Sentenza 28 aprile 1978
Massime • 2
I limiti del giudizio di appello, come fissati dai motivi del gravame, non possono essere ampliati nell'ipotesi di riassunzione davanti al giudice competente a conoscere del gravame che sia stato proposto davanti a giudice incompetente, atteso che l'eventuale successiva riassunzione davanti al giudice competente, a norma dell'art 125 disp att cod proc civ, deve consistere in una comparsa contenente il mero richiamo dell'atto introduttivo, restando cosi preclusa la prospettazione di motivi diversi da quelli originari, anche per il principio di consumazione dell'impugnazione.*
Nel nuovo rito delle controversie di lavoro, l'art 433 secondo comma cod proc civ, il quale prevede la proponibilita dell'appello prima del deposito della sentenza e prima che sia iniziato a decorrere il relativo termine, per il caso in cui sia stata intrapresa esecuzione forzata in base al dispositivo letto in udienza, configura una norma di carattere eccezionale insuscettibile, quindi, di applicazione analogica. All'infuori di tale ipotesi, quindi, trova applicazione il principio generale secondo il quale, poiche la sentenza viene a giuridica esistenza quando, a seguito del deposito in cancelleria, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compresa la motivazione, solo da detto momento insorge il diritto d'impugnazione ed inizia a decorrere il termine annuale per l'Esercizio del diritto medesimo, salva l'operativita del termine breve dalla data della notificazione della sentenza. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione che sia stato notificato dopo la lettura del dispositivo nell'udienza d'appello, ma prima del deposito della sentenza, ferma restando la possibilita della parte di proporre successiva rituale impugnazione dopo il deposito stesso. ( V 2896/77, mass n 386465; ( V 2509/77, mass n 386229).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/1978, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1978 |
Testo completo
Nel nuovo rito delle controversie di lavoro, l'art 433 secondo comma cod proc civ, il quale prevede la proponibilita dell'appello prima del deposito della sentenza e prima che sia iniziato a decorrere il relativo termine, per il caso in cui sia stata intrapresa esecuzione forzata in base al dispositivo letto in udienza, configura una norma di carattere eccezionale insuscettibile, quindi, di applicazione analogica. All'infuori di tale ipotesi, quindi, trova applicazione il principio generale secondo il quale, poiche la sentenza viene a giuridica esistenza quando, a seguito del deposito in cancelleria, sia completa in tutti i suoi elementi costitutivi, ivi compresa la motivazione, solo da detto momento insorge il diritto d'impugnazione ed inizia a decorrere il termine annuale per l'Esercizio del diritto medesimo, salva l'operativita del termine breve dalla data della notificazione della sentenza. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione che sia stato notificato dopo la lettura del dispositivo nell'udienza d'appello, ma prima del deposito della sentenza, ferma restando la possibilita della parte di proporre successiva rituale impugnazione dopo il deposito stesso. ( V 2896/77, mass n 386465; ( V 2509/77, mass n 386229).*