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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/07/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 4.7.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. V. Parato Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
-Comune di Cellino rappresentato e difeso con procura in atti dall'Avv. G. De Nigris Parte_2
Resistente
Oggetto: progressione economica 2022
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.3.2024, il ricorrente di cui in epigrafe – dipendente a tempo indeterminato del convenuto, in qualità di Istruttore Direttivo D3- esponeva che, sin CP_1 dall'assunzione, gli era stata assegnata la responsabilità del VI Settore. Rappresentava che, con determina dirigenziale n. 1034/2023, il Comune aveva approvato la graduatoria relativa alle progressioni economiche 2022.
Eccepiva di essere stato erroneamente collocato al terzo posto, avendo parte convenuta attribuito un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante sulla base del curriculum e dei corsi di formazione svolti sino al 31.12.2022 e tanto in violazione del CCDI richiamato nello stesso avviso di selezione. Chiedeva pertanto che fosse accertato il diritto all'inquadramento nella categoria D4 a decorrere dall'1.1.2022, con condanna di parte convenuta al pagamento dei relativi emolumenti. Si costituiva il che contestava gli avversi assunti evidenziando, in Controparte_2 particolare, che “le schede afferenti la valutazione delle prestazioni sono riferite alla valutazione del triennio 2019/2021, tenuto conto che l'anno 2022 è l'anno afferente la decorrenza della progressione economica e precisamente dal 1° gennaio 2022, e pertanto ogni valutazione, ivi compresi i titoli indicato dal ricorrente nella sua domanda, sono riferiti, come da avviso di selezione, al 31 dicembre dell'anno precedente”. Insisteva per il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente ha rappresentato che, avendo ottenuto il riconoscimento della peo a decorrere dall'anno 2023, non vi è più un interesse ad una decisione nel merito della presente controversia. Ha chiesto pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere. Parte convenuta ha insistito per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
***
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V, 04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L.,
12.11.2020, ordinanza n. 25625). Ciò in quanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, deve sussistere anche nel momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Nel caso di specie, parte ricorrente – come evidenziato anche nelle note conclusive - ha conseguito il bene della vita a cui aspirava (seppur in relazione ad un bando successivo) con la conseguenza che, non avendo più alcun interesse ad una decisione nel merito della controversia (per le ragioni esplicate nelle suddette note e non oggetto di alcuna contestazione da parte del , deve essere dichiarata CP_1 cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, reputa il Tribunale che le stesse possano essere integralmente compensate in considerazione dell'assoluta peculiarità delle questioni sollevate dalle parti anche in merito alla valutabilità dei titoli in relazione al servizio prestato nel triennio antecedente l'esercizio al quale si riferiva il bando e con riferimento al punteggio reclamato tenuto conto della media dei punti ottenuti nelle schede di valutazione della performance individuale dal 2019 al 2021.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato da nei Parte_1 confronti del così provvede: Controparte_2
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 4.7.2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere