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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 26/02/2026, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 292/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2022 depositato il 14/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede 112 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229002107667000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'intimazione di pagamento notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23.5.2022, avente ad oggetto la somma di euro 339,87 relativa ad omesso versamento di tasse automobilistiche anno 2013.
La parte ha eccepito la mancata notificazione della cartella di pagamento quale atto prodromico e presupposto, facendo, altresì, valere la prescrizione triennale dell'azione di recupero.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a dimostrazione dell'avvenuto notificazione della cartella presupposta all'intimazione di pagamento è del tutto insufficiente, a fronte della difesa del ricorrente di non avere mai ricevuto la notificazione dell'atto.
A ben vedere il documento allegato, riguardante una notificazione a mezzo agente postale privato pretesamente perfezionatasi per compiuta giacenza, non risulta accompagnato dalla prova di tutti gli adempimenti preliminari perchè una notificazione possa regolarmente ritenersi perfezionata per compiuta giacenza, il che equivale alla mancata prova della corretta e valida notificazione della cartella presupposta.
Ne discende la nullità della intimazione impugnata che da tale cartella trae fondamento e, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale, maturata il 31.12.2016, senza che ricorra la prova di atti validamente interruttivi della stessa intervenuti medio tempore.
L'intimazione opposta deve, pertanto essere annullata con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, annulla l'intimazione di pagamento opposta da Ricorrente_1 con ricorso iscritto al n. 990/2022 R.G.R. e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 330, di cui euro 300 per compenso, oltre accessori di legge.
Ragusa 18.2.2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ALICATA GIUSEPPE, Presidente
IGNACCOLO VINCENZO, Relatore
DIMARTINO GAETANO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 990/2022 depositato il 14/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Archimede 112 97100 Ragusa RG
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29720229002107667000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atto introduttivo
Resistente: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato innanzi a questo giudice tributario l'intimazione di pagamento notificata a cura dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 23.5.2022, avente ad oggetto la somma di euro 339,87 relativa ad omesso versamento di tasse automobilistiche anno 2013.
La parte ha eccepito la mancata notificazione della cartella di pagamento quale atto prodromico e presupposto, facendo, altresì, valere la prescrizione triennale dell'azione di recupero.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a dimostrazione dell'avvenuto notificazione della cartella presupposta all'intimazione di pagamento è del tutto insufficiente, a fronte della difesa del ricorrente di non avere mai ricevuto la notificazione dell'atto.
A ben vedere il documento allegato, riguardante una notificazione a mezzo agente postale privato pretesamente perfezionatasi per compiuta giacenza, non risulta accompagnato dalla prova di tutti gli adempimenti preliminari perchè una notificazione possa regolarmente ritenersi perfezionata per compiuta giacenza, il che equivale alla mancata prova della corretta e valida notificazione della cartella presupposta.
Ne discende la nullità della intimazione impugnata che da tale cartella trae fondamento e, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione triennale, maturata il 31.12.2016, senza che ricorra la prova di atti validamente interruttivi della stessa intervenuti medio tempore.
L'intimazione opposta deve, pertanto essere annullata con condanna di parte resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, annulla l'intimazione di pagamento opposta da Ricorrente_1 con ricorso iscritto al n. 990/2022 R.G.R. e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione a rifondere alla ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 330, di cui euro 300 per compenso, oltre accessori di legge.
Ragusa 18.2.2026.