Articolo 1455 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 1455. Conferimento 1. La croce al merito di guerra e' concessa motu proprio dal Presidente della Repubblica, o, in seguito a proposta circostanziata delle dipendenti autorita' gerarchiche, dalle seguenti autorita' militari:
a) comandanti di unita' militari di livello almeno pari al corpo d'armata e corrispondenti; b) Capi stato maggiore di Forza armata o Comandante generale.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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