Articolo 19 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 18Articolo 20
Versione
6 maggio 1952
Art. 19.
(Contenuto dell'atto di concessione)


Nell'atto di concessione devono essere indicati:
1) l'ubicazione, l'estensione e i confini del bene oggetto della concessione;
2) lo scopo e la durata della concessione;
3) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
4) le modalita'. di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
5) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonche' il numero di rate del canone il cui omesso pagamento importi la decadenza della concessione a termini dell'articolo 47 del codice;
6) la cauzione;
7) le condizioni particolari alle quali e' sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parte di terzi;
8) il domicilio del concessionario.
Agli atti di concessione devono essere allegati la relazione tecnica, i piani e gli altri disegni.
Nelle licenze sono omesse le indicazioni che non siano necessarie in relazione alla minore entita' della concessione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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