Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL n. 2012 /2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 30/01/2025), nella causa n. 2012/2019 RGL, promossa da:
, , Parte_1 C.F._1 ass. dall'Avv.to FISCHETTI LUCA,
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA,
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , titolare dell'omonima ditta, Parte_1 ha impugnato l'avviso di addebito n. 40220190002371521000 notificato a mezzo pec in data 02/10/2019 con cui ha chiesto il pagamento dei CP_1 contributi derivanti dall'asserito svolgimento di orario full time della dipendente dal 27/5/14 al 30/4/15, dagli importi trattenuti alla Parte_2 lavoratrice a titolo di indennità di malattia a maggio/giugno 2015, nonché dall'inquadramento inferiore assegnato nel periodo maggio 2014/giugno 2016 per come risultanti dall'accertamento svolto dall'ITL e così per complessivi € 21.353,90; ha dedotto la violazione dell'art.24 c. 4 D.lgs n. 46/99, stante l'avvenuta notifica dell'avviso durante la pendenza del gravame amministrativo in precedenza proposto nanti la ai sensi dell'art. Parte_3
18 Ln.689/1981, la contrarietà della pretesa contributiva all'avvenuta attribuzione, da parte dell' , del codice 5N in funzione del godimento delle CP_1 agevolazioni contributive richieste dalla Ditta in data 27/05/2014, l'incongruenza tra gli importi richiesti dall' , l'illegittimità della richiesta di CP_1 contributi in relazione al periodo di malattia della lavoratrice Persona_1
1
ha chiesto: “In via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto e, per gli effetti, l'insussistenza dell'obbligo contributivo per la posizione oggetto di accertamento e, per l'effetto, annullare integralmente l'avviso di addebito n. 402 2019 00023715 21 000, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata: in caso di accertamento di effettiva evasione contributiva, rideterminare il dovuto in favore della società esponente in ragione di quelle che saranno le effettive risultanze di giudizio ed, in ogni caso, ammettere la ricorrente al pagamento del solo importo riconducibile ai contributi, epurato dalle voci “sanzioni evasione”, “interessi di mora”, “oneri di riscossione”, “spese di notifica”. In ogni caso: con vittoria di competenze, spese, anche a forfait, oltre ad C.P.A. ed I.V.A. di legge a favore della scrivente difesa da qualificarsi come antistataria ex art. 93 c.p.c.”;
− parte convenuta si è Controparte_1 costituita deducendo l'infondatezza del ricorso e la tardività delle eccezioni formali sollevate dal ricorrente;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- accertare la fondatezza della pretesa oggetto dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento del complessivo importo ivi indicato (oltre ulteriori sanzioni ed interessi) ovvero in via subordinata della minor somma che dovesse essere accertata in corso di causa;
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”;
− esperite le prove orali ammesse, la causa è stata discussa dalle parti e viene così decisa.
Ritenuto che:
1. preliminarmente, quanto alla dedotta violazione dell'art. 24 c. 4 D.lgs n. 46/99 per notifica dell'avviso di addebito durante la pendenza del gravame amministrativo proposto avanti la ai sensi Parte_3 dell'art. 18 L. n.689/1981, pur rilevando che parte ricorrente non formula alcuna corrispondente domanda, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di omissioni contributive, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 1, nel prevedere espressamente che la riscossione dei contributi o premi dovuti agli enti previdenziali non versati dal debitore nei termini di legge ovvero di quelli dovuti a seguito di accertamento d'ufficio, ivi comprese le sanzioni e le somme aggiuntive, avviene mediante iscrizione a ruolo da effettuarsi entro i termini di decadenza previsti dall'art. 25 del citato D.Lgs. n. 46, esclude l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione. Ne consegue che, ove sia stata proposta opposizione in sede amministrativa contro l'atto di accertamento ispettivo, l'ente previdenziale deve procedere all'iscrizione a ruolo anche se non sia intervenuta alcuna decisione in sede di gravame, senza che la mancata
2 risposta dell'organo competente configuri un tacito accoglimento dell'opposizione o determini l'impossibilità di dare corso alla riscossione”( Cass. n. 14907/12 che richiama Cass. n. 1584/10);
2. la doglianza è dunque priva di fondamento;
3. nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato;
4. deve rilevarsi che, per consolidata giurisprudenza, in materia degli sgravi contributivi “grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata” poiché gli stessi si configurano, sul piano concettuale e probatorio, come eccezioni (in senso riduttivo) all'obbligo contributivo (Cass. n. 5137/2006 e successive Cass. n. 16351/07, Cass. n. 21898/10, Cass. n. 16639/14, Cass. n. 13011/17, Cass. n. 1157/18, Cass. n. 18160/18; Cass. n. 1583/23);
5. occorre pertanto esaminare il quadro normativo di riferimento per circoscrivere l'onere probatorio di parte ricorrente in relazione ai benefici revocati dall;
CP_1
6. l'art. 8, c. 9 L. n.407/90, prevede sgravi contributivi “[…] in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasi mesi. […] Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”;
7. parte resistente contesta, tra l'altro, la sussistenza del requisito della disoccupazione da almeno ventiquattro mesi in capo alla lavoratrice e parte ricorrente non offre alcuna prova di ciò: agli atti risulta unicamente la domanda di esenzione (doc.5 ricorrente) cui appare allegata -ma non prodotta in causa- un'autocertificazione della dipendente in merito, ma tuttavia non si tratta di documentazione sufficiente a soddisfare l'onere probatorio che grava sul ricorrente;
8. in assenza di prova, deve quindi accertarsi l'assorbente insussistenza dei requisiti per l'accesso al beneficio dello sgravio contributivo;
9. quanto poi alle conseguenti pretese contributive, parte resistente tiene conto dell'asserito errato inquadramento della lavoratrice rilevato dall'ITL nel corso dell'accertamento svolto (IV livello con mansioni di commessa in luogo del V con mansioni di aiuto commessa, CCNL commercio) così come dell'orario full
3 time dal 1/5/15 ivi contestato e dell'indennità di malattia trattenuta dal datore di lavoro per i mesi di maggio e giugno 2016;
10. su tali aspetti, l'onere della prova grava, invece e pacificamente, sull'ente previdenziale (cfr. Cass. n. 5763/02, n. 23600/09, n. 22862/10 e n. 14965/12);
11. ebbene, deve rilevarsi che risultano non specificatamente contestati né lo svolgimento di orario full time dal 1/5/15 né l'esecuzione di mansioni superiori, consistenti principalmente nell'effettuazione in autonomia di compiti operativi, anche di vendita, con le relative operazioni complementari quali, ad esempio, l'incasso del corrispettivo;
parte ricorrente, infatti, si limita ad affermare che “lo scrupolo difensivo impone di evidenziare come la ricorrente sia in grado di dimostrare la perfetta correttezza del proprio comportamento contrattuale e, di conseguenza, per quanto qui interessa, contributivo” (pag. 8 ricorso) e, in prima udienza, ad allegare che “la sig.ra stava sempre al Parte_2 bancone coadiuvata dal titolare o da altro soggetto operante nel punto vendita di Arzchena viale Costa Smeralda”, “la sig.ra passava a Parte_2 salutare la dipendente presso il salone di parrucchiere diverse volte al CP_2 giorno ed ogni giorno della settimana”, “la sig.ra passava a Controparte_3 Par salutare la sig.ra presso la tabaccheria della ricorrente diverse volte al giorno ed ogni giorno della settimana” (note 7/7/21), senza che tali circostanze, di per sé sole, possano in alcun modo valere quali contestazioni specifiche rispetto ai puntuali fatti dedotti da parte resistente (cfr. memoria difensiva: “1) la Sig.ra ha svolto attività lavorativa per la ditta Parte_2 individuale facente capo a , con sede sita in Controparte_4
Arzachena, Via Fermi n.2, dal 27.05.2014, V livello CCNL commercio, con contratto a tempo pieno indeterminato part time per 20 ore settimanali, trasformato in contratto full time dal 01.05.2015 e poi cessato in data 30.06.2016; 2) all'interno dell'esercizio commerciale, ha provveduto alla apertura e chiusura del locale (di cui aveva le chiavi ed azionava il sistema antifurto) ed ha svolto mansioni di addetta alle vendite del tabacchino ed allo svolgimento delle relative operazioni complementari, quali la sistemazione della merce negli scaffali, ad occuparsi della vendita della merce (giornali, sigarette, etc.) alla clientela nonché dell'incasso ricavato, che provvedeva a versare in banca nel conto della Ditta;
3) si occupava da sola dello svolgimento di tutte le richiamate attività, qualche volta il titolare si recava Controparte_4 presso il locale;
4) dal 27.05.2014 al 30.04.2015 ha osservato un orario di lavoro di 35 ore settimanali così articolato: dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00 (dalle ore 7,30 circa nel periodo estivo) per cinque giorni la settimana e dalle ore 16,30 alle ore 18,30, lavorando a settimane alterne anche di sabato dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 18,15; successivamente il rapporto di lavoro è stato trasformato in full time con osservanza del seguente orario di lavoro, dal lunedì al sabato, la mattina dalle 8, alle 13 (dalle 7,30 nel periodo estivo) ed il pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30; 5) era tenuta ad attenersi alle direttive del datore di lavoro o di un suo delegato e ad avvertire in caso di
4 assenza per malattia o per ferie;
6) utilizzava mezzi e strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro”);
12. in ogni caso, parte ricorrente ha rinunciato all'unico teste indicato e i testi di parte resistente, e hanno sostanzialmente Tes_1 Controparte_3 confermato le allegazioni dell'ente nonché le congruenti dichiarazioni già rilasciate all'ITL in sede ispettiva;
13. anche a prescindere dunque dalla valutazione delle ulteriori dichiarazioni acquisite in sede ispettiva -che peraltro appaiono porsi nel solco delle allegazioni della resistente- deve quindi ritenersi raggiunta la prova delle circostanze in parola cui consegue l'accertamento dello svolgimento di orario full time nel periodo dedotto e l'esecuzione di mansioni di commessa, rientranti, in assenza di contestazioni sul punto, nel IV livello del CCNL commercio come dedotto da parte resistente;
14. quanto ai conteggi e alle voci pretese, le contestazioni di parte ricorrente appaiono generiche e non consentono di dubitare della legittimità delle richieste dell' che risulta anche aver sottratto dal dovuto la contribuzione versata CP_1 nonostante lo sgravio goduto ex L. n. 407/90;
15. con riferimento alle trattenute relative all'indennità di malattia infine, è pacifico che la dipendente sia stata assente per malattia dal 29/12/15 al 29/6/16 (doc. 7 ricorrente buste paga gennaio – giugno 2016); parte resistente rileva che, in data 4/6/16, è stato effettuato un accertamento medico fiscale risultato negativo e le giustificazioni fornite dalla lavoratrice in seguito a richiesta del 10/6/16, non sono state riconosciute valide con conseguente assoggettabilità della stessa ad una sanzione corrispondente alla perdita della prestazione per massimo 10 giorni di calendario dall'inizio dell'evento ovvero dall'inizio dell'ultimo periodo coperto da certificato di malattia (12/4/16 al 29/1/16), ma che tuttavia il datore di lavoro, per i mesi di maggio e giugno 2016, ha trattenuto, sulle competenze dovute alla dipendente, somme non giustificate e non corrispondenti all'applicazione della penalità suddetta (che peraltro nel caso di specie corrisponderebbe a 9 giorni in quanto nel periodo è inclusa una domenica), omettendo nel contempo di erogare totalmente alla dipendente gli importi spettanti a titolo di indennità di malattia;
16. tale circostanza è documentale ed emerge anche dalle buste paga prodotte da parte ricorrente sub doc. 7;
17. in assenza di qualsivoglia allegazione in ordine alla giustificazione delle trattenute indicate in busta, deve ritenersi che parte resistente abbia diritto a vedersi riconosciute le somme richieste a tale titolo;
18. le ulteriori doglianze, peraltro non dettagliatamente motivate, risultano assorbite dal rigetto del ricorso;
5 19. le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo, liquidata ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, oltre rimborso spese forfettarie del 15%.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.700,00 oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Sassari, il 03/02/2025.
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
6