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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/03/2025, n. 829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 829 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro,
nella causa iscritta al R.G.L. n. 8256/2023 promossa da:
- - ass. avv. CARAPELLE (parte ricorrente) Parte_1 C.F._1
contro
-80185250588 - ass. dottor Controparte_1
e CP_2 CP_3 all'udienza del 26/3/2025 dopo la discussione delle parti, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA
1. Premesso che
1.1. - la ricorrente, docente di religione cattolica assunta dal con Controparte_1 contratti a tempo determinato dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2023/2024, lamenta l'abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, in ragione dell'avvenuto superamento del limite dei 36 mesi, in violazione della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/UE e chiede la condanna della parte convenuta al risarcimento del danno equitativamente quantificato tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto utile ai fini del t.f.r. (pari ad € 2.190,43) o alla veriore somma accertanda in corso di causa;
la ricorrente allega di aver sempre lavorato dal 1° settembre al 31 agosto e di non aver potuto partecipare ad un concorso pubblico o fruire di alcuna misura stabilizzazione, considerato che:
- contrariamente a quanto previsto dall'art. 2 c.2 l. 186/2003, dall'anno 2003/2004, nessun ulteriore concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di insegnanti di religione cattolica è mai stato bandito;
- non essendo previste per l'insegnamento della religione cattolica graduatorie ad esaurimento per docenti abilitati, non è stato per costoro mai possibile passare al ruolo ai sensi dell'art. 399 d.lgs 297/1994; - l'art. 1 legge 13/07/2015 n. 107 ha escluso gli insegnanti di religione cattolica dalla possibilità di partecipare alle procedure concorsuali riservate per la stabilizzazione a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti di diritto;
1.2. - il difende la legittimità del proprio operato deducendo l'inapplicabilità del CP_1
d.lgs. 368/2021 e del d.lgs. 165/2001 al settore scolastico e la carenza di allegazioni sulla sussistenza dei danni di cui è stato chiesto il risarcimento;
2. osservato che:
- nel sistema delineato dalla l. 107/2015, una volta posto rimedio mediante un piano straordinario di stabilizzazioni alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni a tempo determinato in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (art. 1 comma 95 e ss.), la reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea avrebbe dovuto essere evitata attraverso la prevista indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, unitamente all'applicazione dell'art. 1 comma 131 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”, disposizione poi abrogata dall'art. 4 bis d.l. 2/7/2018 n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in l. 9/8/2018 n. 96);
- l'art. 29 comma 2 d. lgs. 15/6/2015 n. 81 ha escluso espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dall'applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo;
- a fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs.
13/4/2017 n. 59 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), è rimasta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4 comma 1 l. 3/5/1999 n. 124 senza espressi limiti di durata;
tale disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 20/7/2016 n. 187, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino;
- è sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato;
- in merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n.
22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su “organico di diritto”, prese in considerazione dalla Corte di Giustizia e dalla Corte Costituzionale, facendo salva la possibilità per il lavoratore di allegare e provare che, nella concreta assegnazione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico;
- l'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di espresse indicazioni legislative volte ad individuare gli estremi dell'abuso, nel caso del superamento del termine triennale previsto – anche a seguito della l. 107/2015, che ha riformato l'art. 400 d.lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti;
3.
considerato che
il non ha contestato le allegazioni avversarie in merito al CP_1
mancato avvio delle procedure concorsuali per i docenti di religione, che la ricorrente ha sottoscritto tutti contratti dal 1° settembre al 31 agosto e che i 36 mesi di servizio risultano superati a decorrere dall'a.s. 2019/2020 in poi (sino all'a.s. 2023/2024), può ritenersi sussistente il denunciato abuso;
4. osservato, quanto alla tutela da accordare alla parte ricorrente, che 4.1. – nelle sentenze più sopra citate la Cassazione ha chiarito che, in caso di illecita reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il terzo contratto di durata annuale, fermo il divieto di conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione, e fatta salva l'efficacia riparatoria per equivalente della sopravvenuta immissione in ruolo, il risarcimento del danno può ritenersi una misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso e ad eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione europea e che, in assenza di prova ad opera del lavoratore del maggior pregiudizio subito, possono essere applicati per la quantificazione del danno i parametri dettati dall'art. 32 comma 5 l. 182/2010, norma poi abrogata e sostituita dall'art. 28 comma 2 d.lgs.
81/2015, che così dispone “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
4.2. – come osservato dalla parte attrice senza incorrere in obiezioni ad opera della controparte, la ricorrente non ha beneficiato di alcuna procedura di stabilizzazione: la misura sanzionatoria adeguata in relazione all'accertato abuso deve pertanto essere individuata in quella risarcitoria, non essendo necessaria, contrariamente a quanto sostenuto dal , la prova di un effettivo danno;
CP_1
4.3. - il danno che, secondo la sentenza Cass. SS.UU. n. 5072/2016 e le successive conformi, deve essere risarcito, è infatti il pregiudizio subìto dal docente per l'illegittima precarizzazione del rapporto di lavoro nell'ambito del pubblico impiego privatizzato: si tratta di un danno presunto, conseguente alla violazione di norme imperative di derivazione comunitaria, qualificabile, appunto, come "danno comunitario", con esonero dall'onere probatorio ed avente anche natura e finalità sanzionatorie, costituito dalla condizione di precarietà in cui il lavoratore viene abusivamente tenuto, in violazione della normativa dell'Unione Europea, e cioè per un periodo superiore a quello massimo da essa consentito (36 mesi); 4.3. – nel corso del giudizio sulla misura del risarcimento è intervenuto il Legislatore che, ritenendo evidentemente non adeguate le misure sanzionatorie offerte dall'ordinamento interno rispetto al danno da violazione della direttiva 1999/70/UE (ed in particolare il risarcimento del danno previsto dall'art. 32 comma 5 l. 183/2010, poi abrogato e sostituito dall'analoga tutela di cui all'art. 28, co. 2, d. lgs. n. 81/2015), con decreto legge 131/2024 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, entrato in vigore il 17.9.2024 e convertito con legge 14 novembre 2024, n. 166, ha modificato l'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserendo la seguente disposizione: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”;
4.4. – se può dubitarsi che il criterio ora introdotto sia direttamente applicabile agli abusi già verificatisi in assenza di una espressa previsione di retroattività (come invece ritenuto dalla locale Corre d'Appello nella sentenza n. 12/2025), si può invece certamente sostenere che esso possa essere utilizzato quale parametro per la liquidazione in via equitativa rimessa al giudice in relazione agli abusi pregressi, considerato che si tratta di una misura che appare sufficientemente dissuasiva e che la parte ricorrente non ha offerto la prova di aver subito un maggior danno;
4.5. - il risarcimento per il superamento del termine dei 36 mesi, avvenuto dall'a.s.
2019/2020 all'a.s. 2023/2024 con il conferimento di 5 supplenze, può esser equitativamente quantificato, tenuto conto della durata dell'abuso e del numero dei contratti a termine stipulati dopo il termine dei 36 mesi, nella misura di 8 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. (come indicata dalla parte ricorrente, senza incorrere in obiezioni ad opera della controparte: euro 2.190,43 mensili),
5.
ritenuto che
le spese di lite debbano seguire la soccombenza, considerato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio sono state azionate pretese riferite ad anni scolastici ulteriori rispetto a quelli oggetto del precedente giudizio definito tra le stesse parti e non vi è dunque motivo per disporre una compensazione, neppure parziale;
6.
ritenuto che
le spese possano esser liquidate sulla base del valore della domanda che ha trovato accoglimento, applicando gli importi minimi di cui al d.m. 55/2014 (data la natura seriale delle questioni trattate), con l'aumento del 15% per i collegamenti ipertestuali e la richiesta distrazione;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, condanna il al pagamento in favore della parte ricorrente della Controparte_1 somma corrispondente a 7 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r (euro 2.190,43 mensili) a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine per il periodo compreso tra l'a.s. 2019/2020 e l'a.s.
2023/2024, oltre interessi dalla presente sentenza sino al saldo;
condanna la parte convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi € 2109,00 oltre aumento del 15%, rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. CARAPELLE.
La giudice
Roberta PASTORE