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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo BAUDINELLI -Presidente
Dott. Stefano TARANTOLA -Consigliere Dott. Roberta DI MAGGIO -Giudice aus. rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 274/2022 R.G. promossa da :
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, per mandato in atti, dagli avv. Silvia Di Mat- tei e Francesco Di Mattei, presso il cui studio in Genova, V. Roma
7/10, è elettivamente domiciliata, appellante contro
, in persona del curatore pro tempore, rap- Controparte_1 presentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Fabrizio Villa, presso il cui studio in Genova, V. Roma 10/10, è elettivamente do- miciliato;
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : come in atto d'appello;
Per l'appellato : come in comparsa di costituzione e risposta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Ritenuto che:
1 - con atto notificato il 18 marzo 2022, ha interposto Parte_1
appello contro la sentenza n. 166/2022 depositata dal Tribu- nale di Savona in data 16 febbraio 2022;
- si è costituito nel giudizio di appello il Controparte_1
con comparsa depositata in data 8 settembre 2022;
- all'udienza del 14 settembre 2022 la Corte rinviava la con- troversia per esame della costituzione di parte appellata al
19 ottobre 2022 e a tale udienza la rimetteva per precisazio- ne delle conclusioni al 24 marzo 2024, 28 gennaio 2024, in- combente poi posticipato al 18 dicembre 2024 per l'assegnazione a nuovo relatore;
- all'udienza del 18 dicembre 2024 nessuna delle parti ha de- positato note scritte di trattazione e la Corte ha fissato nuova udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. al 22 gennaio 2025;
- nessuna delle parti ha depositato note scritte di trattazione neppure per tale udienza;
- ai sensi degli artt. 181 – 309 c.p.c. deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione;
- infatti il giudizio di primo grado è stato introdotto successi- vamente all'entrata in vigore del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, il cui art. 50 ha modificato l'art. 181, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., disponendo che qualora anche all'udienza successiva a quella di manca- ta comparizione delle parti nessuno compaia, deve non solo ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma dichia- rarsi altresì l'estinzione del giudizio;
- a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contem- plava e disciplinava il reclamo al Collegio contro le ordinanze istruttorie dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al Collegio nella nuova struttura Collegiale del giudizio di appello ed ha natura formale di sentenza non es- sendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essen-
2 do perciò decisori e definitivi ( Cass. N. 5610 del 2001; n.
12537 del 2003; n. 11594 del 2005; ord. 11434 del 2007);
- non vi è luogo a provvedere sulle spese;
P. Q. M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Nulla sulle spese.
Genova, 28 gennaio 2025
Il Giudice Aus. Rel.
Dott. Roberta Di Maggio
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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