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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 04/12/2024, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1369/2024 R.G. promosso da:
( ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lagosanto (FE), località Boschetto di Vaccolino, Via Provinciale n. 88, rappresentata e difesa, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di Ferrara ( - pec: - fax 0533 C.F._2 Email_1
453000) presso e nel cui Studio in Codigoro (FE) alla Via IV Novembre n. 16 int. 1 la ricorrente ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
( ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 27 novembre 2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo: “Che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ferrara, previa trasmissione degli atti alla competente Procura, Voglia fissare udienza per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice relatore che verrà nominato affinché, sentiti la ricorrente ed il resistente e, se del caso, la minore ed espletati gli incombenti di legge, rimetta la causa al Collegio ai fini della pronuncia della sentenza atta a disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della figlia in Per_1
accoglimento delle seguenti: Condizioni 1) la minore , figlia naturale dei Sig.ri Per_1 Pt_1
pagina 1 di 10 e sarà affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, che ne cureranno Parte_1 CP_1
mantenimento, istruzione, educazione e salute, assumendo assieme le decisioni di maggior rilevanza.
manterrà la residenza nella casa famigliare sita in Lagosanto (FE) località Boschetto di Per_1
Vaccolino, alla via Provinciale n. 88 convivendo, entro detto immobile, con la propria madre, genitore già ad ora collocataria della minore. Il Sig. lascerà pertanto, nel termine di giorni 30 dalla data CP_1
di udienza, la casa famigliare sita in Loc. Boschetto di Vaccolino nella disponibilità esclusiva della
Sig.ra con possibilità e diritto di asportare dall'immobile in comproprietà i soli e propri Parte_1
effetti personali. 2) potrà vedere e frequentare il padre ogni qual volta lo vorrà, soggiornando Per_1
e pernottando presso di lui compatibilmente alle esigenze lavorative del Sig. ed ai propri CP_1
obblighi di frequentazione scolastica. Ciascun genitore avrà poi diritto di tenere presso di se la figlia a fine settimana alterni, almeno 7 (sette) giorni durante le festività natalizie, ricomprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno e almeno la metà delle vacanze pasquali, ricomprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza troverà applicazione anche per le varie festività civili e religiose infra-annuali (a puro livello esemplificativo andranno ricompresi nelle succitate festività: 25 Aprile, I Maggio, Pentecoste, il
Santo Patrono, 2 Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre ed i relativi “ponti” scolastici). starà infine Per_1
con ciascun genitore per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, che dovranno essere preventivamente e con ampio anticipo concordati tra le parti così da evitare sovrapposizioni dei periodi scelti. 3) Poiché alle esigenze personali della minore ha sempre provveduto
e continuerà a farlo la ricorrente quale genitore convivente con la stessa, appare opportuno porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario di la somma mensile di €. 350,00# o il diverso maggior importo che sarà ritenuto di Per_1
giustizia da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da integrare con l'assegno unico che verrà così erogato o trattenuto per intero dalla odierna ricorrente. 4) I genitori dovranno poi ripartire tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per
e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di Per_1 pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare i
Sig.ri e dovranno parimenti contribuire al pagamento delle spese straordinarie che Parte_1 CP_1
avessero a rendersi necessarie per la figlia adottando il Protocollo in uso al Tribunale di Ferrara come di seguito dettagliatamente riportato: (Omissis). Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
pagina 2 di 10 Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 2 luglio 2024, Parte_1
premettendo di aver intrattenuto con una relazione sentimentale dalla quale il 2 aprile CP_1
2010 è nata la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori, domandava, stante Per_1
l'interruzione della convivenza more uxorio fra le parti sin dall'anno 2020, l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, visite libere col padre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e le esigenze lavorative del medesimo, ed un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 350,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio e, CP_1
pertanto, all'udienza del 27 novembre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito di tale udienza, nel corso della quale il giudice delegato procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse della minore né in ricorso Per_1
sono state allegate condotte genitoriali tali da far dubitare della capacità delle parti di accudire ed educare adeguatamente la minore, ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo Per_1
e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda la collocazione prevalente di si prende atto che la minore ha sempre Per_1
convissuto in modo pieno e continuativo con la madre, anche dopo la separazione dei genitori, pertanto non vi sono ragioni per modificare tale assetto.
pagina 3 di 10 continuerà a frequentare regolarmente il padre in modo libero, compatibilmente con i rispettivi Per_1
impegni scolastici e lavorativi, come si verifica dal 2020 ad oggi.
Le questioni che meritano maggior approfondimento riguardano, da un lato, la richiesta di assegnazione della ex casa familiare;
dall'altro, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore.
Per quanto concerne la prima questione giova ricordare che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare costituisce uno dei provvedimenti, adottabili in fase di crisi genitoriale, che maggiormente si mostra idoneo a realizzare l'interesse superiore della prole.
A seguito della disgregazione del nucleo familiare, la possibilità per il minore di continuare a vivere nel contesto domestico ove ha maturato e radicato affetti, abitudini ed interessi costituisce una delle prime forme di tutela a garanzia della sua stabilità e della conservazione dei propri principali punti di riferimento.
Per questo motivo il legislatore ha stabilito che il “godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Questo non significa che l'interesse del figlio alla conservazione del proprio habitat debba sempre ed automaticamente prevalere sugli interessi coinvolti nelle dinamiche familiari.
Al contrario, il giudice è chiamato a valutare, anzitutto, l'effettiva sussistenza di un concreto interesse della prole a tale conservazione;
quindi, poi, ad effettuare un attento e scrupoloso vaglio critico delle diverse posizioni soggettive in gioco, individuando e soppesando tutti gli interessi che si contrappongono nella gestione della crisi familiare.
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, acquistata in comproprietà fra le parti ed attualmente nella piena ed esclusiva disponibilità dell'ex compagno, allegando di essersene allontanata nel 2020 solo per sottrarre la figlia che all'epoca avena Per_1
circa dieci anni, alle continue discussioni fra i genitori in attesa di rientrarvi o comunque di capire come gestire la crisi separativa. La nuova abitazione reperita per sé e la figlia minore doveva porsi come una soluzione meramente provvisoria, tanto che ad oggi non dispone di una stanza per sé Per_1
continuando a dormire nel letto con la madre, nonostante i suoi 14 anni.
Di contro il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha rappresentato alcun interesse o situazione personale o economica tale da poter essere apprezzata come prevalente rispetto all'attuale e concreto interesse di a rientrare con la madre nella casa familiare, nella quale ella è nata e cresciuta, Per_1
riconoscendola ancora oggi come proprio habitat domestico per eccellenza.
Né la convivenza della ricorrente col nuovo compagno può, per ciò solo, essere valutata in modo ostativo alla assegnazione della casa familiare una volta riscontrato l'interesse oggettivo e preminente pagina 4 di 10 della minore a tornare ad usufruire della propria abitazione. Trattasi infatti di una circostanza che non opera come causa di revoca automatica o causa impeditiva del diritto all'assegnazione, posto che l'art. 337 sexies c.c. (nello stabilire che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”), sancirebbe un meccanismo automatico tra instaurazione di un rapporto more uxorio e revoca del diritto all'assegnazione della casa familiare.
Tale interpretazione, alla luce della giurisprudenza prevalente ed ormai consolidata in materia, non convince affatto.
Ed invero, la disposizione in esame è stata oggetto di un primo dirimente arresto da parte della Corte
Costituzionale, che con sentenza n. 308/2008, pronunciandosi in merito alla legittimità dell'ex art. 155 quater c.c. (ora 337 sexies c.c.), ha affermato che tale articolo, “ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che
l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta
(instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali”.
Orbene, l'applicazione di tale principio al caso in esame impone di valutare se, malgrado la nuova convivenza intrapresa dalla madre, ad oggi sussista o meno l'interesse della minore a ripristinare il proprio habitat domestico.
Ai fini di tale valutazione giova evidenziare che, da un lato, come sopra rilevato, il resistente non ha esposto alcun interesse o situazione personale (familiare o di salute, ad esempio) o economica tale da poter essere apprezzata come prevalente rispetto all'attuale e concreto interesse di a proseguire Per_1
la convivenza con la madre nella abitazione in cui è nata e cresciuta;
dall'altro, non è emerso che la presenza in casa del nuovo compagno della madre sia pregiudizievole per la minore quale figura nociva o diseducativa.
Per stabilire il legame tra il minore e l'abitazione vanno, poi, considerati l'allontanamento e il tempo trascorso.
Premesso che il concetto di casa familiare va inteso quale luogo in cui si è svolta in modo stabile, duraturo e prevalente la vita familiare durante la convivenza, il luogo che ha costituito il centro di pagina 5 di 10 aggregazione e di unificazione (cfr. Cass. ordinanza 13 ottobre 2021 n. 27907), pare opportuno precisare altresì che “Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore)” (cfr. Cass. sez. 6, ordinanza n. 32231 del 13 dicembre 2018).
In punti di fatto, si osserva che, come allegato in ricorso e puntualmente e coerentemente riferito dalla ricorrente in udienza, nell'anno 2020 le parti decidevano di interrompere la convivenza e la stessa, unitamente alla minore, lasciava la casa famigliare nella disponibilità dell'ex compagno trasferendo la propria dimora in altra e diversa abitazione, ma in maniera del tutto provvisoria, così da valutare con calma non solo le modalità di gestione della bambina, ma anche le sorti dell'immobile, ex casa familiare, acquistato in comproprietà e l'utilizzo del medesimo. La ricorrente precisava sul punto che l'auspicata provvisorietà della predetta soluzione era divenuta, suo malgrado, una consuetudine stante l'indisponibilità dell'ex compagno ad assumere decisioni definitive, tanto che, a tutt'oggi, ella vive ancora, unitamente alla figlia, in un'abitazione del tutto sottodimensionata alle esigenze del nucleo famigliare e per la quale versa mensilmente un canone di locazione pari ad €. 380,00. La Parte_1 aggiungeva: “In accordo col mio ex compagno quando ci siamo separati avevamo stabilito che io e mia figlia ci saremmo trasferite in via del tutto provvisoria in una nuova casa, tanto che io non ho Per_1 ancora spostato la mia residenza e quella di dall'ex casa familiare;
avevo suggerito a di Per_1 CP_1
uscire lui da casa ma lui non ha sentito ragioni. Io non potevo più restare per la lì, che ha Per_1
accusato troppo a livello psicologico;
era piccola ma non le ho mai nascosto nulla. Abbiamo quindi reperito io e mia figlia una soluzione abitativa in locazione del tutto provvisoria tanto che non Per_1
ha no spazio a lei dedicato, dormiamo insieme nella stessa stanza. Il mio nuovo compagno dorme sul divano. E' anche brava a scuola ma ha bisogno dei suoi spazi. Ho chiesto a di rientrare perché CP_1 dovrei reperire in locazione un'abitazione più grande ed adeguata a nostra figlia ma così non ci arriverei economicamente. ha sempre considerato la ex casa familiare come il suo domicilio Per_1 principale … anche a scuola se doveva parlare di casa sua parlava della casa in cui è nata e cresciuta.
pagina 6 di 10 La sua famiglia invece è quella con me e col mio nuovo compago, perché il padre è particolare, non c'è come dovrebbe per sua figlia, non ha una continuità”.
La provvisorietà dell'allontanamento di madre e figlia dalla casa familiare, malgrado da allora siano passati quasi quattro anni, si evince non solo dalla circostanza (documentata in atti) per cui le stesse non hanno mai mutato la propria residenza anagrafica, che ad oggi risulta ancora presso l'immobile di
Via Provinciale n. 88, ma anche e soprattutto dalla inadeguatezza della abitazione alternativa rispetto alle esigenze della minore fisiologicamente mutate in rapporto alla sua età.
Dunque nel riferito contesto, applicati l'art. 337 sexies c.c. ed i principi di diritto sopra richiamati, può affermarsi la sussistenza e prevalenza dell'interesse della minore a ripristinare, quanto prima, il proprio rapporto con la casa familiare in cui è nata e cresciuta;
la collocazione privilegiata della figlia minore con la madre impone l'assegnazione alla medesima dell'abitazione familiare Per_1 Parte_1
sita in Lagosanto (FE) località Boschetto di Vaccolino alla Via Provinciale n. 88 unitamente ai relativi arredi.
L'assegnataria provvederà al pagamento delle utenze domestiche, eventuali spese condominiali ed alla manutenzione ordinaria. Per l'effetto provvederà a rilasciare l'immobile reperendo senza CP_1
ritardo un'altra sistemazione abitativa, al fine di evitare ogni ulteriore conflitto con la ex compagna in pregiudizio della serenità della minore1.
Per quanto concerne, invece, le provvidenze economiche, ed in particolare il contributo paterno al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
è dipendente con qualifica di operaia specializzata del Consorzio Italiano Vivaisti Parte_1
(C.I.V.) con sede in Comacchio (FE) località San Giuseppe con reddito di circa 1.300,00 euro netti mensili (cfr. doc.ti 3, 10 e 11 allegati al ricorso). Sostiene attualmente, oltre alla propria quota parte di mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà al 50% della ex casa familiare pari a 300,00 euro mensili, il canone di locazione per l'abitazione in cui dimora con la figlia ed il nuovo compagno pari a pagina 7 di 10 400,00 euro al mese.
Del resistente si sa solo quanto riferito dalla ovvero che egli al tempo della convivenza era Parte_1
operaio presso una ditta di trasporti e commercio legname con sede in Mesola (FE) località Bosco
Mesola, dalla quale percepiva, quanto meno fino all'anno 2020, circa 1.500,00 euro mensili. Anch'egli
è gravato dalla rata di mutuo pari a circa 300 euro al mese.
Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha 14 anni e delle relative esigenze;
Per_1
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, nettamente prevalenti con la madre;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori;
d) del valore dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e del peso sopportato dal resistente nel pagamento del relativo mutuo;
si ritiene equo porre a carico del padre un contributo mensile di 250,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro
400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
pagina 8 di 10 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della mancata comparizione del resistente, la cui assenza non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione fra le parti, esse seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto delle sole fasi effettivamente espletate, previa riduzione degli importi medi in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il [...]) Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ.
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Assegna a la casa familiare sita a Lagosanto (FE) località Boschetto di Parte_1
Vaccolino alla Via Provinciale n. 88 unitamente ai relativi arredi.
3) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
4) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di € 250,00, da versare anticipatamente entro il Per_1
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 1453,00 euro, oltre al rimborso forfettario pagina 9 di 10 pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 4 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricordando a tal riguardo che «il provvedimento, o sentenza, con cui è attribuito il diritto al godimento della casa familiare ex art- 155-quater c.c., contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito, il genitore non assegnatario (invitato a lasciare la casa) va qualificato come occupante l'immobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l'allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c., il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare: l'ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare è conseguentemente soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva (in via breve, tramite l'ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata). Ne consegue che lo strumento rimediale è da intravedersi nell'esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri» (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Nel procedimento iscritto al n. 1369/2024 R.G. promosso da:
( ) nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Lagosanto (FE), località Boschetto di Vaccolino, Via Provinciale n. 88, rappresentata e difesa, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. Elisa Piffanelli del Foro di Ferrara ( - pec: - fax 0533 C.F._2 Email_1
453000) presso e nel cui Studio in Codigoro (FE) alla Via IV Novembre n. 16 int. 1 la ricorrente ha eletto domicilio
RICORRENTE nei confronti di
( ) nato a [...] il [...] CP_1 C.F._3
RESISTENTE (contumace) con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 27 novembre 2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo: “Che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Ferrara, previa trasmissione degli atti alla competente Procura, Voglia fissare udienza per la comparizione personale delle parti avanti al Giudice relatore che verrà nominato affinché, sentiti la ricorrente ed il resistente e, se del caso, la minore ed espletati gli incombenti di legge, rimetta la causa al Collegio ai fini della pronuncia della sentenza atta a disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento della figlia in Per_1
accoglimento delle seguenti: Condizioni 1) la minore , figlia naturale dei Sig.ri Per_1 Pt_1
pagina 1 di 10 e sarà affidata congiuntamente ad entrambe i genitori, che ne cureranno Parte_1 CP_1
mantenimento, istruzione, educazione e salute, assumendo assieme le decisioni di maggior rilevanza.
manterrà la residenza nella casa famigliare sita in Lagosanto (FE) località Boschetto di Per_1
Vaccolino, alla via Provinciale n. 88 convivendo, entro detto immobile, con la propria madre, genitore già ad ora collocataria della minore. Il Sig. lascerà pertanto, nel termine di giorni 30 dalla data CP_1
di udienza, la casa famigliare sita in Loc. Boschetto di Vaccolino nella disponibilità esclusiva della
Sig.ra con possibilità e diritto di asportare dall'immobile in comproprietà i soli e propri Parte_1
effetti personali. 2) potrà vedere e frequentare il padre ogni qual volta lo vorrà, soggiornando Per_1
e pernottando presso di lui compatibilmente alle esigenze lavorative del Sig. ed ai propri CP_1
obblighi di frequentazione scolastica. Ciascun genitore avrà poi diritto di tenere presso di se la figlia a fine settimana alterni, almeno 7 (sette) giorni durante le festività natalizie, ricomprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Natale e quello di Capodanno e almeno la metà delle vacanze pasquali, ricomprendendovi, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. La medesima alternanza troverà applicazione anche per le varie festività civili e religiose infra-annuali (a puro livello esemplificativo andranno ricompresi nelle succitate festività: 25 Aprile, I Maggio, Pentecoste, il
Santo Patrono, 2 Giugno, Ognissanti, 8 Dicembre ed i relativi “ponti” scolastici). starà infine Per_1
con ciascun genitore per 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, che dovranno essere preventivamente e con ampio anticipo concordati tra le parti così da evitare sovrapposizioni dei periodi scelti. 3) Poiché alle esigenze personali della minore ha sempre provveduto
e continuerà a farlo la ricorrente quale genitore convivente con la stessa, appare opportuno porre a carico del Sig. l'obbligo di versare alla Sig.ra quale contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 ordinario di la somma mensile di €. 350,00# o il diverso maggior importo che sarà ritenuto di Per_1
giustizia da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da integrare con l'assegno unico che verrà così erogato o trattenuto per intero dalla odierna ricorrente. 4) I genitori dovranno poi ripartire tra loro, in misura del 50% cadauno, le spese straordinarie che avessero a rendersi necessarie per
e, ove dette spese fossero anticipate per intero da una sola delle parti, questa avrà diritto di Per_1 pretendere il rimborso dall'altra entro il giorno 15 del mese successivo all'esborso, secondo la percentuale di cui sopra e dietro esibizione della dovuta e necessaria documentazione. In particolare i
Sig.ri e dovranno parimenti contribuire al pagamento delle spese straordinarie che Parte_1 CP_1
avessero a rendersi necessarie per la figlia adottando il Protocollo in uso al Tribunale di Ferrara come di seguito dettagliatamente riportato: (Omissis). Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite”.
Il P.M., intervenuto nella procedura, non ha rassegnato conclusioni.
pagina 2 di 10 Letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta ed udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex articoli 337 bis e seguenti cod. civ. depositato in data 2 luglio 2024, Parte_1
premettendo di aver intrattenuto con una relazione sentimentale dalla quale il 2 aprile CP_1
2010 è nata la figlia minore riconosciuta da entrambi i genitori, domandava, stante Per_1
l'interruzione della convivenza more uxorio fra le parti sin dall'anno 2020, l'affidamento condiviso della minore, con collocazione prevalente presso di sé e conseguente assegnazione della casa familiare, visite libere col padre, compatibilmente con gli impegni scolastici della minore e le esigenze lavorative del medesimo, ed un contributo paterno al mantenimento della figlia di euro 350,00 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
, malgrado la regolarità della notifica dell'atto introduttivo, non si costituiva in giudizio e, CP_1
pertanto, all'udienza del 27 novembre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'esito di tale udienza, nel corso della quale il giudice delegato procedeva all'interrogatorio libero della ricorrente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Considerato che non sono emerse circostanze contrarie all'interesse della minore né in ricorso Per_1
sono state allegate condotte genitoriali tali da far dubitare della capacità delle parti di accudire ed educare adeguatamente la minore, ne va disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
La responsabilità genitoriale sarà, quindi, esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, c.c. ovvero, ciascun genitore eserciterà la responsabilità sulla figlia minore separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione, prendendo le opportune decisioni nel periodo di permanenza della figlia presso di sé, mentre sulle questioni di maggior interesse relative alla sua istruzione, educazione e salute i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni, cercando di armonizzare comportamenti e strategie, sì da assumere criteri decisionali condivisi e garantire a un effettivo Per_1
e reale apporto congiunto, costante ed univoco al suo sviluppo ed alla sua educazione.
I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari, con l'obbligo per entrambi e per i rispettivi familiari di astenersi nel modo più assoluto, in presenza della minore, da considerazioni negative sulla figura dell'uno ovvero dell'altro genitore, anche in relazione alle cause del fallimento della relazione fra le parti.
Per quanto riguarda la collocazione prevalente di si prende atto che la minore ha sempre Per_1
convissuto in modo pieno e continuativo con la madre, anche dopo la separazione dei genitori, pertanto non vi sono ragioni per modificare tale assetto.
pagina 3 di 10 continuerà a frequentare regolarmente il padre in modo libero, compatibilmente con i rispettivi Per_1
impegni scolastici e lavorativi, come si verifica dal 2020 ad oggi.
Le questioni che meritano maggior approfondimento riguardano, da un lato, la richiesta di assegnazione della ex casa familiare;
dall'altro, la quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore.
Per quanto concerne la prima questione giova ricordare che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare costituisce uno dei provvedimenti, adottabili in fase di crisi genitoriale, che maggiormente si mostra idoneo a realizzare l'interesse superiore della prole.
A seguito della disgregazione del nucleo familiare, la possibilità per il minore di continuare a vivere nel contesto domestico ove ha maturato e radicato affetti, abitudini ed interessi costituisce una delle prime forme di tutela a garanzia della sua stabilità e della conservazione dei propri principali punti di riferimento.
Per questo motivo il legislatore ha stabilito che il “godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Questo non significa che l'interesse del figlio alla conservazione del proprio habitat debba sempre ed automaticamente prevalere sugli interessi coinvolti nelle dinamiche familiari.
Al contrario, il giudice è chiamato a valutare, anzitutto, l'effettiva sussistenza di un concreto interesse della prole a tale conservazione;
quindi, poi, ad effettuare un attento e scrupoloso vaglio critico delle diverse posizioni soggettive in gioco, individuando e soppesando tutti gli interessi che si contrappongono nella gestione della crisi familiare.
Nel caso che ci occupa la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa familiare, acquistata in comproprietà fra le parti ed attualmente nella piena ed esclusiva disponibilità dell'ex compagno, allegando di essersene allontanata nel 2020 solo per sottrarre la figlia che all'epoca avena Per_1
circa dieci anni, alle continue discussioni fra i genitori in attesa di rientrarvi o comunque di capire come gestire la crisi separativa. La nuova abitazione reperita per sé e la figlia minore doveva porsi come una soluzione meramente provvisoria, tanto che ad oggi non dispone di una stanza per sé Per_1
continuando a dormire nel letto con la madre, nonostante i suoi 14 anni.
Di contro il resistente, non costituendosi in giudizio, non ha rappresentato alcun interesse o situazione personale o economica tale da poter essere apprezzata come prevalente rispetto all'attuale e concreto interesse di a rientrare con la madre nella casa familiare, nella quale ella è nata e cresciuta, Per_1
riconoscendola ancora oggi come proprio habitat domestico per eccellenza.
Né la convivenza della ricorrente col nuovo compagno può, per ciò solo, essere valutata in modo ostativo alla assegnazione della casa familiare una volta riscontrato l'interesse oggettivo e preminente pagina 4 di 10 della minore a tornare ad usufruire della propria abitazione. Trattasi infatti di una circostanza che non opera come causa di revoca automatica o causa impeditiva del diritto all'assegnazione, posto che l'art. 337 sexies c.c. (nello stabilire che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”), sancirebbe un meccanismo automatico tra instaurazione di un rapporto more uxorio e revoca del diritto all'assegnazione della casa familiare.
Tale interpretazione, alla luce della giurisprudenza prevalente ed ormai consolidata in materia, non convince affatto.
Ed invero, la disposizione in esame è stata oggetto di un primo dirimente arresto da parte della Corte
Costituzionale, che con sentenza n. 308/2008, pronunciandosi in merito alla legittimità dell'ex art. 155 quater c.c. (ora 337 sexies c.c.), ha affermato che tale articolo, “ove interpretato, sulla base del dato letterale, nel senso che la convivenza more uxorio o il nuovo matrimonio dell'assegnatario della casa sono circostanze idonee, di per se stesse, a determinare la cessazione dell'assegnazione, non è coerente con i fini di tutela della prole, per i quale l'istituto è sorto. La coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono essere recuperate ove la normativa sia interpretata nel senso che
l'assegnazione della casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta
(instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla stessa sia subordinata ad un giudizio di conformità all'interesse del minore. Tale lettura non fa altro che evidenziare un principio in realtà già presente nell'ordinamento, e consente di attribuire alla norma censurata un contenuto conforme ai parametri costituzionali”.
Orbene, l'applicazione di tale principio al caso in esame impone di valutare se, malgrado la nuova convivenza intrapresa dalla madre, ad oggi sussista o meno l'interesse della minore a ripristinare il proprio habitat domestico.
Ai fini di tale valutazione giova evidenziare che, da un lato, come sopra rilevato, il resistente non ha esposto alcun interesse o situazione personale (familiare o di salute, ad esempio) o economica tale da poter essere apprezzata come prevalente rispetto all'attuale e concreto interesse di a proseguire Per_1
la convivenza con la madre nella abitazione in cui è nata e cresciuta;
dall'altro, non è emerso che la presenza in casa del nuovo compagno della madre sia pregiudizievole per la minore quale figura nociva o diseducativa.
Per stabilire il legame tra il minore e l'abitazione vanno, poi, considerati l'allontanamento e il tempo trascorso.
Premesso che il concetto di casa familiare va inteso quale luogo in cui si è svolta in modo stabile, duraturo e prevalente la vita familiare durante la convivenza, il luogo che ha costituito il centro di pagina 5 di 10 aggregazione e di unificazione (cfr. Cass. ordinanza 13 ottobre 2021 n. 27907), pare opportuno precisare altresì che “Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore, che pur se ne sia allontanato prima della introduzione del giudizio. (Nella specie la S.C., nel ribadire il principio, ha assegnato la casa familiare alla madre, collocataria del figlio di età minore, reputando non ostativa la circostanza che la donna si fosse allontanata dalla casa in conseguenza della crisi nei rapporti con il padre del bambino, e non attribuendo rilievo al tempo trascorso dall'allontanamento, dipeso dalla lunghezza del processo, che non può ritorcersi in pregiudizio dell'interesse del minore)” (cfr. Cass. sez. 6, ordinanza n. 32231 del 13 dicembre 2018).
In punti di fatto, si osserva che, come allegato in ricorso e puntualmente e coerentemente riferito dalla ricorrente in udienza, nell'anno 2020 le parti decidevano di interrompere la convivenza e la stessa, unitamente alla minore, lasciava la casa famigliare nella disponibilità dell'ex compagno trasferendo la propria dimora in altra e diversa abitazione, ma in maniera del tutto provvisoria, così da valutare con calma non solo le modalità di gestione della bambina, ma anche le sorti dell'immobile, ex casa familiare, acquistato in comproprietà e l'utilizzo del medesimo. La ricorrente precisava sul punto che l'auspicata provvisorietà della predetta soluzione era divenuta, suo malgrado, una consuetudine stante l'indisponibilità dell'ex compagno ad assumere decisioni definitive, tanto che, a tutt'oggi, ella vive ancora, unitamente alla figlia, in un'abitazione del tutto sottodimensionata alle esigenze del nucleo famigliare e per la quale versa mensilmente un canone di locazione pari ad €. 380,00. La Parte_1 aggiungeva: “In accordo col mio ex compagno quando ci siamo separati avevamo stabilito che io e mia figlia ci saremmo trasferite in via del tutto provvisoria in una nuova casa, tanto che io non ho Per_1 ancora spostato la mia residenza e quella di dall'ex casa familiare;
avevo suggerito a di Per_1 CP_1
uscire lui da casa ma lui non ha sentito ragioni. Io non potevo più restare per la lì, che ha Per_1
accusato troppo a livello psicologico;
era piccola ma non le ho mai nascosto nulla. Abbiamo quindi reperito io e mia figlia una soluzione abitativa in locazione del tutto provvisoria tanto che non Per_1
ha no spazio a lei dedicato, dormiamo insieme nella stessa stanza. Il mio nuovo compagno dorme sul divano. E' anche brava a scuola ma ha bisogno dei suoi spazi. Ho chiesto a di rientrare perché CP_1 dovrei reperire in locazione un'abitazione più grande ed adeguata a nostra figlia ma così non ci arriverei economicamente. ha sempre considerato la ex casa familiare come il suo domicilio Per_1 principale … anche a scuola se doveva parlare di casa sua parlava della casa in cui è nata e cresciuta.
pagina 6 di 10 La sua famiglia invece è quella con me e col mio nuovo compago, perché il padre è particolare, non c'è come dovrebbe per sua figlia, non ha una continuità”.
La provvisorietà dell'allontanamento di madre e figlia dalla casa familiare, malgrado da allora siano passati quasi quattro anni, si evince non solo dalla circostanza (documentata in atti) per cui le stesse non hanno mai mutato la propria residenza anagrafica, che ad oggi risulta ancora presso l'immobile di
Via Provinciale n. 88, ma anche e soprattutto dalla inadeguatezza della abitazione alternativa rispetto alle esigenze della minore fisiologicamente mutate in rapporto alla sua età.
Dunque nel riferito contesto, applicati l'art. 337 sexies c.c. ed i principi di diritto sopra richiamati, può affermarsi la sussistenza e prevalenza dell'interesse della minore a ripristinare, quanto prima, il proprio rapporto con la casa familiare in cui è nata e cresciuta;
la collocazione privilegiata della figlia minore con la madre impone l'assegnazione alla medesima dell'abitazione familiare Per_1 Parte_1
sita in Lagosanto (FE) località Boschetto di Vaccolino alla Via Provinciale n. 88 unitamente ai relativi arredi.
L'assegnataria provvederà al pagamento delle utenze domestiche, eventuali spese condominiali ed alla manutenzione ordinaria. Per l'effetto provvederà a rilasciare l'immobile reperendo senza CP_1
ritardo un'altra sistemazione abitativa, al fine di evitare ogni ulteriore conflitto con la ex compagna in pregiudizio della serenità della minore1.
Per quanto concerne, invece, le provvidenze economiche, ed in particolare il contributo paterno al mantenimento, si deve preliminarmente effettuare un rapido esame delle situazioni reddituali, patrimoniali e personali delle parti, quali risultano dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese in udienza.
è dipendente con qualifica di operaia specializzata del Consorzio Italiano Vivaisti Parte_1
(C.I.V.) con sede in Comacchio (FE) località San Giuseppe con reddito di circa 1.300,00 euro netti mensili (cfr. doc.ti 3, 10 e 11 allegati al ricorso). Sostiene attualmente, oltre alla propria quota parte di mutuo contratto per l'acquisto in comproprietà al 50% della ex casa familiare pari a 300,00 euro mensili, il canone di locazione per l'abitazione in cui dimora con la figlia ed il nuovo compagno pari a pagina 7 di 10 400,00 euro al mese.
Del resistente si sa solo quanto riferito dalla ovvero che egli al tempo della convivenza era Parte_1
operaio presso una ditta di trasporti e commercio legname con sede in Mesola (FE) località Bosco
Mesola, dalla quale percepiva, quanto meno fino all'anno 2020, circa 1.500,00 euro mensili. Anch'egli
è gravato dalla rata di mutuo pari a circa 300 euro al mese.
Nel riferito contesto, tenuto conto: a) dell'età di che oggi ha 14 anni e delle relative esigenze;
Per_1
b) dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, nettamente prevalenti con la madre;
c) della situazione patrimoniale, reddituale e personale di entrambi i genitori;
d) del valore dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente e del peso sopportato dal resistente nel pagamento del relativo mutuo;
si ritiene equo porre a carico del padre un contributo mensile di 250,00 euro, da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro
400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
b) tempo prolungato;
c) mensa scolastica.
Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese.
pagina 8 di 10 Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
***
Quanto, infine, alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito e della mancata comparizione del resistente, la cui assenza non ha consentito neppure l'espletamento di un tentativo di conciliazione fra le parti, esse seguono il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/14, tenuto conto delle sole fasi effettivamente espletate, previa riduzione degli importi medi in ragione della delicatezza della materia affrontata e della non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando;
visto l'art. 337 bis e seguenti c.c. e 473 bis e seguenti c.p.c.;
1) Dispone l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il [...]) Persona_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma terzo, c.c. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. Fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ.
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni.
Avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.
2) Assegna a la casa familiare sita a Lagosanto (FE) località Boschetto di Parte_1
Vaccolino alla Via Provinciale n. 88 unitamente ai relativi arredi.
3) Dispone che il padre possa tenere con sé con le modalità di cui in parte narrativa. Per_1
4) Con decorrenza dalla domanda e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo per il medesimo titolo, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia versando alla madre la somma mensile di € 250,00, da versare anticipatamente entro il Per_1
5 di ogni mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sopra individuate.
5) Condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese del presente procedimento che si liquidano per compensi di avvocato in complessivi 1453,00 euro, oltre al rimborso forfettario pagina 9 di 10 pari al 15%, accessorî di legge e spese vive anticipate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 4 dicembre 2024.
Il Presidente dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore dott.ssa Costanza Perri
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ricordando a tal riguardo che «il provvedimento, o sentenza, con cui è attribuito il diritto al godimento della casa familiare ex art- 155-quater c.c., contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell'altro coniuge. Ciò vuol dire che, alla scadenza del termine stabilito, il genitore non assegnatario (invitato a lasciare la casa) va qualificato come occupante l'immobile sine titulo e, pertanto, verso lo stesso, la parte assegnataria ha titolo (esecutivo: l'ordinanza ex art. 708 c.p.c.) per ottenere il rilascio o comunque l'allontanamento. Giova, infatti, ricordare che, giusta gli artt. 708 c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c., il provvedimento anticipatorio e provvisorio, ex art. 708 c.p.c. costituisce titolo esecutivo, anche e soprattutto relativamente alla assegnazione della casa familiare: l'ordinanza attributiva del diritto ad uno dei coniugi di abitare la casa familiare è conseguentemente soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva (in via breve, tramite l'ufficiale giudiziario, o mediante normale procedura di esecuzione forzata). Ne consegue che lo strumento rimediale è da intravedersi nell'esecuzione e non nel ricorso al giudice della famiglia che ha, sul punto, consumato i suoi poteri» (Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 1 ottobre 2013).