Articolo 5 della Legge 4 marzo 1987, n. 88
Articolo 4Articolo 6
Versione
2 aprile 1987
Art. 5. 1. L' articolo 5 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 , e' sostituito dal seguente:
"I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale.
L'indennita' di ricovero o di cura ambulatoriale nonche' quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalita', con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000".
Entrata in vigore il 2 aprile 1987
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