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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/10/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3417/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per modifica condizioni di divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. FAUSTINI MICHELA Parte_1
e ME IF, con l'Avv. GRAZIADEI SARA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. IF EL, premesso di aver Parte_1 contatto matrimonio concordatario in Cagliari, in data 10.10.2009 (atto n.176, Parte II, Serie A- Comune di Cagliari), in costanza del quale è nata, in data
18.01.2012, la figlia IC, con ricorso depositato in data 23.06.2025, esponevano di aver concordemente modificato, con scrittura privata, il diritto di visita paterno alla figlia stabilito in occasione del divorzio. Le parti esponevano altresì di un cambiamento delle condizioni lavorative del
Sig. IF EL per le quali appare opportuno modificare le condizioni dell'attuale accordo di affido e mantenimento della figlia IC e, pertanto, chiedevano al Tribunale di Trento l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Affido esclusivo della minore alla madre signora Persona_1 [...]
, con la quale la figlia continuerà a risiedere;
Pt_1
2) Il padre il padre terrà con sé IC quando potrà salire in Trentino;
in ogni caso egli prima di arrivare, darà un preavviso di 10 giorni alla signora Pt_1 rispetto ai giorni in cui IC starà con lui, mediamente una volta al mese per alcuni giorni. A tal riguardo la madre favorirà dette visite, purchè in luogo adeguato per ospitare la minore, dovendo il padre, in quei giorni occuparsi di accompagnare la stessa, oltre a che a scuola, a tutte le ulteriori incombenze che ella affronta per motivi di salute o scolastici.
3) IC scenderà in Sicilia, dal padre, per 4 settimane anche non consecutive in estate e sarà il padre a prendere e portare la figlia a proprie spese;
quando la minore sarà più grande il padre si organizzerà affinchè ella possa scendere da sola. Il periodo estivo in cui la minore starà in Sicilia verrà concordato tra i genitori entro la fine di marzo di ogni anno, anche alla luce degli impegni di entrambi i genitori. Per il corrente anno 2025 IC starà col padre dal 27 luglio al 22 agosto Durante le vacanze di Natale IC starà col padre per una settimana ad anni alterni ( 25/12- 1/1, 1/1 – 6/1) e per le vacanze di Pasqua IC starà sempre col padre, salvo diversi accordi tra i genitori.
4) Il signor DI contribuirà al mantenimento di IC con l'importo mensile di €. 450,00 a partire dal mese di luglio 2025, e detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
5) Quanto alle spese straordinarie di IC esse saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, facendo riferimento al protocollo del CNF che si allega (all.7); andranno concordate le spese non necessarie che superino l'importo singolo di €. 150,00;
6) Ogni assegno al nucleo sarà percepito dalla signora Pt_1
7) L'importo che viene erogato a titolo di invalidità in favore della minore verrà percepito dalla signora che impiegherà dette somme nell'interesse di Pt_1
IC.
8) La signora riferirà in tempo reale al padre della minore ogni Pt_1 problematica di salute ed ogni altra circostanza di cui è opportuno che il padre sia informato. Egli si farà parte diligente nell'accedere personalmente al registro elettronico scolastico della figlia ed a organizzare eventuali colloqui con i suoi insegnanti;
lo stesso vale per eventuali colloqui con i medici/specialisti che curano IC.
Pag. 2 di 3 Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 25.07.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. Con note depositate il 09.09.2025, i ricorrenti confermavano integralmente le conclusioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti provvede in conformità, atteso che l'affidamento esclusivo alla madre della figlia IC non contrasta con l'interesse della stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla negoziazione assistita del 12 novembre 2019 come in conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3417/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per modifica condizioni di divorzio a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. FAUSTINI MICHELA Parte_1
e ME IF, con l'Avv. GRAZIADEI SARA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO La Sig.ra e il Sig. IF EL, premesso di aver Parte_1 contatto matrimonio concordatario in Cagliari, in data 10.10.2009 (atto n.176, Parte II, Serie A- Comune di Cagliari), in costanza del quale è nata, in data
18.01.2012, la figlia IC, con ricorso depositato in data 23.06.2025, esponevano di aver concordemente modificato, con scrittura privata, il diritto di visita paterno alla figlia stabilito in occasione del divorzio. Le parti esponevano altresì di un cambiamento delle condizioni lavorative del
Sig. IF EL per le quali appare opportuno modificare le condizioni dell'attuale accordo di affido e mantenimento della figlia IC e, pertanto, chiedevano al Tribunale di Trento l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Affido esclusivo della minore alla madre signora Persona_1 [...]
, con la quale la figlia continuerà a risiedere;
Pt_1
2) Il padre il padre terrà con sé IC quando potrà salire in Trentino;
in ogni caso egli prima di arrivare, darà un preavviso di 10 giorni alla signora Pt_1 rispetto ai giorni in cui IC starà con lui, mediamente una volta al mese per alcuni giorni. A tal riguardo la madre favorirà dette visite, purchè in luogo adeguato per ospitare la minore, dovendo il padre, in quei giorni occuparsi di accompagnare la stessa, oltre a che a scuola, a tutte le ulteriori incombenze che ella affronta per motivi di salute o scolastici.
3) IC scenderà in Sicilia, dal padre, per 4 settimane anche non consecutive in estate e sarà il padre a prendere e portare la figlia a proprie spese;
quando la minore sarà più grande il padre si organizzerà affinchè ella possa scendere da sola. Il periodo estivo in cui la minore starà in Sicilia verrà concordato tra i genitori entro la fine di marzo di ogni anno, anche alla luce degli impegni di entrambi i genitori. Per il corrente anno 2025 IC starà col padre dal 27 luglio al 22 agosto Durante le vacanze di Natale IC starà col padre per una settimana ad anni alterni ( 25/12- 1/1, 1/1 – 6/1) e per le vacanze di Pasqua IC starà sempre col padre, salvo diversi accordi tra i genitori.
4) Il signor DI contribuirà al mantenimento di IC con l'importo mensile di €. 450,00 a partire dal mese di luglio 2025, e detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
5) Quanto alle spese straordinarie di IC esse saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore, facendo riferimento al protocollo del CNF che si allega (all.7); andranno concordate le spese non necessarie che superino l'importo singolo di €. 150,00;
6) Ogni assegno al nucleo sarà percepito dalla signora Pt_1
7) L'importo che viene erogato a titolo di invalidità in favore della minore verrà percepito dalla signora che impiegherà dette somme nell'interesse di Pt_1
IC.
8) La signora riferirà in tempo reale al padre della minore ogni Pt_1 problematica di salute ed ogni altra circostanza di cui è opportuno che il padre sia informato. Egli si farà parte diligente nell'accedere personalmente al registro elettronico scolastico della figlia ed a organizzare eventuali colloqui con i suoi insegnanti;
lo stesso vale per eventuali colloqui con i medici/specialisti che curano IC.
Pag. 2 di 3 Il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 25.07.2025, assegnava il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. Con note depositate il 09.09.2025, i ricorrenti confermavano integralmente le conclusioni rassegnate in ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note di trattazione scritta. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti provvede in conformità, atteso che l'affidamento esclusivo alla madre della figlia IC non contrasta con l'interesse della stessa, né vi è motivo di censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla negoziazione assistita del 12 novembre 2019 come in conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Luciano Spina
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