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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/07/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3486/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3486/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DAMIOLI DARIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. DAMIOLI DARIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Voglia l'adito Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 16.07.2011 in Parte_1 Controparte_1
Toscolano Maderno (BS), in regime di comunione dei beni, ivi trascritto al n. 8 parte II serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Toscolano Maderno di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre, in regime di affido condiviso e con impegno dei ricorrenti di consultarsi per ogni importante decisione riguardante;
Per_1
1 2) avuto riguardo all'età di , i ricorrenti concordano che egli trascorrerà pari Per_1
tempo con ciascun genitore, concordemente stabilito nel rispetto prioritario della volontà e delle esigenze del figlio. Resta fermo in favore di ciascun genitore il diritto di trascorrere con la prole una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie ed un minimo di due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordato di anno in anno in base agli impegni ed alle esigenze del figlio nonché dei coniugi;
ad anni alternati, il giorno della Vigilia di Natale, il Santo Natale, Pasqua
e Pasquetta, alternando altresì le festività predette e le ulteriori festività, con facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente;
3) i ricorrenti provvederanno al mantenimento di in modo diretto e Per_1
sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie, di seguito indicate, che saranno in ogni caso da documentare. Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Quanto sopra nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato:
- SPESE PER LA SALUTE:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal Servizio Nazionale;
IV) farmaci particolari.
- SPESE PER L'ISTRUZIONE:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed
2 universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
- SPESE PER LA CUSTODIA DEL MINORE:
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni
(baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- SPESE PER IL DIVERTIMENTO:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
Qualora sia richiesto il previo accordo, in difetto dello stesso, nulla potrà pretendere il genitore che abbia anticipato la spesa;
4) l'assegno unico / universale sarà chiesto dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno;
5) le parti hanno già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico null'altro avendo reciprocamente a pretendere ed essendo economicamente indipendenti;
6) i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
7) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a TOSCOLANO MADERNO (BS) in data
16.7.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TOSCOLANO MADERNO al n. 8, parte II, serie A, anno 2011.
Dall'unione è nato il figlio il 19.12.2010. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2306/2021 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 25.3.2021, dopo l'udienza presidenziale celebratasi in data 23.3.2021.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
3 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 3486/2025 R.G. promosso da
(C.F. ), con l'Avv. DAMIOLI DARIA Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), con l'Avv. DAMIOLI DARIA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 13.6.2025)
“Voglia l'adito Tribunale dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in data 16.07.2011 in Parte_1 Controparte_1
Toscolano Maderno (BS), in regime di comunione dei beni, ivi trascritto al n. 8 parte II serie A ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Toscolano Maderno di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con residenza presso il padre, in regime di affido condiviso e con impegno dei ricorrenti di consultarsi per ogni importante decisione riguardante;
Per_1
1 2) avuto riguardo all'età di , i ricorrenti concordano che egli trascorrerà pari Per_1
tempo con ciascun genitore, concordemente stabilito nel rispetto prioritario della volontà e delle esigenze del figlio. Resta fermo in favore di ciascun genitore il diritto di trascorrere con la prole una settimana consecutiva durante le vacanze natalizie ed un minimo di due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, il cui periodo verrà concordato di anno in anno in base agli impegni ed alle esigenze del figlio nonché dei coniugi;
ad anni alternati, il giorno della Vigilia di Natale, il Santo Natale, Pasqua
e Pasquetta, alternando altresì le festività predette e le ulteriori festività, con facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente;
3) i ricorrenti provvederanno al mantenimento di in modo diretto e Per_1
sosterranno in ragione del 50% ciascuno le spese straordinarie, di seguito indicate, che saranno in ogni caso da documentare. Tali spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta, con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso di entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà richiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Quanto sopra nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato:
- SPESE PER LA SALUTE:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal Servizio Nazionale;
IV) farmaci particolari.
- SPESE PER L'ISTRUZIONE:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed
2 universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
- SPESE PER LA CUSTODIA DEL MINORE:
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni
(baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- SPESE PER IL DIVERTIMENTO:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
Qualora sia richiesto il previo accordo, in difetto dello stesso, nulla potrà pretendere il genitore che abbia anticipato la spesa;
4) l'assegno unico / universale sarà chiesto dai ricorrenti in ragione del 50% ciascuno;
5) le parti hanno già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico null'altro avendo reciprocamente a pretendere ed essendo economicamente indipendenti;
6) i ricorrenti si rilasciano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio anche per il figlio minore;
7) le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza..”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a TOSCOLANO MADERNO (BS) in data
16.7.2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di TOSCOLANO MADERNO al n. 8, parte II, serie A, anno 2011.
Dall'unione è nato il figlio il 19.12.2010. Per_1
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. 2306/2021 emesso dal Tribunale di
Brescia all'esito della camera di consiglio del 25.3.2021, dopo l'udienza presidenziale celebratasi in data 23.3.2021.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
3 La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto al figlio, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 19.6.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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