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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.133/2022 R.G.; tra
in persona del titolare Parte_1 Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Vairo -appellante;
e
Avv. , procuratore “ex se” – appellato; CP_1 CP_2
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2635/2021 del Giudice di Pace di Taranto.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note scritte ex art.127-ter cpc del
20.11.2024) è stata riservata la decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc vigente ratione temporis per deposito memorie conclusive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
titolare di ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
2635/2021 del Giudice di Pace di Taranto con cui è stata accolta l'opposizione proposta dall'Avv. avverso “il ricorso per decreto ingiuntivo riportante il CP_1
n.872-2021” notificato il 28 giugno 2021 ad istanza di senza la ingiunzione Pt_1
di pagamento.
Ha dedotto che:
-per mero errore, la prima notifica del 28 giugno 2021 è avvenuta con la trasmissione del solo ricorso senza l'ingiunzione di pagamento;
1 -il decreto ingiuntivo n.872-2021, depositato in Cancelleria dal Giudice di Pace in data 16 giugno 2021, in accoglimento della domanda di pagamento della provvigione per mediazione immobiliare, è stato regolarmente notificato con pec del 2 settembre
2021, nel termine di efficacia previsto dall'art.644 cpc;
-l'Avv. ha proposto opposizione con atto di citazione notificato con pec del 7 CP_1
settembre 2021, ovvero, dopo la rituale notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 2 settembre 2021;
-il Giudice di Pace, a fronte di tali profili evidenziati da parte opposta nella comparsa costitutiva ed a fronte della documentazione prodotta, ha errato nella pronuncia di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo;
-il Giudice di Pace ha pronunciato la nullità in violazione dell'art.156 cpc, del raggiungimento dello scopo dell'atto, senza neppure considerare che il vizio della prima notifica era stato sanato con la seconda notifica del 2 settembre 2021, anteriore alla notifica dell'atto di opposizione da parte dell'Avv. ; CP_1
-il Giudice di Pace, definendo il giudizio con la declaratoria di nullità della notifica del 28 giugno 2021, ha omesso di valutare il merito;
-il credito azionato con il decreto ingiuntivo è dovuto perché l'agente immobiliare ha svolto la sua attività di mediazione tra venditrice ) ed acquirente Persona_1
(Avv. ) relativamente all'immobile di via Regina Elena n.59 in Talsano- CP_1
Taranto;
-infatti, la proposta di acquisto sottoscritta dall il 31.03.2021 con contestuale CP_1
consegna di assegno di €5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria è stata accettata dalla il 2.04.2021; Per_1
-la conclusione dell'affare ha determinato il diritto dell'agente alla provvigione;
-una lieve irregolarità urbanistica, data da una diversa distribuzione degli spazi interni, era espressamente indicata nella clausola n.4) della proposta d'acquisto, così come era indicato l'obbligo della venditrice di provvedere alla regolarizzazione;
2 -da qui, l'infondatezza della domanda riconvenzionale proposta dall'Avv. per CP_1
il pagamento della somma di €250,00 asseritamente versata ad un tecnico per generiche problematiche urbanistiche;
-la domanda riconvenzionale, peraltro, non provata, è stata proposta sul presupposto errato di una responsabilità dell'agente, liddove – invece – contrattualmente erano previste le modalità di regolarizzazione.
Ha concluso per la riforma della sentenza con rigetto dell'opposizione, conferma del decreto ingiuntivo n.872-2021, rigetto della domanda riconvenzionale, condanna dell'opponente-appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'Avv. , rimarcando la nullità di notifica del ricorso senza il Controparte_3
pedissequo decreto ingiuntivo, così come eccepito nell'atto di opposizione, ha contestato la fondatezza del gravame, evidenziando la corretta decisione del Giudice di Pace sia per la declaratoria di nullità, sia per la omessa pronuncia di merito.
L'appellato ha, poi, dedotto che il merito è già stato posto alla cognizione del Giudice di Pace di Taranto nel procedimento n.6868-2021 introdotto dal deducente avverso il decreto ingiuntivo notificato il 2 settembre 2021.
Ha chiesto il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
*** ** ***
L'appellato, in pendenza del presente gravame, ha depositato l'ordinanza n.15531-
2024 (sez.n.470-2024) pronunciata dalla Seconda Sezione Civile della Corte di
Cassazione per il ricorso n.5791-2023 RG, proposto dall'Avv. nei confronti di CP_1
per “regolamento di competenza” avverso l'ordinanza del Giudice di Pace Pt_1
di Taranto, emessa il 31 gennaio 2023, con la quale è stata dichiarata la litispendenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (quello notificato il 2 settembre
2021), iscritto al n.6868-2021 ed il giudizio di appello n.133-2022 (oggetto della presente decisione del Tribunale).
I Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso per mancanza di litispendenza ed hanno rimesso le parti – nuovamente – innanzi al Giudice di Pace di Taranto.
3 *** ** ***
In via preliminare, deve rilevare il Tribunale che l'ambito di cognizione non può riguardare il merito del rapporto negoziale ed obbligatorio delle parti, poiché, per effetto della indicata pronuncia su “regolamento di competenza”, allo stato, la controversia di merito, introdotta dall'Avv. in opposizione al decreto CP_1
ingiuntivo n.872-2021, è nella sfera di cognizione del Giudice di Pace di Taranto.
*** ** ***
L'appello deve essere accolto nei limiti di fondatezza.
E' noto il principio secondo cui la nullità per incompletezza di un atto è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art.156 cpc.
La Suprema Corte (Cass. civ. Sezioni Unite n.18121/2016), per l'ipotesi di notifica di un atto privo di alcune pagine del ricorso introduttivo, ha affermato che “la mancanza, nella copia notificata del ricorso, di una o più pagine, ove impedisca al destinatario la completa comprensione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione, non determina alcuna difformità dell'atto rispetto al modello legale, ma costituisce un vizio della notifica di tale atto, sanabile con efficacia “ex tunc” mediante la nuova notifica di una copia integrale del ricorso, su iniziativa dello stesso ricorrente o entro un termine assegnato dal giudice, ovvero per effetto della costituzione dell'intimato, salva la possibile concessione a quest'ultimo di un termine per integrare le sue difese”.
In maniera ancora più specifica, per un caso di notifica di un ricorso per decreto ingiuntivo privo della parte relativa alla intimazione di pagamento (caso identico a quello in esame), i Giudici di legittimità hanno statuito che “la consegna al destinatario della notifica di copia incompleta dell'atto non determina l'inesistenza ma la nullità della notificazione, difettando il presupposto dell'inesistenza giuridica costituito dal mancato perfezionamento della fattispecie come delineata dall'ordinamento” (Cass.n.26364-2011).
Ed allora, in base al disposto dell'art.156 secondo e terzo comma cpc, la nullità può essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il
4 raggiungimento dello scopo e non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.
Nella fattispecie, devono essere evidenziati i seguenti profili:
1) l'Avv. , ricevuta la notifica del solo ricorso per decreto ingiuntivo in data CP_1
28 giugno 2021, ha proposto opposizione con atto notificato in data 7 settembre 2021 al difensore di parte ricorrente;
2) l'Avv. , al fine di evitare gli effetti della mancata opposizione nel CP_1
termine perentorio di 40 giorni, non aveva altro mezzo di tutela se non quello dell'opposizione ex art.645 cpc;
3) con l'atto di opposizione è stato, preliminarmente, denunciato il vizio dell'atto notificato in modo incompleto e, rispetto a tale motivo, è stata chiesta la pronuncia di nullità della notificazione (cfr. atto di opposizione –n.1) delle conclusioni);
4) il Giudice di Pace, nella sentenza qui appellata, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo (riportante il n.872/2021) effettuata in data 28 giugno 2021;
5) la decisione, alla stregua dell'art.156 cpc e dell'esegesi giurisprudenziale, è errata perché l'atto notificato in maniera incompleta aveva raggiunto lo scopo, come chiaramente dimostrato dal fatto che l'opponente ha svolto diffuse difese nel merito del credito azionato in sede monitoria ed ha proposto domanda riconvenzionale;
6) a rafforzare la conoscenza (e non la mera conoscibilità) da parte dell'ingiunto della causa debendi e del petitum (richiesta di pagamento) vi è il fatto che il difensore della parte ricorrente ha rinnovato la notifica dell'atto completo con pec del 2 settembre 2021, prima che l'Avv. formalizzasse e notificasse CP_1
l'opposizione (come avvenuto con pec del 7 settembre 2021);
7) di fronte a tali evidenze, il Giudice di Pace avrebbe dovuto valutare “la nullità sanata” e, quindi, esaminare il merito della controversia;
5 8) il rapporto processuale è – poi – divenuto ancora più Parte_2
complesso perché, dopo la notifica del 2 settembre 2021, l'ingiunto ha proposto altra opposizione a decreto ingiuntivo (sempre, il d.i.n.872-2021), iscritta al n.6868-2021, assegnata ad altro Giudice di Pace;
9) quest'ultimo, come già detto, ha pronunciato la litispendenza, cassata dalla
Suprema Corte a definizione del regolamento di competenza proposto dall'Avv. ; CP_1
10) la seconda opposizione ed il merito della controversia sono ora sub iudice, ovvero pendenti in primo grado dinanzi al Giudice di Pace, funzionalmente competente (infatti, la Suprema Corte, accogliendo il regolamento di competenza, ha rimesso le parti innanzi al Giudice di Pace di
Taranto).
Conclusivamente, il Tribunale, non potendo esaminare il merito, può accogliere il gravame nei limiti della riforma della sentenza n.2635-2021 che ha dichiarato la nullità della notifica effettuata il 28 giugno 2021 ed ha condannato l'opposta al pagamento delle spese processuali.
L'errore del primo Giudice che non ha valutato la sanatoria del vizio di notifica secondo il disposto dell'art.156 cpc ed ha omesso la pronuncia di merito, nonostante le diffuse difese dell'opponente, determinando la necessità dell'impugnazione, integra una ragione per compensare le spese processuali, per entrambi i gradi di giudizio (art.92 secondo comma cpc, come interpretato da Corte Cost.n.77-2018).
La riforma della sentenza gravata implica la restituzione delle somme – eventualmente – versate in esecuzione del titolo giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti dell'Avv. Parte_1 CP_3
, avverso la sentenza n. 2635/2021 del Giudice di Pace di Taranto, così
[...]
provvede:
6 -accoglie l'appello, nei limiti di fondatezza e, accertata la sanatoria della nullità per la notifica del 28 giugno 2021 ex art.156 terzo comma cpc, riforma integralmente la sentenza n.2635-2021;
-dispone la compensazione delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio;
-dispone che l'appellato provveda alla restituzione delle somme – eventualmente – ricevute in esecuzione del titolo giudiziale.
Così deciso in data 15 febbraio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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