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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/02/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10306/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Abbate;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lubrano;
- parte resistente –
e
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), nato a [...] [...]; CP_3 C.F._2 CP_1
- resistente contumace –
e
(c.f. , nata a [...] [...]; Controparte_4 C.F._3 CP_1
- resistente contumace –
Oggetto: rapporto di lavoro.
1 Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 16 agosto 2023 riassumendo il giudizio Parte_1
precedentemente ed erroneamente introdotto dinnanzi al giudice amministrativo, ha chiesto che l' di venga condannata a conferirle l'incarico di responsabile CP_5 CP_1
della di base (afferente alla oppure Parte_2 Parte_3
l'incarico di responsabile della specialistica ambulatoriale interna Parte_2
(afferente alla , contestando la legittimità della delibera n. 0751/2012 Parte_3
con cui detti incarichi venivano conferiti rispettivamente ai dott.ri e CP_3 CP_4 nonché della successiva delibera n. 45/2016 con cui i medesimi incarichi venivano confermati in capo ai predetti;
in subordine, ha chiesto che l' venga Controparte_6
condannata al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi tenendo in considerazione le maggiorazioni economiche, le indennità ed il maggior trattamento pensionistico che avrebbe percepito ricevendo uno degli incarichi negati. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, da un lato, ha evidenziato come l'attribuzione dei due incarichi sia avvenuta in modo arbitrario, senza alcuna motivazione e segnatamente senza essere preceduta dalla proposta scritta da parte del responsabile della struttura di appartenenza;
dall'altro lato, ha eccepito la violazione del d.l. 95/2010, del cd. patto della salute 2010-2012 e della circolare dell' del Controparte_2
19 luglio 2012 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'1 ottobre 2024 l' Controparte_2
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che
[...] nessuna domanda sarebbe stata proposta nei suoi confronti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 ottobre 2024 l'
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, in particolare, il Controparte_1 carattere fiduciario delle nomine controverse (cfr. memoria).
e , pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_4 CP_3
costituiti, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
2 Sulla domanda di conferimento degli incarichi.
La domanda principale della ricorrente non può trovare accoglimento non soltanto perché gli incarichi si riferivano a trienni ormai ampiamente conclusi, ma soprattutto ed in via dirimente perché la ricorrente ha dedotto di essere stata posta in quiescenza con decorrenza dall'1 gennaio 2025 (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 31 dicembre
2024).
All'esito di tale circostanza rimane da esaminare esclusivamente la domanda risarcitoria.
Questioni preliminari.
Innanzitutto, va immediatamente rilevato che, alla luce della pretesa risarcitoria azionata in giudizio (rispetto alla quale l'accertamento dell'illegittimità delle delibere con cui venivano assegnati gli incarichi ai dott.ri e costituisce un mero CP_3 CP_4 presupposto logico e giuridico), non sussiste alcun litisconsorzio con i cd. Contr controinteressati. Tale considerazione è troncante rispetto all'eccezioni dell' circa l'omessa evocazione in giudizio della (cfr. memoria di costituzione), fermo CP_4 restando che quest'ultima risulta ritualmente citata dalla (cfr. allegato alla nota di Pt_1
deposito del 24 ottobre 2024).
Allo stesso modo, poi, va esclusa la necessità che l'Inps partecipi al giudizio, visto che la ha agito in via esclusivamente risarcitoria nei confronti della convenuta e non ha Pt_1
chiesto la regolarizzazione contributiva del rapporto, ma, semmai, il risarcimento del danno conseguente al pregiudizio contributivo subito (cfr. ricorso).
In via altrettanto preliminare, infine, va evidenziato come tutte le questioni processuali attinenti al precedente giudizio amministrativo siano completamente irrilevanti perché, a ben guardare, la decisione della causa dipende da questioni squisitamente giuridiche sottoposte all'attenzione del Tribunale dalla stessa ricorrente e, come tali, autonomamente valutabili.
Il secondo motivo di ricorso.
Per mera comodità espositiva, va subito detto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
E' del tutto evidente che l'eventuale violazione del d.l. 95/2010, del cd. patto della salute 2010-2012 e della circolare dell' del Controparte_2
3 19 luglio 2012, secondo la stessa prospettazione attorea, avrebbe comportato la sospensione dei procedimenti di conferimento degli incarichi (cfr. ricorso), ma giammai il conferimento di uno dei due incarichi alla per tale ragione la pretesa risarcitoria Pt_1 non può certamente essere accordata sulla base di questo (asserito) profilo d'illegittimità
(cfr. in ogni caso le ulteriori difese dell' di ). CP_5 CP_1
Il primo motivo di ricorso.
Passando all'esame del primo motivo di ricorso, invece, va segnalato come la ricorrente abbia sostenuto l'illegittimità dei provvedimenti con cui gli incarichi di responsabile delle
UOS assistenza sanitaria di base ed assistenza specialistica ambulatoriale interna perché tali conferimenti sarebbero avvenuti senza motivazione, senza l'effettiva e compiuta comparazione dei titoli dei candidati idonei ed in assenza della proposta scritta del responsabile della struttura di appartenenza (cfr. ricorso: “Tale atto”, cioè la proposta scritta del responsabile della struttura, “non solo è funzionalmente diverso dalla dichiarazione di idoneità dei candidati (che come ribadito dal regolamento lo precede e con cui non si identifica) ma risulta un atto indispensabile e necessario per rendere inequivocabile, a seguito della valutazione comparativa, quale tra i soggetti idonei risulti il maggiormente meritevole ed adeguato, per titoli e carriera, a ricoprire l'incarico messo a concorso. (…) La mancanza dell'atto di designazione, oltre a rappresentare un vizio del procedimento ed una violazione della norma regolamentare che espressamente lo contempla, non consente, altresì, in alcun modo (diversamente dagli altri casi di Cont cui si è detto) di risalire al ragionamento logico-giuridico seguito dall' nell'atto impugnato ed alle valutazioni compiute ex ante per preferire, come detto, i detti controinteressati alla ricorrente.
(…) Il giudizio sintetico espresso nei confronti di quest'ultima dal dr. che si ritrova Per_1
all'interno della dichiarazione di idoneità (docc. 6), inoltre, non trova alcun valido fondamento nei titoli e nella documentazione prodotta e di cui si è detto, risultando, invece, meramente arbitrario e volto soltanto a penalizzare, senza alcun valido riscontro oggettivo, l'odierna ricorrente. (…)
Diversamente, invece, per gli altri due controinteressati il dr. sembra abbia valutato titoli ed Per_1 esperienze lavorative maturate successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, all'8 novembre 2011, e, ciò, nonostante il divieto imposto dal bando. (…) A ciò si Pt_4 aggiunge che non è stata acquisita per nessuno dei candidati la valutazione effettuata dal Collegio
Tecnico e quella individuale del dirigente svolta dall'Organismo indipendente di valutazione che
4 avrebbe potuto evidenziare in maniera più appropriata le affinità e la rispondenza della ricorrente a ricoprire indifferentemente i due posti messi a concorso oggi assegnati ai controinteressati”).
Da parte sua la resistente ha difeso la legittimità della propria scelta, sostenendo che l'attribuzione degli incarichi in questione avesse carattere squisitamente fiduciario: in altre parole, secondo l' la scelta da parte del Direttore Generale tra i candidati CP_6
risultati idonei del soggetto cui conferire l'incarico sarebbe del tutto discrezionale e sostanzialmente insindacabile (cfr. più ampiamente la memoria).
La disciplina normativa applicabile.
Secondo il regolamento aziendale pacificamente applicabile al caso di specie (cfr. allegato n. 3 del ricorso), gli incarichi dirigenziali di struttura semplice sono conferiti dal
Direttore Generale, acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, su proposta scritta e motivata del responsabile della struttura di appartenenza (art. 6).
La proposta di incarico e l'eventuale selezione dalla rosa degli idonei viene effettuata tenendo in considerazione le valutazioni del Collegio Tecnico, la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, l'area e la disciplina di appartenenza, le attitudini, competenze e capacità professionali, i risultati conseguenti e gli incarichi precedentemente ricoperti (art. 7).
E' importante notare, infine, che all'interno della rosa degli idonei il responsabile della struttura di appartenenza non deve formulare alcuna graduatoria, limitandosi ad esprimere un “motivato giudizio di idoneità a ricoprire l'incarico” (art. 8).
Con riferimento a delle procedure del tutto sovrapponibili, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si tratta di una procedura concorsuale in senso stretto “essendo domandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale” (Cass., S.U., sentenza n. 15764 del 19 luglio 2011). Tale scelta, secondo la citata giurisprudenza, non richiede l'adozione di una motivazione, pur soggiacendo al rispetto del principio di non discriminazione e dei doveri di correttezza e buona fede ispirati dal criterio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
5 La giurisprudenza di legittimità più recente, poi, ha stabilito che “in tema di dirigenza medica, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 (previsione generale) e dell'art. 15-ter, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 (disciplina speciale), il conferimento dell'incarico di titolare di struttura complessa deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 1488 del
15 gennaio 2024).
Ora, dalla lettura sistematica del regolamento emerge chiaramente come, in presenza di una pluralità di candidature, il responsabile della struttura non debba individuare e proporre al Direttore Generale il candidato comparativamente migliore, ma debba proporgli una rosa di idonei, completa di un motivato giudizio di idoneità a ricoprire l'incarico: sarà, poi, il Direttore Generale a conferire l'incarico con una scelta ampiamente discrezionale e limitata soltanto dai doveri di correttezza e buona fede.
Chiarito quanto precede, occorre verificare se nella fattispecie l'operato della convenuta possa dirsi effettivamente legittimo.
La proposta del responsabile della struttura.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità del conferimento degli incarichi ai due colleghi, in primo luogo, perché l'atto del Direttore Generale non sarebbe stato preceduto dalla proposta nominativa del responsabile della struttura.
Tale doglianza, alla luce delle considerazioni generali sopra svolte, è infondata perché secondo il regolamento aziendale non competeva al responsabile della struttura individuare il miglior candidato tra la rosa di idonei. Del tutto correttamente, dunque, detto responsabile esprimeva, motivandolo, i propri giudizi di idoneità e sottoponeva al
Direttore Generale la rosa di candidati idonei.
Sotto l'aspetto della proposta di cui si discute, le doglianze relative alle valutazioni dei titoli appaiono infondate perché irrilevanti ai fini del giudizio di idoneità, espresso in senso favorevole nei confronti anche dell'odierna ricorrente.
La scelta del Direttore Generale.
6 A questo punto occorre verificare se, alla luce delle doglianze attoree, la scelta discrezionale del Direttore Generale possa dirsi effettivamente conforme ai canoni di buona fede e correttezza.
Ora, il sindacato di questo giudice appare particolarmente complesso perché la decisione del datore di lavoro non risulta espressamente motivata. Tale carenza motivazionale, come già visto, non costituisce di per sé un profilo di illegittimità del provvedimento, ma costringe il Tribunale a vagliare la legittimità della condotta datoriale sulla base degli elementi evincibili dagli atti prodromici, da individuarsi segnatamente nelle schede di valutazione di idoneità redatte dal responsabile della struttura (cfr. allegato n. 6 del ricorso) e nei curricula dei tre candidati coinvolti. Parte_ Ebbene, con riguardo al posto di responsabile della assistenza sanitaria di base della la scelta del non appare irrazionale visto che lo stesso, pur Parte_3 CP_3
presentando un'anzianità di servizio minore della (di per sé irrilevante in base ai Pt_1
criteri di valutazione previsti dal regolamento aziendale), al tempo dell'avviso di selezione
(10 ottobre 2011) aveva già svolto le funzioni sia di direttore del distretto n. 38 di Per_2
Parte_ (dal 3 dicembre 2010 al 23 dicembre 2011), sia di responsabile f.f. della
[...] omologa a quella oggetto di incarico presso il distretto di (dall'1 settembre Persona_2
2011 fino, per quanto interessa in questa sede, all'avviso di selezione). Nel rispetto del potere discrezionale esercitato dal Direttore Generale, dunque, la scelta di quest'ultimo non può certo dirsi discriminatoria o contraria ai criteri di correttezza e buona fede (cfr. a fortiori la valutazione del responsabile della struttura di appartenenza nella parte in cui del tutto comprensibilmente valutava come “qualificante” l'esperienza del nel CP_3 settore dell'assistenza sanitaria di base, a fronte di un'esperienza della valutata Pt_1
come “sufficientemente qualificante”).
Con riguardo alla scelta del responsabile della UOS assistenza specialistica ambulatoriale interna, invece, va considerato come la aveva maturato una CP_4
“valida esperienza nel settore” anche come responsabile f.f. (cfr. valutazione di cui all'allegato n. 6 del ricorso), mentre la aveva sviluppato la sua carriera nel diverso Pt_1
ambito della medicina legale (cfr. l'allegato n. 6 del ricorso per la valutazione del responsabile della struttura messa a concorso, secondo cui l'esperienza della ricorrente era definita come “limitata”, nonché, a conferma della prima, la valutazione espressa da altro
7 responsabile di struttura in relazione all'omologo incarico presso la PTA di cui Per_3
all'allegato n. 7a del ricorso). Anche in questo caso, dunque, la scelta del Direttore
Generale non può essere considerata pretestuosa, ma conforme ai canoni di correttezza e buona fede.
Le ragioni che precedono conducono inesorabilmente al rigetto del ricorso.
Esisto del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Nonostante l'esito del giudizio, secondo questo giudice sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, visto che a fronte di una scelta datoriale ampiamente discrezionale le doglianze attoree sono apparse certamente infondate, ma non di per sé pretestuose.
P.Q.M.
nella contumacia di e , CP_3 Controparte_4
rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 10306/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Abbate;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lubrano;
- parte resistente –
e
(c.f. ), Controparte_2 P.IVA_2 parte rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
- parte resistente –
e
(c.f. ), nato a [...] [...]; CP_3 C.F._2 CP_1
- resistente contumace –
e
(c.f. , nata a [...] [...]; Controparte_4 C.F._3 CP_1
- resistente contumace –
Oggetto: rapporto di lavoro.
1 Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 16 agosto 2023 riassumendo il giudizio Parte_1
precedentemente ed erroneamente introdotto dinnanzi al giudice amministrativo, ha chiesto che l' di venga condannata a conferirle l'incarico di responsabile CP_5 CP_1
della di base (afferente alla oppure Parte_2 Parte_3
l'incarico di responsabile della specialistica ambulatoriale interna Parte_2
(afferente alla , contestando la legittimità della delibera n. 0751/2012 Parte_3
con cui detti incarichi venivano conferiti rispettivamente ai dott.ri e CP_3 CP_4 nonché della successiva delibera n. 45/2016 con cui i medesimi incarichi venivano confermati in capo ai predetti;
in subordine, ha chiesto che l' venga Controparte_6
condannata al risarcimento del danno da perdita di chance, da liquidarsi tenendo in considerazione le maggiorazioni economiche, le indennità ed il maggior trattamento pensionistico che avrebbe percepito ricevendo uno degli incarichi negati. A sostegno delle superiori pretese la ricorrente, da un lato, ha evidenziato come l'attribuzione dei due incarichi sia avvenuta in modo arbitrario, senza alcuna motivazione e segnatamente senza essere preceduta dalla proposta scritta da parte del responsabile della struttura di appartenenza;
dall'altro lato, ha eccepito la violazione del d.l. 95/2010, del cd. patto della salute 2010-2012 e della circolare dell' del Controparte_2
19 luglio 2012 (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata l'1 ottobre 2024 l' Controparte_2
ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, visto che
[...] nessuna domanda sarebbe stata proposta nei suoi confronti (cfr. memoria).
Con la memoria di costituzione depositata il 15 ottobre 2024 l'
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, in particolare, il Controparte_1 carattere fiduciario delle nomine controverse (cfr. memoria).
e , pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono Controparte_4 CP_3
costituiti, cosicché ne va dichiarata la contumacia.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
2 Sulla domanda di conferimento degli incarichi.
La domanda principale della ricorrente non può trovare accoglimento non soltanto perché gli incarichi si riferivano a trienni ormai ampiamente conclusi, ma soprattutto ed in via dirimente perché la ricorrente ha dedotto di essere stata posta in quiescenza con decorrenza dall'1 gennaio 2025 (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 31 dicembre
2024).
All'esito di tale circostanza rimane da esaminare esclusivamente la domanda risarcitoria.
Questioni preliminari.
Innanzitutto, va immediatamente rilevato che, alla luce della pretesa risarcitoria azionata in giudizio (rispetto alla quale l'accertamento dell'illegittimità delle delibere con cui venivano assegnati gli incarichi ai dott.ri e costituisce un mero CP_3 CP_4 presupposto logico e giuridico), non sussiste alcun litisconsorzio con i cd. Contr controinteressati. Tale considerazione è troncante rispetto all'eccezioni dell' circa l'omessa evocazione in giudizio della (cfr. memoria di costituzione), fermo CP_4 restando che quest'ultima risulta ritualmente citata dalla (cfr. allegato alla nota di Pt_1
deposito del 24 ottobre 2024).
Allo stesso modo, poi, va esclusa la necessità che l'Inps partecipi al giudizio, visto che la ha agito in via esclusivamente risarcitoria nei confronti della convenuta e non ha Pt_1
chiesto la regolarizzazione contributiva del rapporto, ma, semmai, il risarcimento del danno conseguente al pregiudizio contributivo subito (cfr. ricorso).
In via altrettanto preliminare, infine, va evidenziato come tutte le questioni processuali attinenti al precedente giudizio amministrativo siano completamente irrilevanti perché, a ben guardare, la decisione della causa dipende da questioni squisitamente giuridiche sottoposte all'attenzione del Tribunale dalla stessa ricorrente e, come tali, autonomamente valutabili.
Il secondo motivo di ricorso.
Per mera comodità espositiva, va subito detto che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
E' del tutto evidente che l'eventuale violazione del d.l. 95/2010, del cd. patto della salute 2010-2012 e della circolare dell' del Controparte_2
3 19 luglio 2012, secondo la stessa prospettazione attorea, avrebbe comportato la sospensione dei procedimenti di conferimento degli incarichi (cfr. ricorso), ma giammai il conferimento di uno dei due incarichi alla per tale ragione la pretesa risarcitoria Pt_1 non può certamente essere accordata sulla base di questo (asserito) profilo d'illegittimità
(cfr. in ogni caso le ulteriori difese dell' di ). CP_5 CP_1
Il primo motivo di ricorso.
Passando all'esame del primo motivo di ricorso, invece, va segnalato come la ricorrente abbia sostenuto l'illegittimità dei provvedimenti con cui gli incarichi di responsabile delle
UOS assistenza sanitaria di base ed assistenza specialistica ambulatoriale interna perché tali conferimenti sarebbero avvenuti senza motivazione, senza l'effettiva e compiuta comparazione dei titoli dei candidati idonei ed in assenza della proposta scritta del responsabile della struttura di appartenenza (cfr. ricorso: “Tale atto”, cioè la proposta scritta del responsabile della struttura, “non solo è funzionalmente diverso dalla dichiarazione di idoneità dei candidati (che come ribadito dal regolamento lo precede e con cui non si identifica) ma risulta un atto indispensabile e necessario per rendere inequivocabile, a seguito della valutazione comparativa, quale tra i soggetti idonei risulti il maggiormente meritevole ed adeguato, per titoli e carriera, a ricoprire l'incarico messo a concorso. (…) La mancanza dell'atto di designazione, oltre a rappresentare un vizio del procedimento ed una violazione della norma regolamentare che espressamente lo contempla, non consente, altresì, in alcun modo (diversamente dagli altri casi di Cont cui si è detto) di risalire al ragionamento logico-giuridico seguito dall' nell'atto impugnato ed alle valutazioni compiute ex ante per preferire, come detto, i detti controinteressati alla ricorrente.
(…) Il giudizio sintetico espresso nei confronti di quest'ultima dal dr. che si ritrova Per_1
all'interno della dichiarazione di idoneità (docc. 6), inoltre, non trova alcun valido fondamento nei titoli e nella documentazione prodotta e di cui si è detto, risultando, invece, meramente arbitrario e volto soltanto a penalizzare, senza alcun valido riscontro oggettivo, l'odierna ricorrente. (…)
Diversamente, invece, per gli altri due controinteressati il dr. sembra abbia valutato titoli ed Per_1 esperienze lavorative maturate successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, all'8 novembre 2011, e, ciò, nonostante il divieto imposto dal bando. (…) A ciò si Pt_4 aggiunge che non è stata acquisita per nessuno dei candidati la valutazione effettuata dal Collegio
Tecnico e quella individuale del dirigente svolta dall'Organismo indipendente di valutazione che
4 avrebbe potuto evidenziare in maniera più appropriata le affinità e la rispondenza della ricorrente a ricoprire indifferentemente i due posti messi a concorso oggi assegnati ai controinteressati”).
Da parte sua la resistente ha difeso la legittimità della propria scelta, sostenendo che l'attribuzione degli incarichi in questione avesse carattere squisitamente fiduciario: in altre parole, secondo l' la scelta da parte del Direttore Generale tra i candidati CP_6
risultati idonei del soggetto cui conferire l'incarico sarebbe del tutto discrezionale e sostanzialmente insindacabile (cfr. più ampiamente la memoria).
La disciplina normativa applicabile.
Secondo il regolamento aziendale pacificamente applicabile al caso di specie (cfr. allegato n. 3 del ricorso), gli incarichi dirigenziali di struttura semplice sono conferiti dal
Direttore Generale, acquisito il parere favorevole del direttore sanitario e del direttore amministrativo, su proposta scritta e motivata del responsabile della struttura di appartenenza (art. 6).
La proposta di incarico e l'eventuale selezione dalla rosa degli idonei viene effettuata tenendo in considerazione le valutazioni del Collegio Tecnico, la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, l'area e la disciplina di appartenenza, le attitudini, competenze e capacità professionali, i risultati conseguenti e gli incarichi precedentemente ricoperti (art. 7).
E' importante notare, infine, che all'interno della rosa degli idonei il responsabile della struttura di appartenenza non deve formulare alcuna graduatoria, limitandosi ad esprimere un “motivato giudizio di idoneità a ricoprire l'incarico” (art. 8).
Con riferimento a delle procedure del tutto sovrapponibili, la Corte di Cassazione ha stabilito che non si tratta di una procedura concorsuale in senso stretto “essendo domandato ad apposita commissione soltanto il compito di predisporre un elenco di candidati idonei (senza attribuzione di punteggi e senza formazione di graduatoria) da sottoporre al direttore generale, il quale conferisce l'incarico con scelta di carattere fiduciario affidata alla propria responsabilità manageriale” (Cass., S.U., sentenza n. 15764 del 19 luglio 2011). Tale scelta, secondo la citata giurisprudenza, non richiede l'adozione di una motivazione, pur soggiacendo al rispetto del principio di non discriminazione e dei doveri di correttezza e buona fede ispirati dal criterio di buon andamento della Pubblica Amministrazione.
5 La giurisprudenza di legittimità più recente, poi, ha stabilito che “in tema di dirigenza medica, in applicazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 (previsione generale) e dell'art. 15-ter, comma 1, del d.lgs. 502 del 1992 (disciplina speciale), il conferimento dell'incarico di titolare di struttura complessa deve conseguire ad una procedura comparativa dei profili specifici e delle esperienze professionali dei singoli candidati, improntata al rispetto delle regole di correttezza e buona fede e dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., e concludersi con l'adozione di un provvedimento adeguatamente motivato, che illustri sia i criteri adottati, sia le ragioni giustificative della scelta assunta” (Cass., sez. lav., ordinanza n. 1488 del
15 gennaio 2024).
Ora, dalla lettura sistematica del regolamento emerge chiaramente come, in presenza di una pluralità di candidature, il responsabile della struttura non debba individuare e proporre al Direttore Generale il candidato comparativamente migliore, ma debba proporgli una rosa di idonei, completa di un motivato giudizio di idoneità a ricoprire l'incarico: sarà, poi, il Direttore Generale a conferire l'incarico con una scelta ampiamente discrezionale e limitata soltanto dai doveri di correttezza e buona fede.
Chiarito quanto precede, occorre verificare se nella fattispecie l'operato della convenuta possa dirsi effettivamente legittimo.
La proposta del responsabile della struttura.
Parte ricorrente ha contestato la legittimità del conferimento degli incarichi ai due colleghi, in primo luogo, perché l'atto del Direttore Generale non sarebbe stato preceduto dalla proposta nominativa del responsabile della struttura.
Tale doglianza, alla luce delle considerazioni generali sopra svolte, è infondata perché secondo il regolamento aziendale non competeva al responsabile della struttura individuare il miglior candidato tra la rosa di idonei. Del tutto correttamente, dunque, detto responsabile esprimeva, motivandolo, i propri giudizi di idoneità e sottoponeva al
Direttore Generale la rosa di candidati idonei.
Sotto l'aspetto della proposta di cui si discute, le doglianze relative alle valutazioni dei titoli appaiono infondate perché irrilevanti ai fini del giudizio di idoneità, espresso in senso favorevole nei confronti anche dell'odierna ricorrente.
La scelta del Direttore Generale.
6 A questo punto occorre verificare se, alla luce delle doglianze attoree, la scelta discrezionale del Direttore Generale possa dirsi effettivamente conforme ai canoni di buona fede e correttezza.
Ora, il sindacato di questo giudice appare particolarmente complesso perché la decisione del datore di lavoro non risulta espressamente motivata. Tale carenza motivazionale, come già visto, non costituisce di per sé un profilo di illegittimità del provvedimento, ma costringe il Tribunale a vagliare la legittimità della condotta datoriale sulla base degli elementi evincibili dagli atti prodromici, da individuarsi segnatamente nelle schede di valutazione di idoneità redatte dal responsabile della struttura (cfr. allegato n. 6 del ricorso) e nei curricula dei tre candidati coinvolti. Parte_ Ebbene, con riguardo al posto di responsabile della assistenza sanitaria di base della la scelta del non appare irrazionale visto che lo stesso, pur Parte_3 CP_3
presentando un'anzianità di servizio minore della (di per sé irrilevante in base ai Pt_1
criteri di valutazione previsti dal regolamento aziendale), al tempo dell'avviso di selezione
(10 ottobre 2011) aveva già svolto le funzioni sia di direttore del distretto n. 38 di Per_2
Parte_ (dal 3 dicembre 2010 al 23 dicembre 2011), sia di responsabile f.f. della
[...] omologa a quella oggetto di incarico presso il distretto di (dall'1 settembre Persona_2
2011 fino, per quanto interessa in questa sede, all'avviso di selezione). Nel rispetto del potere discrezionale esercitato dal Direttore Generale, dunque, la scelta di quest'ultimo non può certo dirsi discriminatoria o contraria ai criteri di correttezza e buona fede (cfr. a fortiori la valutazione del responsabile della struttura di appartenenza nella parte in cui del tutto comprensibilmente valutava come “qualificante” l'esperienza del nel CP_3 settore dell'assistenza sanitaria di base, a fronte di un'esperienza della valutata Pt_1
come “sufficientemente qualificante”).
Con riguardo alla scelta del responsabile della UOS assistenza specialistica ambulatoriale interna, invece, va considerato come la aveva maturato una CP_4
“valida esperienza nel settore” anche come responsabile f.f. (cfr. valutazione di cui all'allegato n. 6 del ricorso), mentre la aveva sviluppato la sua carriera nel diverso Pt_1
ambito della medicina legale (cfr. l'allegato n. 6 del ricorso per la valutazione del responsabile della struttura messa a concorso, secondo cui l'esperienza della ricorrente era definita come “limitata”, nonché, a conferma della prima, la valutazione espressa da altro
7 responsabile di struttura in relazione all'omologo incarico presso la PTA di cui Per_3
all'allegato n. 7a del ricorso). Anche in questo caso, dunque, la scelta del Direttore
Generale non può essere considerata pretestuosa, ma conforme ai canoni di correttezza e buona fede.
Le ragioni che precedono conducono inesorabilmente al rigetto del ricorso.
Esisto del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Nonostante l'esito del giudizio, secondo questo giudice sussistono gravi motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, visto che a fronte di una scelta datoriale ampiamente discrezionale le doglianze attoree sono apparse certamente infondate, ma non di per sé pretestuose.
P.Q.M.
nella contumacia di e , CP_3 Controparte_4
rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali tra tutte le parti in causa.
Così deciso il 13/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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