CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 12/11/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1323/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Parte_1 C.F._1
GR (C.F. ) , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito CodiceFiscale_2
in Paola (CS) alla Via Temesa n. 15, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
(CF e (CF ) CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mastrangelo, (CF ) ed C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giacomo Carbone alla via Milano,
Catanzaro, in forza di procura in atti
APPELLATI
NONCHE'
CF P.IVA n. Controparte_3 P.IVA_1
) con sede in DE, via San Carlo n.16 in persona del Direttore Generale, P.IVA_2
Dott. , in qualità di mandataria in nome e per conto di Controparte_4 Controparte_5
1 CF - già , ( giusta P.IVA_3 Controparte_6
delibera assembleare del 26.11.2016, iscritta al registro delle imprese di DE in data
28.11.2016, rep. n. 45534/13940), con sede in DE , Via San Carlo 8/20, succeduta per fusione per incorporazione a in forza di procura Controparte_7
speciale in autentica del Notaio del 19.01.2017, Rep. 45659/13967, nonché di Persona_1
Per_ successiva procura speciale Notaio del 20 giugno 2017, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto dall'avv. Maria Agovino cf: -(fax C.F._6
ove ricevere comunicazioni e notifiche 0984/391748, pec: Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 87036-Rende (CS) Via Torino 34
APPELLATA
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 17 giugno 2019 alla ai sig.ri
[...]
e , la sig.ra per mezzo del difensore costituito CP_1 Controparte_2 Controparte_8
proponeva impugnazione chiedendone la riforma della sentenza numero 978/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza emessa in data 10/05/2019, pubblicata in data 12/05/2019
e notificata il 17/05/2019 con la quale è stato definito il giudizio instaurato tra l'appellante e la . Con la sentenza numero 978/2019 il Tribunale di Controparte_6
Cosenza cosi provvedeva "1) rigetta la domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., proposta dagli attori nei confronti dei convenuti;
2) accoglie la domanda proposta dalla terza intervenuta (già CP_5 Controparte_6
) e, per l'effetto, dichiara la nullità ed inefficacia della scrittura privata di
[...]
compromesso di vendita immobiliare stipulata in data 30.12.2005 tra e CP_1 [...]
e e , in quanto simulata;
3) condanna l'attrice CP_2 Parte_1 Persona_2
ed i convenuti e alla rifusione, in solido Parte_1 CP_1 Controparte_2
tra loro ed in favore della terza intervenuta (già CP_5 Controparte_6
), delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.737,20,
[...]
di cui € 22,20 per esborsi ed € 6.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge”. La sig.ra Parte_1
2 proponeva impugnazione avverso la sentenza de qua per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le causali di cui in narrativa ed in accoglimento dell'appello spiegato, riformare la sentenza n. 978/2019 emessa dal Tribunale
di Cosenza in data 10/05/2019, pubblicata in data 12/05/2019 e notificata il 17/05/2019 e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del preliminare di vendita intervenuto fra le parti in data 30/12/2005, sentire emettere sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso e quindi sentire trasferire in favore dell'odierna appellante la proprietà degli immobili siti nel Comune di Rende viale della Resistenza: a)
unità immobiliare posta al piano terzo, composta da nove vani catastali, identificata al
NCEU del Comune di Rende al foglio 40 p.lla 908 sub17 e 18; b) locale garage posto al piano primo sottostrada, censito nel NCEU del Comune di Rene al foglio 40 p.lla 908 sub 30,
compreso l'uso esclusivo di due adiacenti posti auto scoperti, nonché l'unità immobiliare sita in c.da Lacone, facente parte del Corpo di fabbrica A denominata “cellula 1/B”,
identificata al NCEU del Comune di Rende al foglio 5 p.lla 590 subb. 1 e 2, particella 588
sub. 2 e 3, ed ordinare al Conservatore dei registri immobiliari ed ogni altro Ufficio
competente di effettuare le trascrizioni di rito;
b) nonché condannare gli appellati al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento posto in essere e/o comunque, al ritardo nell'adempimento, danni da liquidarsi in via equitativa e/o nella misura accertata in corso di causa.
Si costituivano e contestando nel merito l'avverso CP_1 Controparte_2
appello e chiedendone la reiezione.
Si costituiva, altresì, la Controparte_3
in qualità di mandataria in nome e per conto di già
[...] Controparte_5 [...]
, contestando nel merito l'avverso Controparte_6
appello e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza del 30.5.2025, vista l'istanza di interruzione del giudizio avanzata dall'Avv. Danila GR, che ha dichiarato il decesso dell'appellante , Parte_1
allegando il relativo certificato di morte, la Corte disponeva l'interruzione del giudizio.
3 Rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c.
ratione temporis applicabile, con provvedimento del 6.10.2025, la Corte fissata l'udienza del
11.11.2025 per l'adozione del provvedimento di estinzione.
All'esito dell'udienza della predetta udienza, la Corte, stante la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 11.11.2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
4
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
dott. ALBERTO NICOLA FILARDO PRESIDENTE
dott. FABRIZIO COSENTINO CONSIGLIERE
dott. GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1323/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Parte_1 C.F._1
GR (C.F. ) , elettivamente domiciliata presso il suo studio sito CodiceFiscale_2
in Paola (CS) alla Via Temesa n. 15, giusta procura alle liti in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
(CF e (CF ) CP_1 C.F._3 Controparte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Mastrangelo, (CF ) ed C.F._5
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giacomo Carbone alla via Milano,
Catanzaro, in forza di procura in atti
APPELLATI
NONCHE'
CF P.IVA n. Controparte_3 P.IVA_1
) con sede in DE, via San Carlo n.16 in persona del Direttore Generale, P.IVA_2
Dott. , in qualità di mandataria in nome e per conto di Controparte_4 Controparte_5
1 CF - già , ( giusta P.IVA_3 Controparte_6
delibera assembleare del 26.11.2016, iscritta al registro delle imprese di DE in data
28.11.2016, rep. n. 45534/13940), con sede in DE , Via San Carlo 8/20, succeduta per fusione per incorporazione a in forza di procura Controparte_7
speciale in autentica del Notaio del 19.01.2017, Rep. 45659/13967, nonché di Persona_1
Per_ successiva procura speciale Notaio del 20 giugno 2017, rappresentata e difesa in forza di procura in calce al presente atto dall'avv. Maria Agovino cf: -(fax C.F._6
ove ricevere comunicazioni e notifiche 0984/391748, pec: Email_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 87036-Rende (CS) Via Torino 34
APPELLATA
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 17 giugno 2019 alla ai sig.ri
[...]
e , la sig.ra per mezzo del difensore costituito CP_1 Controparte_2 Controparte_8
proponeva impugnazione chiedendone la riforma della sentenza numero 978/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di Cosenza emessa in data 10/05/2019, pubblicata in data 12/05/2019
e notificata il 17/05/2019 con la quale è stato definito il giudizio instaurato tra l'appellante e la . Con la sentenza numero 978/2019 il Tribunale di Controparte_6
Cosenza cosi provvedeva "1) rigetta la domanda di esecuzione in forma specifica, ex art. 2932 c.c., proposta dagli attori nei confronti dei convenuti;
2) accoglie la domanda proposta dalla terza intervenuta (già CP_5 Controparte_6
) e, per l'effetto, dichiara la nullità ed inefficacia della scrittura privata di
[...]
compromesso di vendita immobiliare stipulata in data 30.12.2005 tra e CP_1 [...]
e e , in quanto simulata;
3) condanna l'attrice CP_2 Parte_1 Persona_2
ed i convenuti e alla rifusione, in solido Parte_1 CP_1 Controparte_2
tra loro ed in favore della terza intervenuta (già CP_5 Controparte_6
), delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.737,20,
[...]
di cui € 22,20 per esborsi ed € 6.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge”. La sig.ra Parte_1
2 proponeva impugnazione avverso la sentenza de qua per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:”Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per le causali di cui in narrativa ed in accoglimento dell'appello spiegato, riformare la sentenza n. 978/2019 emessa dal Tribunale
di Cosenza in data 10/05/2019, pubblicata in data 12/05/2019 e notificata il 17/05/2019 e per l'effetto:
a) accertare e dichiarare la piena validità ed efficacia del preliminare di vendita intervenuto fra le parti in data 30/12/2005, sentire emettere sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto non concluso e quindi sentire trasferire in favore dell'odierna appellante la proprietà degli immobili siti nel Comune di Rende viale della Resistenza: a)
unità immobiliare posta al piano terzo, composta da nove vani catastali, identificata al
NCEU del Comune di Rende al foglio 40 p.lla 908 sub17 e 18; b) locale garage posto al piano primo sottostrada, censito nel NCEU del Comune di Rene al foglio 40 p.lla 908 sub 30,
compreso l'uso esclusivo di due adiacenti posti auto scoperti, nonché l'unità immobiliare sita in c.da Lacone, facente parte del Corpo di fabbrica A denominata “cellula 1/B”,
identificata al NCEU del Comune di Rende al foglio 5 p.lla 590 subb. 1 e 2, particella 588
sub. 2 e 3, ed ordinare al Conservatore dei registri immobiliari ed ogni altro Ufficio
competente di effettuare le trascrizioni di rito;
b) nonché condannare gli appellati al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento posto in essere e/o comunque, al ritardo nell'adempimento, danni da liquidarsi in via equitativa e/o nella misura accertata in corso di causa.
Si costituivano e contestando nel merito l'avverso CP_1 Controparte_2
appello e chiedendone la reiezione.
Si costituiva, altresì, la Controparte_3
in qualità di mandataria in nome e per conto di già
[...] Controparte_5 [...]
, contestando nel merito l'avverso Controparte_6
appello e chiedendone la reiezione.
Con ordinanza del 30.5.2025, vista l'istanza di interruzione del giudizio avanzata dall'Avv. Danila GR, che ha dichiarato il decesso dell'appellante , Parte_1
allegando il relativo certificato di morte, la Corte disponeva l'interruzione del giudizio.
3 Rilevato che il giudizio non veniva riassunto nei termini prescritti dall'art. 305 c.p.c.
ratione temporis applicabile, con provvedimento del 6.10.2025, la Corte fissata l'udienza del
11.11.2025 per l'adozione del provvedimento di estinzione.
All'esito dell'udienza della predetta udienza, la Corte, stante la mancata riassunzione nei termini di legge del giudizio interrotto, non può che dichiarare l'estinzione del presente giudizio d'appello ai sensi del comma 4 dell'art. 307 c.p.c., come modificato dalla legge 18
giugno 2009, n. 69 e la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
PQM
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello.
Catanzaro, 11.11.2025.
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott. Alberto Nicola Filardo
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