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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1328/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. SOGGIA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO CALEO VITTORIO;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 7 giugno 2024, parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 21.12.1997, in Alessandria (AL), dall'unione nasceva in data
23.11.1981 è nata maggiorenne autosufficiente;
parte ricorrente domandava la Per_1
1 separazione dei coniugi, deducendo una separazione di fatto di lunga data tra i coniugi.
2. Parte ricorrente pur regolarmente notificata rimaneva contumace. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione in data 6 febbraio 2025.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
4. In punto di spese di lite, senza fase istruttoria e di valore minimo per la semplicità, stante la necessità della pronuncia giudiziale e valorizzata la non opposizione della resistente, si ravvisano i presupposti per compensare per metà le spese, da porsi per l'altra metà a carico della resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno celebrato matrimonio in Alessandria, il 21 dicembre C.F._2
1997;
- condanna (C.F. ) a rimborsare a Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) le spese Parte_1 C.F._1
processuali, che liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi € 1453, di cui €
851 per la fase di studio della controversia (da dimidiare), € 602 per la fase introduttiva del giudizio (da dimidiare), ed € 1453 per la fase decisoria (da dimidiare), oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
2 Così deciso in Alessandria, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
3
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1328/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. SOGGIA Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO CALEO VITTORIO;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
- resistente contumace -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 7 giugno 2024, parte ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 21.12.1997, in Alessandria (AL), dall'unione nasceva in data
23.11.1981 è nata maggiorenne autosufficiente;
parte ricorrente domandava la Per_1
1 separazione dei coniugi, deducendo una separazione di fatto di lunga data tra i coniugi.
2. Parte ricorrente pur regolarmente notificata rimaneva contumace. La causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione in data 6 febbraio 2025.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183).
4. In punto di spese di lite, senza fase istruttoria e di valore minimo per la semplicità, stante la necessità della pronuncia giudiziale e valorizzata la non opposizione della resistente, si ravvisano i presupposti per compensare per metà le spese, da porsi per l'altra metà a carico della resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_1
), i quali hanno celebrato matrimonio in Alessandria, il 21 dicembre C.F._2
1997;
- condanna (C.F. ) a rimborsare a Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) le spese Parte_1 C.F._1
processuali, che liquida, operata la compensazione per metà, in complessivi € 1453, di cui €
851 per la fase di studio della controversia (da dimidiare), € 602 per la fase introduttiva del giudizio (da dimidiare), ed € 1453 per la fase decisoria (da dimidiare), oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
2 Così deciso in Alessandria, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Martina Bianchi
3
Il Presidente
Dott.ssa Antonella Dragotto