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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/04/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 5361/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5441/2019 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi, ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Via Baglioni n. 36, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Opponente
e
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 titolare p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Ermes Farinazzo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Favorita n. 9, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. ( ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5.12.2024, N.5361/2019 R.G. 2 / 20
per l'Avv. Nicola Blasi “ conclude come all'atto di citazione Parte_1
in opposizione ed in via istruttoria per le prove non ammesse come richieste nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. “ per l'Avv. Ermes Farinazzo “ si riporta alle Controparte_1
conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto delle domande attoree confermando il decreto opposto…..”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.1 ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1520/2019, emesso in data 29/08/2019 e notificato in data 06/09/2019, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto il pagamento in favore della ditta
[...]
della somma di euro 8.142,65, oltre interessi, spese e Controparte_1
compensi del monitorio, a fronte della fattura n. 23 del 09/03/2018 per euro
7.200,00 e della notula dell'11/03/2019 di euro 592,65, attinente le trattenute a garanzia derivante dal 5% sugli importi dovuti per i lavori di cui alle fatture nn. 6 –
10, a saldo dei lavori previsti dal contatto di appalto stipulato inter partes relativo all'isolamento e alla impermeabilizzazione di tre fabbricati ubicati in Città di
Castello di proprietà della società opponente, nonché euro 350,00 per il tentativo stragiudiziale di recupero del credito ex D. Lgs 231/2002.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver Parte_1 commissionato alla ditta di l'esecuzione dei lavori di CP_1 Controparte_1
isolamento e impermeabilizzazione di tre fabbricati di sua proprietà siti in Città di
Castello, e di aver constatato, nelle fasi finali delle lavorazioni, la presenza di vizi e difetti dell'impermeabilizzazione realizzata su due dei tre fabbricati, resi evidenti sia da fenomeni di infiltrazione di acqua al loro interno, sia dalla guaina impermeabile che, su un solaio, risultava essersi ritirata e scollata dal sottostante massetto e, da altro solaio, scollata e mal posata.
La società opponente ha aggiunto di aver immediatamente contestato l'esistenza di tali vizi all'opposta, la quale si rendeva disponibile alla loro rimozione, con soluzioni tecniche ritenute inadeguate dall'opponente. N.5361/2019 R.G. 3 / 20
Sulla base di tali presupposti di fatto, parte opponente ha eccepito che nulla era dovuto all'opposta, a fronte del grave inadempimento dell'appaltatrice, e ha invocato la risoluzione del contratto di appalto ed il risarcimento di tutti i danni subiti oggetto di domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposta al pagamento della complessiva somma di euro 22.202,32, di cui euro 15.667,00 per lucro cessante, stante il mancato guadagno conseguente alla perdita di due mesi di canone di affitto degli edifici oggetto delle lavorazioni, ed euro 6.535,32 per danno emergente, individuato nei costi necessari all'eliminazione di tali vizi e nelle spese sostenute per la riparazione dei danni, al netto del corrispettivo per la corretta esecuzione del lavoro, che l'opponente avrebbe comunque dovuto sostenere, pari ad euro 7.200,00 ed euro 592,65.
Per questi motivi
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia il
Tribunale di Perugia: - accertare la sussistenza dei vizi e difetti contestati e, quindi, il grave inadempimento, riferito al contratto dedotto in giudizio, di CP_1
di ; - dichiarare la risoluzione del predetto contratto di
[...] Controparte_1
appalto per grave inadempimento di - dichiarare Controparte_1
non dovuto, quanto ad euro 7.200,00 e ad euro 592,65, il corrispettivo convenuto a fronte delle prestazioni non correttamente adempiute e, conseguentemente, - accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo e/o la mancanza di ogni diritto dell'opposta al pagamento di quanto preteso in forza del contratto e/o dei lavori svolti e, per l'effetto, - revocare
e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1520/2019, emesso in data 29 agosto 2019 dal Tribunale di Perugia;
- condannare in via riconvenzionale al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 in ragione del dedotto inesatto adempimento, danni pari ad € Parte_1
22.202,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la
[...]
al pagamento di anticipazioni, spese, e compensi professionali Controparte_1
del giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa e iva;
- con riserva di dedurre richieste istruttorie e di ulteriori produzioni documentali nei termini di legge" N.5361/2019 R.G. 4 / 20
1.2. All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
06/02/2020, si è costituita in giudizio la ditta la Controparte_1 quale ha contestato la fondatezza delle eccezioni svolte dall'opponente, deducendo che la società opponente le aveva affidato in appalto l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e isolamento termico di tre edifici presso il cantiere di via G.
Di Vittorio a Città di Castello e che i lavori del primo edificio erano terminati a gennaio 2018 per un importo di €. 7.363,00 pagati dall'opponente per €. 6.994,85
e con rimanenza da saldare di €. 368,15. Analogamente le lavorazioni inerenti il secondo edificio erano terminate terminati a fine gennaio 2018 per un importo di €.
4.490,00, e la società opponente aveva corrisposto l'importo di €. 4.265,50 con una rimanenza da saldare di €. 224,50. Infine, i lavori presso il terzo edificio avevano ad oggetto l'isolamento termico e di impermeabilizzazione di un solaio di copertura ad uso parcheggio per una metratura di circa 650 mq con inizio dopo che la società opponente avesse terminato i lavori preliminari e preparatori di propria competenza per la realizzazione delle pendenze e delle finiture perimetrali, necessari per rendere il solaio idoneo a ricevere il pacchetto termo-impermeabile. Tuttavia la società opponente non aveva terminato detti lavori preparatori e preliminari per l'intera superficie del solaio ma solo una parte di circa 300 mq. sulla quale l'opposta aveva eseguito le lavorazioni contrattualmente pattuite terminando all'inizio del mese di marzo del
2018 emettendo la fattura n. 23/2018 per un importo di €. 7.200,00, ma, a distanza di tre mesi dalla fine di detti lavori e a pochi giorni dal primo pagamento dell'ultima fattura, la società opponente, in data 19.6.2018, denunciando una cattiva esecuzione delle opere d'impermeabilizzazione su due dei tre edifici diffidava la alla prosecuzione di ogni tipo di lavorazione presso il cantiere. La Controparte_2
società opposta effettuava il giorno successivo alla ricezione della denuncia un sopralluogo coinvolgendo anche i tecnici di Imper Italia S.r.l., società fornitrice del materiale utilizzato nella esecuzione dei lavori commissionati, accertando che i vizi lamentati dall'opponente erano relativi a piccole porzioni della copertura e di facile risoluzione, dichiarandosi disponibile alla eliminazione degli stessi, ma la società opponente rifiutava di ricevere la prestazione. Seguivano, pertanto ulteriori N.5361/2019 R.G. 5 / 20
sopralluoghi e comunicazioni tra le parti sostenendo l'opponente che a causa dei lavori non eseguiti a regola d'arte si sarebbero manifestate all'interno dei locali danni da infiltrazioni di acqua ed umidità.
L'opposta con diffida del 26/10/2018 aveva, quindi, intimato ad Parte_1 di consentire l'accesso ai cantieri per porre in essere i necessari interventi
[...]
risolutivi, ma la società opponente vi si opponeva in violazione degli obblighi di cooperazione di cui dall'art. 1206 ss. c.c.
L'opposta lamentava, inoltre che durante le trattative in corso tra i legali delle parti la guaina in questione era stata oggetto di interventi da parte di terzi incaricati dalla società opponente e contestava che vi fossero stati danni a seguito di infiltrazioni all'interno dei locali contestando la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
In ragione di ciò, ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito: respingere
l'opposizione proposta perché infondata in fatto e diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1520/2019 - R.G. n. 3013/2019 emesso dal Tribunale di Perugia;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare, convalidata anche l'offerta posta in essere dalla come non dovute le CP_1 somme a titolo di risarcimento danno richieste dall'Attività Parte_1 quantificate in €. 22.202,32 e per l'effetto rigettare la richiesta avanzata con domanda riconvenzionale perché infonda in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio ”.
1.3. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo con ordinanza riservata del 2.4.2020, è stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi e C.T.U. volta ad accertare la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente disposta con ordinanza del 25.2.2023 N.5361/2019 R.G. 6 / 20
All'esito, all'udienza del 05/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*******
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti N.5361/2019 R.G. 7 / 20
costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Sul punto la Corte di Cassazione affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di MO (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n.
13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.
11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve, inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o N.5361/2019 R.G. 8 / 20
modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Per quanto concerne l'onere della prova circa le difformità ed i vizi dell'opera oggetto di appalto denunciati dall'opponente si deve richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19146/2013 secondo il quale “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore N.5361/2019 R.G. 9 / 20
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche
"per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.
Detta sentenza è stata successivamente richiamata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che nella sentenza 11748/2019, in materia di onere probatorio dei vizi nella compravendita, nella parte finale della motivazione, ha osservato che l'orientamento prescelto (che addossa all'acquirente l'onere di provare l'esistenza dei vizi) è armonico rispetto alle “analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione”.
Ciò premesso la ditta opposta in sede monitoria ha richiesto il pagamento della fattura n. 23 del 9.3.2018 di euro 7.200,00 ed il saldo della fattura n. 6 del
26.1.2018 nonché il saldo della fattura 10 del 2.2.2018 relativi, quest'ultimi, allo svincolo delle ritenute di garanzia in misura del 5% operate dalla società opponente relativamente a lavori precedentemente conclusi ( doc.ti 1-2-3-4-5 fascicolo della fase monitoria).
La società opponente non ha contestato né l'avvenuta conclusione del contratto di appalto di lavori con l'opposta, depositando essa stessa il contratto sottoscritto dalla ditta opposta ( doc. 1 fascicolo dell'opponente), né la determinazione del corrispettivo contrattuale lamentando la sussistenza di gravi vizi e difetti a due dei tre edifici oggetto del contratto di appalto in uno dei quali, come detto, i lavori appaltati erano stati terminati ed anche saldati con eccezione della ritenuta di garanzia contrattuale del 5%, mentre relativamente all'ultimo immobile l'opposta aveva eseguito i lavori appaltati su circa metà della superficie del solaio di N.5361/2019 R.G. 10 / 20
copertura ad uso parcheggio per i quali era stata emessa la fattura n. 23 del 9.3.2018
( doc.ti 2a e 2 b fascicolo dell'opponente).
E' pacifico quindi che i difetti denunciati dall'opponente concernano sola una parte dei lavori contrattualmente eseguiti dall'appaltatrice-opposta e che gli stessi non siano stati terminati in quanto la società opponente non avrebbe consentito all'opposta di emendare i vizi riscontrati rivolgendosi a terzi non solo per la eliminazione dei vizi ma anche per l'ultimazione dei lavori di impermeabilizzazione del terzo edificio.
A tale proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “…. le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., che disciplinano
l'appalto, integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti……. In definitiva, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa
o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt.
1453 e 1455 c.c. (Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del 2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006). Ne consegue che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453 c.c., comma 1, oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà prevista dall'art.
1662 c.c. (Cass. n. 3239 del 1998).” ( Cass. 27994/2018).
La particolarità del caso di specie nel quale la committente-opponente, invocando la sussistenza di vizi e difetti concernenti solo una limitata parte delle opere eseguite dall'appaltatore, ha concluso per la risoluzione per grave inadempimento dell'intero N.5361/2019 R.G. 11 / 20
contratto di appalto, pur limitando la propria richiesta alla dichiarazione di non debenza della quota di corrispettivo concernente la sola parte di lavorazioni in contestazione impone di richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza 2223/2022 secondo la quale “…… Questa Corte (Sez. 2, Sentenza
n. 3786 del 17/02/2010) ha affermato che nel contratto d'appalto il committente può rifiutare, ai sensi dell'art. 1181 c.c., l'adempimento parziale oppure accettarlo
e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.
Inoltre, il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) oppure accettarlo, secondo la propria convenienza, sicchè, quand'anche la parziale o inesatta esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, ciò non impedisce al committente stesso di trattenere la parte di manufatto realizzata e di provvedere direttamente al completamento e alla eliminazione degli eventuali difetti riscontrati, chiedendo poi (al giudice) il risarcimento dei danni, che può tradursi in una riduzione del prezzo pattuito, tenuto conto sia del valore dell'opera ineseguita che dell'ammontare delle spese sostenute dal suddetto (Sez. 2, Sentenza
n. 2573 del 12/04/1983). E' chiaro, poi, che la parte contraente la quale, di fronte all'inadempienza dell'altra, anzichè ricorrere alla domanda di risoluzione (o all'eccezione di inadempimento), preferisce comunque dare esecuzione al contratto, dimostra con tale comportamento di attribuire scarsa importanza, nell'economia del negozio, all'inadempimento della controparte, con la conseguenza che non sussiste per la risoluzione del contratto il presupposto costituito dall'inadempimento di non scarsa importanza secondo il disposto dell'art. 1455 c.c.
(Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 12/05/1994). In conclusione, l'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale - che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del N.5361/2019 R.G. 12 / 20
contratto, nè al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento (Sez. 1,
Sentenza n. 20 del 08/01/1987)”. Ne consegue che l'accettazione dell'adempimento parziale riduce il debito, non lo estingue, e non preclude l'azione di risoluzione del contratto qualora l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Nel caso de quo è la stessa società opponente che dopo aver richiesto la risoluzione dell'intero contratto di appalto ha successivamente limitato la propria domanda alla non debenza del corrispettivo ingiunto a fronte dei lavori non eseguiti a regola d'arte sostanzialmente proponendo una risoluzione parziale del contratto di appalto avendo, evidentemente, la prestazione fino ad allora eseguita dall'appaltatrice, soddisfatto il proprio interesse. Perché il contratto ad esecuzione istantanea possa essere risolto in parte, occorre che la prestazione inadempiuta sia frazionabile, ossia che i beni oggetto della prestazione siano dotati, ciascuno, di una sua individualità.
La giurisprudenza parla di «autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti» (Cass., 2 luglio 2013, n. 16556), evidenziandosi che è precluso alla parte di rifiutare di eseguire per intero la controprestazione a fronte di un inadempimento soltanto parziale, in quanto ciò sarebbe contrario a buona fede ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. ( Cass., 29 gennaio 2021, n. 2154; Cass., 25 giugno 2019, n. 16918, ivi;
Cass., 29 marzo 2019, n. 8760). Diventa, pertanto, determinante la valutazione circa l'importanza dell'inadempimento, quale necessario presupposto anche della risoluzione parziale.
A tale riguardo già nell'ordinanza riservata con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto era stato osservato come l'opposta avesse verificato e riconosciuto i vizi, ex adverso denunciati, con pec del 4.7.2018 individuandoli “ in distacchi della membrana su due piccole porzioni della copertura” ( doc. 5 fascicolo dell'opponente) per i quali, di concerto con i tecnici della società fornitrice dei materiali utilizzati per la impermeabilizzazione, aveva offerto a proprie spese il rimedio consistente nella applicazione “ di due strisce di membrana bituminosa a chiusura per mettere in sicurezza il fabbricato da eventi N.5361/2019 R.G. 13 / 20
metereologici” ma il direttore dei lavori Geom. non aveva consentito CP_3
l'esecuzione dei detti interventi. La società opposta ha quindi nuovamente richiesto di poter eseguire gli interventi precedentemente proposti con successive comunicazioni del 16.7.2018 e del 30.7.2018 cui hanno fatto seguito le diffide inviate in data 26.10.2018 e 29.10.2018 ( doc.ti 6-7-8-9 fascicolo dell'opposta). A dette comunicazioni e diffide la società opponente non aveva sostanzialmente dato seguito proponendo una pluralità di sopralluoghi che si erano conclusi con un nulla di fatto prendendo definitivamente posizione con la comunicazione del proprio legale del 20.11.2018 nella quale, confermando di non poter accogliere le soluzioni proposte dall'opposta per la eliminazione dei vizi riscontrati, dichiarava di non accettare l'opera chiedendo la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto ed il risarcimento dei danni subiti ( doc. 15 fascicolo dell'opposta).
Nel corso della istruttoria di causa è stata, quindi, disposta CTU tecnica circa i lavori eseguiti dall'opposta ed i vizi lamentati dall'opponente la quale, dopo aver proceduto al sopralluogo sugli edifici ha accertato che “ …Lo stato dei luoghi risulta mutato e nulla risulta più visibile sia dal punto di vista dell'esecuzione dei lavori contestati, sia dal punto di vista dei danni contestati, in quanto le opere oggetto di causa sono state nel frattempo oggetto di successivi interventi da parte di altra ditta nominata dalla parte attrice che ha Parte_1
ripristinato e completato tutte le opere, come descritto negli atti del fascicolo di parte attrice. Non si segnalano problematiche di infiltrazioni in atto ed è possibile stabilire le opere e la relativa modalità di esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione eseguiti dalla parte convenuta Controparte_1
solo dall'esame della documentazione agli atti che comunque viene
[...] ritenuta dal sottoscritto CTU sufficientemente esaustiva”.
In seguito all'esame della documentazione prodotta in giudizio il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni “……..nella documentazione agli atti è presente il contratto di appalto tra , denominata “committente” e Controparte_4 [...]
denominata “appaltatore”, ma si segnala che in Controparte_1 N.5361/2019 R.G. 14 / 20
merito alla natura dei lavori, lo stesso riporta solo la dicitura generica “…lavori di isolamento ed impermeabilizzazione…”; il contratto di appalto richiama al suo interno altra documentazione come “descrizione tecnica”, “preventivi”,
“particolari costruttivi ed esecutivi”, “campionature dei lavori e materiali”,
“capitolato d'appalto” e “computo metrico”, ma nulla di ciò è presente agli atti.
In relazione a quanto sopra detto, dalla documentazione agli atti, non emergono indicazioni particolari sulla tipologia di materiali previsti e sulla modalità di esecuzione da adottare, tuttavia essendo le lavorazioni oggetto di causa di tipo standard, comunemente eseguite in fabbricati di analoga tipologia, il sottoscritto
CTU ritiene senza dubbio i materiali utilizzati nell'impermeabilizzazione delle coperture, per tipologia e qualità idonei;
la qualità dell'esecuzione e posa in opera
è valutata invece nel punto successivo.
Per quanto riguarda la conformità delle quantità invece, non essendo presente, come detto, il computo metrico di riferimento, non si possono confrontare le quantità realizzate con quelle previste in progetto, tuttavia, riguardo alla posa della guaina bituminosa, unica valutabile e di interesse per la causa in oggetto, dalla documentazione fotografica in atti non si riscontrano porzioni di copertura non impermeabilizzata, quindi lo scrivente CTU ritiene l'intervento di impermeabilizzazione quantitativamente completo”.
Venendo ai vizi dell'opera denunciati dalla società opponente il CTU ha accertato riguardo all'edificio denominato A che “ … l'esecuzione e posa in opera della guaina bituminosa di impermeabilizzazione della porzione di lastrico a parziale copertura del supermercato, più specificamente della zona di ingresso e delle casse, presenta i vizi ed i difetti contestati dall'opponente.La guaina bituminosa di impermeabilizzazione presenta alcuni distacchi e ritiri, prevalentemente nelle delle giunzioni di testa, come precedentemente individuato (pag.17); inoltre, non si evince direttamente dalle foto, ma dalla relazione in atti di tecnici di comprovata esperienza nel settore, come quelli della IMPER ITALIA, emergono “alcune criticità rispetto alla sigillatura delle terminazioni del manto impermeabile attorno N.5361/2019 R.G. 15 / 20
alle strutture di sostegno emergenti”, che sono gli angoli dei parapetti e le basi dei pilastri della struttura in elevazione che era in fase di montaggio. I vizi e difetti sopra indicati hanno provocato n.3 punti di infiltrazione localizzati sul soffitto del supermercato”
Mentre per quanto concerne l'edificio denominato C il CTU non ha riscontrato nessuno dei vizi segnalati dalla società opponente. Per quanto concerne gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi presenti nell'edifico A il CTU ha ritenuto che sarebbero stato sufficiente “ rimuovere la guaina distaccata e ritirata in testa previo preciso taglio manuale, per il quale si è prevista apposita maggiorazione e sovrapporre nuovo foglio di analoga guaina con sovrapposizione di almeno 30cm su ogni lato, prestando particolare attenzione alla sfiammatura della stessa in modo che la giunzione questa volta risultasse ben salda.
- sigillatura delle terminazioni del manto impermeabile attorno alle strutture di sostegno emergenti, ossia degli angoli in corrispondenza dei parapetti e dei pilastri della struttura in elevazione che era in fase di montaggio con posa di pasta antipioggia impermeabilizzante fibrata compatibile con superfici anche in guaina bituminosa” . Il tutto per un importo di euro 2.009,15 oltre ai costi relativi alla ritinteggiatura del soffitto del supermercato nelle porzioni interessate dalle infiltrazioni per l'importo di euro 109,73.
Si deve, quindi, ritenere che le cognizioni tecnico-scientifiche emerse dalla ctu hanno consentito, attraverso la compiuta risposta ai quesiti demandati, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico- scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un N.5361/2019 R.G. 16 / 20
conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice, solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita ctu, è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del ctu un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla ctu soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e, comunque, nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal consulente d'ufficio.
Pertanto alla luce delle conclusioni cui è giunto il CTU, che appaiono condivisibili in quanto debitamente motivate e non inficiate da errori o carenze metodologiche, emerge come la domanda di risoluzione parziale del contratto di appalto invocata dalla società opponente non possa trovare accoglimento.
E' noto che ai sensi dell'art. 1455, rubricato “Importanza dell'inadempimento”: “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. Il codice civile, dunque, subordina espressamente l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto alla sussistenza dell'imprescindibile presupposto che l'inadempimento sia rilevante.
In altri termini, detto inadempimento deve essere tale da compromettere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Fatta tale premessa, la Corte di Cassazione ha dettato principi ormai chiari e pacifici sulla valutazione della “non scarsa importanza dell'inadempimento” (e/o inesatto e/o tardivo adempimento), chiarendo che l'indagine deve essere condotta in base ad un criterio che consenta di coordinare l'elemento obiettivo e l'elemento subiettivo. Per elemento obiettivo, si intende l'incidenza apprezzabile della mancata o tardiva prestazione nell'economia complessiva del rapporto in modo da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del vincolo corrispettivo delle obbligazioni. Per elemento subiettivo, si intende la condotta assunta delle parti da valutarsi anche in relazione ai precetti generali della N.5361/2019 R.G. 17 / 20
correttezza e buona fede contrattuale.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, puntualizzato che “ Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 c.c., secondo comma, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto”.( Cass. 5250/2004).
Nel caso per cui è causa i vizi effettivamente accertati dal CTU hanno riguardato solo uno dei tre edifici contrattualmente previsti e peraltro in modo molto marginale e tale da non incidere sulla struttura e sulla funzionalità degli edifici in questione trattandosi di vizi facilmente emendabili, in un tempo stimato dal Ctu di 5 giorni di N.5361/2019 R.G. 18 / 20
lavoro, e che non comportavano un radicale intervento di rimozione e sostituzione totale della guaina posata. Dal punto di vista soggettivo la documentazione prodotta in giudizio evidenzia come l'opposta abbia prontamente e correttamente riconosciuto i vizi presenti nell'edificio A individuando metodologie di intervento e sostituzione, successivamente ritenute corrette ed adeguate da parte del CTU, e dichiarandosi più volte disponibile alla effettuazione degli stessi a proprio carico senza che l'opponente abbia mai consentito all'opposta di accedere al cantiere per eseguire il ripristino facendo trascorrere inutilmente alcuni mesi dalla denuncia dei vizi ( doc.ti da 4 a 9 fascicolo dell'opposta).
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che “ nel contratto di appalto è configurabile, in capo al committente, quale creditore dell'opus, un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi e necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
25554 del 12/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014; Sez. 2, Sentenza
n. 26260 del 22/11/2013; Sez. 1, Sentenza n. 10052 del 29/04/2006)” ( Cass.
16346/2024).
Deve invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società opponente nei termini che seguono osservandosi che il rigetto della domanda di risoluzione per scarsa importanza dell'inadempimento non esclude l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta contestualmente
( Cass. 506/2001; Cass. 5082/1993; Cass. 2402/1991).
Il CTU ha infatti accertato nell'edificio A che i costi necessari alla eliminazione dei vizi accertati nelle opere di impermeabilizzazione ammontavano ad euro 2.009,15 oltre ad euro 109,73 per la tinteggiature delle parti del soffitto del supermercato ammaloratesi a causa delle infiltrazioni dovendosi escludere i maggiori danni reclamati dall'opponente ( doc.ti 16-17-18) in quanto infondati ed eccessivi N.5361/2019 R.G. 19 / 20
rispetto agli interventi emendativi necessari. In particolare è risultato privo di prova la richiesta di liquidazione, quale lucro cessante, dell'importo di euro 15.667,00 a titolo di due mensilità del canone di locazione perdute dall'opponente in conseguenza della ritardata consegna dell'immobile al conduttore risultando che l'efficacia di detto contratto di locazione era sottoposto all'avveramento di una pluralità di condizioni previste all'art 17 il quale sì verificato in data 20.11.2018 ( doc. 19-22-23-24 fascicolo dell'opponente). E' pertanto evidente che essendo stati denunciati i vizi per cui è causa in data 19.6.2018 il tempo necessario al ripristino, quantificato in 5 giorni lavorativi dal Ctu, non ha determinato alcun ritardo nell'inizio del rapporto locativo avendo i Vigili del Fuoco rilasciato solo in data
20.11.2018 la SCIA dedotta tra le parti quale una delle condizioni sospensive del contratto.
In conclusione, in ragione dei vizi accertati alle opere eseguite dall'opposta il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con conseguente condanna dalla società opponente al pagamento dell'importo di euro 6.023,77 detratti i costi necessari al ripristino ( 8.142,65-2.009,15 -109,73) oltre interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta in data 15.3.2019 ( doc. 8 fascicolo della fase monitoria).
Il predetto importo è comprensivo delle spese legali stragiudiziali documentate dall'opposta ( doc. ti 8-9-10 fascicolo della fase monitoria) che sono dovute secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs 231/2002 secondo il quale “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”.
Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle N.5361/2019 R.G. 20 / 20
spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (
Cass. 15725/2007). Nel caso di specie, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione, la società opponente è tenuta a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di opposizione che vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
Le spese della CTU per come liquidate in corso di causa dovranno essere poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta Parte_1 [...]
l'importo di euro 6.023,77 oltre interessi legali dalla costituzione Controparte_1
in mora avvenuta in data 15.3.2019 al saldo;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta Parte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di opposizione , che liquida, in euro Controparte_1
4.000,00 per onorari oltre spese generali c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della CTU per Parte_1
come liquidate in corso di causa.
Perugia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5441/2019 R.G. promossa da
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Blasi, ed Parte_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Via Baglioni n. 36, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Opponente
e
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 titolare p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Ermes Farinazzo, ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, via Favorita n. 9, come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c. ( ivi compresa
l'azione ex art. 1669 c.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 5.12.2024, N.5361/2019 R.G. 2 / 20
per l'Avv. Nicola Blasi “ conclude come all'atto di citazione Parte_1
in opposizione ed in via istruttoria per le prove non ammesse come richieste nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 2 c.p.c. “ per l'Avv. Ermes Farinazzo “ si riporta alle Controparte_1
conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta e chiede il rigetto delle domande attoree confermando il decreto opposto…..”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.1 ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1520/2019, emesso in data 29/08/2019 e notificato in data 06/09/2019, con cui l'intestato Tribunale ha ingiunto il pagamento in favore della ditta
[...]
della somma di euro 8.142,65, oltre interessi, spese e Controparte_1
compensi del monitorio, a fronte della fattura n. 23 del 09/03/2018 per euro
7.200,00 e della notula dell'11/03/2019 di euro 592,65, attinente le trattenute a garanzia derivante dal 5% sugli importi dovuti per i lavori di cui alle fatture nn. 6 –
10, a saldo dei lavori previsti dal contatto di appalto stipulato inter partes relativo all'isolamento e alla impermeabilizzazione di tre fabbricati ubicati in Città di
Castello di proprietà della società opponente, nonché euro 350,00 per il tentativo stragiudiziale di recupero del credito ex D. Lgs 231/2002.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto di aver Parte_1 commissionato alla ditta di l'esecuzione dei lavori di CP_1 Controparte_1
isolamento e impermeabilizzazione di tre fabbricati di sua proprietà siti in Città di
Castello, e di aver constatato, nelle fasi finali delle lavorazioni, la presenza di vizi e difetti dell'impermeabilizzazione realizzata su due dei tre fabbricati, resi evidenti sia da fenomeni di infiltrazione di acqua al loro interno, sia dalla guaina impermeabile che, su un solaio, risultava essersi ritirata e scollata dal sottostante massetto e, da altro solaio, scollata e mal posata.
La società opponente ha aggiunto di aver immediatamente contestato l'esistenza di tali vizi all'opposta, la quale si rendeva disponibile alla loro rimozione, con soluzioni tecniche ritenute inadeguate dall'opponente. N.5361/2019 R.G. 3 / 20
Sulla base di tali presupposti di fatto, parte opponente ha eccepito che nulla era dovuto all'opposta, a fronte del grave inadempimento dell'appaltatrice, e ha invocato la risoluzione del contratto di appalto ed il risarcimento di tutti i danni subiti oggetto di domanda riconvenzionale per la condanna dell'opposta al pagamento della complessiva somma di euro 22.202,32, di cui euro 15.667,00 per lucro cessante, stante il mancato guadagno conseguente alla perdita di due mesi di canone di affitto degli edifici oggetto delle lavorazioni, ed euro 6.535,32 per danno emergente, individuato nei costi necessari all'eliminazione di tali vizi e nelle spese sostenute per la riparazione dei danni, al netto del corrispettivo per la corretta esecuzione del lavoro, che l'opponente avrebbe comunque dovuto sostenere, pari ad euro 7.200,00 ed euro 592,65.
Per questi motivi
ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia il
Tribunale di Perugia: - accertare la sussistenza dei vizi e difetti contestati e, quindi, il grave inadempimento, riferito al contratto dedotto in giudizio, di CP_1
di ; - dichiarare la risoluzione del predetto contratto di
[...] Controparte_1
appalto per grave inadempimento di - dichiarare Controparte_1
non dovuto, quanto ad euro 7.200,00 e ad euro 592,65, il corrispettivo convenuto a fronte delle prestazioni non correttamente adempiute e, conseguentemente, - accertare e dichiarare la mancanza dei presupposti legittimanti l'emissione del decreto ingiuntivo e/o la mancanza di ogni diritto dell'opposta al pagamento di quanto preteso in forza del contratto e/o dei lavori svolti e, per l'effetto, - revocare
e/o annullare e/o dichiarare privo di effetti il decreto ingiuntivo n. 1520/2019, emesso in data 29 agosto 2019 dal Tribunale di Perugia;
- condannare in via riconvenzionale al risarcimento dei danni patiti da Controparte_1 in ragione del dedotto inesatto adempimento, danni pari ad € Parte_1
22.202,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condannare la
[...]
al pagamento di anticipazioni, spese, e compensi professionali Controparte_1
del giudizio, oltre rimborso spese generali, cpa e iva;
- con riserva di dedurre richieste istruttorie e di ulteriori produzioni documentali nei termini di legge" N.5361/2019 R.G. 4 / 20
1.2. All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del
06/02/2020, si è costituita in giudizio la ditta la Controparte_1 quale ha contestato la fondatezza delle eccezioni svolte dall'opponente, deducendo che la società opponente le aveva affidato in appalto l'esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione e isolamento termico di tre edifici presso il cantiere di via G.
Di Vittorio a Città di Castello e che i lavori del primo edificio erano terminati a gennaio 2018 per un importo di €. 7.363,00 pagati dall'opponente per €. 6.994,85
e con rimanenza da saldare di €. 368,15. Analogamente le lavorazioni inerenti il secondo edificio erano terminate terminati a fine gennaio 2018 per un importo di €.
4.490,00, e la società opponente aveva corrisposto l'importo di €. 4.265,50 con una rimanenza da saldare di €. 224,50. Infine, i lavori presso il terzo edificio avevano ad oggetto l'isolamento termico e di impermeabilizzazione di un solaio di copertura ad uso parcheggio per una metratura di circa 650 mq con inizio dopo che la società opponente avesse terminato i lavori preliminari e preparatori di propria competenza per la realizzazione delle pendenze e delle finiture perimetrali, necessari per rendere il solaio idoneo a ricevere il pacchetto termo-impermeabile. Tuttavia la società opponente non aveva terminato detti lavori preparatori e preliminari per l'intera superficie del solaio ma solo una parte di circa 300 mq. sulla quale l'opposta aveva eseguito le lavorazioni contrattualmente pattuite terminando all'inizio del mese di marzo del
2018 emettendo la fattura n. 23/2018 per un importo di €. 7.200,00, ma, a distanza di tre mesi dalla fine di detti lavori e a pochi giorni dal primo pagamento dell'ultima fattura, la società opponente, in data 19.6.2018, denunciando una cattiva esecuzione delle opere d'impermeabilizzazione su due dei tre edifici diffidava la alla prosecuzione di ogni tipo di lavorazione presso il cantiere. La Controparte_2
società opposta effettuava il giorno successivo alla ricezione della denuncia un sopralluogo coinvolgendo anche i tecnici di Imper Italia S.r.l., società fornitrice del materiale utilizzato nella esecuzione dei lavori commissionati, accertando che i vizi lamentati dall'opponente erano relativi a piccole porzioni della copertura e di facile risoluzione, dichiarandosi disponibile alla eliminazione degli stessi, ma la società opponente rifiutava di ricevere la prestazione. Seguivano, pertanto ulteriori N.5361/2019 R.G. 5 / 20
sopralluoghi e comunicazioni tra le parti sostenendo l'opponente che a causa dei lavori non eseguiti a regola d'arte si sarebbero manifestate all'interno dei locali danni da infiltrazioni di acqua ed umidità.
L'opposta con diffida del 26/10/2018 aveva, quindi, intimato ad Parte_1 di consentire l'accesso ai cantieri per porre in essere i necessari interventi
[...]
risolutivi, ma la società opponente vi si opponeva in violazione degli obblighi di cooperazione di cui dall'art. 1206 ss. c.c.
L'opposta lamentava, inoltre che durante le trattative in corso tra i legali delle parti la guaina in questione era stata oggetto di interventi da parte di terzi incaricati dalla società opponente e contestava che vi fossero stati danni a seguito di infiltrazioni all'interno dei locali contestando la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente.
In ragione di ciò, ha richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvedere: In via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su alcuna prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito: respingere
l'opposizione proposta perché infondata in fatto e diritto, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1520/2019 - R.G. n. 3013/2019 emesso dal Tribunale di Perugia;
Sempre nel merito: accertare e dichiarare, convalidata anche l'offerta posta in essere dalla come non dovute le CP_1 somme a titolo di risarcimento danno richieste dall'Attività Parte_1 quantificate in €. 22.202,32 e per l'effetto rigettare la richiesta avanzata con domanda riconvenzionale perché infonda in fatto e diritto. In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio ”.
1.3. Concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo con ordinanza riservata del 2.4.2020, è stato disposto lo scambio delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa è stata istruita a mezzo di prova per testi e C.T.U. volta ad accertare la sussistenza dei vizi lamentati dall'opponente disposta con ordinanza del 25.2.2023 N.5361/2019 R.G. 6 / 20
All'esito, all'udienza del 05/12/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema
Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145). Inoltre, sempre in via preliminare, vengono in questa sede integralmente richiamate le ordinanze istruttorie rese in corso di causa e, quindi, vengono rigettate tutte le istanze istruttorie riproposte dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
In generale, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti N.5361/2019 R.G. 7 / 20
costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza (cfr. Cassazione civile, sez. I, 22 maggio 2008, n. 1308) per cui la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione (cfr. Cassazione civile, sez. I,
17 giugno 1999, n. 5984). In quest'ottica, non rileva se il credito vantato dall'odierna opposta con il ricorso per decreto ingiuntivo era “fondato su prova scritta”, se era “certo, liquido ed esigibile” al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo ma se tale credito è effettivamente sussistente o meno.
Sul punto la Corte di Cassazione affermato: “Secondo indirizzi ermeneutici consolidati nella giurisprudenza di MO (da ultimo, Cass. 16/05/2019, n.
13240), l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. 03/02/2006, n. 2421). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass.
11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071)” (v. in motivazione Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20597/2022).
Si deve, inoltre, ricordare che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore – nella specie l'opposta, attore in senso sostanziale- che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o N.5361/2019 R.G. 8 / 20
modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Colui che agisce in giudizio per ottenere il pagamento di una somma di denaro, deve, pertanto, dare la prova del fatto costitutivo dell'asserito credito, contestato dal convenuto mentre il convenuto (nella specie l'opponente, convenuto in senso sostanziale rispetto alla avversa domanda monitoria: cfr. per tutte da ultimo Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8423 del 11/04/2006) ha- invece, com'è noto- l'onere della contestazione specifica dei fatti costitutivi della domanda attorea ( cfr. da ultimo
Cass. N. 15107/2004; 6666/2004; Cass. N. 9285/2003).
Egli non può quindi limitarsi ad una generica contestazione dei medesimi ed in particolare dei conteggi allegati dall'opposto (attore in senso sostanziale) alla quantificazione del diritto (cfr. SU. Cass. sentenza n. 761 del 23 gennaio 2002;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 9285 del 2003). La “non contestazione”- cui è processualmente equiparabile la contestazione generica- ha quindi valenza processuale di “comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7074 del
28/03/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10031 del 25/05/2004).
Per quanto concerne l'onere della prova circa le difformità ed i vizi dell'opera oggetto di appalto denunciati dall'opponente si deve richiamare l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19146/2013 secondo il quale “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente
è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore N.5361/2019 R.G. 9 / 20
l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche
"per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova”.
Detta sentenza è stata successivamente richiamata dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione che nella sentenza 11748/2019, in materia di onere probatorio dei vizi nella compravendita, nella parte finale della motivazione, ha osservato che l'orientamento prescelto (che addossa all'acquirente l'onere di provare l'esistenza dei vizi) è armonico rispetto alle “analoghe soluzioni elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei vizi della cosa nel contratto di appalto e nel contratto di locazione”.
Ciò premesso la ditta opposta in sede monitoria ha richiesto il pagamento della fattura n. 23 del 9.3.2018 di euro 7.200,00 ed il saldo della fattura n. 6 del
26.1.2018 nonché il saldo della fattura 10 del 2.2.2018 relativi, quest'ultimi, allo svincolo delle ritenute di garanzia in misura del 5% operate dalla società opponente relativamente a lavori precedentemente conclusi ( doc.ti 1-2-3-4-5 fascicolo della fase monitoria).
La società opponente non ha contestato né l'avvenuta conclusione del contratto di appalto di lavori con l'opposta, depositando essa stessa il contratto sottoscritto dalla ditta opposta ( doc. 1 fascicolo dell'opponente), né la determinazione del corrispettivo contrattuale lamentando la sussistenza di gravi vizi e difetti a due dei tre edifici oggetto del contratto di appalto in uno dei quali, come detto, i lavori appaltati erano stati terminati ed anche saldati con eccezione della ritenuta di garanzia contrattuale del 5%, mentre relativamente all'ultimo immobile l'opposta aveva eseguito i lavori appaltati su circa metà della superficie del solaio di N.5361/2019 R.G. 10 / 20
copertura ad uso parcheggio per i quali era stata emessa la fattura n. 23 del 9.3.2018
( doc.ti 2a e 2 b fascicolo dell'opponente).
E' pacifico quindi che i difetti denunciati dall'opponente concernano sola una parte dei lavori contrattualmente eseguiti dall'appaltatrice-opposta e che gli stessi non siano stati terminati in quanto la società opponente non avrebbe consentito all'opposta di emendare i vizi riscontrati rivolgendosi a terzi non solo per la eliminazione dei vizi ma anche per l'ultimazione dei lavori di impermeabilizzazione del terzo edificio.
A tale proposito la Corte di Cassazione ha precisato che “…. le disposizioni in tema di inadempimento, contenute negli artt. 1667, 1668, 1669 c.c., che disciplinano
l'appalto, integrano, ma non escludono l'applicazione dei principi generali in materia di inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., laddove non ricorrano i presupposti della disciplina speciale che presuppone l'avvenuta ultimazione dell'opera, a prescindere dal fatto che il mancato completamento sia dovuto all'uno o all'altro dei contraenti……. In definitiva, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa
o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della garanzia per vizi e difformità delle opere prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c., che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera, dovendosi regolare la responsabilità contrattuale dell'appaltatore in base ai criteri comuni degli artt.
1453 e 1455 c.c. (Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del 2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006). Ne consegue che, in caso di mancata ultimazione dei lavori, il committente può chiedere il completamento dell'opera ex art. 1453 c.c., comma 1, oppure può domandare la risoluzione del contratto in base alla stessa norma, indipendentemente dall'esercizio della facoltà prevista dall'art.
1662 c.c. (Cass. n. 3239 del 1998).” ( Cass. 27994/2018).
La particolarità del caso di specie nel quale la committente-opponente, invocando la sussistenza di vizi e difetti concernenti solo una limitata parte delle opere eseguite dall'appaltatore, ha concluso per la risoluzione per grave inadempimento dell'intero N.5361/2019 R.G. 11 / 20
contratto di appalto, pur limitando la propria richiesta alla dichiarazione di non debenza della quota di corrispettivo concernente la sola parte di lavorazioni in contestazione impone di richiamare quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella ordinanza 2223/2022 secondo la quale “…… Questa Corte (Sez. 2, Sentenza
n. 3786 del 17/02/2010) ha affermato che nel contratto d'appalto il committente può rifiutare, ai sensi dell'art. 1181 c.c., l'adempimento parziale oppure accettarlo
e, anche se la parziale esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, può trattenere la parte di manufatto realizzata e provvedere direttamente al suo completamento, essendo, poi, legittimato a chiedere in via giudiziale che il prezzo sia proporzionalmente diminuito e, in caso di colpa dell'appaltatore, anche il risarcimento del danno.
Inoltre, il committente può rifiutare l'adempimento parziale (art. 1181 c.c.) oppure accettarlo, secondo la propria convenienza, sicchè, quand'anche la parziale o inesatta esecuzione del contratto sia tale da giustificarne la risoluzione, ciò non impedisce al committente stesso di trattenere la parte di manufatto realizzata e di provvedere direttamente al completamento e alla eliminazione degli eventuali difetti riscontrati, chiedendo poi (al giudice) il risarcimento dei danni, che può tradursi in una riduzione del prezzo pattuito, tenuto conto sia del valore dell'opera ineseguita che dell'ammontare delle spese sostenute dal suddetto (Sez. 2, Sentenza
n. 2573 del 12/04/1983). E' chiaro, poi, che la parte contraente la quale, di fronte all'inadempienza dell'altra, anzichè ricorrere alla domanda di risoluzione (o all'eccezione di inadempimento), preferisce comunque dare esecuzione al contratto, dimostra con tale comportamento di attribuire scarsa importanza, nell'economia del negozio, all'inadempimento della controparte, con la conseguenza che non sussiste per la risoluzione del contratto il presupposto costituito dall'inadempimento di non scarsa importanza secondo il disposto dell'art. 1455 c.c.
(Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 12/05/1994). In conclusione, l'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale - che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del N.5361/2019 R.G. 12 / 20
contratto, nè al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento (Sez. 1,
Sentenza n. 20 del 08/01/1987)”. Ne consegue che l'accettazione dell'adempimento parziale riduce il debito, non lo estingue, e non preclude l'azione di risoluzione del contratto qualora l'inadempimento sia di non scarsa importanza. Nel caso de quo è la stessa società opponente che dopo aver richiesto la risoluzione dell'intero contratto di appalto ha successivamente limitato la propria domanda alla non debenza del corrispettivo ingiunto a fronte dei lavori non eseguiti a regola d'arte sostanzialmente proponendo una risoluzione parziale del contratto di appalto avendo, evidentemente, la prestazione fino ad allora eseguita dall'appaltatrice, soddisfatto il proprio interesse. Perché il contratto ad esecuzione istantanea possa essere risolto in parte, occorre che la prestazione inadempiuta sia frazionabile, ossia che i beni oggetto della prestazione siano dotati, ciascuno, di una sua individualità.
La giurisprudenza parla di «autonomia economico-funzionale, che la renda definibile come bene a sé, suscettibile di diritti o di negoziazione distinti» (Cass., 2 luglio 2013, n. 16556), evidenziandosi che è precluso alla parte di rifiutare di eseguire per intero la controprestazione a fronte di un inadempimento soltanto parziale, in quanto ciò sarebbe contrario a buona fede ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c. ( Cass., 29 gennaio 2021, n. 2154; Cass., 25 giugno 2019, n. 16918, ivi;
Cass., 29 marzo 2019, n. 8760). Diventa, pertanto, determinante la valutazione circa l'importanza dell'inadempimento, quale necessario presupposto anche della risoluzione parziale.
A tale riguardo già nell'ordinanza riservata con la quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto era stato osservato come l'opposta avesse verificato e riconosciuto i vizi, ex adverso denunciati, con pec del 4.7.2018 individuandoli “ in distacchi della membrana su due piccole porzioni della copertura” ( doc. 5 fascicolo dell'opponente) per i quali, di concerto con i tecnici della società fornitrice dei materiali utilizzati per la impermeabilizzazione, aveva offerto a proprie spese il rimedio consistente nella applicazione “ di due strisce di membrana bituminosa a chiusura per mettere in sicurezza il fabbricato da eventi N.5361/2019 R.G. 13 / 20
metereologici” ma il direttore dei lavori Geom. non aveva consentito CP_3
l'esecuzione dei detti interventi. La società opposta ha quindi nuovamente richiesto di poter eseguire gli interventi precedentemente proposti con successive comunicazioni del 16.7.2018 e del 30.7.2018 cui hanno fatto seguito le diffide inviate in data 26.10.2018 e 29.10.2018 ( doc.ti 6-7-8-9 fascicolo dell'opposta). A dette comunicazioni e diffide la società opponente non aveva sostanzialmente dato seguito proponendo una pluralità di sopralluoghi che si erano conclusi con un nulla di fatto prendendo definitivamente posizione con la comunicazione del proprio legale del 20.11.2018 nella quale, confermando di non poter accogliere le soluzioni proposte dall'opposta per la eliminazione dei vizi riscontrati, dichiarava di non accettare l'opera chiedendo la risoluzione per grave inadempimento del contratto di appalto ed il risarcimento dei danni subiti ( doc. 15 fascicolo dell'opposta).
Nel corso della istruttoria di causa è stata, quindi, disposta CTU tecnica circa i lavori eseguiti dall'opposta ed i vizi lamentati dall'opponente la quale, dopo aver proceduto al sopralluogo sugli edifici ha accertato che “ …Lo stato dei luoghi risulta mutato e nulla risulta più visibile sia dal punto di vista dell'esecuzione dei lavori contestati, sia dal punto di vista dei danni contestati, in quanto le opere oggetto di causa sono state nel frattempo oggetto di successivi interventi da parte di altra ditta nominata dalla parte attrice che ha Parte_1
ripristinato e completato tutte le opere, come descritto negli atti del fascicolo di parte attrice. Non si segnalano problematiche di infiltrazioni in atto ed è possibile stabilire le opere e la relativa modalità di esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione eseguiti dalla parte convenuta Controparte_1
solo dall'esame della documentazione agli atti che comunque viene
[...] ritenuta dal sottoscritto CTU sufficientemente esaustiva”.
In seguito all'esame della documentazione prodotta in giudizio il CTU è pervenuto alle seguenti conclusioni “……..nella documentazione agli atti è presente il contratto di appalto tra , denominata “committente” e Controparte_4 [...]
denominata “appaltatore”, ma si segnala che in Controparte_1 N.5361/2019 R.G. 14 / 20
merito alla natura dei lavori, lo stesso riporta solo la dicitura generica “…lavori di isolamento ed impermeabilizzazione…”; il contratto di appalto richiama al suo interno altra documentazione come “descrizione tecnica”, “preventivi”,
“particolari costruttivi ed esecutivi”, “campionature dei lavori e materiali”,
“capitolato d'appalto” e “computo metrico”, ma nulla di ciò è presente agli atti.
In relazione a quanto sopra detto, dalla documentazione agli atti, non emergono indicazioni particolari sulla tipologia di materiali previsti e sulla modalità di esecuzione da adottare, tuttavia essendo le lavorazioni oggetto di causa di tipo standard, comunemente eseguite in fabbricati di analoga tipologia, il sottoscritto
CTU ritiene senza dubbio i materiali utilizzati nell'impermeabilizzazione delle coperture, per tipologia e qualità idonei;
la qualità dell'esecuzione e posa in opera
è valutata invece nel punto successivo.
Per quanto riguarda la conformità delle quantità invece, non essendo presente, come detto, il computo metrico di riferimento, non si possono confrontare le quantità realizzate con quelle previste in progetto, tuttavia, riguardo alla posa della guaina bituminosa, unica valutabile e di interesse per la causa in oggetto, dalla documentazione fotografica in atti non si riscontrano porzioni di copertura non impermeabilizzata, quindi lo scrivente CTU ritiene l'intervento di impermeabilizzazione quantitativamente completo”.
Venendo ai vizi dell'opera denunciati dalla società opponente il CTU ha accertato riguardo all'edificio denominato A che “ … l'esecuzione e posa in opera della guaina bituminosa di impermeabilizzazione della porzione di lastrico a parziale copertura del supermercato, più specificamente della zona di ingresso e delle casse, presenta i vizi ed i difetti contestati dall'opponente.La guaina bituminosa di impermeabilizzazione presenta alcuni distacchi e ritiri, prevalentemente nelle delle giunzioni di testa, come precedentemente individuato (pag.17); inoltre, non si evince direttamente dalle foto, ma dalla relazione in atti di tecnici di comprovata esperienza nel settore, come quelli della IMPER ITALIA, emergono “alcune criticità rispetto alla sigillatura delle terminazioni del manto impermeabile attorno N.5361/2019 R.G. 15 / 20
alle strutture di sostegno emergenti”, che sono gli angoli dei parapetti e le basi dei pilastri della struttura in elevazione che era in fase di montaggio. I vizi e difetti sopra indicati hanno provocato n.3 punti di infiltrazione localizzati sul soffitto del supermercato”
Mentre per quanto concerne l'edificio denominato C il CTU non ha riscontrato nessuno dei vizi segnalati dalla società opponente. Per quanto concerne gli interventi necessari alla eliminazione dei vizi presenti nell'edifico A il CTU ha ritenuto che sarebbero stato sufficiente “ rimuovere la guaina distaccata e ritirata in testa previo preciso taglio manuale, per il quale si è prevista apposita maggiorazione e sovrapporre nuovo foglio di analoga guaina con sovrapposizione di almeno 30cm su ogni lato, prestando particolare attenzione alla sfiammatura della stessa in modo che la giunzione questa volta risultasse ben salda.
- sigillatura delle terminazioni del manto impermeabile attorno alle strutture di sostegno emergenti, ossia degli angoli in corrispondenza dei parapetti e dei pilastri della struttura in elevazione che era in fase di montaggio con posa di pasta antipioggia impermeabilizzante fibrata compatibile con superfici anche in guaina bituminosa” . Il tutto per un importo di euro 2.009,15 oltre ai costi relativi alla ritinteggiatura del soffitto del supermercato nelle porzioni interessate dalle infiltrazioni per l'importo di euro 109,73.
Si deve, quindi, ritenere che le cognizioni tecnico-scientifiche emerse dalla ctu hanno consentito, attraverso la compiuta risposta ai quesiti demandati, un pertinente accertamento dei fatti di causa secondo la funzione propria della consulenza d'ufficio, la quale costituisce appunto uno strumento di valutazione tecnica, come pure di accertamento e di ricostruzione dei fatti storici prospettati dalle parti per il cui corretto rilievo tecnico si renda necessario ricorrere a determinate e specifiche cognizioni tecniche. Va del resto ricordato che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non vi è ragione per non adeguarsi alla valutazione espressa dal consulente tecnico d'ufficio, qualora questa si sostanzi, come nella specie, in una pertinente, motivata ed esauriente risposta tecnico- scientifica al quesito sottopostogli, basata su elementi obiettivi di riscontro e su un N.5361/2019 R.G. 16 / 20
conferente procedimento logico-valutativo e su metodi di indagine scientificamente validi, che consentono di superare i rilievi delle parti. Tanto che il giudice, solo nel caso in cui si discosti dalle risultanze dell'esperita ctu, è tenuto a motivare compiutamente le ragioni del dissenso, contrapponendo in tal caso alle conclusioni del ctu un ragionamento logico fondato su criteri altrettanto strettamente scientifici, così come è tenuto a considerare le obiezioni delle parti alla ctu soltanto ove si fondino su argomentazioni strettamente tecniche e non su opinioni valutative e, comunque, nel solo caso in cui una adeguata risposta a dette obiezioni tecniche non trovi già risposta o ragioni di adeguata spiegazione e superamento, per quanto di interesse ai fini della decisione nella relazione rassegnata dal consulente d'ufficio.
Pertanto alla luce delle conclusioni cui è giunto il CTU, che appaiono condivisibili in quanto debitamente motivate e non inficiate da errori o carenze metodologiche, emerge come la domanda di risoluzione parziale del contratto di appalto invocata dalla società opponente non possa trovare accoglimento.
E' noto che ai sensi dell'art. 1455, rubricato “Importanza dell'inadempimento”: “Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra”. Il codice civile, dunque, subordina espressamente l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto alla sussistenza dell'imprescindibile presupposto che l'inadempimento sia rilevante.
In altri termini, detto inadempimento deve essere tale da compromettere irrimediabilmente l'equilibrio sinallagmatico del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti. Fatta tale premessa, la Corte di Cassazione ha dettato principi ormai chiari e pacifici sulla valutazione della “non scarsa importanza dell'inadempimento” (e/o inesatto e/o tardivo adempimento), chiarendo che l'indagine deve essere condotta in base ad un criterio che consenta di coordinare l'elemento obiettivo e l'elemento subiettivo. Per elemento obiettivo, si intende l'incidenza apprezzabile della mancata o tardiva prestazione nell'economia complessiva del rapporto in modo da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del vincolo corrispettivo delle obbligazioni. Per elemento subiettivo, si intende la condotta assunta delle parti da valutarsi anche in relazione ai precetti generali della N.5361/2019 R.G. 17 / 20
correttezza e buona fede contrattuale.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, puntualizzato che “ Ai fini della risoluzione del contratto di appalto per i vizi dell'opera si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che, mentre per l'art. 1668 c.c., secondo comma, la risoluzione può essere dichiarata soltanto se i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione, l'art. 1490 c.c. stabilisce che la risoluzione va pronunciata per i vizi che diminuiscano in modo apprezzabile il valore della cosa, in aderenza alla norma generale di cui all'art. 1455 c.c., secondo cui l'inadempimento non deve essere di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse del creditore. Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole - sulla struttura e funzionalità della medesima sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità, mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo richiedere, a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal primo comma dell'art. 1668 c.c., salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal fine, la valutazione delle difformità o dei vizi deve avvenire in base a criteri obiettivi, ossia considerando la destinazione che l'opera riceverebbe dalla generalità delle persone, mentre deve essere compiuta con criteri subiettivi quando la possibilità di un particolare impiego o di un determinato rendimento siano dedotti in contratto. E incombe al committente l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dei vizi dedotti a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di appalto, mentre compete all'appaltatore addurre l'esistenza di eventuali cause che impediscano al committente di far valere il suo diritto”.( Cass. 5250/2004).
Nel caso per cui è causa i vizi effettivamente accertati dal CTU hanno riguardato solo uno dei tre edifici contrattualmente previsti e peraltro in modo molto marginale e tale da non incidere sulla struttura e sulla funzionalità degli edifici in questione trattandosi di vizi facilmente emendabili, in un tempo stimato dal Ctu di 5 giorni di N.5361/2019 R.G. 18 / 20
lavoro, e che non comportavano un radicale intervento di rimozione e sostituzione totale della guaina posata. Dal punto di vista soggettivo la documentazione prodotta in giudizio evidenzia come l'opposta abbia prontamente e correttamente riconosciuto i vizi presenti nell'edificio A individuando metodologie di intervento e sostituzione, successivamente ritenute corrette ed adeguate da parte del CTU, e dichiarandosi più volte disponibile alla effettuazione degli stessi a proprio carico senza che l'opponente abbia mai consentito all'opposta di accedere al cantiere per eseguire il ripristino facendo trascorrere inutilmente alcuni mesi dalla denuncia dei vizi ( doc.ti da 4 a 9 fascicolo dell'opposta).
A tale riguardo la Corte di Cassazione ha osservato che “ nel contratto di appalto è configurabile, in capo al committente, quale creditore dell'opus, un dovere - discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'art. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto - di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto da questi e necessarie affinché il medesimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (Cass. Sez. 1, Ordinanza n.
25554 del 12/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 05/06/2014; Sez. 2, Sentenza
n. 26260 del 22/11/2013; Sez. 1, Sentenza n. 10052 del 29/04/2006)” ( Cass.
16346/2024).
Deve invece essere accolta la domanda di risarcimento del danno formulata dalla società opponente nei termini che seguono osservandosi che il rigetto della domanda di risoluzione per scarsa importanza dell'inadempimento non esclude l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta contestualmente
( Cass. 506/2001; Cass. 5082/1993; Cass. 2402/1991).
Il CTU ha infatti accertato nell'edificio A che i costi necessari alla eliminazione dei vizi accertati nelle opere di impermeabilizzazione ammontavano ad euro 2.009,15 oltre ad euro 109,73 per la tinteggiature delle parti del soffitto del supermercato ammaloratesi a causa delle infiltrazioni dovendosi escludere i maggiori danni reclamati dall'opponente ( doc.ti 16-17-18) in quanto infondati ed eccessivi N.5361/2019 R.G. 19 / 20
rispetto agli interventi emendativi necessari. In particolare è risultato privo di prova la richiesta di liquidazione, quale lucro cessante, dell'importo di euro 15.667,00 a titolo di due mensilità del canone di locazione perdute dall'opponente in conseguenza della ritardata consegna dell'immobile al conduttore risultando che l'efficacia di detto contratto di locazione era sottoposto all'avveramento di una pluralità di condizioni previste all'art 17 il quale sì verificato in data 20.11.2018 ( doc. 19-22-23-24 fascicolo dell'opponente). E' pertanto evidente che essendo stati denunciati i vizi per cui è causa in data 19.6.2018 il tempo necessario al ripristino, quantificato in 5 giorni lavorativi dal Ctu, non ha determinato alcun ritardo nell'inizio del rapporto locativo avendo i Vigili del Fuoco rilasciato solo in data
20.11.2018 la SCIA dedotta tra le parti quale una delle condizioni sospensive del contratto.
In conclusione, in ragione dei vizi accertati alle opere eseguite dall'opposta il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato con conseguente condanna dalla società opponente al pagamento dell'importo di euro 6.023,77 detratti i costi necessari al ripristino ( 8.142,65-2.009,15 -109,73) oltre interessi legali dalla costituzione in mora avvenuta in data 15.3.2019 ( doc. 8 fascicolo della fase monitoria).
Il predetto importo è comprensivo delle spese legali stragiudiziali documentate dall'opposta ( doc. ti 8-9-10 fascicolo della fase monitoria) che sono dovute secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.lgs 231/2002 secondo il quale “Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte”.
Per quanto concerne le determinazioni inerenti le spese di lite l'accoglimento ancorchè parziale dell'opposizione proposta comporta che “ nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne deriva che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle N.5361/2019 R.G. 20 / 20
spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore” (
Cass. 15725/2007). Nel caso di specie, sulla base dell'esito del giudizio di opposizione, la società opponente è tenuta a rimborsare all'opposta le spese del giudizio di opposizione che vengono determinate in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 vigenti all'epoca in cui si è esaurita l'attività difensiva
(cfr. Cassazione civile, sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405).
Le spese della CTU per come liquidate in corso di causa dovranno essere poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente a pagare all'opposta Parte_1 [...]
l'importo di euro 6.023,77 oltre interessi legali dalla costituzione Controparte_1
in mora avvenuta in data 15.3.2019 al saldo;
- condanna l'opponente a rimborsare all'opposta Parte_1 [...]
le spese di lite del giudizio di opposizione , che liquida, in euro Controparte_1
4.000,00 per onorari oltre spese generali c.p.a. e i.v.a., come per legge;
- pone definitivamente a carico di le spese della CTU per Parte_1
come liquidate in corso di causa.
Perugia, 3 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore