Art. 70.
Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in lire 45 miliardi ed in lire 75 miliardi, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1977.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, n. 317 .
Le quote variabili del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , sono stabilite, per l'anno finanziario 1978, in lire 45 miliardi ed in lire 75 miliardi, rispettivamente, ai sensi della lettera b) e della lettera c) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356 .
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera b), ha natura di acconto: al relativo conguaglio si provvede dopo l'acquisizione dei dati che appariranno sulla relazione generale sulla situazione economica del Paese per l'anno 1977.
La quota di cui al predetto articolo 2, lettera c), corrisponde agli stanziamenti previsti per l'anno finanziario 1978 dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, n. 317 .