto che viene presentata. Tanto in linea con quanto affermato dalla Corte europea, che valorizza, ai fini del bilanciamento, il “contributo ad un dibattito di interesse generale” che la critica apporta (15/2/2007, c. Romania, par. 57) Per_5
Per quanto concerne poi il rispetto della continenza, è principio altrettanto pacifico quello secondo cui la critica non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie, o comunque in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire, sul piano individuale, la figura morale del soggetto criticato (ex plurimis, Cass. civ., sez. III, n. 839/2015). L'esercizio del diritto di critica, ove rispettoso di tali limiti, ben consente l'utilizzo di toni anche aspri e pungenti, così come il ricorso all'ironia ovvero a figure retoriche.
Sintetizzando quanto appena esposto, si può dunque affermare che il limite immanente all'esercizio del diritto di critica è costituito dal fatto che la questione trattata sia di interesse pubblico e che comunque non si trascenda in gratuiti attacchi personali (Cass. pen., sez. V, n.
8824/2010; sez. V, n. 38448/2001), dovendo il giudice di merito verificare, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, la rilevanza sociale dell'argomento e la correttezza di espressione (Cass. pen., sez. V, n. 2247/2004; Cass. pen., sez. I, n. 23805/2005).
Occorre infine aggiungere che, nel bilanciamento tra diritti fondamentali, quali quello della libertà di espressione e quello del diritto all'onore e alla reputazione, tutelato dagli artt. 2 Cost.
e 8 CEDU, la Corte europea, oltre a precisare che, affinché l'art. 8 della Convenzione possa assumere rilievo nel limitare la libertà di espressione, l'attacco alla reputazione di una persona deve raggiungere “un certo livello di serietà” (13/10/2015, Per_6 Controparte_5
altri c. Bosnia e Herzegovina, par. 76), ha cura di considerare anche la notorietà della persona interessata e l'oggetto della relazione. In particolare, la Corte ha ribadito a più riprese che occorre operare una distinzione tra individui privati e persone che agiscono in un contesto pubblico o svolgano attività pubbliche: mentre un individuo privato sconosciuto al pubblico può
rivendicare una particolare protezione del suo diritto alla vita privata, lo stesso non vale per i personaggi pubblici (14/6/2005, c. ; 30/3/2010, c. par. 55), Tes_1 Pt_3 Per_7 Per_8
per i quali i limiti del commento critico sono più ampi, essendo inevitabilmente e consapevolmente esposti al controllo pubblico (13/1/2009, c. Turchia, par. 25; Persona_9
Per_1 18/3/2008, c. Polonia, n. 15601/02, par. 47; 7/11/2006, c. Francia, par. 27). Per_11
Con particolare riferimento al diritto di cronaca giudiziaria, si rileva che già da tempo la giurisprudenza ha ritenuto, in tema di esimente putativa del delitto di diffamazione, che ai fini della sua applicazione appare preminente la sussistenza di una "necessaria correlazione" fra quanto è stato narrato e ciò che è realmente accaduto. Ciò importa l'inderogabile necessità di un "assoluto" rispetto del limite interno della verità oggettiva di quanto riferito, nonché lo stretto obbligo di rappresentare gli avvenimenti quali sono, risultando inaccettabili i valori sostitutivi di esso, quali quello della veridicità o della verosimiglianza dei fatti narrati;
né il giornalista può appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative (altri giornali, agenzie e simili), senza esplicare alcun controllo, perché in tal modo le diverse fonti propalatrici delle notizie - attribuendosi reciproca credibilità - finirebbero per rinvenire l'attendibilità in se stesse (Cass.
Pen Sez. 5, Sentenza n. 618 del 23/01/1997; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40415 del 19/05/2004).
Sicché, la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca è configurabile solo quando, pur non essendo obiettivamente vero il fatto riferito, il giornalista abbia assolto l'onere di esaminare, controllare e verificare l'oggetto della sua narrativa, al fine di vincere ogni dubbio (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 51619 del 17/10/2017; Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n.
50189 del 04/11/2019).
Alla luce della giurisprudenza sopra citata, l'esimente in questione è dunque ravvisabile solo qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, quando l'attribuzione del fatto illecito ad un soggetto sia rispondente a quello presente negli atti giudiziari e nell'oggetto dell'imputazione, sia sotto il profilo dell'astratta qualificazione che della sua concreta gravità, con la conseguenza che essa non è invocabile se il cronista attribuisce ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (Cass. pen. Sez. 5, Sentenza n. 13782 del 29/01/2020).
Inoltre, nelle ipotesi di cronaca giudiziaria, la giurisprudenza costante ha più volte affermato i principi cui deve attenersi il giornalista nel riportare lo stato di un procedimento penale a carico di un soggetto. Sul punto, deve rilevarsi come “la verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l'articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria”, e soprattutto “il criterio della verità della notizia deve essere riferito agli sviluppi di indagine ed istruttori quali risultano al momento della pubblicazione dell'articolo e non già secondo quanto successivamente accertato in sede giurisdizionale” (Cass. Sez. V n. 43382 del 16/11/2010).
Infine, in materia di trattamento dei dati personali e di diritto all'oblio, non è illecita la permanenza di un articolo di stampa - a suo tempo pubblicato legittimamente nell'archivio informatico di un quotidiano - relativo a fatti datati oggetto di una vicenda giudiziaria, terminata con l'assoluzione dell'imputato, a condizione che, su richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile mediante i comuni motori di ricerca, ma soltanto per mezzo dell'archivio storico del quotidiano e solo se, su richiesta documentata dell'interessato, all'articolo venga apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del giudizio in virtù di provvedimenti passati in giudicato, in modo che contemperandosi in maniera bilanciata il diritto di cui all'art. 21 Cost. della collettività ad essere informata e a serbare memoria del fatto storico con quello del titolare dei dati personali archiviati a non subire un'indebita lesione della propria immagine sociale.
Applicando i suddetti principi al caso di specie, la domanda attorea non può trovare accoglimento, per le ragioni di seguito precisate.
Ed invero, alla luce degli atti di causa e delle difese svolte dalle Parti, deve ritenersi pacifica la circostanza che, al momento della pubblicazione dell'articolo contestato, l'Attore era imputato in un procedimento penale avanti al Tribunale di Piacenza per concorso nel reato di falso in testamento olografo, nell'ambito del quale l'Imputato aveva chiesto ed ottenuto la prosecuzione del procedimento con il rito abbreviato ed il P.M. aveva chiesto la condanna del ad Pt_1 una pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione;
circostanze fattuali queste che venivano pacificamente riportate in modo corretto dal nell'articolo del 27 marzo 2018. CP_2
L'Attore lamenta, invece, una erronea trasposizione nel predetto articolo di quanto affermato dal
P.M. in sede di requisitoria, dal momento che questi avrebbe dichiarato “che l'unica certezza della Procura è che l'Avv non abbia falsificato tale testamento”, mentre nell'articolo Pt_1 contestato veniva riportato che “Secondo le accuse, avrebbe creato un falso Pt_1 testamento di un assicuratore deceduto il 7 maggiore 2013”. Persona_1
Va tuttavia rilevato come, alla luce di una lettura complessiva dell'articolo, le due affermazioni non assumono un significato divergente e pertanto, quanto riportato nello scritto risulta conforme alla dichiarazione resa in udienza dal PM.
L'articolo in parola, infatti, specificava che: “L'atto sarebbe stato preparato con la sorella di
, e con compagna per anni dell'assicuratore. […] Una perizia CP_4 Per_12 grafica, fatta svolgere dalla procura, aveva affermato che la scrittura del testo e la firma erano quella della sorella.”. Dunque, il termine “creare”, utilizzato all'interno della prima proposizione, se letto nel contesto del testo nel quale è inserito, acquisisce un significato differente da quello legato alla scrittura del testo ed alla firma apposta al documento falsificato
– che, come detto, è riconducibile alla sorella di –, riferendosi ad un diverso contributo, Per_1 non di tipo materiale, alla sua falsificazione, coerentemente con la descrizione di una condotta penale di tipo concorsuale in termini di agevolazione nella falsificazione dell'atto. Dunque, alla luce di tale interpretazione – che è conforme al criterio, indicato dalla Suprema
Corte in materia diffamatoria, secondo cui, al fine di individuare il corretto significato di una frase e conseguentemente, riconoscere o meno ad essa una valenza diffamatoria, "il testo va letto nel contesto", poiché esso può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti diffamatoria o non diffamatoria, (cfr. vedasi ex multis: Cass. n. 5146/2001;
Cass.18.10.1984, n.5259; Cass. n. 15999/2001; Cass. 15.12.2004, n.23366) – appare evidente come l'affermazione secondo cui il “non abbia falsificato”, con una condotta Pt_1 materiale e attiva sul documento, il testamento in parola è perfettamente compatibile con quella secondo cui lo stesso avrebbe “creato” quel testamento con altri, nel senso di aver apportato un contributo causale alla realizzazione del predetto documento, materialmente redatto dalla sorella di in termini di condotta concorsuale di tipo morale. Per_1
A ben vedere, nell'articolo del 12.12.2017, in merito alla stessa vicenda e redatto dallo stesso veniva specificato che il P.M. non aveva mai indicato il come autore CP_2 Pt_1 materiale del testamento falso, avendo fin da subito addebitato tale condotta materiale alla sorella ed alla convivente della pur ritenendo che aveva posto in essere una Per_1 Pt_1 condotta concorsuale di tipo morale, in relazione alla falsificazione del predetto testamento, essendosi - secondo l' - prestato a facilitare o favorire tale falsificazione con la propria Per_13 condotta.
Ne consegue che dalla stessa lettura integrale dell'articolo contestato nonché dalla lettura combinata dei due articoli sopra citati risulta chiaramente che il Giornalista non ha mai riportato che la Procura di Piacenza aveva addebitato al la materiale falsificazione del Pt_1 testamento bensì una condotta che in qualche modo aveva facilitato o favorito tale falsificazione e per tale via, deve essere dunque escluso il carattere diffamatorio dell'articolo del 27 marzo
2018 sotto il profilo del requisito della verità del fatto narrato, essendosi il giornalista attenuto a quanto effettivamente accaduto all'udienza camerale tenutasi lo stesso giorno.
Quanto, in particolare, alle fonti di dette informazioni, l'Attore si lamenta del fatto che il giornalista avrebbe rivelato nell'articolo in parola quanto avvenuto in un'udienza camerale a porte chiuse, circostanza che avrebbe inficiato ab origine la sussistenza del diritto di cronaca.
Tale assunto è privo di pregio, essendo vietata in forza dell'art. 684 c.p., unicamente la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione;
l'elemento oggettivo del reato trova concreta e attuale specificazione nell'art. 114 c.p.p., a norma del quale
è vietata la pubblicazione “degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto;
è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello;
è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto “ laddove l'art. 329, comma 1, c.p.p. sancisce che “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.
Nel caso di specie, pertanto, non è stata violata alcuna norma di legge, non rientrando l'atto in questione (requisitoria del P.M. nel giudizio abbreviato) fra gli atti di cui è vietata la pubblicazione, trattandosi di un atto del PM avvenuto in un contesto di contraddittorio, ben oltre la chiusura delle indagini preliminari, garantendo all'imputato il diritto di difendersi e di far valere le proprie ragioni.
Quanto, invece, al criterio della c.d. continenza, che consiste nella correttezza formale dell'esposizione, giova precisare che nell'ambito della cronaca giudiziaria in materia penale tale requisito assume una dimensione peculiare, dovendosi esplicare nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, così concretandosi “nel dovere di un racconto asettico, senza enfasi od indebite anticipazioni di colpevolezza, non essendo consentito al giornalista – che ben può avere un'opinione al riguardo – rappresentare la vicenda in termini diversi da ciò che è realmente, effettuando aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell'ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di presunzione di innocenza dell'imputato, ed a fortiori dell'indagato, sino a sentenza definitiva” (Cass. Civ., n. 39503/2012).
Relativamente al caso di specie, si ritiene che tali parametri siano stati adeguatamente rispettati, avendo il nello scritto utilizzato sempre il condizionale ed avendo, altresì, precisato CP_6 che le informazioni ivi riportate erano frutto di ricostruzioni e richieste della Pubblica Accusa e comunque risultanze di un procedimento ancora in corso, senza dipingere l'Attore come colpevole certo delle condotte narrate e senza far trapelare alcun giudizio di disvalore attraverso l'utilizzo di allusioni o sottintesi.
Il rispetto dei medesimi paradigmi deve essere affermato anche con riferimento al titolo che, come chiarito dalla Suprema Corte, “può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione” (Cass. Civ., ord. n. 12012/17) e potendo conseguentemente configurare, di per sé solo, una violazione del canone della continenza formale, ovvero di un onere di presentazione misurata della notizia (cfr. Cass. civ., n. 11455/03).
Ebbene, nel caso di specie si ritiene che, anche con riguardo al titolo (“Falso testamento, la procura chiede la condanna di un avvocato”) e al sottotitolo dell'articolo (“Avrebbe creato con la sorella di un assicuratore deceduto e con la compagna, un falso documento per impedire che
l'eredità andasse a una bambina che stava per nascere”), i criteri della continenza e della verità oggettiva siano stati rispettati , posto che il titolo si risolve in una mera sintesi di Controparte_7 quanto riportato nell'articolo, con la precisazione che la richiesta di condanna dell'avvocato era stata oggetto delle conclusioni del Pubblico Ministero e non l'esito di un processo già conclusosi;
mentre il sottotitolo, come già sopra analizzato e letto nel contesto globale dell'articolo, non attribuiva al la qualità di autore materiale della condotta Pt_1 falsificatoria, mettendo lo scritto in rilievo la circostanza che il fatto di reato oggetto di imputazione veniva commesso da più persone, ognuna delle quali aveva - secondo la Procura - contribuito a vario titolo alla falsificazione del testamento olografo ed avendo l'Autore correttamente utilizzato la forma condizionale e quindi dubitativa rispetto alla tesi accusatoria.
Dunque, si ritiene che il titolo e il sottotitolo dell'articolo in parola non siano stati formulati dal in modo tale da creare sottintesi o allusioni che abbiano potuto suggestionare il lettore CP_2
e per tale ragione, non hanno alcuna autonoma valenza diffamatoria nei confronti dell'Attore.
Quanto, infine, al requisito della pertinenza – consistente nell'interesse pubblico alla conoscenza del fatto e dunque, all'importanza che una notizia riveste per la collettività, tale da escludere dall'oggetto del diritto di cronaca, in quanto lesivi della riservatezza, argomenti che non abbiano rilevanza pubblica o che invadano indebitamente la sfera privata –, si ritiene che, nel caso di specie, esso debba sicuramente ritenersi integrato, in quanto trattasi di articolo di cronaca giudiziaria, per la quale sussiste il generale interesse dei cittadini ad essere informati su eventuali violazioni di norme penali o civili ed a conoscere e controllare l'andamento degli accertamenti e la reazione degli organi dello Stato dinanzi all'illegalità.
Tale interesse pubblico, nel caso di specie, veniva ulteriormente enfatizzato dall'essere i fatti narrati riferibili ad un soggetto esercente la professione di avvocato e pertanto, deve ritenersi tale interesse prevalente sul diritto del soggetto coinvolto alla tutela dei propri dati personali, quali l'identità e la professione. L'indicazione del nominativo di controparte e della sua professione, anzi, lungi dal poter essere qualificato come dato sovrabbondante, appare necessario per consentire ai lettori una corretta informazione della vicenda in corso anche in ordine alla gravità dei fatti ai tempi contestati al Pt_1
Si ritiene, dunque, in conclusione, che il abbia dato conto della vicenda riguardante CP_2
l'odierno Attore in modo veritiero, completo e chiaro, preoccupandosi di differenziare le posizioni processuali dei diversi soggetti in essa coinvolti e mantenendo un registro linguistico adeguato;
dunque, nel rispetto dei limiti imposti per l'esercizio del diritto di cronaca.
Nel caso di specie, quindi, risultano rispettati tutti i limiti imposti all'esercizio del diritto/dovere di cronaca che, quale scriminante, esclude l'antigiuridicità della condotta posta in essere dal e conseguentemente ogni responsabilità dello stesso nonché del Direttore del CP_6
Giornale in relazione all'articolo pubblicato in data 27.3.2018 su “IlPiacenza”.
Per quanto concerne l'asserito mancato aggiornamento da parte della delle Controparte_8 notizie ivi riportate relative ai fatti contestati al a seguito della sentenza della Corte Pt_1 di Appello di Bologna n. 2334/21 del 19 aprile 2021, la quale dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'odierno Attore per essere il reato allo stesso ascritto estinto per intervenuta prescrizione, giova rilevare che all'esito dell'istruttoria svolta, risulta provato che i Convenuti venivano a conoscenza della sentenza della Corte di Appello di Bologna solo successivamente all'atto di citazione in riassunzione del 7.3.2024 (il quale, peraltro, veniva comunicato loro dai propri rispettivi Difensori e non invece, dall'Attore) mentre prima di tale data, il Pt_1 giorno 4.6.2018 aveva inviato ai Convenuti solo una missiva la quale conteneva esclusivamente una richiesta di risarcimento danni e di rimozione dell'articolo in parola e non anche una richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 8 l. 47/1948.
Ne consegue che i Convenuti, seppur in assenza di una specifica comunicazione o richiesta in tal senso da parte dell'Interessato, venuti a conoscenza della sentenza della Corte d'Appello di
Bologna, nell'aprile 2024, prontamente inserivano una nota informativa all'articolo del 27 marzo 2018, nella quale si dava atto dell'esito del processo di appello conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di per intervenuta Parte_1 prescrizione.
Quanto, infine, alla tutela del diritto all'oblio, con particolare riferimento ai fatti di cronaca giudiziaria, giova precisare che tale ulteriore questione emergeva solo allorquando il giudizio veniva riassunto, a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Bologna, mentre non si era posto al momento dell'originaria instaurazione del presente giudizio, nel 2018, dal momento che, in quel momento, era ancora pendente il procedimento oggetto dell'articolo stesso.
Anche a volere ritenere ammissibile tale ulteriore tema di indagine, dando atto che secondo una parte della giurisprudenza in tema di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa,
l'allegazione in corso di causa di ulteriori episodi di responsabilità, integra una domanda nuova ed autonoma, non una modificazione o precisione della domanda originaria ed è quindi inammissibile, alcuna responsabilità è ravvisabile in capo ai Convenuti atteso che, come sopra già rilevato, “è lecita la pubblicazione di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano relativo a una vicenda giudiziaria, purché l'articolo sia reso reperibile solo tramite l'accesso all'archivio storico e che sia apposta una nota di aggiornamento in tal modo bilanciando il diritto della collettività a essere informata (art. 21 Cost.) con quello del titolare all'oblio e a non subire un'illecita compromissione della propria immagine (Cass. Civ. 6803/2023).
Ed invero, nel caso in esame, una volta che i Convenuti sono venuti a conoscenza della sentenza della Corte d'Appello di Bologna provvedevano – oltre che ad inserire nota di aggiornamento, come già detto – alla deindicizzazione del contestato articolo, il quale veniva reso reperibile solo attraverso l'archivio storico della testata e non più in rete con i comuni motori di ricerca.
Dunque, si ritiene che anche il diritto all'oblio dell'odierno Attore sia stato adeguatamente tutelato senza alcuna un'illecita compromissione della propria immagine.
Conseguentemente, la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subiendi, dall'Attore, sono quindi totalmente prive di fondamento poiché il corretto esercizio del diritto di cronaca da parte del giornalista e del Direttore della testata, escludendo l'antigiuridicità della condotta, elimina ogni ipotesi risarcitoria non essendosi verificata alcuna lesione della reputazione del Pt_1
Quanto al danno derivante dall'asserito tardivo aggiornamento della notizia, da quanto previamente detto deriva che un risarcimento sarebbe configurabile – a condizione che venisse provato il danno subito – solo se l'attore avesse formulato una diffida ovvero una richiesta di aggiornamento della notizia, allegando il motivo di tale richiesta (i.e. la sentenza di appello) e la testata telematica si fosse rifiutata di procedere in tal senso;
circostanze che, nel caso in esame,
non sono state allegate ancora prima che provate.
Ad abundantiam giova rilevare che Parte attrice con l'atto introduttivo, nel lamentare la lesione all'immagine professionale ed identità personale ha nelle conclusioni richiesto la condanna di controparte al risarcimento dei danni – che non sono stati neanche quantificati - senza ulteriormente argomentare in ordine alla sussistenza del pregiudizio patito.
Segnatamente, la lettura evolutiva dell'art. 2059 c.c. comporta che il danno non patrimoniale deve ritenersi risarcibile non solo nei casi contemplati da apposita previsione di legge ma anche in ipotesi di lesione dei valori fondamentali della persona tutelati dalle disposizioni immediatamente precettive della Carta Costituzionale.
La clausola aperta dell'art. 2 Cost., che consente in astratto il ristoro dei danni non patrimoniali conseguenti alla lesioni di diritti inviolabili della persona come quelli azionati dall'attore, trova in sede giurisdizionale il naturale limite nell'onere probatorio poiché occorre accertare in concreto come la lesione abbia inciso nella vita della persona danneggiata sul profilo non economico.
Le compromissioni sulla sfera personale che interessano ai fini risarcitori, quindi, sono quelle che possono essere rilevate sul piano dei fatti e così come allegate dalla persona danneggiata (in ordine alla necessità di allegare anche elementi di fatto da cui possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio cfr. Cass. sez. I civ. n. 23194/2013; Cass. sez. I civ. n. 21865/2013;
Cass. n. 2226/2012).
I principi che trovano applicazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, in linea con la giurisprudenza di legittimità, possono così essere riassunti: l'unitarietà del danno non patrimoniale ( Cass. sez. uu. n. 26972/2008 ) si traduce in un dato quantitativo unitario del quantum riconosciuto senza che, nella fase precedente a tale quantificazione, vengano meno le diverse tipologie che concorrono progressivamente alla determinazione del risultato finale;
ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta a colui che chiede il risarcimento del danno offrire la prova dell'evento dannoso e dei pregiudizi ad esso conseguenti in rapporto causale con i fatti storici e tra i mezzi istruttori a disposizione della parte lesa vi possono essere anche le presunzioni (cfr.
Cass. n. 3372/2010; Cass. sez. un. n. 26972/2008; Cass. n. 6572/2006 ) ma occorre sulla base delle “ regole di cui all'art. 2727 c.c. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano” tutte le circostanze dalle quali “complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cpc, a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.
Le stringate motivazioni offerte da parte attrice a sostegno della richiesta risarcitoria, e che appaiono deporre per un impostazione che tende a far coincidere la lesione dei diritti azionati con i danni di cui si richiede il risarcimento, non sono condivisibili in considerazione dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere di allegazione e di prova sopra richiamata. Fermo restando l'infondatezza della domanda attorea relativamente all'an della richiesta risarcitoria, tale omissione non consente una compiuta valutazione, anche in termini meramente presuntivi, della gravità del pregiudizio subito in rapporto causale proprio con l'articolo che,
come è stato, non aveva contenuto diffamatorio.
In conclusione, la domanda risarcitoria deve essere rigettata unitamente a quella introdotta sempre dall'Attore ai sensi dell'art. 96 cpc atteso l'esito del giudizio.
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Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di Parte attrice nei confronti di e Controparte_1 CP_2
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2) condanna l'Attore alla rifusione delle spese di lite in favore dei Convenuti, che si liquidano in complessivi € 8.991,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)