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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/10/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1935/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AM DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1935/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Modena il 21 febbraio 1966; rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Golinelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirandola (MO), Viale Gramsci n. 7/A
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 il 5 febbraio 1967;
, C.F. nato a [...] CP_2 C.F._3 il 27 settembre 1990; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Panciroli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castellarano (RE), Via
Chiaviche n. 35
- convenuti -
1 di 4 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE in via principale, accertare la sopravvenienza dei giustificati motivi nonché l'indipendenza economica di CP_2 conseguentemente, provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 445/2001, pubblicata dal Tribunale di Modena in data 13.06.2001 (proc. n. 93/2001 RG), revocando, con effetto immediato, l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ivi disposto per tutti i motivi esposti;
CP_2 spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Parte_1 CP_1 genitori di , nato il [...]. CP_2
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 445/2001 emessa dal Tribunale di Modena in data 5 marzo 2001, che, in accoglimento del ricorso a domanda congiunta, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha imposto al padre, per quanto qui rileva, l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di
L. 280.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 10 giugno 2025, ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1 moglie ed il figlio per sentire revocare, o in CP_1 CP_2 subordine ridurre, l'assegno per il mantenimento di quest'ultimo, in quanto maggiorenne, economicamente autosufficiente e non più convivente con la madre.
3. e si sono costituiti con un'unica CP_1 CP_2 comparsa depositata in data 8 ottobre 2025, aderendo alla domanda
2 di 4 dell'attore ma chiedendone la condanna alla rifusione delle spese di lite, per non averli mai invitati a presentare ricorso congiunto prima di assumere la presente iniziativa giudiziaria.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti, dichiarando di avere raggiunto un accordo, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
2. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 445/2001 emessa dal Tribunale di Modena in data 5 marzo 2001:
1. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3 di 4 Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
ST AG
IL PRESIDENTE
AM ZI
4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG IA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AM DAZZI Presidente
ST RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 1935/2025 R.G. promossa da
, C.F. nato a Parte_1 C.F._1
Modena il 21 febbraio 1966; rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Golinelli come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Mirandola (MO), Viale Gramsci n. 7/A
- attore - contro
, C.F. , nata a [...] CP_1 C.F._2 il 5 febbraio 1967;
, C.F. nato a [...] CP_2 C.F._3 il 27 settembre 1990; entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Elisabetta Panciroli come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Castellarano (RE), Via
Chiaviche n. 35
- convenuti -
1 di 4 con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE in via principale, accertare la sopravvenienza dei giustificati motivi nonché l'indipendenza economica di CP_2 conseguentemente, provvedere alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 445/2001, pubblicata dal Tribunale di Modena in data 13.06.2001 (proc. n. 93/2001 RG), revocando, con effetto immediato, l'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ivi disposto per tutti i motivi esposti;
CP_2 spese compensate.
FATTI DI CAUSA
1. Gli ex coniugi e sono Parte_1 CP_1 genitori di , nato il [...]. CP_2
I rapporti genitoriali sono retti dalla sentenza n. 445/2001 emessa dal Tribunale di Modena in data 5 marzo 2001, che, in accoglimento del ricorso a domanda congiunta, oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha imposto al padre, per quanto qui rileva, l'obbligo di versare alla madre la somma mensile di
L. 280.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di rimborsare il 50% delle spese straordinarie.
2. Con ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c., depositato in data 10 giugno 2025, ha convenuto in giudizio l'ex Parte_1 moglie ed il figlio per sentire revocare, o in CP_1 CP_2 subordine ridurre, l'assegno per il mantenimento di quest'ultimo, in quanto maggiorenne, economicamente autosufficiente e non più convivente con la madre.
3. e si sono costituiti con un'unica CP_1 CP_2 comparsa depositata in data 8 ottobre 2025, aderendo alla domanda
2 di 4 dell'attore ma chiedendone la condanna alla rifusione delle spese di lite, per non averli mai invitati a presentare ricorso congiunto prima di assumere la presente iniziativa giudiziaria.
4. Il decreto di fissazione udienza è stato regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 13 giugno 2025 al Pubblico
Ministero, il quale è stato dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
Alla prima udienza del 9 ottobre 2025 i procuratori delle parti, dichiarando di avere raggiunto un accordo, hanno precisato congiuntamente le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e, pertanto, la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c., con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Gli accordi intercorsi tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, sicché, non essendovi prole minore da tutelare, nulla osta all'integrale recepimento degli accordi medesimi.
Pertanto, le condizioni proposte congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento, non contenendo clausole che contrastino con la legge.
2. Le spese di lite devono essere integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, a parziale modifica della sentenza n. 445/2001 emessa dal Tribunale di Modena in data 5 marzo 2001:
1. dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti, così come trascritte in epigrafe;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
3 di 4 Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 9 ottobre 2025.
IL GIUDICE EST.
ST AG
IL PRESIDENTE
AM ZI
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