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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3291 /2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PROVENZANO ALESSANDRA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Via Settala n. 6
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RESTELLI SIMONE e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Vigevano (PV), via Roncalli n. 15
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 6.11.2024, le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati disporre l'affido condiviso dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) con loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della ex casa coniugale alla stessa.
pagina 1 di 3 disporre che il padre potrà tenere e vedere con sé i figli i giorni del martedì e del giovedì, prelevando il figlio
alle ore 18:00 a scuola e recandosi poi con lui dal figlio agli allenamenti di calcio e/o agli altri Per_1 Per_2 eventuali diversi impegni sportivi del caso.
a weekend alternati, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola. per una settimana nelle vacanze scolastiche natalizie, alternando con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre
e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze di carnevale e pasquali seguono l'alternanza dei fine settimana di cui al punto precedente;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, nel periodo da concordare entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. disporre che il nucleo famigliare continui ad essere monitorato dai Servizi territorialmente competenti, che svolgeranno tutta l'attività necessaria nell'interesse dei minori, nei confronti dei quali i genitori manifestano fin
d'ora la loro piena adesione e disponibilità. disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) a titolo di loro Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario, somma da adeguarsi alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il 15 di ogni mese dalla data di pronuncia della sentenza;
disporre che il sig. contribuisca alle spese extra assegno nella misura pari al 70% da sostenere Parte_1 nell'interesse dei figli, richiamando per la tipologia di spese da suddividere, per la previa concertazione e per le modalità di rimborso di dette spese il Protocollo sulle spese sottoscritto dal Tribunale di Pavia e dall'Ordine degli avvocati in data 09 novembre 2016. disporre che l'assegno unico e universale resti di definitiva ed esclusiva competenza della sig.ra CP_1
Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Inoltre, non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]). Invero Per_1 Per_2
è stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e sono state concordate modalità di incontro padre-figli tali da garantire che i minori abbiano entrambi i genitori quali pagina 2 di 3 figure di riferimento per la loro crescita. Del resto, anche le relazioni di aggiornamento trasmesse dai servizi sociali non hanno rilevato potenziali situazioni di pregiudizio per la prole.
La circostanza che i coniugi, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni di separazione induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione dei figli.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Garlasco, in data 14.5.2000 (registro degli atti di matrimonio del comune di Garlasco, anno 2000, atto n.8, parte II, serie A);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato, e per le ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 7.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
II sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3291 /2023 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PROVENZANO ALESSANDRA e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Milano, Via Settala n. 6
RICORRENTE contro
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. RESTELLI SIMONE e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Vigevano (PV), via Roncalli n. 15
RESISTENTE
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con le note d'udienza, depositate in data 6.11.2024, le difese delle parti hanno concordemente rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati disporre l'affido condiviso dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]) con loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre, con conseguente assegnazione della ex casa coniugale alla stessa.
pagina 1 di 3 disporre che il padre potrà tenere e vedere con sé i figli i giorni del martedì e del giovedì, prelevando il figlio
alle ore 18:00 a scuola e recandosi poi con lui dal figlio agli allenamenti di calcio e/o agli altri Per_1 Per_2 eventuali diversi impegni sportivi del caso.
a weekend alternati, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina, con riaccompagnamento a scuola. per una settimana nelle vacanze scolastiche natalizie, alternando con la madre i periodi dal 23 al 30 dicembre
e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
le vacanze di carnevale e pasquali seguono l'alternanza dei fine settimana di cui al punto precedente;
per due settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive, nel periodo da concordare entro il giorno 30 maggio di ciascun anno. disporre che il nucleo famigliare continui ad essere monitorato dai Servizi territorialmente competenti, che svolgeranno tutta l'attività necessaria nell'interesse dei minori, nei confronti dei quali i genitori manifestano fin
d'ora la loro piena adesione e disponibilità. disporre che il sig. versi alla sig.ra la somma di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio) a titolo di loro Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario, somma da adeguarsi alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e da corrispondere entro il 15 di ogni mese dalla data di pronuncia della sentenza;
disporre che il sig. contribuisca alle spese extra assegno nella misura pari al 70% da sostenere Parte_1 nell'interesse dei figli, richiamando per la tipologia di spese da suddividere, per la previa concertazione e per le modalità di rimborso di dette spese il Protocollo sulle spese sottoscritto dal Tribunale di Pavia e dall'Ordine degli avvocati in data 09 novembre 2016. disporre che l'assegno unico e universale resti di definitiva ed esclusiva competenza della sig.ra CP_1
Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Tribunale che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi: dagli atti di causa emerge infatti che i rapporti tra gli stessi sono diventati molto tesi, tanto che entrambi hanno domandato la separazione;
non si ritiene pertanto che possano attualmente essere nelle condizioni per ristabilire la comunione di vita.
Le parti, del resto, hanno rassegnato conclusioni coincidenti ne consegue che il Tribunale nulla deve accertare in ordine alle ragioni che hanno portato al fallimento del matrimonio.
Inoltre, non vi sono motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine all'affidamento e al mantenimento dei figli minori (nato il [...]) e (nato il [...]). Invero Per_1 Per_2
è stato scelto il regime di affidamento condiviso, che è quello indicato in via prioritaria dal legislatore, e sono state concordate modalità di incontro padre-figli tali da garantire che i minori abbiano entrambi i genitori quali pagina 2 di 3 figure di riferimento per la loro crescita. Del resto, anche le relazioni di aggiornamento trasmesse dai servizi sociali non hanno rilevato potenziali situazioni di pregiudizio per la prole.
La circostanza che i coniugi, superate le contrapposizioni iniziali, siano stati in grado di trovare un accordo su tutte le condizioni di separazione induce il Collegio a ritenere che sapranno per il futuro mantenere tra di loro rapporti adeguati per seguire l'educazione dei figli.
Non vi sono, del pari, motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti in ordine ai loro rapporti economici.
Il fatto che tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo rende corretta l'integrale compensazione delle spese di lite, come concordemente richiesto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1) pronuncia la separazione dei coniugi e coniugati in Parte_1 Controparte_1
Garlasco, in data 14.5.2000 (registro degli atti di matrimonio del comune di Garlasco, anno 2000, atto n.8, parte II, serie A);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di annotare la sentenza, una volta passata in giudicato, e per le ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le condizioni di separazione sopra riportate e da intendersi qui trascritte;
4) compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in data 7.2.2025
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
(dott.ssa Claudia Caldore) (dott.ssa Marina Bellegrandi)
pagina 3 di 3