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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/11/2025, n. 5059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5059 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
3/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8183/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te FLAVIA DI NOTO e LEANDRA Parte_1
DELL'OGLIO)
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.697,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 10/8/2022 il ricorrente premetteva di avere partecipato alle procedure selettive indette dall' ai sensi dell'art. 19, comma 6, del CP_1
decreto legislativo n. 165/2001 per il conferimento, tra gli altri, dell'incarico di dirigente responsabile dell'IPAS Giuridico Ambientale e di non essere stato ritenuto idoneo in quanto privo di “particolare e comprovata esperienza nello
specifico settore posto a selezione”; argomentava l'illegittimità della procedura sottolineando l'erroneità della valutazione compiuta dalla Commissione in ordine al mancato possesso da parte sua dell'esperienza professionale necessaria all'inserimento fra i soggetti idonei;
deduceva, conclusivamente, il “diritto
all'inserimento della propria istanza di partecipazione nell'elenco definitivo delle
istanze ammissibili a valere per il conferimento dell'incarico dirigenziale di
responsabile dell'IPAS Giuridico Ambientale di cui al DDG n. 348 del
13/08/2021” e chiedeva la condanna dell' al “risarcimento del danno per la CP_1
perdita di chance” subita, sostenendo a tal fine che le possibilità di ottenere l'incarico dirigenziale sperato a seguito del corretto inserimento fra gli idonei erano “di fatto vicine alla certezza e, in ogni caso, non inferiori al 50%”.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16/1/2023 contestando CP_1
la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'esito delle conclusioni esposte nelle note scritte ex art. 127-ter, la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la procedura selettiva di cui si discute era finalizzata al
“conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro n. 165/01 e ss.mm.ii. di responsabile dell'IPAS Giuridico-ambientale per
l'espletamento di attività di supporto, consulenza e assistenza giuridica alla
direzione in materia giuridico-ambientale nella predisposizione di atti e
provvedimenti di competenza dell'Agenzia” e circoscriveva la possibilità di partecipazione ai soli candidati in possesso dei seguenti requisiti “generali: a)
Cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea o extra UE come
definito dall'art. 7 comma 1 Legge 97 del 6.8.2013; b) Idoneità' fisica all'impiego”
e specifici: “a) Laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea
conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
decreto del Controparte_2
3 novembre 1999, n. 509 in Giurisprudenza, ed abilitazione
[...]
professionale all'esercizio dell'attività di avvocato. b) Particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione,
desumibile da attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali, o, in alternativa particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di
lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. c) Conoscenza della lingua inglese e delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse”, con la previsione finale che “L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale, fornendone esplicita
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro motivazione, ed a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto della specifica
professionalità sulla base della valutazione dei curricula pervenuti e della
continuità programmatica dell' ”. CP_1
La Commissione deputata alla valutazione dei curricula presentati dai 32
candidati, nel corso della prima riunione tenutasi il 20/09/2021, ha preliminarmente adottato alcuni “indirizzi metodologici” “al fine di fornire
indicazioni uniformi” e “affinché le valutazioni possano essere effettuate in
maniera omogenea per tutti i candidati”, specificamente esigendo che la pregressa esperienza dirigenziale in organismi, enti ovvero aziende, pubbliche e private, che la posseduta specializzazione professionale, culturale e scientifica in uno alle esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, i ruoli precedentemente svolti nei settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato si riferissero allo “specifico settore posto a selezione”.
Ora, sostiene il ricorrente che in tal modo la Commissione abbia “introdotto
ulteriori requisiti di ammissione non conformi al parametro normativo” ed in contrasto pure con il tenore letterale della lex specialis racchiusa nel bando selettivo;
oppone il ricorrente che (nel suo caso) la sola provenienza dal settore della magistratura, ancorché onoraria, fosse requisito – oltre che necessario – del tutto sufficiente per risultare assegnatario dell'incarico messo a bando o, quanto meno, per l'inserimento nell'elenco degli idonei.
L'assunto non è condivisibile sol che si pensi alla ratio che sottende ogni procedura di nomina di un dirigente esterno all'Amministrazione ed alla funzione che è perciò chiamata a svolgere, ove nominata, la Commissione incaricata di scremare le candidature.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il ricorso alle procedure ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, infatti, ha il primario scopo di rimediare ad una accertata carenza di professionalità nell'ente procedente;
è tale ineludibile presupposto a consentire una deroga al principio concorsuale, facendo sì che possano attingersi dal mercato figure dotate di requisiti di professionalità così evidenti ed elevate da far presupporre in modo assoluto che la loro competenza non sia certamente inferiore a quella che dimostrerebbe il candidato che superi il vaglio di un concorso. Il dirigente esterno
è, dunque, un esperto di particolare e comprovata specializzazione ed è del tutto logico che tale specializzazione debba essere in linea con la natura dell'incarico per cui viene bandita la procedura di reclutamento esterno.
Ciò posto, nel caso in esame l'operato della Commissione non appare censurabile,
dovendosi precipuamente ricordare “come l'esercizio della discrezionalità tecnica
possa permettere di svolgere un'analisi contestuale e concreta dei profili dei
candidati in relazione alle specificità dell'incarico, comunque insite nel
curriculum della professionalità prescelta e prescritta nell'interpello della
procedura”; ne consegue che “l'amministrazione titolare della procedura di
affidamento dell'incarico dirigenziale può discrezionalmente prevedere requisiti
aggiuntivi, come i requisiti dell'anzianità di servizio e dell'esperienza maturata,
che non sono da intendersi in senso letterale e restrittivo, bensì da considerare
insiti a quelli indicati nel bando, e purché richiamino la valutazione delle
esperienze professionali pregresse e la coerenza del percorso professionale con le
caratteristiche dell'incarico da conferire.”, e ciò perché “la finalità dell'azione
discrezionale è quella di individuare il candidato che offre la migliore garanzia
di competenza e adeguatezza rispetto alle esigenze del ruolo di direzione da
ricoprire, in coerenza anche con il principio di buon andamento
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione” e coerentemente “la
valorizzazione dell'esperienza pregressa specificamente afferente all'ufficio
costituisce espressione della logica del buon andamento e dell'efficienza
amministrativa” (per tali rilievi Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per il Lazio, Deliberazione n. 66/2025/PREV).
Se, dunque, era certamente precluso alla Commissione di procedere ad una valutazione dei curricula dei candidati sulla scorta di parametri diversi da quelli cui fanno riferimento le disposizioni di legge e di bando summenzionate, il requisito della pertinenza delle pregresse esperienze dirigenziali (nonché di tutte le altre esperienze professionali indicate dalla norma e dal bando come equivalenti a quella dirigenziale) allo specifico settore cui si riferiva il bando selettivo appare al Tribunale logicamente implicito e vieppiù del tutto necessario,
deputandosi invero alla Commissione una valutazione che fosse preparatoria rispetto alla successiva scelta del Direttore Generale del soggetto cui conferire l'incarico all'interno della rosa dei candidati indicati come idonei e desse perciò
conto di quella “specifica professionalità” che il giudizio del Direttore era discrezionalmente chiamato a valutare e scegliere, coerentemente richiedendosi nel bando non solo la produzione di un “curriculum formativo e professionale”
inclusivo di “tutte le informazioni inerenti il percorso formativo e professionale
del candidato e il possesso dei requisiti specifici di ammissione” ma pure che nel curriculum fossero “descritte in modo dettagliato, le specifiche attività svolte e le
esperienze maturate, gli enti in cui tali attività sono state prestate ed il livello di
responsabilità assunto nell'espletamento dell'incarico o nella gestione delle
relative attività, budget eventualmente gestito e numero di risorse umane
amministrato”.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro La scelta, da parte della Commissione, dei soli candidati in grado di documentare una esperienza nello specifico settore posto a selezione, dunque, lungi dal costituire un arbitrario criterio di valutazione ulteriore rispetto a quello indicato dalla legge e dal bando, concretizzava piuttosto l'esigenza – giustamente sottolineata anche nella nota a firma del Direttore Amministrativo del 27/10/2021
prot. n. 55084 - che la particolare e documentata qualificazione professionale dei candidati fosse valutata in stretta connessione con la particolarità e complessità
dei compiti che l'Amministrazione intendeva affrontare e portare a compimento con l'ausilio dei dirigenti esterni selezionati.
Non risulta, del resto, che attraverso il riferimento allo “specifico settore posto a
selezione”, la Commissione abbia finito per operare surrettiziamente una valutazione dei candidati contraria a correttezza e buona fede, giacché i prodotti verbali dei lavori danno conto di come tale criterio sia stato applicato a tutti i candidati e se – incontestata la valutazione degli altri due soggetti ritenuti idonei,
e – tale criterio ha consentito l'attribuzione del posto Persona_1 Persona_2
ad una concorrente che si è rivelata del tutto priva della professionalità
necessaria, ciò non è dipeso dall'incongruità del criterio utilizzato bensì, per come indicato dallo stesso ricorrente, dal fatto che ha inserito Parte_2
nel proprio curriculum una “rappresentazione falsa e fuorviante di esperienze,
capacità, preparazione e titoli nel settore per cui sarebbe stato conferito
l'incarico di dirigente”, l'accertamento della quale ha condotto alla successiva pronuncia di decadenza dall'incarico.
Non condivisibile, poi, appare l'assunto del ricorrente secondo cui in ogni caso la sua elevata specializzazione maturata nel campo della giurisdizione anche in materia ambientale “non poteva che derivare dalla stessa appartenenza
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all''ordinamento giudiziario”, e deve invece rilevarsi come il curriculum prodotto dal ricorrente – certamente descrittivo di una rilevante esperienza nel settore penale – nulla invece segnalasse con specifico riferimento agli aspetti giuridico-
ambientali.
Respinto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, le spese sono liquidate a favore dell' nella misura indicata in dispositivo, liquidata avuto CP_1
riguardo ai valori minimi che il DM 147/2022 indica nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 52.000,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 23/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
3/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 8183/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.te FLAVIA DI NOTO e LEANDRA Parte_1
DELL'OGLIO)
ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(AVVOCATURA DELLO STATO)
[...]
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.697,50, oltre spese generali, IVA e CPA.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 10/8/2022 il ricorrente premetteva di avere partecipato alle procedure selettive indette dall' ai sensi dell'art. 19, comma 6, del CP_1
decreto legislativo n. 165/2001 per il conferimento, tra gli altri, dell'incarico di dirigente responsabile dell'IPAS Giuridico Ambientale e di non essere stato ritenuto idoneo in quanto privo di “particolare e comprovata esperienza nello
specifico settore posto a selezione”; argomentava l'illegittimità della procedura sottolineando l'erroneità della valutazione compiuta dalla Commissione in ordine al mancato possesso da parte sua dell'esperienza professionale necessaria all'inserimento fra i soggetti idonei;
deduceva, conclusivamente, il “diritto
all'inserimento della propria istanza di partecipazione nell'elenco definitivo delle
istanze ammissibili a valere per il conferimento dell'incarico dirigenziale di
responsabile dell'IPAS Giuridico Ambientale di cui al DDG n. 348 del
13/08/2021” e chiedeva la condanna dell' al “risarcimento del danno per la CP_1
perdita di chance” subita, sostenendo a tal fine che le possibilità di ottenere l'incarico dirigenziale sperato a seguito del corretto inserimento fra gli idonei erano “di fatto vicine alla certezza e, in ogni caso, non inferiori al 50%”.
L' si costituiva in giudizio con memoria depositata il 16/1/2023 contestando CP_1
la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'esito delle conclusioni esposte nelle note scritte ex art. 127-ter, la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che la procedura selettiva di cui si discute era finalizzata al
“conferimento dell'incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 6 del D.Lgs.
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro n. 165/01 e ss.mm.ii. di responsabile dell'IPAS Giuridico-ambientale per
l'espletamento di attività di supporto, consulenza e assistenza giuridica alla
direzione in materia giuridico-ambientale nella predisposizione di atti e
provvedimenti di competenza dell'Agenzia” e circoscriveva la possibilità di partecipazione ai soli candidati in possesso dei seguenti requisiti “generali: a)
Cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione Europea o extra UE come
definito dall'art. 7 comma 1 Legge 97 del 6.8.2013; b) Idoneità' fisica all'impiego”
e specifici: “a) Laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea
conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al
decreto del Controparte_2
3 novembre 1999, n. 509 in Giurisprudenza, ed abilitazione
[...]
professionale all'esercizio dell'attività di avvocato. b) Particolare e comprovata
qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione,
desumibile da attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in
funzioni dirigenziali, o, in alternativa particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di
lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali
previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato. c) Conoscenza della lingua inglese e delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse”, con la previsione finale che “L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale, fornendone esplicita
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro motivazione, ed a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto della specifica
professionalità sulla base della valutazione dei curricula pervenuti e della
continuità programmatica dell' ”. CP_1
La Commissione deputata alla valutazione dei curricula presentati dai 32
candidati, nel corso della prima riunione tenutasi il 20/09/2021, ha preliminarmente adottato alcuni “indirizzi metodologici” “al fine di fornire
indicazioni uniformi” e “affinché le valutazioni possano essere effettuate in
maniera omogenea per tutti i candidati”, specificamente esigendo che la pregressa esperienza dirigenziale in organismi, enti ovvero aziende, pubbliche e private, che la posseduta specializzazione professionale, culturale e scientifica in uno alle esperienze di lavoro maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, i ruoli precedentemente svolti nei settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato si riferissero allo “specifico settore posto a selezione”.
Ora, sostiene il ricorrente che in tal modo la Commissione abbia “introdotto
ulteriori requisiti di ammissione non conformi al parametro normativo” ed in contrasto pure con il tenore letterale della lex specialis racchiusa nel bando selettivo;
oppone il ricorrente che (nel suo caso) la sola provenienza dal settore della magistratura, ancorché onoraria, fosse requisito – oltre che necessario – del tutto sufficiente per risultare assegnatario dell'incarico messo a bando o, quanto meno, per l'inserimento nell'elenco degli idonei.
L'assunto non è condivisibile sol che si pensi alla ratio che sottende ogni procedura di nomina di un dirigente esterno all'Amministrazione ed alla funzione che è perciò chiamata a svolgere, ove nominata, la Commissione incaricata di scremare le candidature.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Il ricorso alle procedure ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/01, infatti, ha il primario scopo di rimediare ad una accertata carenza di professionalità nell'ente procedente;
è tale ineludibile presupposto a consentire una deroga al principio concorsuale, facendo sì che possano attingersi dal mercato figure dotate di requisiti di professionalità così evidenti ed elevate da far presupporre in modo assoluto che la loro competenza non sia certamente inferiore a quella che dimostrerebbe il candidato che superi il vaglio di un concorso. Il dirigente esterno
è, dunque, un esperto di particolare e comprovata specializzazione ed è del tutto logico che tale specializzazione debba essere in linea con la natura dell'incarico per cui viene bandita la procedura di reclutamento esterno.
Ciò posto, nel caso in esame l'operato della Commissione non appare censurabile,
dovendosi precipuamente ricordare “come l'esercizio della discrezionalità tecnica
possa permettere di svolgere un'analisi contestuale e concreta dei profili dei
candidati in relazione alle specificità dell'incarico, comunque insite nel
curriculum della professionalità prescelta e prescritta nell'interpello della
procedura”; ne consegue che “l'amministrazione titolare della procedura di
affidamento dell'incarico dirigenziale può discrezionalmente prevedere requisiti
aggiuntivi, come i requisiti dell'anzianità di servizio e dell'esperienza maturata,
che non sono da intendersi in senso letterale e restrittivo, bensì da considerare
insiti a quelli indicati nel bando, e purché richiamino la valutazione delle
esperienze professionali pregresse e la coerenza del percorso professionale con le
caratteristiche dell'incarico da conferire.”, e ciò perché “la finalità dell'azione
discrezionale è quella di individuare il candidato che offre la migliore garanzia
di competenza e adeguatezza rispetto alle esigenze del ruolo di direzione da
ricoprire, in coerenza anche con il principio di buon andamento
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione” e coerentemente “la
valorizzazione dell'esperienza pregressa specificamente afferente all'ufficio
costituisce espressione della logica del buon andamento e dell'efficienza
amministrativa” (per tali rilievi Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo
per il Lazio, Deliberazione n. 66/2025/PREV).
Se, dunque, era certamente precluso alla Commissione di procedere ad una valutazione dei curricula dei candidati sulla scorta di parametri diversi da quelli cui fanno riferimento le disposizioni di legge e di bando summenzionate, il requisito della pertinenza delle pregresse esperienze dirigenziali (nonché di tutte le altre esperienze professionali indicate dalla norma e dal bando come equivalenti a quella dirigenziale) allo specifico settore cui si riferiva il bando selettivo appare al Tribunale logicamente implicito e vieppiù del tutto necessario,
deputandosi invero alla Commissione una valutazione che fosse preparatoria rispetto alla successiva scelta del Direttore Generale del soggetto cui conferire l'incarico all'interno della rosa dei candidati indicati come idonei e desse perciò
conto di quella “specifica professionalità” che il giudizio del Direttore era discrezionalmente chiamato a valutare e scegliere, coerentemente richiedendosi nel bando non solo la produzione di un “curriculum formativo e professionale”
inclusivo di “tutte le informazioni inerenti il percorso formativo e professionale
del candidato e il possesso dei requisiti specifici di ammissione” ma pure che nel curriculum fossero “descritte in modo dettagliato, le specifiche attività svolte e le
esperienze maturate, gli enti in cui tali attività sono state prestate ed il livello di
responsabilità assunto nell'espletamento dell'incarico o nella gestione delle
relative attività, budget eventualmente gestito e numero di risorse umane
amministrato”.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro La scelta, da parte della Commissione, dei soli candidati in grado di documentare una esperienza nello specifico settore posto a selezione, dunque, lungi dal costituire un arbitrario criterio di valutazione ulteriore rispetto a quello indicato dalla legge e dal bando, concretizzava piuttosto l'esigenza – giustamente sottolineata anche nella nota a firma del Direttore Amministrativo del 27/10/2021
prot. n. 55084 - che la particolare e documentata qualificazione professionale dei candidati fosse valutata in stretta connessione con la particolarità e complessità
dei compiti che l'Amministrazione intendeva affrontare e portare a compimento con l'ausilio dei dirigenti esterni selezionati.
Non risulta, del resto, che attraverso il riferimento allo “specifico settore posto a
selezione”, la Commissione abbia finito per operare surrettiziamente una valutazione dei candidati contraria a correttezza e buona fede, giacché i prodotti verbali dei lavori danno conto di come tale criterio sia stato applicato a tutti i candidati e se – incontestata la valutazione degli altri due soggetti ritenuti idonei,
e – tale criterio ha consentito l'attribuzione del posto Persona_1 Persona_2
ad una concorrente che si è rivelata del tutto priva della professionalità
necessaria, ciò non è dipeso dall'incongruità del criterio utilizzato bensì, per come indicato dallo stesso ricorrente, dal fatto che ha inserito Parte_2
nel proprio curriculum una “rappresentazione falsa e fuorviante di esperienze,
capacità, preparazione e titoli nel settore per cui sarebbe stato conferito
l'incarico di dirigente”, l'accertamento della quale ha condotto alla successiva pronuncia di decadenza dall'incarico.
Non condivisibile, poi, appare l'assunto del ricorrente secondo cui in ogni caso la sua elevata specializzazione maturata nel campo della giurisdizione anche in materia ambientale “non poteva che derivare dalla stessa appartenenza
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all''ordinamento giudiziario”, e deve invece rilevarsi come il curriculum prodotto dal ricorrente – certamente descrittivo di una rilevante esperienza nel settore penale – nulla invece segnalasse con specifico riferimento agli aspetti giuridico-
ambientali.
Respinto, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso, le spese sono liquidate a favore dell' nella misura indicata in dispositivo, liquidata avuto CP_1
riguardo ai valori minimi che il DM 147/2022 indica nelle cause di lavoro di valore superiore ad euro 52.000,01.
◊
Così deciso in Palermo, il 23/11/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro