Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia
Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio Defilippi e Gianna Sammicheli del Foro di Milano opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi opposto
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
Conclusioni
Per l'opponente: “…Nel merito di accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o comunque l'inefficacia dell'avviso di addebito impugnato. per i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto porlo nel nulla. In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.”
contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario. Spese come per legge”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. Parte_1 CP_1
39520230001818972000 notificato in data 30/12/2023 per il complessivo importo di
€ 22.212,25.
Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e i seguenti vizi formali dell'avviso di addebito: carenza di sottoscrizione, difetto di notifica, assenza di atti prodromici, omessa instaurazione del contraddittorio, difetto di motivazione.
Si è costituito l' che ha eccepito la tardività dell'opposizione inerente ai vizi CP_1
formali, non proposta entro il termine di venti giorni previsti dall'art. 29 del D.lgs.
46/1999.
L'Ente ha esposto che l'avviso di addebito trae origine da un Accertamento dell'Agenzia delle Entrate, notificato in data 10/05/2022, che a seguito della verificata omissione per l'anno 2016 della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP da parte della ditta individuale , ha rilevato la Parte_1
presenza di una dichiarazione IVA (quadro VE) illustrativa di operazioni attive per un importo complessivo pari ad € 6.000. (doc. 2 ); su tale avviso, utile ad CP_1
interrompere il termine di prescrizione, il ricorrente non ha formulato deduzioni specifiche in relazione ai fatti accertati;
pertanto, la contribuzione richiesta in relazione al maggior reddito è dovuta in quanto non compiutamente contestata.
Tanto premesso, la causa viene decisa all'esito della discussione.
Il ricorso va respinto.
Pag. 2 di 5 Nel caso in oggetto l'opposizione riguarda l'avviso di addebito,
39520230001818972000 notificato in data 30/12/2023, relativo a contributi della
Gestione Commercianti per l'anno 2016. (all. 1 ric.)
L'avviso di addebito trae origine da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle
Entrate notificato in data 10/05/2022 (cfr notifiche depositate dall' il CP_1
28/05/2024) – atto utile ad interrompere il termine di prescrizione che non è dunque maturata.
Si richiama sul punto l'orientamento della Corte di Appello di Bologna: “Secondo il recente precedente di questa Corte a cui si ritiene di dare continuità di cui alla sentenza n. 676/22 (est. dott. Coco) "Ritiene invero questa Corte di riprendere e dare seguito, re melius perpensa rispetto ad alcuni propri precedenti, all'insegnamento espresso in subiecta materia dalla Suprema Corte che, in tutti i suoi precedenti (n.
17769/2015, 13463/2017, 19640 e 27950/2018, 5439/2019 e 18140/2020), ha incentrato la ritenuta efficacia interruttiva della prescrizione della notifica dell
'avviso di accertamento dell 'Agenzia delle Entrate anche in relazione ai crediti contributivi di cui sono titolari gli Istituti previdenziali sull'attività di controllo ed accertamento svolta dagli organi tributari e sempre richiamando il disposto dell'art. 1 del D. Lgs. n. 462/1997, norma che è rimasta invariata fino ad oggi e che non risente della parentesi (per le annualità 2006/2008) determinata dalla normativa speciale evocata dal Tribunale di Reggio Emilia quanto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, dopo tale parentesi temporale essendo stato restaurato il sistema di riscossione precedente, che riserva all'Istituto previdenziale l'iscrizione a ruolo, e sul quale, appunto, si è espresso il giudice della nomofilachia citando espressamente sulla base della legge di conversione n. 106/2011, e, diversamente interpretando, la normativa richiamata dal primo Giudice sub art. 7 del dl. n.
70/2011)
Pag. 3 di 5 Secondo il primo degli arresti citatati "ai sensi D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, è compito dell'Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte, contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi, di provvedere al controllo formale e sostanziale dei dati in esse contenuti. Inoltre il D.Lgs. n. 462 del 1997, art. I emanato in attuazione della Legge Delega 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di attuare l'unificazione dei criteri di determinazione delle basi imponibili fiscali e di queste con quelle contributive e delle relative procedure di liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso L n. 662 del 1996, (art. 3, Comma 134, lett. b)) ha disposto che: "Per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che ...devono essere determinati nelle dichiarazioni dei redditi, si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.
16. … Si è dunque in presenza di un sistema di accertamento, liquidazione e riscossione comune ai due rapporti, previdenziale e tributario, con la conseguenza che, nei casi (come in quello in esame) in cui il maggior contributo dovuto all' è CP_1
stato accertato dall'Agenzia delle entrate (come da quadro RR contributi previdenziali del prospetto in atti: v. pag. 6 della sentenza) prima dello spirare del termine quinquennale di prescrizione previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 -, la notifica dell'avviso di accertamento disposta dalla stessa Agenzia incide non solo sul rapporto tributario ma anche su quello previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' CP_1
17. Tale interpretazione, fondala sulla natura degli atti di accertamento disposti dall'Agenzia delle entrate quali atti di esercizio anche del rapporto previdenziale, risponde al fine di semplificare ed uniformare le procedure di iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all compresi i contributi ed i premi CP_1
previdenziali e assistenziali e di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, nonchè di
Pag. 4 di 5 assicurare l'unitarietà nella gestione operativa della riscossione coattiva di tutte le somme dovute all cfr. ora L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 7, comma 3, lett. t)". CP_1
(C.A. Bologna Sentenza 23/2023).
Anche le eccezioni formali sollevate dal ricorrente sono tardive, in quanto non proposte entro i termini previsti dall'art. 29 D.lgs. 46/1999.
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (Corte Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 26359 del 2013; n. 12333 del 2015; nn. 11515 e
18262 del 2017; n. 8543 del 2018 n. n. 8003/2021), in materia previdenziale l'opposizione al titolo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento nel merito della fondatezza dell'obbligo di pagamento di premi e/o contributi.
Le spese seguono la soccombenza.
PQM
Nella causa n. 154 /2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta il ricorso proposto da contro . Parte_1 CP_1
2) Condanna a rimborsare all' euro 3.500,00 per spese legali Parte_2 CP_1
oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge.
Fissa il termine di gg 60 per il deposito della sentenza:
Reggio Emilia così deciso il 25/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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