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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/04/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile n. 496/2023 R.G. promossa da
, c.f. con il Parte_1 P.IVA_1 OGGETTO: patrocinio dell'avv. BONOMI PAOLO e dell'avv. GIUDICI PAOLO Prestazione d'opera elettivamente domiciliata in VIA GHISLANZONI N. 41 24121 BERGAMO intellettuale presso il menzionato difensore
APPELLANTE
contro
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LOPA ANTONIO elettivamente domiciliato in PIAZZALE DELLA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA 1 24122 BERGAMO presso il menzionato difensore
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Bergamo, terza sezione civile, pubblicata il 13/04/2023 con il n. 774/2023.
CONCLUSIONI
di : Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello,
in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza di primo
grado per i motivi dedotti in narrativa;
nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo
n.774/2023 pubblicata in data 13 aprile 2023, notificata il 21 aprile 2023,
respingere tutte le domande svolte da nei confronti CP_1
dell'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di entrambi i
gradi di giudizio interamente rifuse.
di : CP_1
In via Principale:
Rigettarsi l'impugnazione proposta contro la sentenza n.774/23 emessa dal
Tribunale Civile di Bergamo, il 13 aprile 2023 e pubblicata il 21 aprile 2023,
conferma e condivide pienamente le argomentazioni del Tribunale di
Bergamo, al quale si riporta totalmente, confermando altresì la condanna di pagina 2 di 7 al pagamento a favore del Dr. Parte_1 Parte_1 CP_1
delle somme tutte così come determinate nell'impugnata sentenza, il
[...]
tutto oltre interessi legali sino al saldo effettivo.
Con richiesta di condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite
tutte di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 1° agosto 2018 conveniva in CP_1
giudizio allegando di aver concluso nel mese di dicembre Parte_1
2015 un contratto di prestazione d'opera intellettuale con la società convenuta,
risolto nel dicembre 2016, avente ad oggetto la gestione stragiudiziale con i fornitori e con il ceto bancario dei debiti per un compenso mensile pari ad €
4000 oltre accessori di legge;
che la cliente aveva corrisposto regolarmente l'importo sino a maggio2016 e che per il mese di giugno aveva versato in data
23.9.2016 l'acconto di € 2.500.
Chiedeva la condanna di al pagamento di €23.853,44 quale Parte_1
corrispettivo a lui ancora dovuto per l'attività svolta da giugno sino alla risoluzione del contratto.
Si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Parte_1
Con sentenza n.744/2023 il Tribunale di Bergamo condannava Parte_1
al pagamento di € 4.243,20 rispettivamente per i mesi di luglio, agosto,
settembre ed ottobre 2016; € 1.743,20 per il mese di giugno;
€1.272,96 per il pagina 3 di 7 mese di novembre, oltre ad interessi legali dal 17.3.2017 ( data della messa in mora) al saldo.
La motivazione adottata dal Tribunale era la seguente.
Pacifica la stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale, era però controverso il suo contenuto pattizio.
Sino al mese di maggio 2016 aveva corrisposto al professionista Parte_1
il compenso mensile di € 4.243,20, nei mesi successivi, a fronte di una fattura pari a 7.107,36, la convenuta aveva versato solo € 2500,00 a titolo di acconto per le prestazioni relative al giugno 2016.
La deposizione del teste attestava che sino al giorno 8 novembre 2016 Tes_1
aveva svolto l'attività di consulente in favore di . CP_1 Parte_1
Essendo quindi pacifico che quanto corrisposto non era atto a coprire l'intero periodo in cui il contratto aveva avito esecuzione, la domanda del professionista veniva accolta per i corrispettivi maturati sono al novembre del
2016.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza si costitutiva il dott.
CP_1
La causa veniva discussa all'udienza del 09 aprile 2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui dichiara pacifica la stipulazione del contratto;
allega che non vi è prova che nei mesi successivi al maggio 2016, periodo per il quale il dott. chiedeva il CP_1
pagamento,
Il motivo è infondato.
Il credito di € 23.853,44 maturato tra giugno e novembre del 2016, vantato dal dott. nei confronti di ( ora CP_1 Parte_1 Parte_1
liquidazione) risulta provato sia a livello documentale che testimoniale.
Diversamente da quanto asserito dall'appellante, pacifica è la stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale tra le parti e la sua durata sino al mese di novembre 2016.
In primo luogo, i testimoni escussi durante l'istruttoria di primo grado, hanno confermato, pur non ricordando esattamente le date precise, di aver intrattenuto rapporti, anche dopo il mese di maggio del 2016, col dott. CP_1
che agiva quale consulente di . Parte_1
In particolare, il teste ha affermato che nel periodo tra il 31 Tes_2
agosto e l'8 novembre 2016 si tennero incontri col Dott. quale CP_1
consulente della convenuta in merito alla compravendita di un immobile di
. Parte_1
pagina 5 di 7 Il teste che secondo la ricostruzione operata Testimone_3
dall'appellante avrebbe sostituito il dott. in riferimento alle prestazioni CP_1
da quest'ultimo precedentemente rese, ha dichiarato che incontrava il dott.
quale professionista curante i rapporti con i creditori di , CP_1 Parte_1
un paio di volte a decorrere dal mese di luglio 2016, confermando quindi che il rapporto era ancora in essere anche dopo il mese di maggio.
Infine, il teste ha dichiarato che il dott. veniva Testimone_4 CP_1
presentato agli incontri come consulente nonché come braccio destro di
. Parte_1
A livello documentale, vi è poi il pagamento effettuato da parte di in favore del dott. in data 23.09.2016 dell'importo di € Parte_1 CP_1
2.500,00 a titolo di acconto per il mese di giugno nonché principi di prova da cui emerge lo svolgimento dell'attività da parte del dott. sino al mese di CP_1
novembre del 2016 (docc.7-9).
Alla luce di ciò l'esistenza del contratto tra le parti sino al novembre del 2016
non è in discussione, ragion per cui il motivo d'appello non può trovare accoglimento.
Attesa la sua soccombenza, la società appellante va condannata a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado che la Corte liquida in dispositivo secondo i parametri del D.M. 55/14.
Ricorrono i presupposti di legge per dichiarare tenuta parte appellante al pagina 6 di 7 versamento dell'importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 774/2023, del Tribunale di Bergamo, così provvede:
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato le spese del grado che liquida in € 3.397,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre esborsi e rimborso forfettario del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A.;
-dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di una somma pari al contributo unificato già versato.
Brescia, 9 aprile 2025
La Consigliere est. Il Presidente
Lucia Cannella Giuseppe Serao
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