Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/04/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 963 pronunciata l'11/05/2021 Oggetto: opposizione a verbale ispettivo – annullamento rapporti di lavoro e omissione contributiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di previdenza obbligatoria, in grado d'appello, iscritta al n.
1051/2021 del Ruolo Generale Affari Civili Appelli, promossa da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Donato Parte_1 Parte_2
Antonio Muschio Schiavone,
APPELLANTE
contro
, con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'Avv. Marcella Mattia,
APPELLATO
All'udienza del 07/02/2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in pari data depositato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi al Tribunale del Lavoro di Brindisi depositato in data 18/05/2015 la Part DI. ELLE MANIFATTURE. proponeva opposizione avverso il verbale di Pt_4
accertamento n. 000447118 del 30/03/2015 da cui risultava un suo debito contributivo totale di € 17.651,00. Riferiva di essere una società che dal febbraio 2004 all'agosto 2010 era stata iscritta nell'Albo delle imprese artigiane e che nel settembre 2010 era transitata tra le imprese industriali, svolgendo sempre attività di confezione di articoli di abbigliamento;
precisava che l'attività era cessata il 2/5/2013 ma che già dal marzo 2010
Secondo gli ispettori, dalle dichiarazioni dei lavoratori era emerso che il , anche Pt_2 dopo l'assunzione, aveva continuato a fare il datore di lavoro giacché la madre,
[...]
che aveva assunto il ruolo di socia amministratrice, non si era mai interessata Pt_1
della gestione;
per di più non risultavano pagamenti di retribuzione in favore del , Pt_2
mentre tutti gli altri lavoratori risultavano pagati mediante assegno;
pertanto, il rapporto di lavoro veniva annullato dal verbalizzante. Costituiva, poi, oggetto di contestazione la posizione di , lavoratrice assunta il 27/7/2011 con Parte_5
qualifica di sarta, posta in cassa integrazione dopo soli tre mesi di lavoro e per due anni
(CIG e mobilità); tale lavoratrice non era nota alle colleghe e non risultavano pagamenti di retribuzione in suo favore;
alcuni lavoratori ascoltati ( e , Pt_2 Persona_1 quest'ultima figlia della interessata) avevano sostenuto che lavorava a casa, ma di tale lavoro a domicilio non vi era traccia nel modello di assunzione. Precisavano gli ispettori che ella era la madre della fidanzata di . I verbalizzanti avevano, pertanto, Parte_2 proceduto all'annullamento anche di tale rapporto di lavoro, ritenendolo formalmente instaurato al solo fine di garantire la percezione di un'indebita CIGO. La successiva contestazione riguardava l'imponibile contributivo, avendo la società presentato denunce contributive (DM 10) di importi inferiori al dovuto;
ciò in quanto qualifica e orario di lavoro dei dipendenti risultavano inferiori a quelli previsti dal CCNL applicato, le registrazioni sui libri sociali riportavano diversi giorni di assenze ingiustificate ed inoltre il periodo 1/4/2013 – 2/5/2013 non risultava coperto da CIG. In conseguenza di tutte le riportate contestazioni, il verbalizzante provvedeva a recuperare la contribuzione per un totale di € 17.651,00. Ciò esposto, la Società ricorrente denunciava in ricorso vizi formali del verbale impugnato, ritenendolo mancante degli elementi necessari per consentire una piena e circostanziata cognizione dei fatti addebitati, desumibili solo dal prospetto riportato a pg. 9 dello stesso documento. Circa la posizione del , la Società Pt_2 opponente sosteneva che nessuna norma vieta l'assunzione dell'ex amministratore e che
2 l'inquadramento fosse giustificato dalle elevate conoscenze lavorative, confermate dagli altri lavoratori ascoltati. Quanto a , osservava che le norme sulla Parte_6
CIG erano state estese nel 2012 (L. 92/2012, L. 228/2012, L. 134/2012) ai lavoratori a domicilio che, come la , avessero un'anzianità lavorativa di almeno 90 giorni alla Pt_5
Part data di richiesta della . Ammetteva che gli aspetti amministrativi della Società erano stati mal gestiti per insufficiente conoscenza da parte di chi se ne occupava in Azienda.
Chiedeva, in conclusione, l'annullamento del verbale e il ripristino dei rapporti di lavoro annullati.
Nel giudizio così instaurato si costituiva l' , con memoria depositata il 7/9/2016, CP_1 contestando l'avverso assunto e sostenendo la correttezza della richiesta avanzata.
Precisava innanzitutto che il verbale era stato notificato alla quale obbligato Parte_8
solidale e in via principale a quale trasgressore (liquidatrice della Parte_1
società) il 15/4/2015. Nel merito degli accertamenti eseguiti dai verbalizzanti, con particolare riferimento alla posizione del precisava che nei documenti acquisiti Pt_2
(contratto di lavoro, LUL, UNILAV) era indicato come lavoratore finito di sartoria, mentre i dipendenti ascoltati in sede ispettiva lo avevano indicato come colui che aveva esercitato il potere direttivo, impartendo le disposizioni, e pagato gli stipendi, occupandosi solo saltuariamente di cucire bottoni e asole. Da quanto emerso, non aveva mai espletato attività di sarto per l'intera giornata lavorativa. Circa le violazioni
CP_ riscontrate nella posizione della lavoratrice , l' resistente evidenziava che non Pt_5
si era presentata a rendere dichiarazioni in sede ispettiva, che l'indirizzo di residenza Contr indicato dalla Società non corrispondeva a quello effettivo, che da UNILAV e non risultava alcuna stipula di contratto di lavoro a domicilio e che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 9, L. 877/1973, i lavoratori a domicilio sono esclusi dalla CIG ordinaria. Circa
l'imponibile contributivo contestato alla Società opponente, l' evidenziava che per CP_1
Part il periodo 1/4/2013 – 2/5/2013 i dipendenti non erano stati ammessi a per cui il datore di lavoro, pur non avendoli impiegati, avrebbe dovuto versare i contributi;
circa gli accertamenti riguardanti gli inquadramenti dei dipendenti, sottolineava di avere preso in considerazione le risultanze delle buste paga e di avere fatto applicazione del CCNL
Industria in considerazione del passaggio, operato dalla stessa ditta nell'anno 2010, dal settore Artigianato a Industria. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza oggetto di gravame l'adito Tribunale rigettava il ricorso e condannava la
Società opponente al pagamento delle spese di lite. Disaminato il riparto dell'onere probatorio e ritenutolo correttamente assolto dall'Ente previdenziale, confermava l'insussistenza dei requisiti della subordinazione con riguardo ai due rapporti di lavoro
3 disconosciuti, mentre affermava che le differenze contributive addebitate erano adeguatamente provate perché desumibili dalla semplice lettura delle scritture contabili aziendali.
Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato il 10/11/2021, e Parte_1 [...]
, quali soci della cessata società, proponevano appello. In primo luogo, Pt_2 contestavano l'affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui l' aveva CP_1 compiutamente assolto all'onere probatorio, ritenendo che, invece, l'istruttoria effettuata avesse dimostrato il contrario. Ribadivano quanto già detto in primo grado circa le due posizioni lavorative annullate invocando il contenuto delle testimonianze ascoltate da cui emergeva la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
conferma che era un sarto specializzato e che osservava il medesimo orario di Pt_2
lavoro (8 ore) dei testi. Anche per le dichiarazioni dei testi avevano confermato Pt_5
lo svolgimento del lavoro a domicilio. Contestavano, infine, l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui le differenze contributive da addebitare emergevano già dal dato documentale, sostenendo che i verbalizzanti si erano limitati ad allegare al verbale un mero prospetto. Insistevano per la riforma integrale della sentenza con accoglimento del ricorso e rifusione delle spese di giudizio.
Anche nel presente grado di giudizio si costituiva l' , innanzitutto eccependo il CP_1 difetto di legittimazione attiva dei due soci ai fini della proposizione dell'appello, con conseguente inammissibilità dello stesso gravame, per non avere dimostrato la loro qualità di soci e l'interesse ad impugnare, atteso che l'estinzione della Società comporta la perdita della capacità processuale di quest'ultima e il trasferimento della legittimazione processuale in capo ai soci. A tal fine, gli stessi sono chiamati a dimostrare che la pretesa creditoria sia stata a loro attribuita e non oggetto di liquidazione in favore di altri soci.
Nel merito, ribadiva la correttezza della decisione adottata dal Tribunale adito e ne chiedeva l'integrale conferma.
All'udienza del 07/02/2025, sulle conclusioni esposte da entrambe le parti nei propri scritti difensivi, la causa veniva decisa come da separato dispositivo in pari data depositato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Risulta, infatti, fondata l'eccezione, formulata da parte appellata, circa la carenza di prova dell'interesse dei due soci appellanti a proporre l'impugnazione. Va osservato che il giudizio in primo grado era stato introdotto dalla società Parte_9 alla quale l' aveva notificato il verbale ispettivo e che aveva ritenuto di contestarne CP_1
4 le risultanze. Orbene, l'esistenza di tale soggetto giuridico è venuta meno nella pendenza della controversia;
infatti, dalla visura camerale in atti risulta che l'attività è cessata in data 30/12/2019 e che la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data
11/02/2020, una volta completata la fase di liquidazione. Dunque, venuta meno la Società, il giudizio di appello è stato proposto dai soci, e . Pt_1 Pt_2
Sul punto va ricordato che, nella Giurisprudenza di legittimità si è da tempo consolidato l'indirizzo secondo il quale “dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n.
6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa (…)”.
(Cass., Sez. Un., n. 6070/2013). Dunque, il soggetto, già socio di una società cancellata dal Registro delle Imprese che agisca a tutela di una pretesa della stessa, ha l'onere, in primo luogo, di allegare espressamente di essere l'avente causa della società, con riguardo a quella specifica situazione giuridica, sia che ne risulti assegnatario in base al bilancio finale di liquidazione, sia che assuma verificatosi il fenomeno successorio al di fuori del procedimento di liquidazione e, in secondo luogo, di dimostrare di essere effettivamente subentrato in quella posizione giuridica (allegando ed eventualmente dimostrando i relativi elementi della fattispecie). L'ex socio che, come nel caso di specie, intenda proseguire un giudizio nel corso della cui pendenza la società si è estinta ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese, dovrà, in sostanza: “1) qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della pretesa creditoria oggetto del giudizio pendente (e non semplicemente affermare di essere stato socio o liquidatore della società estinta e cancellata); 2) allegare e dimostrare che, sulla base del bilancio finale di liquidazione della Società, la pretesa creditoria in questione sia stata a lui attribuita, ovvero che, laddove essa non sia stata affatto oggetto di liquidazione né sia stata presa in considerazione nel bilancio finale di liquidazione, ciò non sia avvenuto in conseguenza di una tacita rinunzia alla stessa, ma per altre ragioni (che dovrà, ove occorra, indicare in modo puntuale e documentare)” (Cass. n. 8521/2021).
5 Nel caso in esame, gli appellanti non hanno specificamente allegato (e tanto meno dimostrato) di essere subentrati, quali successori, nella pretesa di natura negatoria per la quale si agisce, né che dell'obbligazione oggetto di causa siano chiamati a rispondere nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione, essendosi limitati ad allegare di essere soci e amministratori (nell'intestazione del ricorso) ed ex soci (nella procura conferita al difensore) (Cass., sent. n. 25806 del 05/09/2023).
Deve, pertanto, concludersi per la mancata dimostrazione della sussistenza dell'interesse dei due ex soci ad appellare la pronuncia, emessa nei confronti della Società estinta, dal
Tribunale di Brindisi con la conseguenza del rigetto dell'appello.
In ogni caso, il gravame deve essere rigettato per l'infondatezza, nel merito, dei motivi di doglianza addotti.
Occorre premettere che, per consolidato insegnamento della Giurisprudenza di legittimità, “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria quando esprime gli elementi da cui trae origine, in particolare mediante l'allegazione delle dichiarazioni rese da terzi, restando liberamente valutabile dal Giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (Cass., Sez. Lav., sente- n. 14965/2012). Inoltre, i funzionari ispettivi dell' hanno pieni poteri di verifica sui rapporti di lavoro al fine di acquisire CP_1
notizie attinenti alla loro sussistenza, alle retribuzioni, agli adempimenti contributivo/assicurativi e all'erogazione delle prestazioni a carico dell'istituto di previdenza ai sensi dell'art. 3, co. 1, D.L. 463/183, conv. In L. 638/1983 (Cass. Sez. Lav.,
n. 11934/2019).
Disaminando il caso di specie alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'attività istruttoria espletata non abbia fornito alcun elemento idoneo a contrastare le risultanze dell'accertamento o a far dubitare della ricostruzione ivi contenuta. Ed anzi, anche a seguito del riesame della pronuncia di primo grado alla luce dei motivi di impugnazione, risulta confermata l'inidoneità delle prove fornite a contrastare le risultanze del verbale ispettivo, ed in particolare a provare la sussistenza del requisito della subordinazione che, correttamente, il Giudice di prime cure ha individuato come l'elemento indefettibile per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Dalle dichiarazioni testimoniali riguardanti è emersa la circostanza che egli fosse colui che impartiva le direttive. Pt_2
Per i testi , e egli aveva Persona_1 Testimone_2 Testimone_4
iniziato a lavorare solo dopo che la era diventata amministratrice, mentre Pt_1
ha affermato che lo faceva anche da amministratore. In ogni caso, Testimone_1
nessuna deposizione ha fatto emergere la sussistenza di un suo vincolo di soggezione
6 gerarchica, al contrario è emerso la sua funzione direttiva. Quanto alla , le prove Pt_5
orali hanno evidenziato che nessun collega di lavoro l'aveva mai incontrata, mentre ciò che era a loro noto è che taluni pezzi, come le fodere, pervenivano dall'esterno. Ma a confermare le modalità di svolgimento dell'attività della , dedotte dalla Società, Pt_5
sono stati esclusivamente il e la fidanzata – figlia della lavoratrice. In particolare, Pt_2
la figlia, , ha riferito di provvedere a portare il materiale da lavorare a Persona_1
casa della madre e che questa assemblava la parte interna delle giacche, faceva asole e metteva bottoni;
ma gli altri lavoratori ascoltati quali testimoni hanno affermato che le lavorazioni necessitavano dei macchinari, presenti in azienda. Circostanze la cui contraddittorietà e insufficienza non consente di superare le risultanze degli accertamenti ispettivi, da cui era emersa in riferimento alla l'inesistenza di prova di pagamenti Pt_5
della retribuzione mensile e che il contratto formalmente stipulato non era quello di
“lavoro a domicilio”.
Nessuna specifica contestazione ha, infine, mosso la parte appellante avverso le differenze contributive addebitate, per cui va confermato il convincimento espresso dal
Giudice di prime cure circa il fatto che la tipologia ed entità delle omissioni commesse fosse evincibile dal semplice esame delle scritture contabili aziendali.
Per quanto esposto la pronuncia appellata appare anche scevra dai vizi denunciati dall'appellante e deve essere confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei Parametri forensi vigenti.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Lavoro,
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 10/11/2021 da e nei confronti dell' avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 CP_1
dell'11/05/2021 n. 963 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
RIGETTA l'appello
Condanna gli appellanti al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 1984,00, ex D.M. n. 55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
7 Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 07/02/2025
Il Giudice Ausiliario Estensore
Dott.ssa Mariantonietta Zingrillo
8
Il Presidente
Dott.ssa Caterina Mainolfi