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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 09/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 977/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(CF: ), con sede in Genova, via Parte_1 P.IVA_1
XII Ottobre 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maraini Gian Paolo, elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti
20/9, presso lo studio del difensore appellante contro
studio legale associato costituito Controparte_1 in forma di iscritta in Inghilterra al N° OC310280 e Controparte_2 regolata dalla , registrata in Italia come stabile Controparte_3 organizzazione (C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Piazza di Spagna 15, P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avvocato
Micciché Mario, elettivamente domiciliata in Milano, via C. Battisti n. 11, presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“contrariis reiectis, In integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 1503/2022 del 27 aprile
2022,
- dichiarare nullo, ovvero revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, comunque, rigettare tutte le domande formulate da
[...]
Studio legale Associato per le ragioni di cui in narrativa. In Controparte_1 ogni caso, con condanna dell'altra parte alle spese.
- conseguentemente condannare CP_1 Controparte_1 CP_4
Associato a restituire a l'importo di euro 729.488,04, o la Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia in esito all'accoglimento della proposta impugnazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.”
per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. Respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato, per i motivi di cui in atto, con ogni conseguente effetto;
2. Per l'effetto, rigettare la domanda di condanna alla restituzione dell'importo di
Euro 729.488,04, oltre interessi, formulata da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 1053/2022 il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione proposta da avverso il D.I. n.2611/2019 ottenuto da Parte_1 [...]
, per il pagamento dell'importo di € € 514.618,73, oltre interessi Controparte_1
come da domanda, a titolo di compenso professionale per attività di assistenza e consulenza stragiudiziale nell'ambito di una prospettata operazione di aumento di capitale di nel 2017, in esecuzione di incarico conferito con Parte_2
scrittura 11 agosto 2017 (doc.2 primo grado di giudizio). Il Tribunale di Genova, all'esito di attività istruttoria mediante CTU in ordine all'entità dell'attività svolta da pag. 2/7 , riteneva infondata l'eccezione riconvenzionale Controparte_1
di inadempimento agli obblighi oggetto della lettera di incarico in data 11 agosto 2017 svolta dall'opponente e congrua l'entità del compenso Parte_1
richiesto da con il ricorso monitorio, in rapporto Controparte_1
al contenuto delle pattuizioni di cui alla scrittura 11 agosto 2017.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti cinque motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'interpretazione della lettera di incarico 11 agosto 2017, anche per violazione e/o non corretta applicazione degli art. 1325 n. 1 e 1346 c.c., nonché per violazione e/o non corretta applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c., e 2233 c.c.. L'appellante deduce che la scrittura 11 agosto 2017 non è da ritenersi contenere un preventivo dell'entità dei compensi, ma una mera stima degli stessi, e che in ordine agli importi ivi indicati non era stato concluso alcun accordo tra le parti. Deduce inoltre l'appellante che i report mensili, di cui è lamentato il mancato invio, non avessero mera natura informativa, ma fossero strumentalmente funzionali alla quantificazione progressiva dei compensi, da determinarsi così in un momento successivo alla sottoscrizione della scrittura 11 agosto 2017;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere “ininfluenti”, ed aventi mera valenza “informativa/illustrativa”, i reports di cui alla lettera di incarico del 11 agosto 2017, anche per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 1363,
1366 1370 c.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 n. 1
e 1346 c.c., e dell'art. 2233 c.c.;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto essere intervenuta da parte di l'accettazione dei compensi, Parte_1
da considerarsi, al contrario, unilateralmente determinati da con la nota Pt_3 proforma inviata in data 31 gennaio 2018. Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto oggetto di non contestazione tali compensi con la successiva mail di Parte_1
in data 13 aprile 2018;
[...]
pag. 3/7 iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'idoneità del contenuto dell'incarico 11 agosto 2017 a offrire un criterio certo di determinazione dei compensi. Ha contestato la Parte_1 liquidità dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo;
v. erroneità della sentenza di primo grado per non aver applicato la disciplina di cui all'art. 2233 c.c. e del DM n.55/2014. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui sono state condivise le conclusioni del
CTU, senza che fosse richiesto un parere sull'entità dei compensi all'Ordine degli Avvocati;
vi. erroneità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e non corretta valutazione delle prove, essendo state condivise le conclusioni del CTU sugli importi dovuti all'appellato, senza un adeguato esame delle contestazioni svolte sugli scaglioni applicati. Ha contestato l'appellante l'entità delle attività svolte dall'appellato; vii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla pronuncia di “rigetto” dell'eccezione di inadempimento svolta da Parte_1
incorrendo in vizio di ultra-petizione e violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c. e/o all'art. 132 c.p.c.; viii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine in punto regolamento delle spese di lite.
3- L'appellato si è costituito in Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Ha contestato le deduzioni dell'appellante, eccependone anche la genericità. Ha dedotto che le risultanze della CTU offrono adeguata contezza dell'applicabilità degli scaglioni/range di riferimento (primo scaglione compenso da euro 150 mila a 300 mila, secondo scaglione compenso da euro 300 mila a 500 mila e terzo scaglione compenso da euro 500 mila a un milione di euro), avendo il consulente effettuato una stima basata sulle attività svolte. Ha contestato la deduzione di parte appellante in ordine al mancato intervento dell'Ordine degli Avvocati per la determinazione dei compensi, osservando che, nel caso, erano vigenti tra le parti gli accordi intervenuti. In ordine al sesto motivo pag. 4/7 d'appello ha osservato che le attività imputabili al secondo scaglione sono evincibili dal documento n. 357 prodotto nel primo grado di giudizio. Ha eccepito che l'appellante, contestando genericamente la richiesta di compenso, non ha svolto deduzioni specifiche in ordine alle attività svolte ed ai relativi compensi dovuti.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termini ai sensi dell'art.190 cpc di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5 – Ritiene questa Corte che i motivi d'appello siano infondati e che l'appello non possa trovare accoglimento.
5.1 - La scrittura 11 agosto 2017 di conferimento dell'incarico professionale contiene l'esplicita indicazione della quantificazione dei compensi pattuiti, esponendo un ventaglio di importi correlati alle diverse attività che sarebbero state svolte. È infondata ogni contraria deduzione di parte appellante in ordine all'assenza di accordo circa l'entità del compenso. Inoltre, come correttamente ritenuto con la sentenza appellata, i reports mensili devono considerarsi essere stati previsti a fini meramente informativi, e non quale condizione per la determinazione del compenso professionale. In nessuna parte della scrittura 11 agosto 2017 si ricavano elementi nel senso dedotto da parte appellante. Il primo e secondo motivo d'appello, nonché il quarto nella parte in cui reitera le medesime contestazioni in ordine alla valenza della scrittura 11 agosto 2017, sono infondati.
5.2 – Correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che la mail 13 aprile 2018 di non esplicitasse contestazioni in ordine alla quantificazione Parte_1
dei compensi di cui alla nota pro forma inviata Controparte_1 CP_1 il precedente 31 gennaio 2018. L'assenza di contestazioni esplicite ed il tempo trascorso sono elementi sufficienti per ritenere intervenuta l'accettazione tacita della nota pro forma. Il terzo motivo d'appello è infondato.
pag. 5/7 5.3 – L'intervenuta accettazione tacita della nota pro forma, per le ragioni sopra considerate, comporta la liquidità del credito;
credito esigibile essendo l'incarico professionale pacificamente giunto a conclusione. Il quarto motivo d'appello, per tale parte, è infondato.
5.4 – La congruità e correttezza della quantificazione dei compensi di
[...]
ha trovato conferma all'esito della CTU svolta in primo grado. Controparte_1
Le contestazioni dell'appellante sul punto sono generiche e le conclusioni cui è giunta l'attività di CTU sono state correttamente condivise dal Tribunale in quanto scevre da vizi logici o errori, avendo considerato che la quantificazione è stata operata sulla base dei criteri liberamente pattuiti tra le parti con la scrittura 11 agosto 2017. L'attività di
CTU, sulla base della documentazione acquisita in atti, ha evidenziato che l'appellato ha svolto un'attività articolata e complessa, che ha comportato l'impegno di numerosi professionisti sotto diversi aspetti relativi al progetto di aumento di capitale di Pt_2
La maturazione del compenso, nello scaglione di riferimento pattuito, è
[...] correttamente stata ritenuta variabile in relazione all'attività svolta, e non subordinata allo svolgimento della totalità delle possibili attività considerate per ogni scaglione pattuito, essendo gli scaglioni crescenti assorbenti rispetto a quelli inferiori. Il quinto e sesto motivo d'appello sono infondati.
5.5 – L'eccezione di inadempimento svolta da nel primo Parte_1
grado di giudizio, è limitata al profilo informativo, relativo, in particolare, ai reports.
Tale eccezione è stata respinta con la sentenza di primo grado. Ritiene questa Corte che la pronuncia di primo grado abbia correttamente escluso la rilevanza dell'eccezione ai fini della decisione della domanda di pagamento dei compensi svolta in causa, in quanto l'appellante non ha dedotto alcun profilo relativo a tale lamentato inadempimento, che avrebbe inciso sull'entità dei compensi dovuti a Controparte_1 per l'attività professionale svolta. Infondato è il settimo motivo d'appello.
pag. 6/7 5.6 – Stante l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da
[...]
appare corretto quanto stabilito con la sentenza di primo grado in Parte_1 ordine alle spese di lite. Infondato è l'ottavo motivo d'appello.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (capitale e interessi portati dal decreto ingiuntivo opposto), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 520.001,00 sino ad € 1.000.000,00 (aumento 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 5.705,70, fase introduttiva del giudizio € 3.317,60, fase di trattazione €
7.644,00, fase decisionale € 9.487,40, e così complessivamente € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 977/2022
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(CF: ), con sede in Genova, via Parte_1 P.IVA_1
XII Ottobre 2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Maraini Gian Paolo, elettivamente domiciliata in Genova, via Assarotti
20/9, presso lo studio del difensore appellante contro
studio legale associato costituito Controparte_1 in forma di iscritta in Inghilterra al N° OC310280 e Controparte_2 regolata dalla , registrata in Italia come stabile Controparte_3 organizzazione (C.F. e P.IVA ), con sede in Roma, Piazza di Spagna 15, P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avvocato
Micciché Mario, elettivamente domiciliata in Milano, via C. Battisti n. 11, presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“contrariis reiectis, In integrale riforma della Sentenza del Tribunale di Genova n. 1503/2022 del 27 aprile
2022,
- dichiarare nullo, ovvero revocare o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto
e, in ogni caso, comunque, rigettare tutte le domande formulate da
[...]
Studio legale Associato per le ragioni di cui in narrativa. In Controparte_1 ogni caso, con condanna dell'altra parte alle spese.
- conseguentemente condannare CP_1 Controparte_1 CP_4
Associato a restituire a l'importo di euro 729.488,04, o la Parte_1 diversa somma ritenuta di giustizia in esito all'accoglimento della proposta impugnazione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.”
per parte appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. Respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1
infondato, per i motivi di cui in atto, con ogni conseguente effetto;
2. Per l'effetto, rigettare la domanda di condanna alla restituzione dell'importo di
Euro 729.488,04, oltre interessi, formulata da nei Parte_1
confronti di;
Controparte_1
3. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza 1053/2022 il Tribunale di Genova rigettava l'opposizione proposta da avverso il D.I. n.2611/2019 ottenuto da Parte_1 [...]
, per il pagamento dell'importo di € € 514.618,73, oltre interessi Controparte_1
come da domanda, a titolo di compenso professionale per attività di assistenza e consulenza stragiudiziale nell'ambito di una prospettata operazione di aumento di capitale di nel 2017, in esecuzione di incarico conferito con Parte_2
scrittura 11 agosto 2017 (doc.2 primo grado di giudizio). Il Tribunale di Genova, all'esito di attività istruttoria mediante CTU in ordine all'entità dell'attività svolta da pag. 2/7 , riteneva infondata l'eccezione riconvenzionale Controparte_1
di inadempimento agli obblighi oggetto della lettera di incarico in data 11 agosto 2017 svolta dall'opponente e congrua l'entità del compenso Parte_1
richiesto da con il ricorso monitorio, in rapporto Controparte_1
al contenuto delle pattuizioni di cui alla scrittura 11 agosto 2017.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti cinque motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine all'interpretazione della lettera di incarico 11 agosto 2017, anche per violazione e/o non corretta applicazione degli art. 1325 n. 1 e 1346 c.c., nonché per violazione e/o non corretta applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 e 1371 c.c., e 2233 c.c.. L'appellante deduce che la scrittura 11 agosto 2017 non è da ritenersi contenere un preventivo dell'entità dei compensi, ma una mera stima degli stessi, e che in ordine agli importi ivi indicati non era stato concluso alcun accordo tra le parti. Deduce inoltre l'appellante che i report mensili, di cui è lamentato il mancato invio, non avessero mera natura informativa, ma fossero strumentalmente funzionali alla quantificazione progressiva dei compensi, da determinarsi così in un momento successivo alla sottoscrizione della scrittura 11 agosto 2017;
ii. erroneità della sentenza di primo grado nel ritenere “ininfluenti”, ed aventi mera valenza “informativa/illustrativa”, i reports di cui alla lettera di incarico del 11 agosto 2017, anche per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 1363,
1366 1370 c.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325 n. 1
e 1346 c.c., e dell'art. 2233 c.c.;
iii. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stato ritenuto essere intervenuta da parte di l'accettazione dei compensi, Parte_1
da considerarsi, al contrario, unilateralmente determinati da con la nota Pt_3 proforma inviata in data 31 gennaio 2018. Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto oggetto di non contestazione tali compensi con la successiva mail di Parte_1
in data 13 aprile 2018;
[...]
pag. 3/7 iv. erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto l'idoneità del contenuto dell'incarico 11 agosto 2017 a offrire un criterio certo di determinazione dei compensi. Ha contestato la Parte_1 liquidità dell'importo richiesto con il decreto ingiuntivo;
v. erroneità della sentenza di primo grado per non aver applicato la disciplina di cui all'art. 2233 c.c. e del DM n.55/2014. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui sono state condivise le conclusioni del
CTU, senza che fosse richiesto un parere sull'entità dei compensi all'Ordine degli Avvocati;
vi. erroneità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione e non corretta valutazione delle prove, essendo state condivise le conclusioni del CTU sugli importi dovuti all'appellato, senza un adeguato esame delle contestazioni svolte sugli scaglioni applicati. Ha contestato l'appellante l'entità delle attività svolte dall'appellato; vii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla pronuncia di “rigetto” dell'eccezione di inadempimento svolta da Parte_1
incorrendo in vizio di ultra-petizione e violazione del disposto di cui all'art. 112
c.p.c. e/o all'art. 132 c.p.c.; viii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine in punto regolamento delle spese di lite.
3- L'appellato si è costituito in Controparte_1
giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello e la conferma della sentenza impugnata.
Ha contestato le deduzioni dell'appellante, eccependone anche la genericità. Ha dedotto che le risultanze della CTU offrono adeguata contezza dell'applicabilità degli scaglioni/range di riferimento (primo scaglione compenso da euro 150 mila a 300 mila, secondo scaglione compenso da euro 300 mila a 500 mila e terzo scaglione compenso da euro 500 mila a un milione di euro), avendo il consulente effettuato una stima basata sulle attività svolte. Ha contestato la deduzione di parte appellante in ordine al mancato intervento dell'Ordine degli Avvocati per la determinazione dei compensi, osservando che, nel caso, erano vigenti tra le parti gli accordi intervenuti. In ordine al sesto motivo pag. 4/7 d'appello ha osservato che le attività imputabili al secondo scaglione sono evincibili dal documento n. 357 prodotto nel primo grado di giudizio. Ha eccepito che l'appellante, contestando genericamente la richiesta di compenso, non ha svolto deduzioni specifiche in ordine alle attività svolte ed ai relativi compensi dovuti.
4 – Sulle conclusioni precisate dalle parti come innanzi riportate, la causa è stata posta in decisione con termini ai sensi dell'art.190 cpc di giorni sessanta per comparse conclusionali e di giorni venti per memorie di replica.
5 – Ritiene questa Corte che i motivi d'appello siano infondati e che l'appello non possa trovare accoglimento.
5.1 - La scrittura 11 agosto 2017 di conferimento dell'incarico professionale contiene l'esplicita indicazione della quantificazione dei compensi pattuiti, esponendo un ventaglio di importi correlati alle diverse attività che sarebbero state svolte. È infondata ogni contraria deduzione di parte appellante in ordine all'assenza di accordo circa l'entità del compenso. Inoltre, come correttamente ritenuto con la sentenza appellata, i reports mensili devono considerarsi essere stati previsti a fini meramente informativi, e non quale condizione per la determinazione del compenso professionale. In nessuna parte della scrittura 11 agosto 2017 si ricavano elementi nel senso dedotto da parte appellante. Il primo e secondo motivo d'appello, nonché il quarto nella parte in cui reitera le medesime contestazioni in ordine alla valenza della scrittura 11 agosto 2017, sono infondati.
5.2 – Correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che la mail 13 aprile 2018 di non esplicitasse contestazioni in ordine alla quantificazione Parte_1
dei compensi di cui alla nota pro forma inviata Controparte_1 CP_1 il precedente 31 gennaio 2018. L'assenza di contestazioni esplicite ed il tempo trascorso sono elementi sufficienti per ritenere intervenuta l'accettazione tacita della nota pro forma. Il terzo motivo d'appello è infondato.
pag. 5/7 5.3 – L'intervenuta accettazione tacita della nota pro forma, per le ragioni sopra considerate, comporta la liquidità del credito;
credito esigibile essendo l'incarico professionale pacificamente giunto a conclusione. Il quarto motivo d'appello, per tale parte, è infondato.
5.4 – La congruità e correttezza della quantificazione dei compensi di
[...]
ha trovato conferma all'esito della CTU svolta in primo grado. Controparte_1
Le contestazioni dell'appellante sul punto sono generiche e le conclusioni cui è giunta l'attività di CTU sono state correttamente condivise dal Tribunale in quanto scevre da vizi logici o errori, avendo considerato che la quantificazione è stata operata sulla base dei criteri liberamente pattuiti tra le parti con la scrittura 11 agosto 2017. L'attività di
CTU, sulla base della documentazione acquisita in atti, ha evidenziato che l'appellato ha svolto un'attività articolata e complessa, che ha comportato l'impegno di numerosi professionisti sotto diversi aspetti relativi al progetto di aumento di capitale di Pt_2
La maturazione del compenso, nello scaglione di riferimento pattuito, è
[...] correttamente stata ritenuta variabile in relazione all'attività svolta, e non subordinata allo svolgimento della totalità delle possibili attività considerate per ogni scaglione pattuito, essendo gli scaglioni crescenti assorbenti rispetto a quelli inferiori. Il quinto e sesto motivo d'appello sono infondati.
5.5 – L'eccezione di inadempimento svolta da nel primo Parte_1
grado di giudizio, è limitata al profilo informativo, relativo, in particolare, ai reports.
Tale eccezione è stata respinta con la sentenza di primo grado. Ritiene questa Corte che la pronuncia di primo grado abbia correttamente escluso la rilevanza dell'eccezione ai fini della decisione della domanda di pagamento dei compensi svolta in causa, in quanto l'appellante non ha dedotto alcun profilo relativo a tale lamentato inadempimento, che avrebbe inciso sull'entità dei compensi dovuti a Controparte_1 per l'attività professionale svolta. Infondato è il settimo motivo d'appello.
pag. 6/7 5.6 – Stante l'infondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo svolta da
[...]
appare corretto quanto stabilito con la sentenza di primo grado in Parte_1 ordine alle spese di lite. Infondato è l'ottavo motivo d'appello.
6- Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF, con riguardo al valore di causa (capitale e interessi portati dal decreto ingiuntivo opposto), e pertanto con riferimento allo scaglione da € 520.001,00 sino ad € 1.000.000,00 (aumento 30% rispetto allo scaglione precedente), come di seguito indicato: fase di studio della controversia € 5.705,70, fase introduttiva del giudizio € 3.317,60, fase di trattazione €
7.644,00, fase decisionale € 9.487,40, e così complessivamente € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
7- Si deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115/2002 (v. Cass. SS.UU.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.154,70, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
3. da atto della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 co. 1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 28 maggio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 7/7