Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/04/2025, n. 2762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2762 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02762/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00104/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 104 del 2022, proposto da
Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Aldo Starace, Umberto Morelli e Anna Bettinelli, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC umberto.morelli@ordineavvocatita.it;
contro
Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione dell’ASL NA 2 Nord n. 1888 del 3 dicembre 2021, successivamente notificata in data 10 dicembre 2021, limitatamente alla parte in cui attesta all’Ente Regione Campania, per il seguito di competenza, l’ammissibilità della struttura sanitaria Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A. all’accreditamento istituzionale per l’attività di Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa SIR per soli n. 15 posti letto, anziché per il maggiore numero di posti letto autorizzati o comunque per 20 posti letto, e nella parte in cui nulla dispone in ordine all’accreditabilità per l’attività di Centro Diurno, laddove ciò debba intendersi come una deliberazione di non accreditabilità del Centro Diurno;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti ivi compresi, se ed in quanto occorra: la nota di “ Trasmissione relazioni finali motivate relative alle procedure di verifica degli ulteriori requisiti di accreditamento di strutture sanitarie ai sensi della LR 4/2011 ”, la scheda riepilogativa di accreditamento n. 335, la Relazione finale motivata del CCAA approvata il 18/11/2021 ed il rapporto finale di verifica del Nucleo di valutazione richiamati a fare parte integrante della deliberazione 1888/2021, sempre in parte qua; la Deliberazione ASL Na 2 Nord n. 135 del 17/9/2019 e gli atti ivi richiamati, ivi compresa la nota n. 16416/2019, il verbale CCAA del 7/3/2019 e la scheda riepilogativa di accreditamento n. 305, tutti sempre in parte qua; la deliberazione n. 539/2018, recante modifiche al Piano Attuativo di Assistenza Territoriale triennio 2016-2018; il DCA 83 del 31/10/2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto depositato in data 17 gennaio 2025 con il quale il difensore della parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 10 gennaio 2022 la deducente ha proposto le domande in epigrafe.
2. Nessuna delle parti intimate si è costituita in giudizio.
3. Con atto depositato in data 17 gennaio 2025 il difensore della parte ricorrente - dopo aver premesso che la deducente ha conseguito l’accreditamento con riserva e che, per l’effetto, nessuna ulteriore utilità potrebbe scaturire dalla definizione del giudizio - ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse.
4. In vista della celebrazione dell’udienza di discussione la parte ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione orale, riportandosi alla richiesta di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 7 marzo 2025, n. 446; T.A.R. Marche, sez. II, 21 febbraio 2025, n. 124; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 28).
6. Stante la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis , cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Elena Farhat, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Rita Luce |
IL SEGRETARIO