Decreto cautelare 29 novembre 2025
Sentenza breve 26 gennaio 2026
Decreto collegiale 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 26/01/2026, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00217/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2322 del 2025, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’accertamento
previa concessione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 cod. proc. amm.,
dell’illegittimità il silenzio inadempimento dell’Amministrazione sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza presentata dai ricorrenti in data 15 ottobre 2025, ai sensi del decreto legislativo. n. 142 del 2015, con conseguente declaratoria dell’obbligo di provvedere, nonché per la condanna dell’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso dei ricorrenti nel sistema di accoglienza e a concludere il procedimento, entro un termine non superiore a trenta giorni, con un provvedimento espresso di applicazione immediata delle misure di accoglienza e per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. AN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 28 novembre 2025 e in pari data depositato, i ricorrenti, cittadini extracomunitari, espongono in fatto: A) di appartenere al medesimo nucleo familiare composto anche da due loro figli minori; B) di aver fatto ingresso nel territorio nazionale in data 10 ottobre 2025 e di aver presentato in data 15 ottobre 2025 alla Questura di -OMISSIS-una domanda di accesso alle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015; C) che decorso il termine di trenta giorni dalla data di presentazione di tale domanda, la Prefettura non ha assunto alcuna determinazione.
I ricorrenti hanno quindi ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità di tale silenzio con conseguente ordine all’amministrazione di disporre a loro favore l’immediato ingresso del ricorrente nel predetto sistema di accoglienza.
In via cautelare, i ricorrenti hanno chiesto che «il Presidente del Tribunale Amministrativo del -OMISSIS-, valutate tutte le circostanze del caso, voglia ordinare inaudita altera parte alla Prefettura di Verona di inserire l’intero nucleo familiare -OMISSIS- nelle strutture di accoglienza, sino alla Camera di Consiglio che deciderà sulla domanda cautelare proposta con il presente ricorso» .
2. Con il decreto cautelare n. -OMISSIS- del 2025 adottato ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., è stato ordinato alla Prefettura di-OMISSIS-di provvedere, nel termine di quindici giorni, sulla domanda di accesso alle misure di accoglienza presentata dai ricorrenti.
3. La Prefettura, con provvedimento in data 19 dicembre 2025, ha comunicato ai ricorrenti che «allo stato attuale non sono disponibili posti per l’accoglienza di nuclei familiari, dovendosi tener conto di quanto previsto dall’art. 8 comma 2-bis del D. Lgs. 142/2015 (introdotto dall’art. 15 quinquies del D.L. n. 145/2024), che recita: “Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 1, commi 2 e 3, l’accoglienza nei centri e nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 è assicurata con priorità a coloro che sono giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, in ragione delle preminenti esigenze di soccorso e assistenza a esse connesse”».
4. Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio con atto di costituzione in data 6 dicembre 2025, ha riferito di tale adempimento a mezzo di memoria depositata in data 10 gennaio 2026.
5. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, fissata per l’esame della domanda cautelare proposta unitamente al presente ricorso, la causa è passata in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio ai sensi dell’art. 60 c.p.a..
6. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo..
7. Per effetto del sopravvenuto provvedimento di rigetto dell’istanza di accesso alle misure di accoglienza, il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Difatti, la sopravvenuta carenza di interesse si concretizza allorché l’operato successivo dell’amministrazione si riveli integralmente satisfattivo dell’interesse azionato. Invece nel caso in esame - la Prefettura ha respinto l’istanza di accesso alle misure di accoglienza mentre i ricorrenti avevano chiesto non solo di condannare l’Amministrazione a provvedere sull’istanza, ma anche di disporre l’immediato ingresso del ricorrente medesimo nel sistema di accoglienza.
In ogni caso l’adozione di un provvedimento espresso di rigetto nel corso del giudizio fa cessare lo stato di inerzia dell’Amministrazione, che costituisce una delle condizioni dell’azione avverso il silenzio - inadempimento, rendendo il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Difatti, allo stato, l’interesse del ricorrente si è traslato sull’annullamento del provvedimento di diniego all’accesso delle misure di accoglienza, che però non risulta impugnato nel presente giudizio.
8. Posto che i ricorrenti sono stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato con decreti della competente Commissione n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025, nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio e alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dei ricorrenti medesimi, in ordine alla quale si provvederà con separato provvedimento, a seguito della presentazione di apposita, documentata istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
AN De Col, Primo Referendario
AN LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LA | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.