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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/11/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa LA RO, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2346 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES UR presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti opponente
E
(P.IVA ), già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. PESENTI MARCO presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti opposta
Oggetto: mutuo – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1450\2021 R.G. di questo Tribunale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 giugno 2025, come di seguito riportate.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1450\2021 R.G. emesso da questo Tribunale per € 15.682,92, oltre interessi e spese di procedura (consegnato per la notifica a mezzo posta il 10 giugno 2021e ricevuto dall'opponente il 14 giugno 2021), su ricorso dell'opposta a titolo di saldo per il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la BNL ed oggetto di successiva operazione di cartolarizzazione. A fondamento dell'opposizione il deduceva la prescrizione del Pt_1 diritto a richiedere il pagamento;
la mancata ricezione della cessione credito;
il mancato versamento sul suo conto corrente delle somme di cui al contratto di finanziamento e la insufficienza della documentazione prodotta già in fase monitoria con riferimento alla certificazione ex art. 50 T.U.B, come meglio specificato nel predetto atto e ribadito con la comparsa conclusionale dell'opponente al netto di ulteriori questioni abbandonate in corso di causa (difetto di procura, difetto di titolarità passiva, salvo altro). CP_ Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e fascicolo documenti, contestando l'opposizione, di cui chiedeva la integrale reiezione, deducendo la idoneità di quanto prodotto nel fornire piena prova del credito azionato, credito - a detta di essa opposta - non prescritto in forza dell'atto interruttivo stragiudiziale prodotto e della notificazione del decreto ingiuntivo.
Il contestava specificamente, nella prima difesa utile, le avverse deduzioni e Pt_1 produzioni, negando di aver mai ricevuto, nello specifico, alcuna raccomandata inerente il finanziamento per il quale è causa e di aver mai sottoscritto la ricevuta di ricevimento postale prodotta dalla controparte ai fini interruttivi della prescrizione del credito, rilevando altresì che la missiva prodotta riportava un numero di contratto e un importo errati rispetto a quelli del finanziamento di cui si discute (racc. n.° 64961668275-0 datata 19/01/2017, cfr. doc. 5 e 6 fasc. monitorio, ridepositato dalla parte opposta in sede di costituzione).
A seguito del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con provvedimento del 4.12.21 veniva assegnato termine per l'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, procedura che veniva espletata con esito negativo (come da verbale depositato in data 12.10.2022).
All'esito della concessione dei chiesti termini per la produzione delle memorie di cui all'art. 2 183, 6° comma c.p.c, si perveniva all'udienza, fissata con modalità cartolare, del 24.03.2023 per l'ammissione delle prove. Con le note scritte, autorizzate per tale udienza, parte opponente ribadiva di non aver mai ricevuto la sopra indicata raccomandata di comunicazione di cessione del credito e richiesta pagamento, negando di aver apposto la firma apposta sulla cartolina di ricevimento postale sino ad allora prodotta peraltro solo in copia;
chiedeva, pertanto, che venisse ordinata alla controparte la esibizione dell'originale, con riserva di presentazione di querela di falso incidentale nel caso in cui la parte opposta avesse dichiarato di volersi avvalere di tale documento. Con provvedimento reso a verbale di detta udienza cartolare, veniva ordinata alla parte opposta la produzione dell'originale della cartolina di ricevimento di tale raccomandata come da motivazione che, per brevità, qui si intende integralmente richiamata CP_ e trascritta. All'udienza del 26.10.2023 la dichiarava di non avere l'originale della cartolina, contestando, del tutto genericamente, il provvedimento di esibizione.
La causa, istruita documentalmente, perveniva, all'esito negativo del tentativo di conciliazione svolto dalla scrivente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025 alla quale le parti cosi provvedevano: Per parte opponente “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito dichiarare la prescrizione del diritto a richiedere le somme di cui al contratto di finanziamento N° 13222089002 e così richieste nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o annullare l'opposto decreto;
Voglia nel merito, in ogni caso e comunque, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto perchè assolutamente infondato in fatto ed in diritto perché richiesto sulla base di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge e comunque perchè richiesto su somme in alcun modo dovute e/o provate. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi in favore del procuratore alle liti costituito dichiaratosi antistatario”
Per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 15.682,92 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso CP_1 contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo,
3 ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.”
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 17 ottobre 2025.
Giova preliminarmente precisare che le questioni preliminari, poste dal e relative al Pt_1 difetto di procura e di titolarità del credito azionato in capo alla controparte, sono state implicitamente abbandonate, come si ricava dagli scritti conclusionali di parte opponente ed in considerazione degli esiti della istruttoria documentale svolta: la procura è stata sanata e la produzione del contratto, oltre che della restante documentazione concernente il finanziamento, consente di ritenere provata la titolarità del credito ceduto in capo alla odierna opposta in conformità alla prevalente giurisprudenza sul punto alla quale si intende dare seguito.
Secondo questo Giudice l'opposizione merita accoglimento.
È documentalmente provato, oltre che incontestato tra le parti, che il contratto di finanziamento per cui è causa prevedeva il rimborso della somma erogata in sessanta rate mensili a partire dal 2 maggio 2006, con scadenza dell'ultima rata prevista per il 2 maggio 2011 e conseguente decorrenza, da tale data, della prescrizione decennale compiutasi il 2 maggio 2021, in assenza di validi atti interruttivi, contrariamente a quanto sostenuto dalla opposta.
È innegabile, infatti, che la lettera e relativa ricevuta di consegna postale prodotte in copia dalla parte opposta (doc. 5 e 6 fasc. monitorio) risulta inutilizzabile quale atto di messa in mora e ai conseguenti effetti interruttivi della prescrizione: l'istruttoria svolta, come sopra descritta, non ha infatti consentito di raggiungere adeguata prova che tale missiva sia stata mai ricevuta dall'odierno opponente il quale ha tempestivamente e ripetutamente negato di averla mai ricevuta ed ha altresì disconosciuto la firma apposta sulla cartolina di ricevimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, tale disconoscimento deve ritenersi valido ed efficace: non solo perché tale attività non è ancorata a formule sacramentali (come peraltro riconosciuto dalla stessa parte opposta che ha pure richiamato giurisprudenza al riguardo) ma, soprattutto, perché onere della parte è affermare o negare chiaramente le circostanze di fatto idonee ad escludere l'efficacia avuta di mira dalla parte che ha effettuato la produzione (ricezione della raccomandata a fini interruttivi della prescrizione) al fine di consentire al giudice di trarne le debite conseguenze di legge: cosa che è avvenuta ritualmente nel caso di specie. Il generico ed immotivato rilievo secondo il quale
4 parte opponente non aveva il diritto di ottenere la esibizione dell'originale della cartolina di ricevimento non ha pregio, essendo onere della parte che produce una copia, con riserva di produzione dell'originale, conformarsi all'ordine del giudice, ordine nel caso di specie rimasto inottemperato nonostante il provvedimento non sia mai stato impugnato. Pertanto, il disconoscimento, potuto effettuare solo sulla copia prodotta, deve ritenersi valido ed efficace CP mentre va acclarata la non utilizzabilità di tale documento avendo omesso non solo di produrre l'originale ma anche di chiedere la verificazione, ex art. 216 cpc, come era suo onere, nel caso di specie non adempiuto. La lettera in esame datata 17.01.2017, di cui non può dunque dirsi raggiunta valida prova della sua consegna all'opponente, presenta in effetti anche le ulteriori incongruenze evidenziate dall'opponente: nel menzionato documento 5 sono infatti inserite due lettere, recanti un numero di contratto diverso rispetto a quello in esame.
Ciò chiarito, si deve inoltre rilevare che al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sicuramente non valido ai fini della interruzione della prescrizione decennale, nel caso di specie decorrente dal
2 maggio 2011 (cfr. da ultimo, Cass.23055\2025) è seguita la notifica del decreto ingiuntivo in data 14 giugno 2021, quando cioè il credito si era irrimediabilmente prescritto.
La opposizione, pertanto, merita di essere accolta per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, questione che assorbe tutte le altre in virtù della c.d. ragione più liquida (Cass.
363\2019). Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre
2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM
147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella A allegata al predetto Regolamento, nei limiti del valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a 26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 2346 2021 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1450\2021 R.G.
5 di questo Tribunale;
• Condanna l'opposta, , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, Parte_1
nella misura di € 5.077,00\\ per totale compensi oltre al rimborso delle spese
[...] vive in atti documentate (€ 118,50 salvo altre), e con l'aggiunta delle spese generali al
15% sul totale compensi, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge. Distrae le predette somme in favore dell'Avv. Mauro Testa, procuratore alle liti di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino, 12/11/2025
Il Giudice Unico
LA RO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE area B
in persona del Giudice Unico, dott.ssa LA RO, magistrato onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2346 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ES UR presso il cui studio e indirizzo digitale è domiciliato come da mandato in atti opponente
E
(P.IVA ), già , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. PESENTI MARCO presso il cui studio e indirizzo telematico è elettivamente domiciliata, giusta mandato in atti opposta
Oggetto: mutuo – opposizione a decreto ingiuntivo n. 1450\2021 R.G. di questo Tribunale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 27 giugno 2025, come di seguito riportate.
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo n. 1450\2021 R.G. emesso da questo Tribunale per € 15.682,92, oltre interessi e spese di procedura (consegnato per la notifica a mezzo posta il 10 giugno 2021e ricevuto dall'opponente il 14 giugno 2021), su ricorso dell'opposta a titolo di saldo per il contratto di finanziamento stipulato dall'opponente con la BNL ed oggetto di successiva operazione di cartolarizzazione. A fondamento dell'opposizione il deduceva la prescrizione del Pt_1 diritto a richiedere il pagamento;
la mancata ricezione della cessione credito;
il mancato versamento sul suo conto corrente delle somme di cui al contratto di finanziamento e la insufficienza della documentazione prodotta già in fase monitoria con riferimento alla certificazione ex art. 50 T.U.B, come meglio specificato nel predetto atto e ribadito con la comparsa conclusionale dell'opponente al netto di ulteriori questioni abbandonate in corso di causa (difetto di procura, difetto di titolarità passiva, salvo altro). CP_ Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta e fascicolo documenti, contestando l'opposizione, di cui chiedeva la integrale reiezione, deducendo la idoneità di quanto prodotto nel fornire piena prova del credito azionato, credito - a detta di essa opposta - non prescritto in forza dell'atto interruttivo stragiudiziale prodotto e della notificazione del decreto ingiuntivo.
Il contestava specificamente, nella prima difesa utile, le avverse deduzioni e Pt_1 produzioni, negando di aver mai ricevuto, nello specifico, alcuna raccomandata inerente il finanziamento per il quale è causa e di aver mai sottoscritto la ricevuta di ricevimento postale prodotta dalla controparte ai fini interruttivi della prescrizione del credito, rilevando altresì che la missiva prodotta riportava un numero di contratto e un importo errati rispetto a quelli del finanziamento di cui si discute (racc. n.° 64961668275-0 datata 19/01/2017, cfr. doc. 5 e 6 fasc. monitorio, ridepositato dalla parte opposta in sede di costituzione).
A seguito del rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, con provvedimento del 4.12.21 veniva assegnato termine per l'attivazione della procedura obbligatoria di mediazione, procedura che veniva espletata con esito negativo (come da verbale depositato in data 12.10.2022).
All'esito della concessione dei chiesti termini per la produzione delle memorie di cui all'art. 2 183, 6° comma c.p.c, si perveniva all'udienza, fissata con modalità cartolare, del 24.03.2023 per l'ammissione delle prove. Con le note scritte, autorizzate per tale udienza, parte opponente ribadiva di non aver mai ricevuto la sopra indicata raccomandata di comunicazione di cessione del credito e richiesta pagamento, negando di aver apposto la firma apposta sulla cartolina di ricevimento postale sino ad allora prodotta peraltro solo in copia;
chiedeva, pertanto, che venisse ordinata alla controparte la esibizione dell'originale, con riserva di presentazione di querela di falso incidentale nel caso in cui la parte opposta avesse dichiarato di volersi avvalere di tale documento. Con provvedimento reso a verbale di detta udienza cartolare, veniva ordinata alla parte opposta la produzione dell'originale della cartolina di ricevimento di tale raccomandata come da motivazione che, per brevità, qui si intende integralmente richiamata CP_ e trascritta. All'udienza del 26.10.2023 la dichiarava di non avere l'originale della cartolina, contestando, del tutto genericamente, il provvedimento di esibizione.
La causa, istruita documentalmente, perveniva, all'esito negativo del tentativo di conciliazione svolto dalla scrivente, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 giugno 2025 alla quale le parti cosi provvedevano: Per parte opponente “Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale adito dichiarare la prescrizione del diritto a richiedere le somme di cui al contratto di finanziamento N° 13222089002 e così richieste nel decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto revocare e/o annullare l'opposto decreto;
Voglia nel merito, in ogni caso e comunque, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto perchè assolutamente infondato in fatto ed in diritto perché richiesto sulla base di documentazione priva dei requisiti previsti dalla legge e comunque perchè richiesto su somme in alcun modo dovute e/o provate. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio da distrarsi in favore del procuratore alle liti costituito dichiaratosi antistatario”
Per parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione
e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente, al pagamento, in favore di
[...]
dell'importo di € 15.682,92 oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso CP_1 contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo,
3 ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.
55/2014.”
La causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Il fascicolo veniva rimesso per la decisione in data 17 ottobre 2025.
Giova preliminarmente precisare che le questioni preliminari, poste dal e relative al Pt_1 difetto di procura e di titolarità del credito azionato in capo alla controparte, sono state implicitamente abbandonate, come si ricava dagli scritti conclusionali di parte opponente ed in considerazione degli esiti della istruttoria documentale svolta: la procura è stata sanata e la produzione del contratto, oltre che della restante documentazione concernente il finanziamento, consente di ritenere provata la titolarità del credito ceduto in capo alla odierna opposta in conformità alla prevalente giurisprudenza sul punto alla quale si intende dare seguito.
Secondo questo Giudice l'opposizione merita accoglimento.
È documentalmente provato, oltre che incontestato tra le parti, che il contratto di finanziamento per cui è causa prevedeva il rimborso della somma erogata in sessanta rate mensili a partire dal 2 maggio 2006, con scadenza dell'ultima rata prevista per il 2 maggio 2011 e conseguente decorrenza, da tale data, della prescrizione decennale compiutasi il 2 maggio 2021, in assenza di validi atti interruttivi, contrariamente a quanto sostenuto dalla opposta.
È innegabile, infatti, che la lettera e relativa ricevuta di consegna postale prodotte in copia dalla parte opposta (doc. 5 e 6 fasc. monitorio) risulta inutilizzabile quale atto di messa in mora e ai conseguenti effetti interruttivi della prescrizione: l'istruttoria svolta, come sopra descritta, non ha infatti consentito di raggiungere adeguata prova che tale missiva sia stata mai ricevuta dall'odierno opponente il quale ha tempestivamente e ripetutamente negato di averla mai ricevuta ed ha altresì disconosciuto la firma apposta sulla cartolina di ricevimento. Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, tale disconoscimento deve ritenersi valido ed efficace: non solo perché tale attività non è ancorata a formule sacramentali (come peraltro riconosciuto dalla stessa parte opposta che ha pure richiamato giurisprudenza al riguardo) ma, soprattutto, perché onere della parte è affermare o negare chiaramente le circostanze di fatto idonee ad escludere l'efficacia avuta di mira dalla parte che ha effettuato la produzione (ricezione della raccomandata a fini interruttivi della prescrizione) al fine di consentire al giudice di trarne le debite conseguenze di legge: cosa che è avvenuta ritualmente nel caso di specie. Il generico ed immotivato rilievo secondo il quale
4 parte opponente non aveva il diritto di ottenere la esibizione dell'originale della cartolina di ricevimento non ha pregio, essendo onere della parte che produce una copia, con riserva di produzione dell'originale, conformarsi all'ordine del giudice, ordine nel caso di specie rimasto inottemperato nonostante il provvedimento non sia mai stato impugnato. Pertanto, il disconoscimento, potuto effettuare solo sulla copia prodotta, deve ritenersi valido ed efficace CP mentre va acclarata la non utilizzabilità di tale documento avendo omesso non solo di produrre l'originale ma anche di chiedere la verificazione, ex art. 216 cpc, come era suo onere, nel caso di specie non adempiuto. La lettera in esame datata 17.01.2017, di cui non può dunque dirsi raggiunta valida prova della sua consegna all'opponente, presenta in effetti anche le ulteriori incongruenze evidenziate dall'opponente: nel menzionato documento 5 sono infatti inserite due lettere, recanti un numero di contratto diverso rispetto a quello in esame.
Ciò chiarito, si deve inoltre rilevare che al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, sicuramente non valido ai fini della interruzione della prescrizione decennale, nel caso di specie decorrente dal
2 maggio 2011 (cfr. da ultimo, Cass.23055\2025) è seguita la notifica del decreto ingiuntivo in data 14 giugno 2021, quando cioè il credito si era irrimediabilmente prescritto.
La opposizione, pertanto, merita di essere accolta per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato, questione che assorbe tutte le altre in virtù della c.d. ragione più liquida (Cass.
363\2019). Il decreto ingiuntivo va, pertanto, revocato.
In virtù del principio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c., la parte opposta deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità della legge 31 dicembre
2012, n. 247 e del Regolamento adottato con il D.M. n. 55\2014 come aggiornato dal DM
147\2022.
Precisamente, avuto riguardo al valore della causa, i compensi vengono liquidati sulla base della pertinente Tabella A allegata al predetto Regolamento, nei limiti del valore medio previsto nello scaglione “da € 5201,00 a 26.00,00” rispettivamente, per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda iscritta al n. 2346 2021 di R.G. - ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e\o assorbita- così provvede:
• Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1450\2021 R.G.
5 di questo Tribunale;
• Condanna l'opposta, , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, Parte_1
nella misura di € 5.077,00\\ per totale compensi oltre al rimborso delle spese
[...] vive in atti documentate (€ 118,50 salvo altre), e con l'aggiunta delle spese generali al
15% sul totale compensi, oneri previdenziali forensi ed IVA, ove dovuta, come per legge. Distrae le predette somme in favore dell'Avv. Mauro Testa, procuratore alle liti di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Cassino, 12/11/2025
Il Giudice Unico
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