Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/03/2025, n. 6135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6135 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06135/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09103/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9103 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Sgurgola, Comitato Contro il Biodigestore di Anagni, DR IT, LE AS, DO OR, ES CA, LO Di UL, SA OS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Giampaolo Austa, DR Sartucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio DR Sartucci in Roma, piazza Euclide 2;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Prezioso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Energia Anagni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Vivani, Elisabetta Sordini, Simone Abellonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
PER L'ANNULLAMENTO
− della Determinazione della Regione Lazio n. G07071 del 10.06.2021 – proposta n. 21351 del 10.06.2021 recante la “pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto “Impianto di biodigestione e compostaggio sito in località Selciatella, Anagni (FR)”, nel comune di Anagni (FR) Società proponente: ENERGIA ANAGNI S.R.L. – registro elenco progetti n. 01/2017” con prescrizioni (doc. 1);
− della relazione istruttoria tecnico amministrativa svolta dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette (doc. 2);
− della nota del Sindaco del Comune di Anagni del 24.12.2020 che esprime la posizione favorevole alla VIA (doc. 3);
− dei verbali della conferenza di servizi: del 6.06.2017 (prima seduta – doc. 4), del 18.12.2020 (seconda seduta – doc. 5), del 19.02.2021 (terza seduta – doc. 6) e di ogni altro verbale, seppur non citato nella Determinazione della Regione Lazio n. G07071 del 10.06.2021 e/o non pubblicato o osteso;
− per quanto di ragione e ove occorrer possa: della nota Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 7.09.2020, prot. n. 69087 (doc. 7);
− di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Sgurgola il 6/7/2023:
PER L'ANNULLAMENTO
− della determinazione della regione Lazio n. G05538 del 24.04.2023 – proposta n. 15578 del 21.04.2023 avente ad oggetto “ENERGIA ANAGNI s.r.l. -Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 per nuovo impianto di biodigestione e compostaggio sito in loc. Selciatella snc nel Comune di Anagni (FR). Pratica AIA n. 18-2021” con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con prescrizioni, ai sensi del Titolo IIIbis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. alla Energia Anagni s.r.l. alla realizzazione di un nuovo impianto di gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, mediante biodigestione e compostaggio, con valorizzazione energetica del biogas ed upgrading a biometano, sito nel Comune di Anagni (FR) sede operativa in Località Selciatella snc (doc. 18)
− per quanto di ragione e ove occorrer possa:
• della determinazione della regione Lazio n. G15288 dell'8.11.2022 – proposta n. 46129 del 4.11.2022 recante la “Determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241” (doc. 19);
• di tutti i verbali della conferenza dei servizi;
− e/o di ogni altro atto o provvedimento connesso all'oggetto ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero della Transizione Ecologica e di Energia Anagni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato l’8.9.2021 e depositato il 20.9.2021 gli odierni ricorrenti hanno esposto:
-) la controinteressata Energia Anagni s.r.l. aveva depositato alla Regione Lazio il progetto per la realizzazione di un impianto di biodigestione e compostaggio della Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano (“FORSU”, ossia “umido” o “organico”) per generare “ sottoprodotti di lavorazione nella fase gassosa e solida/liquida” , sito in località Selciatella a circa 4 km a Sud Ovest dal centro abitato di Anagni e a 4.7 km a Nord Ovest del comune di Sgurgola, in prossimità del Casello autostradale di Anagni;
-) nel corso del procedimento, acquisite agli atti le osservazioni ostative al progetto, si svolgeva la Conferenza di servizi, nel corso della quale: nella seduta del 6.06.2017, la proponente presentava controdeduzioni alle osservazioni, il 18.06.2020 depositava integrazioni onde rimediare ad ulteriori osservazioni e apportare migliorie non sostanziali; il 18.12.2020 e il 19.2.2021 si sono svolte ulteriori sedute della Conferenza, all’esito delle quali la Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette della Regione Lazio ha redatto la Relazione tecnico-amministrativa con proposta di pronuncia di compatibilità ambientale con n. 40 prescrizioni;
−) sulla base delle risultanze dell’istruttoria la Regione Lazio ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale con le suddette prescrizioni da recepire nel successivo provvedimento autorizzatorio.
1.1- Dei suddetti provvedimenti viene chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione degli artt. 178, 179, 182-bis e 182-ter del d.lgs. 152/2006, nonché dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE. Assoluta sproporzione della dimensione dell’impianto rispetto alle necessità dell’area – violazione delle previsioni e dei principi stabiliti nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio – violazione del principio di prossimità.
Sostengono i ricorrenti che:
-) l’impianto -ideato e progettato per il trattamento di circa 84.000 tonnellate (t.) di FORSU annui- risulterebbe sovradimensionato rispetto alle necessità attuali e future dei comuni limitrofi (producendo il Comune di Anagni circa 2.000 t. annue, quello di Frosinone circa 5.000 t.) e dell’intera provincia di Frosinone, che produce circa 36.000 t. annue di rifiuti;
-) da ciò violazione della gerarchia di cui all’art. 179 del d.lgs. 152/2006 in tema di gestione dei rifiuti, atteso che una sempre maggiore attività preventiva, comportando una riduzione della FORSU in un futuro molto imminente, imporrebbe valutazioni prudenziali sui volumi di produzione nei decenni futuri; né, viene soggiunto, il recupero energetico può essere considerato prioritario rispetto alla prevenzione in materia di produzione, riduzione e riciclo di rifiuti;
-) risulterebbero violati i principi di cui all’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE, recepiti in Italia con il d.lgs. n. 152 del 2006 agli artt. 178 (sostenibilità e proporzionalità), 182-bis (principi di autosufficienza e prossimità) e 199, comma 3 lettera g) in ordine alla predisposizione dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, con i connessi criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli A.T.O. di cui all’art. 20 del medesimo decreto;
-) in tale ottica, risulta obliterato il criterio di prossimità, valevole per tutti i tipi di rifiuti, che sebbene non ponga un divieto assoluto di trattamento di rifiuti provenienti da altre regioni, avrebbe quanto meno dovuto essere tenuto in considerazione ai fini della V.I.A.;
-) ancora, l’ulteriore previsione circa la realizzazione un impianto di cogenerazione di energia darebbe luogo ad una commistione di rifiuti di provenienza e origine più disparata al mero fine di produrre energia, mentre i digestati, non rientrando nella definizione di compost , aggraverebbero le condizioni dell’ambiente circostante ed, ancora, la prevista separazione del biometano e della CO2 farebbe dell’impianto un fattore altamente inquinante per la produzione di anidride carbonica in atmosfera;
-) in sostanza, l’impianto in questione risulterebbe vantaggioso unicamente per l’operatore privato ma non per la collettività non rispondendo peraltro ad alcuna esigenza di quest’ultima;
-) i suddetti aspetti risulterebbero non adeguatamente considerati in sede istruttoria, né risulterebbe valutato l’impatto indiretto sulla matrice aria che gli ingenti flussi di mezzi pesanti provenienti da ogni parte d’Italia dovrebbero arrivare.
II) Violazione e falsa applicazione degli artt. 252 e ss. del d.lgs. 152/2006. Eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà e difetto di istruttoria: omessa considerazione dell’impossibilità di installare nuovi impianti inquinanti nel bacino del fiume Sacco che è Sito di Interesse Nazionale – SIN da bonificare.
I deducenti osservano che:
-) i provvedimenti impugnati non avrebbero tenuto conto dell’ubicazione dell’Impianto nel bacino del fiume Sacco quale Sito di Interesse Nazionale (SIN) da bonificare ai sensi dell’art. 252 del d.lgs. 152/2006, essendo invero irrilevante l’assunto per cui l’impianto sorgerebbe in un’area industriale, essendo gli impianti industriali preesistenti all’inquadramento di detto bacino quale SIN;
-) ciò renderebbe i provvedimenti impugnati impattanti con il predetto art. 252, risultando incompatibile la classificazione dell’area con la realizzazione dell’avversato impianto, che peggiorerebbe, piuttosto che miglioarare, lo stato ambientale e l’inquinamento del bacino;
-) né potrebbe valere alcuna deroga, ammissibile al più per gli impianti esistenti ma non per quelli di nuova realizzazione, vieppiù ove, come nel caso di specie, di grandi dimensioni, altamente inquinanti e pericolosi in sé considerati e in uno con quelli esistenti;
-) da ciò deriverebbe dunque contraddittorietà intrinseca tra la definizione del sito come SIN e la volontà dell’Amministrazione regionale di avallare la realizzazione del contestato impianto di biodigestione, viepiù in un contesto di carenza istruttoria.
III) Eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà: omessa considerazione della moratoria del Comune di Anagni di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale del 30.03.2017 n. 8 di contrarietà all’installazione di impianti di trattamento dei rifiuti. Difetto di istruttoria.
Viene contestato il nulla-osta espresso dal Comune di Anagni, alla luce della deliberazione consiliare n. 8 del 30.3.2017, recante manifestazione di contrarietà ad insediamenti di nuovi impianti di gestione di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi che servano esigenze ulteriori rispetto a quelle comunali, dando indirizzo al Sindaco di preservare nell’azione di coordinamento dei Sindaci della Valle del Sacco, affinché mozioni analoghe vengano adottate da tutti i comuni partecipanti, nonostante la quale né il Comune di Anagni, né le amministrazioni cui la stessa delibera è stata trasmessa hanno opposto il diniego o svolto approfondimenti istruttori per saggiare il pericolo degli interessi di tutela dell’ambiente e della salute nel territorio comuale di Anagni.
IV) Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria: presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.
I ricorrenti, premettendo che dalla consultazione dell’inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose nella Zona Industriale del Comune di Anagni emergerebbe la presenza di n. 6 stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti (-OMISSIS-. a socio unico), deducono che l’avversato impianto si inserirebbe in un contesto industriale con conseguente aumento del rischio di incidenti rilevanti, rispetto al quale la VIA non reca una effettiva valutazione del rischio con verifica della possibilità stessa di realizzare l’impianto, essendo limitata la Regione a prescrivere che “ dovrà essere verificata la compatibilità del progetto in relazione alla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante e la necessità del parere del CTR ” e non avendo tenuto conto delle osservazioni presentate in sede procedimentale in ordine alla sussistenza di un rischio cumulativo in caso di incidente rilevante.
V) Eccesso di potere per non conformità al Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio. Presenza di edifici sensibili nelle vicinanze. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
Deducono i ricorrenti che:
-) l’impianto dovrebbe sorgere aa meno di 1,7 km dai plessi scolastici denominati Anagni 1 e Anagni 2 siti nella frazione di Osteria della Fontana, mentre diverse abitazioni sono collocate a meno di 500 metri dal sito dell’impianto con non meno di 180 residenti. contrariamente a quanto previsto dal Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio,
-) da ciò deriverebbe un’ipotesi di contrasto con il Piano regionale dei Rifiuti e ostacolo alla realizzazione dell’impianto stante l’inquinamento che lo stesso comporterebbe e l’aumento del traffico di mezzi pesanti, naturalmente incompatibili con la presenza di abitazioni e di plessi scolastici e con il rischio implementato di incidente rilevante;
-) peraltro, neanche detti aspetti sono stati oggetto di approfondimento istruttorio.
2- Con atto del 28.9.2021 si è costituito il Ministero della Transizione Ecologica per resistere al ricorso.
3- In data 4.11.2024 i ricorrenti CA, Di UL e OS hanno rinunciato al ricorso.
4- In data 8.11.2021 si è costituta la Energia Anagni s.r.l. per resistere al ricorso.
5- Il successivo 2.12.2021 hanno rinunciato al ricorso i ricorrenti AS e OR.
6- In data 7.2.2022 si è costituita la Regione Lazio per resistere al ricorso.
7- In data 22.6.2023 il Comune di Sgurgola, il Comitato contro il Biodigestore Anagni e i Sigg.ri DR IT, LE AS e DO OR hanno notificato atto di motivi aggiunti, successivamente depositato il 7.6.2023.
7.1- I ricorrenti hanno impugnato la sopraggiunta determinazione dirigenziale del 24.4.2023 con la quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) con prescrizioni per l’impianto controverso e, ove di interesse, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi dell’8.11.2022 esponendo che:
-) successivamente al rilascio favorevole della V.I.A., con nota del 26/07/2021 la Regione Lazio ha avviato il procedimento di A.I.A. convocando la prima seduta di conferenza dei servizi per il 31.8.2021, una seconda seduta il 6.4.2023 nel corso della quale sono state recepite le integrazioni progettuali della controinteressata e una terza seduta decisoria l’11.7,2022, in vista della quale sono pervenuti pareri/note da parte degli Enti convocati (tra cui: Comune di Anagni, Ministero dell’Interno, Comando VVF di Frosinone, ARPA Lazio, Comune di Anagni e Provincia di Frosinone), aggiornata al 9.8.2022 stante la carenza di due pareri obbligatori previsti nel procedimento (CTR per il rischio di incidente rilevante e ARPA Lazio per il monitoraggio e controllo);
-) è seguita la quarta seduta del 9.8.2022, nella quale è stato acquisito il parere sanitario negativo del 8.8.2022, con cui il Sindaco di Anagni ha (i) chiesto l’applicazione dei criteri DNSH e (ii) confermato il proprio parere sanitario negativo, nonché il parere della Provincia di Frosinone dell’8.8.2022, nel quale si evidenziava che, sulla base del parere dell’Area Rifiuti regionale del 6.4.2022, esistono alcuni fattori –ossia la vicinanza dell’impianto ad insediamenti abitativi e alla fascia di rispetto autostradale- da considerare relativamente alla compatibilità, oltre alla necessità di acquisire il parere della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, in relazione all’ipotizzata sussistenza, nel caso di specie, del Fattore Escludente del PRGR “Zone di interesse archeologico (Legge 431/85 lettera m)” come rilevato dalla predetta nota della Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area Rifiuti del 6.4.2022;
-) con determinazione n. G15288 dell’8.11.2022 la Regione Lazio - Direzione Ambiente - Area AIA ha rilasciato la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi con prescrizioni e, successivamente, l’A.I.A. gravati in questa sede.
7.2- I ricorrenti, in prosecuzione di quanto affermato nel ricorso introduttivo, deducono il seguente motivo:
VI) Violazione di legge e eccesso di potere per avere la Regione Lazio ignorato acriticamente i pareri e le istanze emerse in seno al procedimento amministrativo e, in particolare, il parere sanitario negativo rilasciato dal Comune di Anagni e quelli della Provincia di Frosinone e dei vigili del Fuoco - difetto di istruttoria e di motivazione
Osservano i ricorrenti che:
-) la Regione non avrebbe tenuto in alcuna considerazione il parere sanitario negativo del Comune e non avrebbe neppure motivato la scelta di superare la contrarietà dell’ente comunale:
-) inoltre, non risulterebbero valutati i pareri negativi espressi dalla Provincia di Frosinone, che aveva censurato i provvedimenti impugnati nelle immediate vicinanze di insediamenti abitativi in un ambito già caratterizzato da notevole inquinamento, e dai Vigili del Fuoco che avevano evidenziato l’assenza del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza, illogicamente pretermesso dall’assunto per cui detto parere “ attiene all’esercizio dell’impianto e dovrà essere acquisito prima della messa in esercizio ” rinviando, anche in questo caso, ad un momento successivo;
-) tale ultima criticità, si soggiunge, assumerebbe portata viepiù significativa in un contesto già fortemente inquinato e in prossimità di industrie a rischio di incidente rilevante, che renderebbero incoerente il rinvio al momento dell’avvio dell’impianto.
Inoltre, i ricorrenti contestano i predetti atti anche per i medesimi motivi già promossi con riferimento al ricorso principale che pedissequamente vengono riportati.
8- In data 4.10.2023 la Regione Lazio ha depositato memoria per resistere ai motivi aggiunti e, in vista del merito, in data 23.1.2025 e 24.1.2025 ha depositato documenti.
9- In data 24.1.2025 la controinteressata Energia Anagni s.r.l. ha depositato documenti.
10- In data 4.2.2025 la Regione Lazio ha depositato memoria
11- In pari data la controinteressata Energia Anagni s.r.l. ha depositato memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso distintamente per carenza di interesse dei ricorrenti e per omessa impugnazione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi e l’infondatezza del ricorso nel merito.
12- All’udienza pubblica di smaltimento del 7.3.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
13- Preliminarmente si dà atto della rinuncia al giudizio di primo grado dei ricorrenti CA ES, Di UL LO e OS SA, presentata il 4.11.2021, nonché dei ricorrenti AS LE e AM DO, presentata il 2.12.2021 e che non hanno pertanto alcun interesse a coltivare il giudizio con l’atto di motivi aggiunti (peraltro basato sulla medesima procura ad litem rilasciata per l’atto introduttivo del giudizio, poi oggetto di rinuncia).
14- Deve essere quindi vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla conttointeressata Energia Anagni.
14.1- L’eccezione è fondata.
14.2- E’ pur vero che “ Il provvedimento di VIA (o di esclusione di assoggettamento a VIA) è impugnabile dai soggetti legittimati dalla sola prossimità ai luoghi interessati dall'intervento (c.d. vicinitas ) anche senza la dimostrazione di una lesione puntuale e, quindi, a maggior ragione da quelli che lamentano un pregiudizio diretto alla proprietà, senza che sia richiesta la dimostrazione anche di un danno certo all'ambiente giacché la tutela dell'ambiente si connota per una peculiare ampiezza del riconoscimento della legittimazione e del coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati, come è dimostrato dalle scelte legislative (di recepimento delle norme europee e della Convenzione di Aarhus) in tema di partecipazione alle procedure di VAS e di VIA, di legittimazione all'accesso alla documentazione in materia ambientale, di valorizzazione degli interessi diffusi anche quanto al profilo della legittimazione processuale. In tale ottica, pretendere la dimostrazione di un sicuro pregiudizio all'ambiente o alla salute, ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere, costituirebbe una probatio diabolica, tale da incidere sul diritto costituzionale di tutela in giudizio delle posizioni giuridiche soggettive. Ai fini della sussistenza delle condizioni dell'azione avverso provvedimenti lesivi dal punto di vista ambientale, il criterio della vicinitas - ovvero il fatto che i ricorrenti vivano abitualmente in prossimità del sito prescelto per la realizzazione dell'intervento e comunque abbiano uno stabile e significativo collegamento con esso, tenuto conto della portata delle possibili esternalità negative - rappresenta quindi un elemento di per sé qualificante dell'interesse a ricorrere ” (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 01/04/2022, n.312),
14.3- Non di meno, nel caso specifico, il Comune di Sgurgola si è limitato ad affermare di trovarsi a km 4,7 di distanza dall’impianto, circostanza, di per sé, già nota agli atti dell’istruttoria procedimentale allegata al provvedimento di rilascio della V.I.A. (v. pag. 7).
Tale dato, in sé considerato, si palesa del tutto neutro, nulla esprimendo neanche in termini tali da comprovare una vicinitas in termini di adeguata prossimità all’impianto, nel senso, cioè, di poter individuare ripercussioni sul territorio collocato nelle immediate vicinanze dell’impianto che, per le caratteristiche dell’impianto, renderebbe sufficientemente dimostrata anche solo la potenzialità di lesione, radicando così un interesse al ricorso. In assenza di un minimo di allegazione di tal fatta, quanto dedotto dal Comune ricorrente non è sufficiente a radicarne un interesse a ricorrere.
14.4- Quanto al “Comitato contro il biodigestore”, in difetto di Statuto o atto costitutivo, che non risultano depositati e dai quali possa desumersi la sufficiente stabilità, il radicamento territoriale ed i fini da esso perseguiti, tale entità si presenta come del tutto evanescente per ritenere comprovata la sussistenza dell’interesse collettivo a contestare l’avversata valutazione di impatto ambientale.
14.5- Quanto infine ai privati cittadini ricorrenti, è un dato meramente affermato, ma privo di adeguata comprova anche a seguito di formulazione di specifica eccezione ex adverso , che essi siano residenti in Anagni e comunque abbiano, in base alla loro residenza, un interesse a contestare la legittimità del provvedimento impugnato.
15- Il ricorso e l’atto di motivi aggiunti sono dunque inammissibili.
16- In ogni caso detti atti risultano infondati nel merito.
17- Occorre anzitutto considerare che, per giurisprudenza consolidata:
-) “ La funzione tipica della v.i.a. è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto (nel caso di specie, trattasi di progetto per l'ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi), valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, esercitata sulla base di oggettivi criteri di misurazione, ma anche di scelte amministrative discrezionali, sul piano dell'apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera, con la conseguenza della sottrazione di tali scelte al sindacato del Giudice amministrativo se non laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto ” (Consiglio di Stato sez. IV, 04/10/2024, n.7987, il quale soggiunge che “ L'ammissibilità dell'inserimento di clausole prescrittive al rilascio della v.i.a. trova fondamento nell'ampia discrezionalità dei provvedimenti in tema di v.i.a. e, in particolare, un progetto, come quello del caso di specie per l'ampliamento di una discarica per rifiuti non pericolosi, che ricomprende vasta parte del territorio comunale, non può che comportare la sua sottoposizione ad una serie ampia di prescrizioni a tutela di tutti quei beni che possono essere incisi dalla sua realizzazione ”);
-) “ L'amministrazione ha un ampio margine di discrezionalità nella valutazione di impatto ambientale, ma tale discrezionalità può essere sindacata dal giudice solo se viola il principio di ragionevolezza. Il giudice amministrativo può censurare la valutazione dell'amministrazione solo se si discosta dagli standard tecnici accettati o se è illogica, irrazionale o fondata su un travisamento dei fatti ” (Consiglio di Stato sez. IV, 24/07/2024, n.6699).
18- Tanto chiarito, viene delibato il ricorso principale, che è infondato.
19- Quanto al primo motivo del ricorso principale, le doglianze di parte ricorrente si limitano ad una mera proposizione di personali prese di posizione critiche attinenti l’assenza di necessità o di utilità dell’impianto nel contesto territoriale di inserimento: esse, a ben vedere, si esauriscono nella mera sovrapposizione di valutazioni alternative in termini di mera opportunità, rientranti nell’ambito delle prerogative istituzionale dell’amministrazione, e non sfociano in censure puntuali ed adeguatamente argomentate anche sotto il profilo tecnico-scientifico, da cui desumere la sussistenza di profili evidenti di abnormità, illogicità, irragionevolezza o errore fattuali desumibili delle risultanze dell’istruttoria.
A quanto ora esposto è sufficiente aggiungere che l’asserito sovradimensionamento dell’impianto costituisce un’affermazione priva di adeguati argomenti tecnico-scientifici che rendano la censura ammissibile in sede giurisdizionale, ragion per cui, in assenza di ulteriori e più pregnanti elementi, le deduzioni risulta sconfessato dalle più puntuali deduzioni dell’amministrazione resistente e della controinteressata in ordine alle significative carenze impiantistiche a livello regionale e provinciale e criticità della zona, sfociate anche in procedura di precontenzioso a livello comunitario nei confronti della Regione Lazio e a Roma anche per la frazione organica (v. memorie del 4.2.2025).
Ancora, del tutto apodittico e frutto di valutazione di merito, sempre alternativa a quella dell’amministrazione e come tale inammissibile nell’odierna sede processuale in assenza di più pregnanti deduzioni, è l’osservazione per cui si sarebbe dovuto valutare con maggior prudenza il fabbisogno per i decenni futuri.
A medesima conclusione si perviene quanto alle osservazioni dei ricorrenti in ordine agli affermati rischi derivanti dall’impianto di cogenerazione anche quanto ad inquinamento atmosferico, dedotti su assunti privi di specifiche argomentazioni a necessario corredo che tengano anche conto delle caratteristiche dell’impianto e dei suoi prodotti nei termini in cui evidenziati in sede procedimentale, a principiare dallo Studio di Impatto Ambientale per concludersi nella relazione istruttoria allegata al procedimento di V.I.A..
Apodittiche e generiche, nei termini in cui sono esposte, sono le asserite criticità attinenti all’afflusso flussi di mezzi pesanti per il conferimento del materiale, dedotte solo in termini generici e assertivi.
20- Quanto al secondo motivo, in primo luogo non è corretta l’affermazione per cui non si sarebbe tenuto conto dell’ubicazione dell’Impianto nel bacino del fiume Sacco quale S.I.N. da bonificare.
Dalla relazione istruttoria emerge che tale aspetto è stato preso in considerazione, che il Ministero dell’Ambiente ha espresso parere, peraltro non specificamente contestato, nel senso che “[...] prima dell’inizio dei lavori dovrà applicarsi la procedura descritta al punto 2 “interventi ed opere che comportano attività di scavo [...] delle “Indicazioni operative in ordine agli interventi ed opere da realizzare nel Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco” del 2 maggio 2019, previa caratterizzazione dell’area [...]” e che, in adesione a tale parere in sede provvedimentale è stata adottata una specifica prescrizione, propedeutiche alla procedura di A.I.A. nel senso che “ 7. come richiesto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nella nota del 07/09/2020 prima dell’inizio dei lavori dovrà comunque applicarsi la procedura descritta al punto 3 “interventi ed opere che comportano attività di scavo” (art. 25 del D.P.R. 120 /2017) delle “Indicazioni operative in ordine agli interventi ed opere da realizzare nel Sito di Interesse Nazionale “Bacino del Fiume Sacco” del 2 Maggio 2019, previa caratterizzazione dell’area ”.
A fronte di ciò, in assenza di più specifiche deduzioni, le doglianze dei ricorrenti presentano le medesime criticità, in termini di genericità ed assertività, riscontrate con riferimento al primo motivo di ricorso.
21- Il terzo motivo è stato oggetto di rinuncia dai ricorrenti con memoria depositata il 2.12.2021.
22- Con riferimento al quarto motivo, non risulta perspicua l’affermazione per cui la VIA non recherebbe un’effettiva valutazione dell’assenza di rischio di incidente rilevante per la presenza di ulteriori stabilimenti in zona,
Detto aspetto è stato oggetto di analisi (v. osservazioni pag.14 e pag. 39 del documento istruttorio), mentre la prescrizione n. 8, propedeutica alla procedura di V.I.A. per cui “ dovrà essere verificata la compatibilità del progetto in relazione alla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante e la necessità del parere del CTR ”, la prescrizione n. 10 che prevede “ sia garantito il dislocamento di tutto il comparto “biogas/biometano” costituito da serbatoio di accumulo biogas, pre-trattamenti biogas, cogeneratore, impianto di upgrading, come previsto in progetto, al fine di allontanarlo dal confine aziendale lato “Distillerie Bonollo SpA” e rispettare in questo modo le distanze prescritte dal DM 03/02/2016 ” e l’ulteriore prescrizione per cui “ 11. dovranno comunque essere adottate tutte le misure costruttive e gestionali necessarie a garantire l’esercizio in sicurezza rispetto all’ubicazione in adiacenza ad industria a rischio di incidente rilevante ” non costituiscono, in assenza di più pregnanti argomentazioni che però non traspaiono, prescrizioni tautologiche, irragionevoli o insufficienti.
Quanto ora esposto è sufficiente per ritenere infondata la doglianza.
Per mera completezza di analisi (riguardando detto aspetto il successivo step dell’A.I.A.) è da soggiungersi che, come rilevato dalla Regione resistente nel provvedimento di A.I.A. è stato acquisito il dovuto parere del Comitato Tecnico Regionale del 22.7.2022 esitato con “ …parere favorevole sulla compatibilità territoriale, ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001, condividendo quanto proposto e avuto riguardo dei contenuti del Parere Tecnico trasmesso dal Comando di Frosinone con nota prot. COM-FR n. 7543 del 06/07/2022 …” e neanche su detto ulteriore profilo parte ricorrente ha replicato alcunché.
23- Quanto infine al quinto motivo, l’ubicazione dell’impianto (meno di 1,7 km da plessi scolastici nella frazione di Osteria della Fontana e a meno di 500 metri da abitazioni con non meno di 180 residenti) non costituiscono ostacoli cogenti in base al Piano Regionale dei Rifiuti della Regione Lazio, e d’altra parte non è corretto affermare che non siano state valutate in sede istruttoria, risultando anzi che “per quanto concerne centri abitati e case sparse il SIA evidenzia che le tre località caratterizzate dalla presenza di edificato urbano continuo, Collacciano, S. Anna e Mola del Lago, risultano collocati a poco più di 1 km dall'area dell'impianto e che il modello di simulazione della propagazione aerea degli inquinanti evidenzia una direzione di propagazione prevalente che non interessa direttamente i suddetti centri” (pag. 44 del documento istruttorio in merito all’aspetto programmatico e vincolistico).
Peraltro, a fronte della precitata affermazione per cui il modello di simulazione aerea degli inquinanti nell’ambito del SIA risulti negativo quanto ad effetti su dette scuole non risultano specifiche affermazioni da cui desumere profili di travisamento fattuale o di erroneità tecnico-scientifica di tali conclusioni.
24- Parimenti infondato è l’atto di motivi aggiunti.
25- Quanto al primo dei profili ivi agitati, ossia al peso del parere sanitario del Sindaco di Anagni, si osserva che “ Il richiamo, da parte dell’art. 29 quater, comma 5, del D. L.vo n. 152/2006, alle “prescrizioni” ex artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/34, abbia la funzione di consentire al sindaco di indicare delle “prescrizioni”, o al limite di esprimere un dissenso che, tuttavia, al pari di tutti gli altri pareri o atti di assenso comunque denominati acquisiti dalla conferenza di servizi, possono essere superati dalla decisione conclusiva ” (Consiglio di Stato, Sez. VII, 20.8.2024, n. 7175).
Nel caso di specie, nel provvedimento del 24.4.2023 risulta menzionata la nota dell’8.8.2022 con la quale il Sindaco di Anagni, riferendo che “ Nel richiedere l'applicazione dei criteri DNSH, il sottoscritto conferma il proprio parere sanitario negativo e dunque non favorevole all'installazione dell'impianto di biodigestione e compostaggio in località Selciatella - Comune di Anagni (Fr) in oggetto indicato” , si è di fatto limitato a formulare un’opposizione al progetto senza proporre prescrizioni, con ciò sottintendendo l’impossibilità radicale di un intervento anzitutto risulta essere stata acquisita agli atti del procedimento.
Orbene, quanto alla scelta di superare detto parere negativo, si deve osservare anzitutto che l’art. 29- quater , comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che “Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265” di modo che, per come formulato il parere non vi era nessuna prescrizione da recepire.
Per altro verso, è da osservare che, dal verbale della conferenza decisoria riportato nel provvedimento dirigenziale impugnato (pag. 10) viene rilevato che si è “ tenuto conto delle posizioni prevalenti (con particolare riferimento alla comparazione tra il parere sanitario del Comune di Anagni e del Ministero della Salute tenuto conto nella valutazione delle posizioni prevalenti della definizione indicata dal Cons. Stato, Sez. V, 27 agosto 2014, n. 4374 ”, ragion per cui non è corretto assumere che non risultano motivate le ragioni a base del relativo superamento, peraltro calibrate alla natura sensibile dell’interesse in campo.
Per completezza, nel suddetto parere del 15.9.2021 il Ministero della Salute ha rilevato l’insussistenza di criticità dal punto di vista tecnico e, si soggiunge per completezza, ha suggerito di valutare l’opportunità di integrare il Piano di Monotarrio e Controllo con delle prescrizioni, profilo, quest’ultimo del tutto estraneo al perimetro delle censure di parte ricorrente che non ha svolto alcuna specifica doglianza in merito.
27- Quanto alla dedotta omissione del parere della Provincia, dalle stesse prospettazione dei ricorrenti (pag. 5-6 dell’atto di motivi aggiunti) emerge a pag. 34 della determinazione di A.I.A. che “ La Regione Lazio in merito a quanto evidenziato dalla Provincia di Frosinone rileva che in merito alla vicinanza con la fascia di rispetto autostradale e ad eventuali criticità è stato acquisito il parere della società Autostrade riportato in atti che non evidenzia particolari criticità. In merito alle distanze con i centri abitati e i fattori escludenti e/o condizionanti e alle misure di mitigazione previste tali valutazioni attengono al procedimento di V.I.A. già effettuato con valutazione favorevole con prescrizioni. Infine, in merito agli aspetti archeologici e paesaggistici è stato acquisito il parere favorevole del M.I.C. competente relativamente a tali aspetti” .
In buona sostanza, non è corretto affermare che non sia stata vagliata la posizione della Provincia di Frosinone, che risulta invece ponderata dalla Regione, che ha ritenuto di superare detto parere alla luce delle risultanze del parere della Società Autostrade e, per il resto, mediante prescrizioni, a loro volta ritenute insufficienti dai ricorrenti stessi che, in tal modo, sviluppano doglianze inquadrabili in termini di mera opportunità e dunque estranee al perimetro di legittimità in cui il provvedimento di A.I.A. è sindacabile in sede giurisdizionale.
28- Quanto, infine, al parere dei Vigili del Fuoco, dal provvedimento di A.I.A. (pag. 30) risulta anzitutto acquisito il “Parere favorevole sulla compatibilità territoriale del Comitato Tecnico Regionale (CTR) dei Vigili del Fuoco prot. n. 19207 del 22/07/2022, acquisito il 22.7.2023, avuto riguardo dei contenuti del Parere Tecnico trasmesso dal Comando di Frosinone con nota prot. COM-FR n. 7543 del 06/07/2022”, su cui nulla obietta di specifico osserva parte ricorrente.
29- Quanto poi alla mancanza del certificato di prevenzione incendi di competenza dei Vigili del Fuoco, è stato rilevato che esso attiene all’esercizio dell’impianto e avrebbe dovuto essere acquisito prima della messa in esercizio (pag. 11 della determinazione dirigenziale di rilascio dell’A.I.A.) , ragion per cui nessun vizio di illegittimità si pone in ordine alla mancata acquisizione a fini di rilascio dell’A.I.A., mentre l’asserita pregnanza dello stesso alla luce delle caratteristiche dell’impianto costituisce ancora una volta una valutazione di puro merito rientrante nella sfera di valutazione dell’amministrazione procedente.
30- In conclusione, anche l’atto di motivi aggiunti risulta infondato.
31- Le spese seguono la soccombenza, vanno poste ad esclusivo carico del Comune di Sgurgola e riconosciute in favore della Regione Lazio e della controinteressata Energia Anagni s.r.l. per essere liquidate come da dispositivo, mentre vanno compensate quanto al Ministero della Transizione ecologica, stante la difesa meramente formale dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna il Comune di Sgurgola alle spese processuali in favore della Regione Lazio e della controinteressata Energia Anagni s.r.l., liquidandole, per ciascuna di esse, in complessivi euro 1.500,00, oltre rimborso forfettario spese legali 15%, IVA e CPA come per legge.
Compensa le spese quanto al Ministero della Transizione ecologica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO