Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 15/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 236/2025 V.G. posta in decisione il 08/04/2025
e promossa dai coniugi
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], c.f. Parte_1
(avv. Giangiorgio Plenario) C.F._1
e
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_2
c.f. (avv. Chiara Donati) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27/01/2025;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in LU (RA) in data
27.07.2013, in regime di separazione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 25, Parte II, serie A, anno 2013;
ritenuto che gli accordi dei coniugi relativi alla prole non appaiono contrari agli interessi della stessa;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di LU (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, come già ora, restando la moglie nella casa coniugale sita in
LU (Ra) Via Mantegna 5, che, in quanto collocataria dei figli minori, le viene assegnata con quanto la arreda, essendosi provvisoriamente trasferito il marito in altro domicilio, noto alla moglie, portando con sé beni ed effetti personali;
in caso di variazione del proprio domicilio il marito si impegna a comunicare senza ritardo alla moglie il proprio nuovo recapito.
2. I tre figli minori, come sopra generalizzati, residenti con la madre, resteranno con la stessa nel medesimo domicilio, ivi mantenendone anche la residenza;
3. E' data facoltà al sig. di mantenere la residenza anagrafica presso la casa Parte_1
coniugale a condizione che il medesimo non disponga delle chiavi dell'alloggio e che osservi un assoluto rispetto della privacy della moglie, senza accedere in alcun modo all'immobile se non previa autorizzazione della sig.ra o dei figli se e quando maggiorenni. Il sig. Pt_2
si impegna a contribuire, per la sua quota di spettanza, al pagamento dei tributi locali Pt_1
calcolati in base al numero delle persone residenti nell'immobile (ad es. della TARI) ed alla spesa per il wi-fi.
4. il sig. si impegna a versare anticipatamente alla moglie Parte_1 Parte_2
entro il giorno 27 di ogni mese (ovvero in coincidenza con l'erogazione dello stipendio) e a far tempo dal deposito del ricorso, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori non autosufficienti, la somma mensile di euro 200,00 (duecento) ciascuno, per complessivi euro 600,00 somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici istat della provincia di residenza della madre, con prima rivalutazione dell'assegno da operarsi dal 13mo mese
(compreso) di contribuzione successivo alla data di udienza di comparizione delle parti. Oltre al suddetto contributo fisso forfettizzato, il padre sarà tenuto al pagamento del 50% delle ulteriori spese, c.d. Straordinarie (se anticipate dalla madre), secondo le indicazioni stabilite nel “Protocollo Per i Procedimenti in Materia Familiare” convenuto presso il Tribunale di
Ravenna ed in vigore alla data di udienza di comparizione delle parti, del quale i coniugi hanno preso visione e che accettano dichiarando di ben conoscere, sia per quanto riguarda le spese documentate e documentabili sia per quanto attiene le spese ritenute in via generale nell'interesse dei figli;
pertanto se ne omette la trascrizione pedissequa. I coniugi si impegnano a verificare periodicamente e con diligenza le eventuali variazioni e/o aggiornamenti del suddetto Protocollo ed a uniformarvisi tempestivamente. In ogni caso il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario dovrà avvenire entro e non oltre giorni 15 dall'esibizione della documentazione comprovante la spesa. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Il suddetto regime di rimborso spese straordinarie si intende applicabile anche a carico della madre per le spese straordinarie sostenute ed anticipate dal padre.
5. Le parti concordano che l'assegno unico per i figli sia a beneficio di entrambe in egual misura, indipendentemente dal suo ammontare;
tale obbligo inizierà a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso.
6. I tre figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno educazione, istruzione e crescita, con loro collocazione prevalente presso la madre ove manterranno la propria residenza.
7. Quanto al mutuo fondiario gravante sull'immobile-casa coniugale, tuttora in corso, i coniugi si impegnano a continuare a partecipare, nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle rate residue (oggi pari ad euro 858,00 l'una) mediante conferimento della loro quota nel conto corrente comune che verrà mantenuto attivo al suddetto scopo precipuo, fino ad estinzione del mutuo stesso.
8. I figli staranno col padre a w.e. alternati dal venerdì sera (cena compresa) fino alla domenica sera (cena compresa); inoltre al di fuori dei w.e. il padre avrà facoltà alternativamente di andare a prendere i figli (come già ora) dai luoghi di sport, dopo la scuola e compatibilmente coi propri impegni, per poi riaccompagnarli a casa. Inoltre il padre terrà con sé i figli durante le vacanze natalizie per tre giorni consecutivi facendo si che, ad anni alterni, gli stessi passino il giorno di Natale col padre e l'anno dopo con la madre, e così pure per il giorno del capodanno, con medesima alternanza. Analogamente il padre terrà i figli con sé ad anni alterni per il giorno di Pasqua. Durante le vacanze estive i figli passeranno 15 giorni col padre, in periodo da concordarsi tra i coniugi in base alle reciproche esigenze e con congruo preavviso, ovvero entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno;
i coniugi si impegnano a comunicarsi il luogo in cui si troveranno a soggiornare durante i periodi di vacanza, nonché un preciso recapito. In ogni caso il padre potrà vedere i figli in ogni momento in caso di malattia degli stessi ovunque si trovino. I coniugi si impegnano a festeggiare assieme il compleanno dei figli.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di avere ciascuno il proprio stabile lavoro e di godere di redditi sostanzialmente equipollenti, e, salvo quanto sopra, di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra relativamente al pregresso rapporto di coniugio, avendo già regolato ogni altro aspetto di carattere patrimoniale.
10. Ciascuna delle parti provvederà a remunerare il proprio difensore. Le eventuali spese vive della presente procedura si intendono ripartite tra le parti in egual misura.”
Così deciso in Ravenna il 09.04.2025 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi