Art. 12. Denominazione sociale 1. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.
Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. L'indicazione di ente del Terzo settore o dell'acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non puo' essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore.